Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 8 maggio 2020, n. 2906.
La massima estrapolata:
Per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l’autorizzazione prevista dall’art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle Regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venir meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione, che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all’ente locale del governo e dello sviluppo del territorio in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all’autorizzazione demaniale.
Sentenza 8 maggio 2020, n. 2906
Data udienza 16 marzo 2017
Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Opere su area demaniale – Demanio marittimo – Titolo edilizio – Art. 54, cod. nav. – Autorizzazione – Necessità – Ragioni – Competenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Or. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Sp., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Li. in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti gli avvocati Ga. St., su delega dell’avvocato Gi. Sp., e l’avvocato Ga. Pa. su delega dell’avvocato Or. Mo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’attuale appellante, signor -OMISSIS-, espone di essere proprietario di un edificio sito in località -OMISSIS-, costruito in “muratura ordinaria” (cfr. pagg. 7 e 8 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio, nonché la definizione del manufatto abusivo contenuta nel provvedimento impugnato) su terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, facente parte di un complesso di circa 50 edifici, tutti ivi realizzati nella prima metà degli anni sessanta.
In data 26 marzo 1986, il -OMISSIS-ha inoltrato al Comune di (omissis) (correntemente denominato (omissis) per distinguerlo dall’omonimo Comune di (omissis), situato nella Provincia di Vicenza; peraltro il medesimo Comune di (omissis), attualmente, per effetto della l.r. 2 febbraio 2018, n. 2, forma con la finitima località di (omissis) il nuovo Comune di (omissis) – (omissis)) una domanda di condono edilizio in relazione all’anzidetta costruzione di sua proprietà, à sensi degli artt. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 47, in effetti realizzata in assenza di titolo edilizio.
L’attuale appellante evidenzia di aver presentato tale domanda nonostante che la costruzione di cui trattasi, essendo stata realizzata in epoca anteriore al 1967 in zona agricola, non necessitasse del rilascio del titolo edilizio, neppure in sanatoria, ed in tal senso si richiama all’originario testo dell’art. 31 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, vigente prima della sua sostituzione disposta per effetto dell’art. 10 della l. 6 agosto 1967, n. 765.
Il -OMISSIS-afferma di aver quindi provveduto a corrispondere alle scadenze previste le diverse rate dell’oblazione contemplata al riguardo, ed afferma che il perfetto adempimento di tali obblighi, cui non avrebbe fatto seguito alcuna richiesta da parte del Comune nel lasso di tempo stabilito ex lege, avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso in ordine alla propria domanda, à sensi di quanto disposto dall’art. 35 della l. n. 47 del 1985.
L’attuale appellante riferisce – peraltro – che, a consistente della presentazione della domanda predetta, con nota Prot. n. -OMISSIS- dd. 31 agosto 2005 l’Amministrazione comunale ha chiesto un’integrazione documentale della relativa pratica, avente ad oggetto la richiesta di una serie di “documenti relativi ad aspetti eminentemente tecnici del fabbricato” (così a pag. 2 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio), asseritamente trasmessi dall’interessato nei termini richiesti.
Va da subito precisato che l’Amministrazione comunale fa rilevare – per contro – che tale richiesta di documentazione integrativa riguardava anche la produzione del titolo di proprietà, ovvero di altro titolo abilitante all’utilizzo del suolo su cui era stato costruito l’edificio: richiesta, quest’ultima, a cui il -OMISSIS-non avrebbe ottemperato (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione del Comune di (omissis)).
Il -OMISSIS-a sua volta riferisce di aver ricevuto nel corso del 1991, mentre perdurava il silenzio da parte dell’Amministrazione comunale, la notifica di un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Crotone recante l’ingiunzione a sgomberare il suolo demaniale marittimo occupato dal proprio fabbricato e di rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
Il -OMISSIS-riferisce che tale ordinanza – che, peraltro, dalla lettura delle premesse del provvedimento impugnato nel primo grado del presente giudizio risulta sia stata seguita dall’emanazione di altra consimile ingiunzione recante il numero -OMISSIS-ed emessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone nel 1994 – traeva origine da un procedimento di accertamento dei confini delle zone demaniali marittime, disciplinato dall’art. 32 cod. nav. e dall’art. 58 reg. cod. nav.
Il medesimo appellante afferma al riguardo che il terreno su cui era stato realizzato il fabbricato reso oggetto di domanda di condono edilizio (-OMISSIS-) non avrebbe natura demaniale in quanto le particelle nn. -OMISSIS-.
La circostanza troverebbe conferma – sempre secondo l’appellante – in quanto dichiarato in data 21 agosto 1996, à sensi dell’allora vigente art. 4 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, dal signor -OMISSIS-, pastore dal 1940, dinanzi all’Ufficiale d’anagrafe del Comune di (omissis), ossia di essere “figlio di -OMISSIS-, il quale svolgeva la professione di pastore a partire dai primi del 1900… nel percorso della transumanza attraversavamo le contrade (omissis), ecc. i cui proprietari, tra cui -OMISSIS-, ci concedevano il passaggio, esclusivamente usando una via privata lungo il mare, (il cui tracciato è tuttora visibile), e ciò affinché gli animali non danneggiassero le loro colture interne… Il tracciato della suddetta strada marina privata incrociava altre vie, di pertinenza privata che, dall’interno della proprietà, ad esempio, del marchese Ma. e della baronessa Fe., avevano lo sbocco direttamente sulla battigia del mare”.
Il -OMISSIS-riferisce quindi che nel 1952 era stato attivato il procedimento per la delimitazione relativa all’intera fascia costiera del Comune di (omissis) e della frazione di-OMISSIS-, inclusa nel territorio del Comune di (omissis), e afferma che il procedimento medesimo non sarebbe risultato immune da una serie di vizi di legittimità, e che sia nei procedimenti penali svoltisi nel corso del tempo, sia nei sopralluoghi effettuati dagli ufficiali di polizia giudiziaria sarebbe stato ripetutamente evidenziato che, mancando la linea di demarcazione tra arenile e proprietà privata, risulterebbe di fatto impossibile stabilire se l’area su cui sorgono i fabbricati sia demaniale, ovvero ricadente nella privata proprietà .
In tal senso il -OMISSIS-cita un verbale della Guardia di Finanza del 6 maggio 1982, segnatamente relativo alla località -OMISSIS- e nel quale testualmente si afferma che “in detta località non esiste delimitazione del demanio marittimo; pertanto i verbalizzanti non sono in grado di contestare una eventuale occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo”.
L’attuale appellante precisa che all’epoca dell’emissione della predetta ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Crotone (1991) risultava già pendente innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, un ricorso proposto dal dott. -OMISSIS-, proprietario del lotto di terreno attiguo al proprio, il quale, a sostegno delle proprie ragioni, aveva indicato, in particolare, l’illegittimità dei provvedimenti di delimitazione ed ampliamento del demanio marittimo, assunti rispettivamente nel 1952 e nel 1985.
Secondo lo stesso -OMISSIS-con sentenza n. -OMISSIS-(peraltro non reperita dal Collegio mediante tali estremi) l’adito T.A.R. avrebbe accolto tale impugnativa, verosimilmente proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone identica a quella emessa nei suoi confronti, annullando il provvedimento in quanto fondato esclusivamente su di una presunzione di validità dei predetti atti di delimitazione e di ampliamento, da ritenersi invece illegittimi, in quanto “la Capitaneria avrebbe dovuto porre in essere un procedimento dichiarativo dell’estensione del demanio marittimo, ex art. 32 cod.nav. che, come è costante insegnamento della giurisprudenza (.) costituisce l’indispensabile presupposto per il legittimo uso del potere di autotutela del demanio, ove esista incertezza oggettiva sui confini (…). In definitiva, la incompleta e risalente nel tempo delimitazione della zona demaniale viene in rilievo come vizio formale, inerente all’omesso compimento di un’attività prodromica, preordinata in via generale all’esatto accertamento dell’estensione della zona demaniale”.
Secondo l’appellante tale pronuncia dovrebbe riverberare i suoi effetti su tutti gli atti che in quella delimitazione trovavano il loro indefettibile presupposto, e soggiunge che per quanto concerne i concomitanti aspetti penali della vicenda dovrebbe essere pure considerato l’esito che, nelle more del giudizio amministrativo, ha avuto un procedimento penale promosso contro la moglie Pi. Te. Ma. -OMISSIS-, comproprietaria dell’immobile, per il reato di occupazione abusiva di una porzione del suolo demaniale.
A tale riguardo il medesimo -OMISSIS-riferisce che in data 26 maggio 1995 il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento medesimo “ritenuto che, relativamente al reato di cui all’art. 1161 c.n., non può iniziarsi un’azione penale in quanto, non essendovi stato accatastamento a favore del demanio marittimo, mancano gli elementi per considerare sicuramente demaniale l’area di cui trattasi, non bastando all’uopo la delimitazione effettuata nel 1952, in assenza di contraddittorio con i proprietari frontisti”.
Il -OMISSIS-afferma che identico indirizzo sarebbe stato seguito anche dalla Pretura Circondariale di (omissis), la quale avrebbe ripetutamente affermato, in altri casi analoghi, che: qualora si controverta sulla demanialità marittima di un suolo accatastato la demanialità necessaria di un bene marittimo è qualità che deriva originariamente ad esso dalla corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti (art. 822, comma 1 c.c. e art. 28 cod. nav.) ed avendo eventualmente riguardo alla regola di giudizio – valevole anche in tema di determinazione di confini tra proprietà pubblica e privata, à sensi dell’art. 950 c.c. – che, in caso di incertezza non risolubile in base ad altri elementi, il confine delineato dalle mappe catastali ha importanza decisiva.
Riferisce ancora l’appellante che, sempre nelle more del predetto giudizio amministrativo, l’Agenzia del Territorio, con provvedimento del 20 settembre 2002, ha disposto la pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verificazione straordinaria relativa alla fascia costiera del Comune di (omissis) relativamente a porzioni dei fogli di mappa dal n. -OMISSIS-e che avverso tale provvedimento è stato proposto apposito reclamo, cui sarebbe seguito l’assoluto silenzio da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonostante che la stessa avesse sottolineato che “in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, del reclamo o dell’osservazione, l’Ufficio notificherà la circostanza e le motivazioni al possessore estensore del reclamo”.
