Nell’interpretazione della lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti

Consiglio di Stato, Sentenza|8 aprile 2021| n. 2844.

È pacifico in giurisprudenza il principio per cui nell’interpretazione della lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti, e anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2021, n. 298; 30 dicembre 2019, n. 8195; 14 novembre 2019, n. 7837; 29 luglio 2019, n. 5358; 13 settembre 2018, n. 5360; 7 agosto 2018, n. 4849; 23 febbraio 2015, n. 848; 2 settembre 2013, n. 4364; VI, 24 settembre 2019, n. 6378; III, 18 settembre 2019, n. 6212; 18 giugno 2018, n. 3715).

Sentenza|8 aprile 2021| n. 2844

Data udienza 21 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Appalti – Interpretazione della lex specialis – Criteri letterale e sistematico – Artt. 1362 e 1363 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7715 del 2020, proposto da
Te. s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo di costituendo Rtp con la Ma. s.r.l. e la In. del Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ma. e St. Ge., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Fr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Er. s.r.l., in proprio e quale capogruppo di costituendo Rti con la Se. s.r.l., l’arch. Pa. Mo., il geol. Ma. Po. e la dott.ssa Da. Ar., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Vi. e Ma. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dott. Fa. Tr. in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 410/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e della Er. s.r.l., nonché l’appello incidentale da quest’ultima proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Alberto Urso, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando del 23 dicembre 2016 il Comune di Cagliari indiceva procedura di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza della rete stradale dell’area metropolitana di Cagliari, “intervento A v.le (omissis)”.
La gara veniva aggiudicata al Rtp capeggiato dalla Te. s.r.l.
2. Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti correlati proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo per la Sardegna la Er. s.r.l., capogruppo del Rtp secondo classificato in graduatoria (ricorso r.g. n. 847 del 2019).
Si costituivano in resistenza la Te. s.r.l., che proponeva a sua volta ricorso incidentale escludente nonché relativo all’assegnazione dei punteggi, e il Comune di Cagliari.
3. All’esito della proposizione dei suddetti ricorsi, l’amministrazione rivalutava in autotutela le offerte e modificava conseguentemente la graduatoria, adottando la determinazione n. 300 del 17 gennaio 2020 di revoca dell’aggiudicazione al Rtp Te. e nuova aggiudicazione in favore del Rtp Er..
4. Avverso tale provvedimento sopravvenuto la Te. presentava motivi aggiunti nel ricorso r.g. n. 847 del 2019, nonché proponeva autonomo ricorso davanti al medesimo Tribunale amministrativo, al quale resistevano il Comune di Cagliari e la Er. s.r.l. (ricorso r.g. n. 103 del 2020).
5. Il Tribunale amministrativo adì to, riuniti i ricorsi, dichiarava inammissibile il ricorso r.g. n. 103 del 2020 in quanto avente contenuto ana ai motivi aggiunti proposti nel distinto giudizio r.g. n. 847 del 2019; accoglieva parzialmente i suddetti motivi aggiunti nonché il ricorso principale nell’ambito del giudizio r.g. n. 847 del 2019, e conseguentemente annullava sia il sopraggiunto provvedimento di aggiudicazione in favore della Er. adottato in autotutela dal Comune, sia gli atti di gara nella parte relativa all’attribuzione del punteggio di un punto per il subcriterio di valutazione sub A6 in favore della Te.; respingeva infine il ricorso incidentale proposto da quest’ultima nel medesimo giudizio.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello la Te. deducendo:
I) error in procedendo e in iudicando – sulla dichiarata inammissibilità del ricorso r.g. n. 103 del 2020: violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b) e c), Cod. proc. amm.; motivazione apparente;
II) error in iudicando – sulla fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale, nonché del ricorso per motivi aggiunti (giudizio r.g. n. 847 del 2019) e del ricorso autonomo (r.g. n. 103 del 2020): violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione del punto 1B del disciplinare di gara (pag. 3);
III) error in iudicando – sulla infondatezza del secondo motivo del ricorso principale di Er. (giudizio r.g. n. 847 del 2019): violazione e falsa applicazione del d.m. 24 dicembre 2015; violazione dell’allegato C) del disciplinare di gara;
IV) error in iudicando – sulla fondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale, nonché del ricorso per motivi aggiunti (giudizio r.g. n. 847 del 2019) e del ricorso autonomo (r.g. n. 103 del 2020): violazione e falsa applicazione del d.m. 24 dicembre 2015; violazione dell’allegato C) del disciplinare di gara.
