Ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 12 febbraio 2019, n. 1018.

La massima estrapolata:

Ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia rispetto al suo destinatario, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell’amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta la sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso.

Sentenza 12 febbraio 2019, n. 1018

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3377 del 2017, proposto da
Al. On., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
Sa. Ma., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Sa. e Ri. Ar., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Sa. in Roma, viale (…);
contro
Pr. Ca. Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ma. Ma. e dall’Avv. Ca. Va., con domicilio eletto presso De An. An. in Roma, via (…).
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
Ga. Ar., rappresentato e difeso dagli avvocati Ro. Pa. e Se. Se., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ro. Pa. in Cagliari, via (…);
Regione Autonoma Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Cagliari e altri non costituiti in giudizio;
Si. Al. rappresentato e difeso dagli avvocati Be. Ba. e St. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. De An. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 61/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto da Pr. Ca. Co. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ma. Sa., Ro. Pa., So. Sa., in dichiarata delega dell’avvocato Al. Ca., Ma. Ma., Ba. St. e Pa. De Nu. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Pr. Ca. Co. s.r.l. ha realizzato, previa demolizione di un edificio preesistente, un fabbricato destinato a civile abitazione in un’area edificabile posta in Cagliari in via (omissis), in forza di concessione edilizia n. 709 del 4 luglio 2007 e successive varianti e integrazioni.
2 – Con ricorso al T.A.R. per la Sardegna, Al. On. ha impugnato la citata concessione edilizia e la nota del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato Regionale, con la quale la citata autorità si era espressa nel senso della non necessità di autorizzazione paesaggistica.
2.1 – Il T.A.R., con sentenza n. 562 del 1 aprile 2008, ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso.
In sede di appello il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2188 del 16 aprile 2012, ha ritenuto illegittima e conseguentemente ha annullato la concessione edilizia impugnata in primo grado.
3 – La Pr. Ca. Co. – che nelle more tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello, aveva costruito il palazzo e venduto, o promesso in vendita, tutti gli appartamenti – ha quindi formulato diverse istanze all’amministrazione comunale volte, tra l’altro, alla richiesta di autorizzazione paesaggistica “ora per allora” e alla convalida della concessione edilizia dichiarata illegittima; domande tutte rigettate dal Comune di Cagliari.
4 – La Pr. Ca. Co. ha quindi impugnato i vari dinieghi, unitamente all’ordinanza di demolizione nel frattempo intervenuta, innanzi al T.A.R per la Sardegna che, con la sentenza n. 61/2017, ha accolto i ricorsi proposti dalla Pr. Ca. Co., ad eccezione della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, per la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione.
4.1 – La motivazione con la quale il T.A.R. ha accolto i diversi ricorsi riuniti – sebbene molto articolata – può essere sintetizzata come segue:
a) Pr. Ca. Co. S.r.l. aveva – prima del rilascio dell’originaria concessione edilizia, poi annullata – posto in essere gli atti necessari e sufficienti al fine di attivare il procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, avendo avanzato quesito/istanza in tal senso all’amministrazione regionale, con nota n. 2008/P del 16 febbraio 2007;
b) tale nota deve essere equiparata ad un’istanza di autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che la posizione della società non può essere equiparata a quella di un soggetto che abbia omesso di acquisire la suddetta autorizzazione paesaggistica;
c) poiché l’istanza formulata dalla società non è stata a suo tempo esaminata nel merito, perché l’autorità preposta ha ritenuto non sussistente il vincolo, è ora necessario che proceda all’esame nel merito dell’istanza di autorizzazione paesaggistica a suo tempo presentata;
d) ne consegue che non si verte in una ipotesi di “sanatoria” paesaggistica ex post, non consentita dalla legge, ma in un’ipotesi di necessario e doveroso esame nel merito di una richiesta precedentemente formulata ai fini della valutazione del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
5 – Il Comune di Cagliari in ottemperanza a tale sentenza ha emesso il provvedimento n. 0242796/2017 del 13 ottobre 2017, con cui dichiara, ai sensi dell’art. 38 del dpr 380/01, la rimozione dei vizi della procedura relativa alla concessione edilizia n. 709 del 4 luglio 2007, essendo venuto meno il vizio della mancanza dell’autorizzazione paesaggistica come da nota n. 45347 del 21 giugno 2017 del Dirigente del Comune di Cagliari del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale nella quale viene esplicitato il fatto che “non risulta necessario, in data odierna, acquisire l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere”.
5.1 – Gli appellanti hanno impugnato avanti al T.A.R. per la Sardegna anche il provvedimento n. 0242796/2017, radicando il ricorso R.G. 1039/2017, tutt’ora pendente.
6 – Progetto Casa, che a sua volta aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 61 del 2017, a seguito del sopravvenuto provvedimento del comune, con la memoria deposita in data 28 dicembre 2018, ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in merito al ricorso originariamente proposto.
A questo specifico riguardo, gli appellanti principali non hanno svolto alcuna difesa.
7 – L’eccezione di Progetto Casa è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l’interesse a ricorrere,la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione(ex multis Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
E’ altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).
7.1 – Ai fini del presente giudizio, deve precisarsi che in genere non è inoltre configurabile l’improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l’adozione del nuovo atto regolante la fattispecie da parte dell’Amministrazione non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo.
Tuttavia, nel caso in cui l’amministrazione a seguito del provvedimento giurisdizionale si sia indotta a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto frutto di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti, senza attendere il giudicato, può senz’altro ritenersi che l’autonoma valutazione dell’amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l’atto originariamente impugnato (cfr. Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).
7.2 – In altri termini, ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia rispetto al suo destinatario, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell’amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta la sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (cfr. Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358; Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).
8 – Nel caso di specie, al fine di emettere il provvedimento n. 242796 del 2017, a seguito della sentenza del T.A.R. (n. 61/2017), il Comune di Cagliari ha proceduto ad un riesame della pratica, come si evince della lettura del provvedimento, esprimendo anche nuove valutazioni autonome, non condizionate dall’accertamento effettuato in sede giurisdizionale.
8.1 – Invero, il Servizio Edilizia Privata ha domandato al Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale del Comune di Cagliari, competente in materia paesaggistica, una verifica circa la sussistenza di vincoli paesaggistici nella via Gallinara a Cagliari; il Comune di Cagliari ha altresì chiesto un parere al Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna.
Solo a seguito di tale rinnovata attività istruttoria il comune si è determinato, effettuando una nuova valutazione autonoma sfociata in un nuovo provvedimento che esaurisce gli effetti di quelli impugnati.
8.2 – In sostanza, il Comune di Cagliari ha emesso una nuova concessione edilizia che autorizza l’opera realizzata dalla Pr. Ca. Co. e che supera, pertanto, i provvedimenti di diniego sulle diverse istanze presentata dalla medesima società e di demolizione originariamente impugnati, rispetto all’impugnazione dei quali non residua più alcun interesse.
9 – Il Collegio non può pertanto che dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse della società Pr. Ca. Co. ad ottenere qualsivoglia pronunciamento in merito alla legittimità o meno degli atti originariamente impugnati, in tal senso annullando l’appellata sentenza del T.A.R. per la Sardegna.
10 – Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate avuto riguardo alla complessità della vicenda ed al suo esito, nonché al complessivo comportamento processuale delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente FF
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere

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