1.2. In questo contesto il -OMISSIS-espone pertanto che con provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, il Dirigente preposto all’Ufficio Tecnico del Comune di (omissis) ha respinto in via definitiva la richiesta di condono edilizio per il fabbricato di cui trattasi.
Giova qui evidenziare che l’adozione di tale provvedimento si è fondata su di una pluralità di motivazioni, ossia: la mancanza del titolo di proprietà del suolo; la mancanza della dichiarazione di disponibilità del soggetto pubblico proprietario dell’area su cui il fabbricato è stato realizzato, in quanto ritenuta inclusa nel demanio marittimo; la mancanza dell’autorizzazione paesaggistico-ambientale, ritenuta a sua volta necessaria essendo la costruzione insistente su di un’area assoggettata a tale vincolo; la mancanza di un atto notorio indicante l’epoca di ultimazione dei lavori ovvero di una dichiarazione sullo stato dei lavori medesimi; la mancanza di un certificato di residenza storico; la mancanza di un convenzionamento stipulato ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 28 gennaio 1977, n. 10; la mancanza di una perizia giurata sullo stato e sulle dimensioni dell’opera, indicante il superamento – o meno – del limite dei mc 450.
In dipendenza di ciò il -OMISSIS-ha pertanto proposto avverso tale provvedimento ricorso sub R.G. n. 1258 del 2005 innanzi al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro.
Con sentenza n. -OMISSIS-la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha peraltro respinto tale impugnativa, e al riguardo il -OMISSIS-ha pertanto proposto sub R.G. n. 8446 del 2006 appello innanzi al Consiglio di Stato, che al momento della proposizione del presente, ulteriore appello (2009) egli afferma ancora pendente (tale primo appello del -OMISSIS-sarà infatti medio tempore definito con sentenza di reiezione n. -OMISSIS-emessa dalla Sezione VI di questo Consiglio di Stato).
1.3. Con susseguente nota Prot. n. -OMISSIS-il Comune di (omissis) ha quindi formalmente diffidato il -OMISSIS-con provvedimento Prot. n. -OMISSIS-2006 a rimuovere il manufatto abusivo entro 60 giorni dalla relativa notifica.
Il -OMISSIS-ha proposto avverso tale ulteriore provvedimento ricorso straordinario al Presidente della Repubblica à sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ma su opposizione proposta dall’Amministrazione comunale à sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R. n. 1199 del 1971 tale impugnativa è stata trasposta sub R.G. n. 1240 del 2006 innanzi al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, che lo stesso -OMISSIS-riferisce essere ancora pendente al momento della proposizione del presente appello (2009).
1.4.1. Da ultimo, con ordinanza n. -OMISSIS-dd. 15 aprile 2008, notificata in data 6 maggio 2008 il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale del Comune di (omissis), “Vista l’ingiunzione della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Crotone n. -OMISSIS-, dalla quale risulta che il Signor -OMISSIS–OMISSIS-… ha occupato abusivamente una zona demaniale marittima in Loc. -OMISSIS-, sulla quale è stato realizzato un manufatto in muratura ordinaria; Considerato che con nota Prot. n. -OMISSIS-del 30 marzo 2005 è stata rigettata la domanda di condono edilizio presentata in data 26 marzo 1986, Prot. n. -OMISSIS-Accertato da parte di questo Ufficio che l’opera è stata realizzata comunque in assenza di titolo autorizzativo; Vista la comunicazione di Avviso di avvio del procedimento dell’8luglio 2005, Prot. n. -OMISSIS-; Richiamata la nota dd. 7 febbraio 2006, Prot. n. -OMISSIS-/2006 con la quale si è formalmente diffidato il Sig. -OMISSIS–OMISSIS-a rimuovere il manufatto abusivo entro 60 giorni dalla notificazione della predetta diffida; Accertata la ritualità della diffida di cui al punto precedente; Visti gli articoli 27, 29, 35 e 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, ha ordinato al -OMISSIS-“di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere indicate in premessa ed al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza”, con contestuale avviso “che in cado di mancata ottemperanza, anche parziale…si procederà : ai sensi dell’art. 33, comma 1, e art. 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi…”.
Avverso tale provvedimento il -OMISSIS-ha quindi proposto ulteriore ricorso sub R.G. n. 528 del 2008 innanzi al T.A.R. per la Calabria, deducendo al riguardo i seguenti ordini di censure.
1) Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, rilevando che l’impugnata ordinanza di demolizione è di circa tre anni successiva rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota Prot. n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2005 e, considerato il notevole lasso di tempo intercorso, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto inviare una nuova comunicazione di avvio del procedimento, specificando puntualmente, nell’adozione del provvedimento, quale fosse l’interesse pubblico posto a fondamento della disposta demolizione (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270).
Sempre secondo il ricorrente in primo grado, la comunicazione di avvio del procedimento risulterebbe necessaria anche per il procedimento di demolizione di opere abusive, nonostante il carattere vincolato dell’ingiunzione (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095).
2) Violazione degli artt. 27, 29, 35 e 41 del t.u. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, incertezza sulla demanialità dell’area, violazione dell’art. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 47, violazione degli artt. 32 e 33 cod. nav., violazione del d.lgs. del Codice della Navigazione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illegittimità derivata.
Secondo l’appellante in primo grado il fabbricato in questione, essendo stato realizzato in epoca anteriore al 1967, non necessiterebbe per la sua legittimazione di alcun titolo edilizio, atteso che l’art. 31 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, nella sua formulazione originaria, prescriveva l’obbligo della licenza edilizia soltanto nell’ambito dei centri abitati e ove vigesse il piano regolatore comunale: assunto, questo, che egli reputa confermato sia dalla disciplina in materia di edificazione su area demaniale marittima, sia dalla disciplina contenuta nella l.r. 30 agosto 1973, n. 14.
Sempre mediante tale ordine di censure il ricorrente in primo grado ha dedotto che l’intervenuto procedimento di delimitazione del confine demaniale risulterebbe viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti di fatto.
1.4.2. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di (omissis), concludendo per la reiezione del ricorso.
1.4.3. Con sentenza n. -OMISSIS-dd. 5 giugno 2009 la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando in proposito che “in relazione al primo motivo di gravame, deve… osservarsi che: a) come affermato in giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, n, 2529 del 27 aprile 2004), poiché i provvedimenti repressivi, come l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, ne discende che, una volta accertata la consistenza dell’abuso, non residua alcun margine di ponderazione per l’interesse pubblico, il quale deve ritenersi in re ipsa, con conseguente esonero dell’Amministrazione da ogni onere di motivazione sul punto; b) poiché l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, esso non necessita di alcuna comunicazione d’avvio del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6395 del 26 ottobre 2006); c) ad ogni buon conto, l’ordinanza in questa sede impugnata è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2005, procedimento che si è concluso con l’invito a rimuovere il manufatto, rispetto al quale la disposta demolizione non contiene ulteriori accertamenti: d) l’ordinanza di demolizione non può, comunque, ritenersi tardiva rispetto alla menzionata comunicazione di avvio del procedimento, atteso che il -OMISSIS-aveva nel frattempo impugnato in sede giurisdizionale il diniego di condono edilizio e l’invito a rimuovere il manufatto abusivo. In ordine al secondo motivo di gravame, con cui il ricorrente ha lamentato il fatto che l’edificio in questione fosse stato realizzato in epoca anteriore al 1967, non necessitando, pertanto, di alcun titolo edificatorio, e che il procedimento di delimitazione del confine demaniale risultasse viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, il Collegio deve, invece, osservare che: a) attraverso tali censure, il -OMISSIS-propone questioni ormai coperte dalla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-dell’8 febbraio 2006, con cui è stato respinto il ricorso avverso il diniego di condono edilizio; b) in forza di tale decisione (che non è stata sospesa dal Consiglio di Stato), il manufatto in questione deve, infatti, reputarsi non condonabile, con conseguente legittimità del disposto invito a rimuovere il fabbricato, e tale affermazione presuppone che l’edificio di cui si tratta non sia stato realizzato in epoca anteriore al 1967; c) per effetto dell’intervenuto rigetto del ricorso avverso il diniego di condono, deve anche ritenersi che il procedimento dei delimitazione del confine demaniale risulti esente da censure”.
Il T.A.R. ha integralmente compensato tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado di giudizio.
2.1.1. Con l’appello in epigrafe il -OMISSIS-chiede ora la riforma della presente sentenza, deducendo al riguardo, quale unico e articolato motivo, erronea motivazione della sentenza, difetto e/o erroneità dei presupposti di fatto e diritto, incertezza della demanialità dell’area, violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 32 e 33 cod. nav., violazione, falsa e/o erronea applicazione degli artt. 27, 29, 35 e 41 del t.u. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 47, eccesso di potere per difetto, falsità, errore dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
2.1.2. Secondo l’appellante, il giudice di primo grado fonderebbe apoditticamente il proprio convincimento su una serie di presupposti palesemente erronei, ed in definitiva su di un accertamento de facto della demanialità dell’area su cui è stato realizzato il fabbricato e su di una presunta intangibilità della situazione esistente, per non essere stata sospesa la sentenza n. -OMISSIS-dell’8 febbraio 2006, resa inter partes dal medesimo T.A.R. e il cui appello risultava ancora pendente al momento della proposizione della presente impugnativa.
A tale riguardo l’appellante dedica ampia parte delle proprie deduzioni all’assunto del T.A.R. secondo cui il procedimento di delimitazione del confine demaniale risulterebbe esente da critiche, disaminando – tra l’altro – lo specifico procedimento, volto all’accertamento della demanialità marittima e consistente nell’individuazione delle aree demaniali di cui all’elenco contenuto negli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav.