L’appellante ha avanzato anche domanda di risarcimento del danno.
7. Resistono all’appello il Comune di Cagliari e la Er., la quale interpone a sua volta appello incidentale formulando unico motivo con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione del d.m. 24 dicembre 2015 e del disciplinare di gara.
8. All’udienza del 21 gennaio 2021, tenuta con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Col primo motivo dell’appello principale la Te. si duole della dichiarazione d’inammissibilità dell’autonomo ricorso presentato avverso la determinazione n. 300 del 17 gennaio 2020 di revoca in autotutela della propria aggiudicazione e nuova aggiudicazione disposta in favore del Rtp Er. (ricorso n. 103 del 2020), nonché dell’omessa dichiarazione d’improcedibilità del ricorso principale r.g. n. 847 del 2020 della Er. a fronte della suddetta sopravvenuta determinazione, che la stessa Er. avrebbe dovuto impugnare eventualmente con ricorso incidentale nell’ambito del nuovo giudizio r.g. n. 103 del 2020.
1.1. Il motivo non è condivisibile.
1.1.1. Occorre premettere che i motivi aggiunti proposti nell’ambito del ricorso r.g. n. 847 del 2019 rappresentavano motivi aggiunti c.d. “impropri”, relativi cioè a nuovo provvedimento frattanto sopraggiunto, coincidente proprio con la suddetta determina di revoca dell’originaria aggiudicazione e nuova aggiudicazione in favore del Rtp Er.; si trattava dunque di vere e proprie “nuove domande” – caratterizzate perciò dall’avere un distinto oggetto, sebbene connesso alle domande principali – che peraltro, se autonomamente proposte, avrebbero dovuto essere riunite al ricorso principale (art. 43, comma 3, Cod. proc. amm.).
I suddetti motivi aggiunti erano del resto ben ammissibili e procedibili, circostanza peraltro in sé non contestata dalle parti.
Alla luce di ciò, il (riunito) autonomo ricorso r.g. n. 103 del 2020 è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza non già in quanto dallo stesso risorgerebbe l’interesse al ricorso principale (relativo all’originaria aggiudicazione in favore del Rtp Te.) con conseguente rivitalizzazione anche di quello incidentale e relativi motivi aggiunti: tale effetto (che la sentenza descrive) discende infatti di per sé dai motivi aggiunti (che vengono perciò esaminati per primi dal Tar), a prescindere dall’autonomo ricorso della Te.; questo è stato piuttosto dichiarato inammissibile proprio perché avente contenuto identico e replicativo dei (procedibili e ammissibili) motivi aggiunti, che peraltro andavano proposti nell’ambito dell’originario ricorso anche ai sensi dell’art. 120, comma 7, Cod. proc. amm. ai fini della concentrazione e simultaneità processuale.
In tale contesto, non v’è ragione per ritenere sopravvenuta la carenza d’interesse al ricorso principale quando proprio dai (procedibili e ammissibili) motivi aggiunti derivava di per sé la non definitività del provvedimento di revoca e nuova aggiudicazione dal quale la carenza d’interesse al suddetto ricorso principale sarebbe (astrattamente) dipesa: invero, correttamente ritenuta l’ammissibilità e procedibilità dei motivi aggiunti, automaticamente – essendo impugnato con gli stessi il suddetto provvedimento di revoca – l’interesse al ricorso principale avverso l’aggiudicazione risultava confermato e attuale, proprio perché il provvedimento lesivo per la Er., impugnato con lo stesso ricorso principale, non era definitivamente superato.
Né v’è ragione per la quale, a fronte di un siffatto assetto processuale – che si connota per la (non contestata) ammissibilità e procedibilità dei motivi aggiunti – sarebbe occorsa una (nuova) proposizione di ricorso incidentale nell’ambito del giudizio r.g. n. 103 del 2020 (il quale, peraltro, avrebbe comunque dovuto essere riunito ex art. 43, comma 3, Cod. proc. amm. a quello già pendente), così imponendo alla Er. di spiegare ivi anziché nel ricorso r.g. n. 847 del 2019, come già fatto, le doglianze avverso l’aggiudicazione, rese attuali e “vitali” dai motivi aggiunti proposti dalla Te..
