Ordine di rimozione dei rifiuti

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 24 gennaio 2020, n. 592.

La massima estrapolata:

Occorre tenere distinte l’ipotesi in cui l’ordine di rimozione dei rifiuti sia funzionale alla mera ed ordinata manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle relative pertinenze dalla diversa ipotesi in cui si adotti un “ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti”, trattandosi, in tal caso, di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dei abbandono dei rifiuti, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed assoggettato, come tale, ad un criterio di imputazione soggettiva.

Sentenza 24 gennaio 2020, n. 592

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10352 del 2010, proposto da
An. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fe. Bu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 441/2010, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 il Cons. Giovanni Grasso e udito per la parte appellante l’avv. Ar., per delega dell’avv. Bu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, AN. s.p.a. ha impugnato la sentenza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il TAR per la Basilicata ha respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza n. 23 del 5 giugno 2017, adottata dal responsabile dell’area tecnica del Comune di (omissis), recante ingiunzione a provvedere, in qualità di proprietario gestore delle strade, “alla raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti sui tratti stradali comprensivi delle relative aree di pertinenza”: provvedimento scaturito dalla nota della stessa (omissis) dell’ottobre 2006, che aveva segnalato la presenza, lungo la viabilità stradale (omissis) – SS (omissis) e relative pertinenze del territorio comunale di (omissis), di discariche di pneumatici usurati e materiale di vario genere.
2.- Con il ricorso di primo grado, l’appellante aveva dedotto:
a) violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 285/92 e dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06, una ad eccesso di potere sotto plurimo profilo, in relazione all’eccepito difetto di legittimazione passiva ai fini della contestata ingiunzione;
b) incompetenza del Responsabile dell’area tecnica;
c) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, avuto riguardo al denunziato difetto di motivazione.
3.- La sentenza impugnata ha respinto le doglianze, sul complessivo assunto:
a) che la previsione dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (avente carattere di specialità e destinata, quindi, a prevalere rispetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 152/2006) andrebbe interpretato nel senso della attribuzione all’ente proprietario della strada (ovvero al concessionario) la competenza a provvedere alla manutenzione, alla gestione ed alla pulizia;
b) che non sussisterebbe la ventilata incompetenza, avuto riguardo alla generale operatività dell’art. 197 d.lgs. n. 267/2000, inerente le attribuzioni dell’organo dirigenziale;
c) che – operando in materia una responsabilità oggettiva – non fosse necessario, sotto il profilo giustificativo, motivare in ordine alle ragioni della imputazione (a titolo di dolo o di colpa) della condotta omissiva imputata al gestore.
4.- L’appello contesta la correttezza della decisione, di cui auspica – riproponendo le disattese ragioni di doglianza – l’integrale riforma.
Instauratori il contraddittorio, alla pubblica udienza del 24 ottobre 2019, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non è fondato e va respinto.
Importa premettere:
a) che l’art. 14, comma 1, lett. a), del codice della strada pone a carico degli enti proprietari la “manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, precisando, al successivo comma 3, che “per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada […] sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”;
b) che, per contro, l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che chiunque violi il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo è tenuto “a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”;
c) che, per tal via, mentre la prima disposizione normativa impone direttamente al concessionario la pulizia delle strade e delle loro pertinenze (al fine di garantire la sicurezza, oltre che la fluidità della circolazione), la seconda (così come, in precedenza, l’art. 14 del d.lgs. n. 22 del 1997) può trovare (concorrente) applicazione nei confronti dell’A.N.A.S., con riferimento alle strade dalla stessa gestite, tenendo conto degli obblighi specifici che su di essa gravano, purché la condotta dell’abbandono le sia imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 84); il che vale ad escludere una sua corresponsabilità solidale automatica;
d) che, di conseguenza, occorre tenere distinte – ai fini del concreto apprezzamento del potere esercitato – l’ipotesi in cui l’ordine di rimozione dei rifiuti sia funzionale alla mera ed ordinata manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle relative pertinenze (nel qual caso il Comune, quale “ente locale con fini generali” deve ritenersi abilitato, in caso di omissione da parte del concessionario, ad sollecitare ed ad ingiungere la rimozione: cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684) dalla diversa ipotesi in cui si adotti un “ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti”, trattandosi, in tal caso, di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, “espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dei abbandono dei rifiuti, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006” ed assoggettato, come tale, ad un criterio di imputazione soggettiva (cfr. ancora Cons. Stato, sez. V, n. 1684/2019 cit.).
2.- Alla luce delle esposte premesse, deve ritenersi che la fattispecie in esame, come esattamente ritenuto dal primo giudice, rientri nella sfera dell’art. 14 del codice della strada, trattandosi di mera ed ordinaria manutenzione (anche mediante rimozione dei rifiuti accumulatesi) della sede stradale e delle relative pertinenze.
Ne discende, de plano: a) che la competenza (a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 192 cit., che la attribuisce al Sindaco) va regolata giusta gli ordinari criteri di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, essendo perciò attribuita all’organo tecnico; b) che non sussiste un problema di difetto di motivazione, non trattandosi di una ipotesi di responsabilità soggettiva, per la quale sia richiesta la prova del dolo o della colpa.
3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, che assorbono ogni altro rilievo, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta e l’appello, di conseguenza, deve essere complessivamente respinto.
Sussistono, peraltro, giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere, Estensore
Elena Quadri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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