L’appellante precisa che la competenza in merito competeva all’epoca dei fatti alla Direzione generale del Demanio Marittimo e dei Porti, incardinata presso l’allora Ministero della Marina Mercantile (a suo tempo istituito con d.l.c.p.s. 13 luglio 1946, n. 26, poi accorpato per effetto dell’art. 1, comma 9, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, nel Ministero dei Trasporti e della Navigazione, a sua volta divenuto Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per effetto dell’art. 1, comma 2, n. 9, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) e, come organo periferico, al Corpo delle Capitanerie di Porto.
Il procedimento di accertamento dei confini delle zone demaniali marittime, disciplinato dagli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. cod. nav., si articola in tre fasi: I) invito ai confinanti a partecipare alle operazioni; II) individuazione dei confini; III) redazione del verbale di delimitazione.
Il predetto verbale, redatto in forma pubblico-amministrativa, secondo la disciplina pro tempore vigente (all’evidenza non ancora conformata dalla susseguente legislazione che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha in prosieguo di tempo previsto rilevanti deleghe e competenze per le Regioni, in larga parte affidate da queste a loro volta ai Comuni) veniva trasmesso in copia alla Direzione Marittima, la quale emetteva il decreto di approvazione della delimitazione della linea di confine tra il Demanio marittimo e le proprietà limitrofe, concertato con l’allora funzionante Intendenza di Finanza, in quanto atto riguardante la demanialità . Successivamente, la Capitaneria di Porto interessava l’Ufficio Tecnico Erariale ed il Genio Civile Opere Marittime per l’apposizione dei termini lapidei definitivi.
Premesso ciò, l’appellante afferma che nella fattispecie in esame nessuno dei sopradescritti adempimenti sarebbe stato assolto, con la conseguenza che, qualsiasi provvedimento che si fondi sulla acclarata demanialità dell’area non potrebbe che essere inficiato dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, non potendo al riguardo soccorrere il dato catastale, in quanto non probatorio.
L’appellante rimarca in tal senso che la Commissione delimitatrice degli Arenili di (omissis) e di-OMISSIS-, organo deputato ad intervenire per una sollecita definizione delle delimitazioni in corso e per dare inizio con priorità a quelle richieste dai privati o che si rendessero necessarie per accertare eventuali sconfinamenti o per accogliere domande di concessione, nell’effettuare le relative operazioni nelle ormai lontane giornate del 28, 29, 30 e 31 maggio 1952, avrebbe omesso la preventiva e necessaria comunicazione delle stesse ai proprietari frontisti.
L’appellante rimarca al riguardo che il relativo verbale delle operazioni non risulterebbe firmato, per accettazione delle conclusioni, da tutti i frontisti, con la conseguenza della sua totale inefficacia giuridica: circostanza, questa, che avrebbe determinato, nella deposizione resa in occasione di un procedimento penale relativo sempre alla località -OMISSIS- dall’unico teste escusso, all’epoca dell’emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione in servizio presso l’Ufficio circondariale marittimo di (omissis), la dichiarazione da parte di costui di essersi semplicemente attenuto ad un elenco di occupatori abusivi di suolo demaniale, stilato dalla Polizia Municipale di (omissis), in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Erariale.
Sempre in tal senso l’appellante afferma che la stessa Intendenza di Finanza, con missiva del 7 dicembre 1953, Prot. n. -OMISSIS- indirizzata all’Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza, alla Capitaneria di Porto di Crotone, nonché alla Direzione Generale Demanio e Porti del Ministero della Marina Mercantile, richiamando espressamente il verbale di delimitazione predetto, ha affermato testualmente che “perché detto verbale abbia piena efficacia giuridica, la scrivente ritiene opportuno che esso sia firmato per accettazione delle conclusioni alle quali si perviene da tutti i frontisti… Tuttavia, onde evitare nell’avvenire immancabili controversie, si rende necessario ottenere dai frontisti esplicito assentimento all’operato della predetta Commissione. L’atto assumerà, anche alla stregua del diritto comune, il valore giuridico di vero e proprio atto di delimitazione…….”.
Da ciò sarebbe conseguita – sempre secondo l’esposizione dell’appellante – la conseguenza che, nonostante l’avvenuta approvazione nel 1954 della linea di demarcazione dei confini, la stessa non è stata indicata sul Foglio di mappa.
Per lo stesso motivo, pertanto, le particelle derivanti dalla trasposizione della linea medesima sul foglio di mappa non sarebbero state mai volturate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile; e – ancora – per lo stesso motivo non sarebbero stati apposti i termini lapidei definitivi, non avendo la Capitaneria di porto interessato a tal fine l’Ufficio Tecnico Erariale e il Genio Civile Opere Marittime.
La circostanza risulterebbe comprovata anche dal verbale della Guardia di Finanza del 6 maggio 1982, già citato al § 1.1 della presente sentenza e nel quale per l’appunto si legge che nella località -OMISSIS- “non esiste delimitazione del demanio marittimo, pertanto i verbalizzanti non sono in grado di contestare una eventuale occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo”.
L’appellante riferisce – altresì – che la stessa Intendenza di Finanza, resasi consapevole dell’irregolarità del procedimento a suo tempo esperito, con dispaccio del 9 dicembre 1992 n. -OMISSIS- inoltrato dal Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale Demanio e Porti alla Capitaneria di Crotone ha invitato a “voler prendere diretti contatti con l’Autorità comunale, onde poter vagliare una serie di soluzioni possibili, che potrebbero essere costituite dal rilascio di sanatorie edilizie, ovvero dalla revisione della delimitazione del 1952, o ancora, dalla sdemanializzazione delle aree non più suscettibili di utilizzazione per il soddisfacimento di pubblici usi del mare”.
L’appellante cita a questo punto l’impugnativa che sarebbe stata proposta innanzi al T.A.R. per il Lazio dal dott. -OMISSIS-, proprietario del lotto di terreno attiguo al proprio, avverso l’ingiunzione di sgombero n. -OMISSIS-emessa nei suoi confronti dalla Capitaneria di Porto di Crotone.
Tale atto risulterebbe annullato per effetto della sentenza n. -OMISSIS- del 1996, emessa dall’adito T.A.R. (e peraltro, come già precisato al § 1.1 della presente sentenza, non riscontrata dal Collegio mediante tali estremi), passata in giudicato e recante l’accoglimento della censura dell’illegittimità della linea di demarcazione del demanio effettuata nel 1952 per la mancata convocazione di tutti i frontisti con l’assunto per cui “l’amministrazione ha fatto cattivo uso del potere di autotutela; ha violato l’art. 32 cod. nav. che disciplina il provvedimento di delimitazione demaniale; ha compiuto accertamenti senza il rispetto delle procedure normativamente previste dall’art. 32; detti accertamenti sarebbero anche in contrasto con altra documentazione proveniente dall’amministrazione finanziaria e dall’autorità giudiziaria”.
Dall’insieme di tali elementi l’appellante trae pertanto la convinzione di aver sufficientemente dimostrato, anche attraverso la produzione di documentazione, solidi elementi probatori circa l’incertezza in ordine alla demanialità dei luoghi, incombendo in capo all’Amministrazione l’onere di provare la piena ed inconfutabile demanialità della stessa, e afferma che, in ogni caso, potrebbe supplire al riguardo anche l’iniziativa istruttoria di questo giudice, secondo il principio dispositivo con metodo acquisitivo della prova che informa il presente processo (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 973, e Sez. V, 19 gennaio 2005, n. 90).
Comunque sia, l’appellante censura la sentenza impugnata in quanto – a suo dire – il giudice di primo grado avrebbe comunque dovuto pronunciarsi, in via incidentale, in ordine alla predetta incertezza, per poi pronunciarsi nel merito della vicenda, non essendo stata richiesta, nel caso di specie, una decisione giudiziale volta ad individuare i confini della proprietà privata dell’appellante medesimo; né potrebbe nella specie invocarsi, come viceversa si legge nella sentenza medesima, la legittimità del procedimento di delimitazione del confine demaniale solo perché esiste una pronuncia di primo grado, non sospesa nella sua efficacia in sede di appello, in ordine alla legittimità dell’atto presupposto di diniego di condono: e ciò in quanto, a suo dire, l’anzidetta sentenza resa dal T.A.R. per il Lazio nel 1996 avrebbe travolto senza alcun dubbio tutti i provvedimenti di delimitazione e ampliamento del confine demaniale.
L’appellante rimarca inoltre che nel proprio caso l’accesso alla spiaggia, che ne consente l’uso pubblico, risulterebbe totalmente libero dal momento che né il fabbricato, né le recinzioni laterali costituirebbero impedimento al riguardo; che la distanza del proprio edificio dal lido del mare risulterebbe tale che lo stesso non sarebbe stato mai investito – a differenza di quanto accaduto altrove – da mareggiate ordinarie o straordinarie, costituendo in tal senso la stessa, perdurante presenza dell’edificio eloquente comprova in tal senso; e che, nella dovuta applicazione del principio secondo cui tempus regit actum, ogni valutazione in merito all’accoglibilità – o meno – della richiesta di condono dovrebbe essere valutata con riferimento all’epoca della proposizione della relativa domanda.
Circa la non coincidenza del demanio catastale con quello marittimo l’appellante afferma che dopo la pubblicazione della linea di mappale derivante dai rilievi inerenti la formazione del catasto terreni e successive sdemanializzazioni, come pubblicata dall’Ufficio Tecnico Erariale è stato ivi avviato un procedimento dichiarativo dell’estensione del demanio marittimo à sensi dell’art. 32 cod. nav. e art. 58 reg. cod. nav.; che in data 16 marzo 197 il Tribunale di (omissis) ha autorizzato il locale Consorzio di bonifica a procedere al pagamento di Lire 10.000.000 (attualmente Euro 5.164,57) a favore della signora Rosina Lauria quale indennizzo della demolizione – peraltro transattivamente concordato tra le parti – della villa sita in agro di (omissis), contrada -OMISSIS-, su di un terreno catastalmente contraddistinto al foglio di mappa 12, particella 1, pretesamente ubicato in area demaniale marittima; e che la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza n. 11418 del l luglio 191976, evidenzierebbe l’avvenuta trascrizione di un atto notarile di proprietà di un immobile sulla particella 1 del contiguo foglio 10.
L’appellante evidenzia pure che la stessa Amministrazione comunale di (omissis), sebbene ad oggi insiste per affermare la natura demaniale marittima dell’area, con reclamo proposto all’Agenzia del Territorio con nota Prot. n. 276 dd. 18 ottobre 2002 ha fatto rilevare al riguardo l’avvenuta violazione dei principi generali in tema di procedimento amministrativo, la contestuale violazione dei principi generali in tema di verificazione della fascia demaniale costiera, nonché l’ulteriore violazione del principio di comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti; e che, per di più, la stessa Agenzia del Demanio avrebbe presentato formale reclamo al riguardo all’Agenzia del Territorio facendo rilevare, tra l’altro, come non siano stati considerati nella delimitazione i lucidi originali dei rilievi effettuati con rilievo di campagna dall’Ufficio Tecnico Erariale nel periodo dal 1978 al 1988 e che lo stesso verbale di delimitazione risalente al 1952 sarebbe stato acquisito “in modo errato o non risulta rappresentato”.
Su tale assunto l’appellante chiede accertamenti istruttori da parte di questo giudice, non sottacendo inoltre che la verificazione straordinaria ha riproposto una situazione dei luoghi ormai non più rispondente alla realtà, avendo trasposto in mappa nel 2002 una situazione determinata nel 1952: circostanza, questa, che inficerebbe l’intero procedimento, venendo se non altro pretermesso il principio secondo cui è in ogni caso la destinazione del bene alla funzione pubblica che dà origine o conserva la demanialità, e non potendo la verificazione straordinaria in alcun modo sopperire alla carente linea di demarcazione del confine demaniale, già dichiarata inefficace dalla predetta sentenza resa dal T.A.R. per il Lazio.
2.1.3. L’appellante contesta inoltre l’assunto, contenuto nella sentenza qui impugnata, secondo cui, avendo la precedente sentenza dello stesso giudice n. -OMISSIS-del 2006 affermato la non condonabilità del fabbricato in questione, ciò presupporrebbe che lo stesso non sia stato realizzato in epoca anteriore al 1967.
Sul punto il -OMISSIS-afferma che la richiesta del titolo edilizio in sanatoria potrebbe qualificarsi un quid pluris, dal momento che l’edificazione può essere fatta risalire ad una data anteriore al 1967 e a quella data già ultimata.
Egli comunque evidenzia che dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla richiesta di condono edilizio, risulterebbe che il manufatto “in muratura ordinaria” sarebbe stato ultimato nella prima metà degli anni Sessanta.
Tale circostanza risulterebbe a suo dire confermata da una serie di concreti e specifici elementi.
In primo luogo egli afferma che il fabbricato faceva parte di un complesso di 50 edifici, realizzati nella prima metà degli anni Sessanta in località -OMISSIS-.
In secondo luogo, l’Istituto geografico militare di Firenze, opportunamente da lui contattato, ha precisato che l’ultimo foglio della carta al 25.000 dell’I.G.M n. 545 Sez.111 – Capo Trionto (presso la foce del fiume omonimo e il faro ivi insistente) costituirebbe la restituzione di una ripresa area dell’anno 1984 da cui risulta la presenza della costruzione di cui trattasi, mentre il penultimo volo risale all’anno 1955, e le foto aeree comunque disponibili presso l’Istituto medesimo risalgono agli anni 1955, 1983, 1991 e 2003: dal che conseguirebbe che nel periodo intercorrente tra il 1955 e il 1983 non sarebbero stati effettuati rilievi aerofotogrammetrici.
A sua volta, l’Azienda per gli interventi sul mercato agricolo – A.I.M.A., ora à sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, Agenzia per le erogazioni in agricoltura che parimenti effettua mediante il proprio Servizio tecnico rilievi aerofotogrammetrici ha dichiarato all’appellante medesimo che i relativi sorvoli sono iniziati nel 1980, nel mentre il Centro cartografico regionale della Calabria fa risalire i primi voli da esso commissionati al 1985.
L’appellante precisa – altresì – che l’ex Cassa per il Mezzogiorno avrebbe disposto l’effettuazione di voli con le conseguenti restituzioni cartografiche soltanto nel 1965.
Da tutto ciò l’appellante medesimo trae la conclusione che non sarebbe possibile smentire che la realizzazione del fabbricato sia avvenuta tra il 1965 e il 1967, e comunque rileva che sia l’art. 31 della l. n. 47 del 1985, sia l’ultimo comma, punto 3.4, della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357/25 dd. 30 luglio 1985 introducono una sorta di inversione dell’onere della prova, stabilendo che “l’interessato può dimostrare attraverso documentazione in suo possesso (fatture per fornitura materiale, fatture aziende erogatrici di servizi pubblici), la veridicità delle sue affermazioni o in mancanza di queste con atto notorio”, mentre sarà poi “il Comune” che “potrà accertare la data di ultimazione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni”.
In buona sostanza, quindi, secondo l’appellante, poiché l’immobile da condonare è stato edificato in epoca anteriore al 1967 in zona agricola, lo stesso non necessiterebbe neanche del rilascio del titolo edificatorio in sanatoria, stante l’art. 31 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, che nella sua formulazione originaria contemplava l’obbligo della richiesta del rilascio della licenza edilizia soltanto nell’ambito dei centri abitati ed ove esistesse il piano regolatore comunale; né la disciplina successiva, in merito all’edificazione sull’area demaniale marittima, escludeva ogni possibilità di erigere ivi manufatti, stabilendo che per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, l’Amministrazione dei lavori pubblici, d’intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, avrebbe dovuto semplicemente accertare che le opere stesse non fossero in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadevano.
L’appellante rileva – altresì – che l’art. 1 della l.r. 30 agosto 1973, n. 14, recante “Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale”, stabiliva che “fino all’approvazione del piano urbanistico regionale, che dovrà fra l’altro prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone di cui alla presente legge, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per non oltre due anni dalla stessa, eseguire, nel territorio dei Comuni non provvisti di piano regolatore generale, costruzioni all’interno del demanio marittimo e entro una zona di 150 metri dal demanio medesimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare. Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni”. L’appellante a tale proposito afferma che, argomentando a contrariis, ed in base al principio secondo cui nel nostro ordinamento tutto ciò che non è vietato è permesso, all’epoca della realizzazione del fabbricato le costruzioni erano liberamente realizzabili.
Ciò troverebbe conferma nel successivo art. 2 della medesima legge regionale, laddove dispone che “per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, le licenze di costruzione relative alle opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni siano state legittimamente iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e vengano completate in ogni loro parte entro un anno dalla data di inizio”: disciplina, questa, poi prorogata con modificazioni dalla l.r. 28 maggio 1975, la quale, all’art. 4 ha disposto che “l’art. 2 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 è sostituito dal seguente: Le licenze di costruzione relative alle opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni siano state legittimamente iniziate anteriormente al 31 agosto 1973 e vengano completate in ogni loro parte entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le costruzioni si intendono completate ad ultimazione di tutte le opere idonee ad assicurare l’abitabilità o la agibilità “.
L’appellante evidenzia che il relativo regime è stato prorogato successivamente con l.r. 5 gennaio 1978, n. 1, nonché con le ulteriori leggi regionali 28 gennaio 1980, n. 4, 22 febbraio 1982, n. 4, 23 marzo 1984, n. 4, 22 aprile 1985, n. 20, 26 gennaio 1987, n. 1, 7 marzo 1988, n. 4, e 25 novembre 1989, n. 9, con la conseguente sussistenza – a suo dire – della sua facoltà di edificare sull’area di cui trattasi e – correlativamente – dell’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado in quanto viziata di eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti sia di fatto che di diritto, nonché per difetto di istruttoria.
Secondo il -OMISSIS-, infatti, l’ingiunzione a demolire scaturirebbe da un'”istruttoria lacunosa, superficiale ed erroneamente condotta”, e in considerazione del sopradescritto quadro normativo risulterebbe “del tutto avulsa dal contesto l’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la data di costruzione dell’immobile non potrebbe essere anteriore al 1967, attesa la non condonabilità dell’edificio, peraltro sancita con sentenza non passata in giudicato”, nonché “dalla (solo) presunta demanialità dell’area” (così a pag. 26 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).
2.1.4. Da ultimo l’appellante contesta l’assunto del giudice di primo grado “secondo cui, in virtù della tradizionale impostazione giurisprudenziale, l’ordinanza di demolizione o di sgombero, costituendo atti vincolati, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale, per cui non è necessaria alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso, da considerarsi in re ipsa, e non necessitano della prodromica comunicazione di avvio del procedimento” (cfr. ibidem).
A tale riguardo l’appellante evidenza che l’ordinanza di demolizione gravata costituisce l’atto finale di un procedimento il cui inizio risale al 1986, per cui il notevole lasso di tempo intercorso necessitava – a suo avviso – sia di una nuova comunicazione di avvio di procedimento, sia di una puntuale e specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico sottostante all’ordine di demolizione, stante l’affidamento ingeneratosi nel privato in dipendenza dell’inerzia da parte dell’amministrazione (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 giugno 2007, n. 1236; Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270, e 11 febbraio 1999, n. 144; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321).
Per di più, nel frattempo, l’Amministrazione comunale – rileva sempre l’appellante – non solo non ha approntato per lunghissimo tempo alcuna reazione dell’ordinamento giuridico al presunto abusivismo, ma ha consentito l’allacciamento del fabbricato alla rete idrica e alla rete fognaria, ha assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con relativa iscrizione a ruolo, nonché di pubblica illuminazione, ha riscosso l’imposta comunale sugli immobili (ICI), e ha – altresì – provveduto a dotare tutti gli edifici siti in località -OMISSIS- di numero civico: dato, quest’ultimo, che testimonia in modo innegabile, la natura giuridica dell’area come urbana (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 1994, n. 6337, e Sez. II, 28 novembre 1988, n. 6412).
In dipendenza di tutto ciò – quindi – ad avviso dell’appellante, ove pur si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado secondo cui il carattere vincolato dell’ingiunzione a demolire escluderebbe la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. tuttavia in senso contrario, tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095) si dovrebbe ritenere che, nella fattispecie, attesa la contraddittorietà nella attività dell’Amministrazione e a causa del lungo lasso di tempo al termine del quale è stato adottato un provvedimento sanzionatorio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 giugno 2008, n. 610, e 16 maggio 2008, n. 505) la risalente comunicazione di avvio del relativo procedimento dovrebbe reputarsi tamquam non esset.
2.2. Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il Comune di (omissis), concludendo per la reiezione dell’appello.
2.3. Con ordinanza n. 4680 dd. 23 settembre 2009 la Sezione IV di questo Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza impugnata, proposta dall’appellante à sensi dell’allora vigente art. 33, terzo e quarto comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, “ritenuto, ad una prima sommaria delibazione, che non emergono profili che inducano ad una ragionevole previsione sull’edito dell’appello”.
2.4. Va rilevato che in data 9 dicembre 2019, senza contestazioni da parte dell’appellato Comune, l’appellante ha depositato agli atti di causa copia della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari n. -OMISSIS- dd. 25 giugno 2018, recante l’annullamento dell’ingiunzione al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per l’occupazione abusiva di suolo demaniale emessa à sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 a carico del -OMISSIS-da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio, nonché copia della sentenza n. -OMISSIS- dd. 13 agosto 2019 resa da questa stessa Sezione in senso favorevole alla parte privata su fattispecie asseritamente omologa.
2.5. All’odierna pubblica udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.1. Il Collegio, a fronte della circostanza che, medio tempore, con sentenza n. -OMISSIS-la Sezione VI di questo Consiglio di Stato ha respinto l’appello ivi proposto sub R.G. 8446 del 2006 dal medesimo signor -OMISSIS- avverso il presupposto provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Dirigente preposto all’Ufficio Tecnico del Comune di (omissis) aveva denegato il rilascio del condono edilizio per il fabbricato di cui trattasi, deve preliminarmente farsi carico di perimetrare il limite dei motivi d’appello scrutinabili nella presente sede di giudizio.
Come dianzi precisato al § 1.1 della presente sentenza, l’anzidetto diniego di condono edilizio si è fondato su di una pluralità di motivazioni, ossia: la mancanza del titolo di proprietà del suolo; la mancanza della dichiarazione di disponibilità del soggetto pubblico proprietario dell’area su cui il fabbricato è stato realizzato, in quanto ritenuta inclusa nel demanio marittimo; la mancanza dell’autorizzazione paesaggistico-ambientale, ritenuta a sua volta necessaria essendo la costruzione insistente su di un’area assoggettata a tale vincolo; la mancanza di un atto notorio indicante l’epoca di ultimazione dei lavori ovvero di una dichiarazione sullo stato dei lavori medesimi; la mancanza di un certificato di residenza storico; la mancanza di un convenzionamento stipulato ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 28 gennaio 1977, n. 10; la mancanza di una perizia giurata sullo stato e sulle dimensioni dell’opera, indicante il superamento – o meno – del limite dei mc 450.
Peraltro, con l’anzidetta sentenza n. -OMISSIS-la Sezione VI di questo Consiglio di Stato ha respinto l’appello del -OMISSIS-contro la sentenza n. -OMISSIS-dd. 10 febbraio 2006, resa dalla Sezione II del T.A.R., sede di Catanzaro, consolidando la legittimità del provvedimento di diniego del condono edilizio con espresso riguardo alla ben nota giurisprudenza secondo cui “se l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) è legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza” (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2001, n. 198, ivi citata) e, quindi, nel preliminare riscontro della circostanza che l’area su cui il fabbricato era stato realizzato risultava nella specie assoggettata a vincolo paesaggistico – ambientale, con conseguente impossibilità, à sensi dell’art. 35, diciottesimo comma, della l. n. 47 del 1985 di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio dopo il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla sua presentazione, nonché delle consequenziali e assorbenti considerazioni secondo cui “dall’articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (il quale subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso) non si evince affatto che la richiesta di parere debba essere effettuata dall’Amministrazione comunale che ha ricevuto la domanda di sanatoria. I mutamenti di competenza, introdotti dalla legge della Regione Calabria regionale 28 febbraio 1995, n. 3, art. 1, che attribuiscono all’ente comunale il poter di rilascio dell’autorizzazione paesistica, e sempreché tale norma possa ritenersi applicabile anche alle sanatorie in corso, non determinano una modifica procedimentale con obblighi a carico di un’amministrazione e non del richiedente, cosicché l’immobile resta senza parere favorevole…. La circostanza della mancata dell’autorizzazione paesistica è sufficiente a respingere l’appello. Decisiva al riguardo è la circostanza che, oltre alle ulteriori censure formulate in ordine alla delimitazione della fascia demaniale, il ricorrente non abbia mai affermato che il manufatto, per la sua oggettiva collocazione sul suolo, doveva ritenersi ubicato al di fuori del limite, di trecento metri, fissato dalla lettera a) del comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, norma espressamente richiamata nel provvedimento impugnato. L’amministrazione quindi ben poteva negare l’autorizzazione per la sola circostanza che l’immobile ricadeva in detta fascia, a prescindere dalla natura demaniale della medesima” (così la sentenza n. 5517 cit.).
Posto ciò, risulta allora del tutto evidente che la disciplina del rapporto tra le parti scaturente dal surriportato giudicato rende comunque inoppugnabile, per il combinato disposto dell’art. 39 c.p.a., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., il diniego di condono edilizio, anche al di là dell’avvenuta considerazione nella sentenza definitiva dell’intero giudizio di un solo – ma, giova ribadire, ex se assorbente – presupposto motivazionale per cristallizzarne in via definitiva la legittimità .
Rebus sic stantibus risulta preclusa all’appellante, nella presente ed ulteriore sede di giudizio, qualsivoglia riproposizione di censure derivate nel loro contenuto da quelle già da lui infruttuosamente dedotte avverso il presupposto provvedimento di diniego di condono.
Risulta viceversa qui ammissibile, e va pertanto scrutinata da questo giudice, la formulazione di motivi che investano il contenuto della sentenza impugnata soltanto con riguardo all’eventualmente omesso accoglimento nel precedente grado di giudizio di censure formulate in via del tutto autonoma rispetto all’ingiunzione a demolire qui contestata, ossia dedotte prescindendo dal rapporto di consequenzialità che riconnette tale provvedimento rispetto al presupposto diniego di rilascio del condono edilizio.
In tal senso l’attuale appellante ha preventivamente operato sin dal giudizio di primo grado, e quindi allorquando non si era ancora cristallizzato il giudicato sul precedente provvedimento di diniego di rilascio del condono edilizio, una sorta di mutatio libelli, sostenendo ora che il condono pur da lui infruttuosamente richiesto non risulterebbe in realtà necessario al fine della conservazione del proprio fabbricato, in quanto questo, essendo stato asseritamente realizzato prima della data dell’1 settembre 1967, non necessiterebbe di alcun titolo edilizio, neppure in sanatoria, per la sua legittimazione.
In secondo luogo, attraverso la riproposizione di argomenti già da lui diffusamente trattati in occasione del precedente giudizio attinente al condono edilizio, egli altresì contesta l’appartenenza al demanio marittimo del suolo su cui il fabbricato medesimo è stato realizzato: e ciò, all’evidente fine di inficiare la complessiva legittimità dell’ingiunzione a demolire da lui contestata mediante l’asseritamente non pertinente riferimento in essa contenuto sia ad una precedente diffida a demolire emanata nei suoi confronti dal Capo del Compartimento Marittimo di Crotone, sia all’art. 35 del t.u. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che – per l’appunto – disciplina la repressione degli abusi edilizi “realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”.
Da ultimo, e in subordine, l’appellante sostiene la legittimità dell’insistenza del fabbricato anche ove fosse affermata la natura demaniale del sedime su cui esso è stato realizzato.
In effetti tutte e tre tali prospettazioni prescindono da qualsivoglia rapporto di presupposizione rispetto al precedente e ormai del tutto inoppugnabile provvedimento di diniego di rilascio del condono edilizio, e possono pertanto formare oggetto del presente giudizio: anche se non può – a questo punto – essere preliminarmente sottaciuta la ben evidente incoerenza di fondo da parte dell’attuale appellante, il quale si riduce ora a negare la necessità di un provvedimento di condono edilizio pur da lui per l’innanzi chiesto e per di più contestandone il diniego in sede giudiziale, con ciò confermando ancor di più – e, questa volta, per sua stessa confessione – l’intrinseca infondatezza del contenuto di una domanda già da lui proposta in tal senso e che a maggior ragione è stata quindi respinta dall’Amministrazione comunale.
3.2. Il punto nodale della presente causa è costituito dall’accertamento della risalenza temporale del fabbricato realizzato dal -OMISSIS-
Invero, ove lo stesso risultasse realizzato antecedentemente alla data dell’1 settembre 1967, agli effetti del combinato disposto dell’art. 31, ultimo comma, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, e dell’art. 31, primo comma, della l. 17 agosto 1942 n. 1150, nel suo testo originario, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria risulterebbe ultroneo, posto che in forza di quest’ultima disposizione aveva obbligo di “chiedere apposita licenza al podestà del Comune” soltanto chi intendeva “eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale”: e per certo prima dell’anzidetta data nell’area in questione non vigeva un regime di edificazione pianificata.
Soltanto per effetto dell’art. 10 della l. 6 agosto 1967, n. 765, entrata in vigore – per l’appunto – l’1 settembre 1967, la disposizione è stata infatti mutata nel senso che “chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco”, con la conseguenza della necessità di accedere all’istituto del condono edilizio di cui all’art. 31 e ss. della l. n. 47 del 1985 nell’ipotesi di inottemperanza a tale obbligo (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5173).
Posto ciò, nel caso di specie la risalenza del fabbricato di proprietà del -OMISSIS-ad epoca antecedente alla data dell’1 settembre 1967 non risulta in alcun modo provata.
Il Collegio, non soltanto sulla scorta della recente pronuncia di Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903, ma anche di una giurisprudenza del tutto consolidata sul punto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2179; id. 27 luglio 2015, n. 3666, 5 gennaio 2015, n. 6, 10 giugno 2014, n. 2960, e 22 settembre 2014, n. 4766), non può che ribadire, anche nel presente giudizio, che grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, primo comma, della l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. “legge ponte” n. 765 del 1967.
Tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità .
Né varrebbe obiettare che l’onere medesimo non competerebbe all’attuale appellante essendo stata la presente impugnativa proposta nella vigenza della disciplina antecedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, avvenuta per effetto del d.lgs. 2 luglio 2010. n. 104: e ciò in quanto anche nella previgente disciplina del processo amministrativo costituiva comunque “diritto vivente” un metodo di assunzione delle prove di tipo dispositivo per così dire “temperato” (altrimenti, e più comunemente, definito come proprio di un modello processuale di carattere dispositivo con metodo acquisitivo), nel senso cioè che la parte ricorrente doveva comunque fornire in giudizio un principio di prova a sostegno delle proprie deduzioni, conformemente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 2697 c.c. e dall’art. 115 c.p.c., e in ordine al quale il giudice poteva poi acquisire con proprio impulso istruttorio gli elementi idonei a corroborare quanto affermato dalla parte medesima (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006).
Ma, a prescindere dalla circostanza che il soccorso istruttorio volto alla consolidazione di un elemento di prova è anche a tutt’oggi accordabile da parte del giudice investito della controversia nei casi in cui un principio di prova risulti comunque fornito, va qui puntualizzato che la giurisprudenza, sia antecedente che successiva all’entrata in vigore dell’attuale codice del processo amministrativo, è comunque ferma nell’affermare che la prova circa il tempo dell’ultimazione delle opere edilizie grava in via esclusiva sul privato, atteso che soltanto questi può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di quanto è stato costruito.
Orbene, nel caso di specie il -OMISSIS-si è limitato ad argomentare che, non essendo rilevabile il proprio fabbricato negli aerofotogrammi dell’Istituto Geografico Militare risalenti al 1955 e in quelli dell’ex Cassa per il Mezzogiorno del 1965 e che non sarebbero disponibili ulteriori rilievi aerofotogrammetrici del medesimo Istituto, Geografico Militare ovvero dell’AIMA – AG.E.A., del Centro Cartografico della Regione Calabria se non dagli anni ’80 in poi, ne discenderebbe, in conclusione, che “non sarebbe possibile smentire che la realizzazione del fabbricato” di cui trattasi “sia avvenuta tra il 1965 e il 1967” (così, testualmente, a pag. 23 dell’atto introduttivo).
E’ evidente che in tal modo l’appellante sostiene, in via del tutto paradossale e contro gli stessi principi fondamentali del regime probatorio di questo processo, che compete comunque alla controparte evocata in giudizio l’onere di provare il contrario di quanto lui non è viceversa in grado di allegare a comprova delle proprie affermazioni.
Va pertanto sin d’ora precisato che quanto sopra, facendo di fatto emergere con ogni evidenza la natura abusiva del fabbricato, risulta di per sé risolutivo per il sostanziale esito del presente giudizio, stante che ciò integra ex se il conseguente dovere dell’Amministrazione di irrogare la sanzione della demolizione delle opere abusive (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782; id. 27 dicembre 2011, n. 752; e 27 novembre 2010, n. 8298), e ciò indifferentemente dalla circostanza che le stesse insistano su di un terreno privato, ovvero su di una pubblica proprietà, come nel caso del demanio marittimo.
3.3. L’appellante si è invero prodotto nell’atto introduttivo del presente giudizio in una dettagliata illustrazione dei motivi per cui il sedime sul quale è stato realizzato il fabbricato di cui trattasi risulterebbe di sua proprietà, e non già – come da ultimo afferma anche l’Amministrazione comunale richiamando nel proprio provvedimento impugnato in primo grado sia una precedente ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità marittima, sia l’art. 35 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 – facente parte del demanio marittimo.
Sul punto, peraltro, è qui sufficiente evidenziare che, pur lamentando egli risalenti irregolarità in ordine ad un pregresso procedimento di delimitazione, ai sensi dell’art. 32 cod. nav. e dell’art. 58 reg. cod. nav., del demanio marittimo rispetto agli adiacenti fondi di proprietà privata, risalente al 1955, nonché in ordine ad una susseguente verificazione catastale straordinaria (cfr. § 212 e ss. dell’Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, come pro tempore modificata con d.m. 1 marzo 1949) effettuata sugli stessi luoghi e conclusasi nel 2002, egli si è comunque astenuto dal proporre qualsivoglia impugnativa al riguardo, sostenendo peraltro l’invero improbabile tesi di poter beneficiare comunque degli effetti caducanti erga omnes di tali atti che si pretenderebbero discendere da una non meglio documentata pronuncia del T.A.R. per il Lazio conseguente all’impugnazione di un’ingiunzione a demolire emessa à sensi dell’art. 54 c.n. da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Crotone, notificata al proprietario di un lotto di terreno finitimo al proprio e soltanto da quest’ultimo impugnata innanzi al giudice amministrativo.
Va denotato allo stesso tempo che anche il medesimo -OMISSIS-ha riferito nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio di aver ricevuto la notificazione di un ana provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, ma non consta che egli abbia a sua volta provveduto ad impugnarlo.
Né consta che il -OMISSIS-, a fronte della turbativa determinata nei confronti del suo asserito diritto di proprietà mediante atti ben determinati posti in essere nel prosieguo di tempo, sia da parte dell’Autorità Marittima, sia da parte dell’Agenzia del Territorio, abbia reagito in sede di giudizio civile mediante azioni di manutenzione à sensi dell’art. 1170 c.c., ovvero di rivendica à sensi dell’art. 948 c.c.
Consta, per contro, che se è vero che la coniuge del -OMISSIS-è stata prosciolta in istruttoria per il reato di occupazione abusiva di uno spazio demaniale marittimo di cui all’art. 1161 c.n., altrettanto non può affermare l’attuale appellante, che – come documentato agli atti di causa dalla difesa del Comune – è stato viceversa condannato con sentenza n. -OMISSIS-dal Tribunale ordinario di (omissis) per i reati di cui all’art. 1161, n. 1, cod. nav. (Abusiva occupazione di spazio demaniale, nel testo pro tempore vigente) e art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici, sempre nel testo pro tempore vigente), dove nella sentenza medesima il giudice afferma – tra l’altro – expressis verbis di avere “accertato che l’area ricadeva nel demanio marittimo ed il dato oggettivo che la particella risulta intestata in catasto al demanio marittimo”.
E’ ben vero che, in linea di principio, nel nostro ordinamento la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto “elementi sussidiari” (così, ad es., Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5257) o che, al più, rivestono “natura meramente indiziaria” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25793, 18 febbraio 2013, n. 3980, 16 giugno 1998, n. 5980, 11 novembre 1997, n. 11115, 21 febbraio 1994, n. 1650, 8 luglio 1980, n. 4372, e 24 novembre 1979, n. 6163).
Ma, nondimeno, è stato anche evidenziato che, se “fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili”, tuttavia “a partire dalla riforma dal 1939” (rectius: r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in l. 11 agosto 1939, n. 1249) “la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendita degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio” e che “le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario (ex art. 11, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); o per l’individuazione dei coefficienti di computo del canone (di locazione) con riferimento alle categorie catastali (ex art. 16 dell’abrogata L. 27 luglio 1978, n. 392); ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l’immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione” (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. IV 26 marzo 2013, n. 1712, anche sulla scorta di Cass. civ., Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2369).
Posto ciò, la circostanza che l’abuso sia stato realizzato in area che nella sua attuale evidenza formale è ascritta al demanio marittimo risulta pertanto comprovata allo stato degli atti, e tale circostanza esonera pertanto questo stesso giudice da quell’accertamento incidentale in ordine all’assetto proprietario dell’area medesima che l’appellante ha sollecitato ratione temporis à sensi dell’art. 8, primo comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e – presentemente – à sensi dell’omologa disposizione contenuta nell’art. 8, comma 1, c.p.a.
Né soccorrono per una diversa conclusione le copie dei due provvedimenti giudiziari depositati agli atti della presente causa dall’appellante in data 9 dicembre 2019.
Risulta infatti del tutto irrilevante per l’economia della presente causa la recente sentenza n. -OMISSIS- dd. 13 agosto 2019, resa invero da questa stessa Sezione ma riguardante – a differenza di quanto ritenuto dall’appellante medesimo – una fattispecie assolutamente non omologa alla presente, nella quale infatti l’assetto proprietario del sedime su cui era stata contestata l’edificazione abusiva risulta puntualmente definito, essendo in parte ricadente nel demanio marittimo e in parte in un’area la cui proprietà privata è stata debitamente comprovata dall’avente titolo.
Né rileva a favore del medesimo appellante la sentenza n. -OMISSIS- dd. 25 giugno 2008 con cui il Tribunale ordinario di Castrovillari ha disposto l’annullamento dell’ingiunzione al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per l’occupazione abusiva di suolo demaniale emessa à sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, a carico del medesimo -OMISSIS-da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio.
Va rilevato in tal senso che il giudice in tale frangente adito ha comunque affermato che “l’occupazione senza titolo di aree demaniali marittime dà luogo a responsabilità extracontrattuale dell’occupante e legittima la richiesta da parte del Demanio di risarcimento del danno determinato dalla occupazione effettuata senza titolo”: assunto, questo, che per certo non giova – ancora una volta – alle tesi del -OMISSIS-, il quale mediante tale contenzioso è invero riuscito esclusivamente a far annullare l’ingiunzione emessa a suo carico à sensi dell’art. 54 c.n. per il recupero dell’indennità anzidetta soltanto perché il conseguente utilizzo dello strumento ingiuntivo speciale di cui al predetto r.d. n. 639 del 1910 è stato reputato dallo stesso giudice inidoneo per il recupero dell’indennità per l’occupazione sine titulo (per l’appunto dovuta dal medesimo -OMISSIS-) ed idoneo per contro al recupero coattivo dei soli canoni ordinari di concessione non corrisposti (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2015, n. 1052, puntualmente citata nella stessa sentenza).
Discende pertanto da tutto ciò che correttamente l’ingiunzione a demolire impugnata in primo grado è stata emessa dall’Amministrazione comunale nei confronti del -OMISSIS-con richiamo all’art. 35 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, intitolato “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici” e che dispone al comma 1, nel testo vigente sia all’epoca dei fatti di causa, sia ad oggi, che “qualora sia accertata la realizzazione… di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”.
Il comma 2 dispone quindi che “la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso”, nel mentre il comma 3 a sua volta dispone che “resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente”.
Mediante quest’ultimo comma rimane pertanto salva la perdurante possibilità di applicazione delle disposizioni relative ad altri procedimenti mediante i quali le amministrazioni titolari dei diritti dominicali possono a loro volta eventualmente tutelare in via autonoma e parimenti autoritativa il pubblico interesse da loro istituzionalmente perseguito provvedendo alla rimozione delle opere abusive.
In questo modo, pertanto, il “sistema” recepito dall’articolo in esame risulta assolutamente coerente con il criterio generale che informa il nostro ordinamento, il quale attualmente contempla la necessità del rilascio del competente titolo edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche per tutte le opere poste in essere dai privati anche sulle aree demaniali (cfr. art. 8 del d.P.R. n. 380 del 2001) e la correlativa vigilanza da parte delle amministrazioni comunali sulle attività urbanistico- edilizie esercitate nell’intero territorio di loro competenza: il che presuppone, pertanto, anche il riconoscimento in capo alle amministrazioni medesime dei conseguenti poteri sanzionatori in caso di abusi.
Allo stesso tempo, peraltro, l’ordinamento conserva anche la possibilità di esercizio dei concomitanti poteri di vigilanza e di sanzione contemplati dai diversi ordinamenti “settoriali” che attengono alla cura degli ulteriori e diversi interessi pubblici da parte delle altre amministrazioni proprietarie delle aree su cui eventualmente insistono le opere abusive.
Nel caso di specie, pertanto, rimane del tutto integra anche per l’Autorità marittima, in quanto titolare delle funzioni di polizia demaniale, la possibilità di provvedere a sua volta, à sensi dell’art. 54 cod. nav., a rimuovere a spese del responsabile un’opera abusiva che avrebbe dovuto altrimenti essere realizzata anche con il suo assenso, da esprimersi – per l’appunto – in via ulteriore ed autonoma rispetto alla concorrente necessità del rilascio del titolo edilizio da parte dell’Amministrazione comunale.
Risulta altrettanto evidente che la medesima Amministrazione comunale e l’Autorità marittima ben possono coordinare le rispettive attività ai fini della rimozione delle opere abusive e dell’applicazione delle relative sanzioni a carico dei responsabili: e proprio in dipendenza di ciò, quindi, l’ingiunzione a demolire emessa dall’Amministrazione comunale e qui impugnata in primo grado richiama nelle proprie premesse, in via del tutto legittima, anche un precedente atto di contestazione dell’illecito emesso dal Capo del Compartimento Marittimo, nonché il predetto art. 33 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 che a sua volta contempla – come si è visto – l’ipotesi di rimozione da parte dell’Amministrazione comunale, delle opere abusive realizzate nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune medesimo.
3.4. Va da sé che, come dianzi accennato, ove pure l’attuale appellante avesse comprovato la sussistenza del suo diritto di proprietà sul sedime in cui è stato abusivamente realizzato l’edificio di cui trattasi, la mancata prova della risalenza della costruzione ad epoca antecedente all’1 settembre 1967 avrebbe comunque determinato l’irrogazione della sanzione della sua demolizione, à sensi non solo dell’art. 31 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, in vigore attualmente nonché all’epoca dei fatti di causa, ma – ove l’abuso fosse stato scoperto e perseguito in precedenza – anche à sensi della disciplina sanzionatoria pro tempore succedutasi e parimenti contemplante la rimessa in pristino dei luoghi (cfr. al riguardo l’art. 32 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, l’art. 15 della l. 28 gennaio 1977, n. 10, e l’art. 7 della l. 28 febbraio 1985, n. 47).
3.5. L’appellante peraltro sostiene, in via alquanto paradossale, che la realizzazione del fabbricato, ove pur si ammettesse come avvenuta su sedime demaniale, comunque non necessiterebbe del rilascio del titolo edilizio.
Tale assunto è destituito di qualsivoglia fondamento, in quanto – come si è rilevato innanzi – il medesimo appellante non ha fornito la prova della risalenza del fabbricato in questione ad epoca antecedente alla data dell’1 settembre 1967; e – comunque – la sua ricognizione nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio delle disposizioni che in prosieguo di tempo hanno disciplinato l’attività edilizia nelle aree demaniali marittime risulta del tutto erroneo.
Invero la disciplina dell’attività urbanistico-edilizia contenuta nel testo originario della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e la disciplina del demanio marittimo contenuta nel codice della navigazione – a sua volta approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, ed entrato in vigore il 17 aprile del medesimo anno – sono di fatto coeve, ma nella prima fase della loro applicazione non presentavano tra di loro interferenze di sorta per quanto atteneva ai regimi delle attività di trasformazione del territorio rispettivamente da esse normate.
Come si è visto innanzi, l’art. 31 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, non assoggettava ab origine ad un obbligatorio regime di pianificazione territoriale tutti i Comuni e, correlativamente, presupponeva la necessità del rilascio di un titolo edilizio da parte del Podestà (poi Sindaco) soltanto nei centri abitati nonché nelle aree ove fosse esistito un piano regolatore; ma, nondimeno, le amministrazioni comunali erano obbligate a redigere e ad applicare à sensi dell’art. 33 un regolamento edilizio comunale e, à sensi dell’art. 32 il medesimo Podestà o Sindaco comunque “esercita(va) la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione”, con la correlativa possibilità di disporre, in caso di violazione delle relative disposizioni, la sospensione cautelativa dei lavori e di irrogare sanzioni, ivi segnatamente inclusa anche la demolizione a spese del responsabile dell’abuso..
Va invero ricordato che l’art. 220 del t.u. approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, anche a prescindere dalla necessità del rilascio del titolo edilizio à sensi del predetto art. 31 della l. n. 1150 del 1942, disponeva a sua volta nel senso che “i progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali”, quindi anche al di fuori dei centri urbani e anche per le aree non pianificate, nonché “quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti” dovevano “essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell’ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia”, non potendo inoltre gli edifici medesimi “essere abitati senza autorizzazione” del medesimo podestà, il quale la “concede(va) quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato”, risultava che la costruzione fosse stata “eseguita in conformità del progetto approvato”, che “i muri” fossero stati “convenientemente prosciugati” e che non sussistessero “altre cause di insalubrità ” (cfr. ibidem, art. 221).
Inoltre, “il podestà, sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale” poteva “dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero” (cfr. ibidem, art. 222), ovvero farvi coattivamente eseguire lavori di adeguamento (cfr. ibidem, art. 223).
Orbene, se le surriferite disposizioni normative contenute nel t.u. approvate con r.d. n. 1265 del 1934 indubitabilmente trovavano già a quel tempo applicazione nell’intero territorio comunale, e quindi anche nelle aree del demanio marittimo (e ciò in quanto esse traevano fondamento anche in regolamenti sanitari emanati dal Prefetto à sensi dell’art. 218 del medesimo t.u.), altrettanto non avveniva per quanto atteneva alle disposizioni contenute nei predetti artt. 31, 32 e 33 della l. n. 1150 del 1942, in quanto aventi carattere strettamente urbanistico-edilizio, e non già di carattere igienico-sanitario.
Nel demanio marittimo ogni attività di trasformazione del territorio era infatti a quel tempo normata in via esclusiva dall’art. 54 cod. nav., in forza del quale “qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio a spese dell’interessato”: dal che, dunque, si ricava la vigenza di un regime di tipo autorizzatorio per la realizzazione di ogni “innovazione” sul territorio, comprensivo – quindi – anche della trasformazione del territorio medesimo mediante l’edificazione.
La situazione è radicalmente mutata con l’entrata in vigore della novella con cui, per effetto dell’art. 10 della l. n. 765 del 1967, il testo dell’art. 31 della l. n. 1150 del 1942 è stato interamente sostituito.
Infatti, per effetto della c.d. “legge ponte”, non solo in tutto il territorio di ogni Comune è stato introdotto l’obbligo di costruire esclusivamente in forza di un titolo edilizio all’epoca denominato “licenza edilizia” e rilasciato dal Sindaco ovvero dall’assessore da lui delegato, ma con il nuovo terzo comma di tale articolo è stato altrettanto inequivocabilmente disposto che “per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco”.
Tale ultima disposizione è stata da ultimo inserita anche all’art. 8 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, coordinandola nel suo contenuto con l’attuale contesto ordinamentale della materia.
In tal modo, quindi, anche le costruzioni realizzate nel demanio marittimo sono stato incluse nell’ambito delle funzioni amministrative in materia di edilizia esercitate dalle amministrazioni comunali, e in conseguenza di ciò chi intende ivi realizzare costruzioni deve munirsi sia del competente titolo edilizio rilasciato dall’Amministrazione comunale, sia della concomitante autorizzazione rilasciata, à sensi dell’art. 54 c.n., dall’Autorità preposta alla gestione del demanio marittimo, la quale valuta in tal senso la compatibilità dell’opera che il privato intende realizzare rispetto alle necessità dell’uso pubblico del mare.
Risulta invero significativa, in tal senso, l’imprecisione contenuta nell’excursus storico della materia da parte dell’appellante, il quale omette di riferire il contenuto di tale testo novellato del terzo comma dell’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, soffermando per contro la propria attenzione soltanto sul comma che lo precede, laddove, con norma non più attuale in quanto superata dalla progressiva devoluzione delle funzioni di pianificazione urbanistica alle Regioni, e comunque non interferente con il surriferito obbligo di rilascio del titolo edilizio da parte del Comune per le opere realizzate sul demanio da parte dei privati, si dispone che “per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all’Amministrazione dei lavori pubblici, d’intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono”.
Va soggiunto che in dipendenza di tutto quanto sopra la giurisprudenza ha già da tempo avuto modo di evidenziare che “la necessità dell’apposito titolo edilizio per le opere da eseguirsi dai privati su aree demaniali era ed è espressamente prevista dall’art. 8, d.P.R. n. 380 del 2001 (riproducente il contenuto dell’art. 31, comma 3, della l. n. 1150 del 1942, nel testo sostituito dall’art. 10 della l. n. 765 del 1967, nonché implicitamente riconosciuta dall’art. 55, comma 4, codice della navigazione (nella parte richiamante i piani regolatori comunali in materia di nuove opere in prossimità del demanio marittimo). Per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l’autorizzazione prevista dall’art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle Regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venir meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione, che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all’ente locale del governo e dello sviluppo del territorio in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all’autorizzazione demaniale” (cfr., puntualmente Cass. pen., sez. III, sent. 7 novembre 2002, n. 8110, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5547, che nel riprendere i medesimi assunti ha ulteriormente denotato come “da un lato si deve escludere l’incondizionata possibilità che gli strumenti urbanistici regolino i beni del demanio marittimo e dall’altro che non è possibile sottrarre completamente alla disciplina urbanistica i terreni in esso rientranti; pertanto, in tema di costruzioni edilizie nell’ambito del demanio marittimo, l’ordinamento giuridico non prevede alcuna deroga alla distribuzione delle attribuzioni e delle competenze, in quanto non sottrae l’esercizio del potere urbanistico-edilizio alla competenza comunale sui terreni demaniali marittimi, né alla competente autorità statale l’esercizio del potere demaniale marittimo destinato a soddisfare gli interessi pubblici relativi agli usi del mare nonché a perseguire speciali interessi pubblici ad esso inerenti; il coordinamento degli interessi urbanistico-edilizi e demaniale-marittimi va, quindi, ricercato in intese che debbono intercorrere tra le autorità statali, da una parte, e regionale e comunali, dall’altra, volta a volta competenti, per cui i piani regolatori generali e i regolamenti edilizi che concernono anche i terreni del demanio marittimo, per la parte relativa a questo, non possono essere adottati dal Comune ed approvati dalla Regione se non siano previamente intervenute le necessarie intese con le competenti Amministrazioni dello Stato”).
Né, ovviamente, questo Collegio può per conseguenza condividere l’altrettanto paradossale tesi interpretativa dell’appellante secondo cui dal testo della l.r. 30 agosto 1973, n. 14, e da quello di tutte le ulteriori leggi regionali susseguentemente intervenute al fine di prorogare gli effetti delle discipline di salvaguardia prodromiche all’introduzione del Piano urbanistico regionale, si ricaverebbe a contrariis la sussistenza, per l’epoca precedente alla loro entrata in vigore, di un regime di libera trasformazione edilizia del demanio marittimo.
Viceversa, risulta ictu oculi che mediante l’introduzione nell’ordimento di tali disposizioni il legislatore regionale ha – semmai – intesto opportunamente inibire alle amministrazioni comunali il rilascio di nuovi titoli edilizi su tali aree nelle more dell’approvazione del nuovo strumento di coordinamento urbanistico da parte della Regione medesima.
In dipendenza di tutto ciò non può quindi che concludersi nel senso che anche la realizzazione del fabbricato da parte del -OMISSIS-, in quanto insistente nel demanio marittimo, era assoggettato non soltanto al rilascio del titolo edilizio, ma anche al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 54 cod. nav. da parte dell’Autorità marittima e che, difettando entrambi tali provvedimenti, la demolizione della costruzione abusiva costituiva e costituisce atto dovuto.
3.6. Va inoltre evidenziato che – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante sulla base di giurisprudenza ormai da tempo superata, anche e soprattutto per effetto di quanto susseguentemente statuito in particolare da Cons. Stato, A.P. 17 ottobre 2017, n. 9, e che questo Collegio in toto condivide – la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico – quale è, per l’appunto, quella del ripristino della legalità violata nelle attività di trasformazione edilizia del territorio – non è per certo idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, ossia l’edificazione sine titulo.
Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata.
Detto altrimenti, non si può applicare a un fatto illecito – quale è, si ribadisce, l’abuso edilizio – il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per il ben diverso ordine di presupposti su cui si fonda l’istituto dell’autotutela decisoria.
Non è in alcun modo concepibile l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’Amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria virtualmente automatica.
Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata: in tale evenienza – infatti – è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato con il mero richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, per contro applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria.
Nel caso di specie – pertanto – il provvedimento impugnato in primo grado soddisfa pienamente l’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione comunale, à sensi dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Va opportunamente soggiunto che il decorso del tempo, ben lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento, posto che l’eventuale inerzia degli amministratori locali pro tempore in carica, ovvero degli uffici a ciò competenti, o – ancora – la mancata conoscenza dell’avvenuta commissione degli abusi, non fa venire meno il dovere dell’Amministrazione di emanare senza indugio gli atti previsti a salvaguardia dell’ordinata edificazione del territorio.
In dipendenza di tutto quanto sopra esposto, quindi costituisce ius receptum l’assunto per cui l’ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7103; ; id., 3 settembre 2019, n. 6067; id., 13 giugno 2019, n. 3960; id., Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6839; id., Sez. IV, 19 dicembre 2018, n. 6494; id., Sez. VI, 6 luglio 2018, n. 4135; id., Sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2364).
Né l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, configurandosi quale atto dovuto e vincolato, necessita di una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7094; id., Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903; id 30 aprile 2019, n. 2822).
Il Collegio richiama – altresì – la parimenti consolidata giurisprudenza secondo la quale l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, sempre in quanto attività di natura vincolata, non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria – per l’appunto – la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1717; 29 novembre 2017 n. 5595; 12 ottobre 2016, n. 4204; Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3051): comunicazione che, oltre a tutto, ove anche fosse nella specie avvenuta, non avrebbe in alcun modo potuto sovvenire all’interesse dell’attuale appellante, stante la manifesta insussistenza di qualsivoglia fondamento delle sue tesi finalizzate ad avversare il provvedimento emanato nei suoi confronti.
Alcun pregio riveste – altresì – l’obiezione dell’appellante relativa alla circostanza di aver corrisposto l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. e la tassa per l’asporto dei rifiuti solidi urbani – T.A.R.S.U. a fronte della sua disponibilità dell’edificio in questione, posto che va riconosciuta valenza di principio di ordine generale all’assunto secondo cui sono assoggettabili ad imposizione fiscale anche i redditi rinvenienti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro, dovendo gli stessi comunque ascriversi alle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. al riguardo, ad es., Cass. pen, sez. III, 7 ottobre 2010, n. 42160; cfr. sul punto anche Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, nn. 3968 e n. 3970)
Tale assunto non può non valere anche per l’I.C.I. stante il presupposto che assisteva l’applicazione di tale imposta (cfr. l’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove comunque l’imposizione del tributo assume a proprio fondamento la sussistenza di un reddito fondiario alla stessa guisa del predetto art. 6 del t.u. approvato con d.P.R. n. 917 del 1986) e a maggior ragione valeva anche per la T.A.R.S.U., trattandosi in quest’ultimo caso di corrispettivo per un servizio comunque obbligatoriamente espletato nei riguardi dell’intera collettività (cfr. art. 58 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) e che pertanto prescindeva dall’accertamento della liceità della realizzazione degli edifici serviti (cfr. sul punto anche le predette sentenze di Cons. Stato, Sez. II, n. 3968 e n. 3970 del 2019).
Né l’appellante può sostenere che la circostanza per cui l’edificio usufruisce della forniture di acqua costituisca una remora per provvedere alla sua demolizione.
Sul punto va rilevato che in linea di principio l’erogazione di forniture d’acqua, di elettricità e di gas è del tutto incompatibile con la natura abusiva dell’immobile (Cass. pen, Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36836) e che il divieto di somministrazione delle forniture agli immobili abusivi è stato imposto da tempo alle aziende erogatrici di servizi pubblici da varie disposizioni di legge succedutesi nella disciplina di tale proibizione (cfr. al riguardo l’art. 15, ultimo comma, della l. 28 gennaio 1977, n. 10, l’art. 45 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, e, presentemente, l’art. 48 del t.u. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380): e, comunque sia, la circostanza stessa di per sé non può essere invocata come “sanante” per l’abuso commesso.
Per quanto da ultimo attiene all’allacciamento dell’edificio in questione alla rete fognaria e alla fruizione dell’illuminazione pubblica presente nell’area, invero dal riscontro di quanto disposto dall’art. 4, lett. c) e f), della l. 29 settembre 1964, n. 847, emerge che si tratta indiscutibilmente di opere di urbanizzazione primaria; né va sottaciuto che l’ulteriore allegazione, da parte del medesimo appellante, della circostanza che tutti gli edifici ubicati nella località di -OMISSIS- sono stati muniti di numero civico (comprova materiale, questa, dell’urbanizzazione di un’area: cfr. al riguardo Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 1994, n. 6337, e Sez. II, 28 novembre 1988, n. 6412) eloquentemente dimostra che i pubblici poteri locali in passato non solo hanno serbato inerzia in ordine all’abusivismo ivi presente, ma hanno anche predisposto opere pubbliche a beneficio di coloro che consapevolmente avevano ivi edificato senza titolo.
Anche tale pregresso – e, a sua volta, intrinsecamente illegittimo – apprestamento di pubblici servizi in favore di chi non avrebbe avuto titolo a fruirne non può pertanto a sua volta configurarsi quale fatto “sanante” degli abusi edilizi ivi insistenti, e pertanto non può che riconoscersi al riguardo uno ius poenitendi da parte dell’Amministrazione comunale, connesso all’espletamento dell’atto dovuto della demolizione delle opere abusive realizzate dai privati, e che si sostanzia nella correlativa rimozione anche delle opere pubbliche non più destinate al servizio degli edifici rimossi.
4. Il Collegio, per tutte le considerazioni suesposte, respinge pertanto l’appello in epigrafe.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza di lite e sono liquidati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di (omissis) delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante, ivi compresi i dati catastali del terreno su cui è stato realizzato l’abuso edilizio, nonché il nominativo del dott. -OMISSIS-, citato nel corpo della sentenza al § 1.1.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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