Allo stesso modo, a fronte di quanto suesposto, priva di rilievo risulta per l’appellante la statuizione d’inammissibilità dell’autonomo ricorso r.g. n. 103 del 2020, proprio perché questo presenta un eguale contenuto rispetto ai motivi aggiunti esaminati dal Tar; peraltro, la statuizione risulta in sé corretta, proprio a fronte della (pacifica) identità di contenuto fra i motivi aggiunti e il ricorso autonomo, che configura un bis in idem, essendo stati del resto i motivi aggiunti correttamente proposti nel giudizio r.g. n. 847 del 2019, a mente della previsione dell’art. 120, comma 7, Cod. proc. amm.
Di qui l’infondatezza della doglianza.
2. Col secondo motivo l’appellante si duole del rigetto della doglianza proposta in primo grado in relazione all’illegittima attribuzione al Rtp Er. di un punteggio superiore a quello spettantegli a fronte della riduzione temporale offerta sulle attività oggetto d’affidamento, ovvero – per la medesima ragione – alla mancata esclusione del Rtp per violazione della lex specialis, o ancora all’illegittima assegnazione di un punteggio inferiore alla Tehcproject.
Deduce l’appellante che un ribasso della misura del 9,999%, quale offerto dalla Er., corrisponderebbe a una riduzione pari al 10% in numero intero di giorni per il completamento delle attività ; il che implicherebbe – a mente dell’art. 1B del disciplinare di gara, che prevede una riduzione percentuale in misura inferiore al 10% in relazione al tempo massimo stabilito – la necessaria esclusione dalla gara del Rti Er., ovvero l’attribuzione d’un punteggio inferiore a quello massimo previsto per il criterio in rilievo (pari a n. 5 punti, effettivamente assegnati al Rti Er.), o ancora, specularmente, la necessaria attribuzione di un maggior punteggio al Rti Te. (che aveva offerto la riduzione del 9,565%, facendo corretta applicazione della suddetta regola), con conseguente mutamento della graduatoria a vantaggio della Te., stante la differenza di soli 0,113 punti fra la prima e la seconda classificata a seguito della determina di nuova aggiudicazione del 17 gennaio 2020.
2.1. Il motivo non è fondato.
2.1.1. È pacifico in giurisprudenza il principio per cui nell’interpretazione della lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti, e anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2021, n. 298; 30 dicembre 2019, n. 8195; 14 novembre 2019, n. 7837; 29 luglio 2019, n. 5358; 13 settembre 2018, n. 5360; 7 agosto 2018, n. 4849; 23 febbraio 2015, n. 848; 2 settembre 2013, n. 4364; VI, 24 settembre 2019, n. 6378; III, 18 settembre 2019, n. 6212; 18 giugno 2018, n. 3715).
Nella specie, l’art. 1B del disciplinare di gara richiedeva di indicare “la riduzione percentuale che si intende[va] offrire, in misura comunque inferiore al 10%, sul tempo massimo previsto, pari complessivamente a 230 giorni, così suddiviso:
a. Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;
b. Progetto definitivo: 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi;
c. Progetto esecutivo: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi”.
La clausola disponeva poi: “Sia il ribasso percentuale sull’importo a base di gara che la riduzione percentuale sul tempo dovranno essere espressi non oltre la terza cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre dopo la terza”.
Il testo della disposizione si manifesta chiaro nel prevedere che l’indicazione del ribasso sui tempi di esecuzione sia espressa in termini di “riduzione percentuale” offerta (cfr. anche l’allegato C al disciplinare, che fa riferimento, sub par. B, al “ribasso percentuale sul tempo del servizio di progettazione”); al contempo, a tale “riduzione percentuale” è riferita la soglia massima del ribasso (i.e. “la riduzione percentuale […] in misura comunque inferiore al 10%”). Disgiunto risulta invece il richiamo al numero intero dei giorni (“pari complessivamente a 230 giorni” quale “tempo massimo previsto”) presente nella seconda parte della clausola, che indica sì il tempo massimo delle attività, ma non partecipa direttamente alla definizione della regola sulla formulazione del ribasso.
Invero, la grandezza alla quale è riferito l’ammontare massimo del ribasso (i.e., “in misura comunque inferiore al 10%”) è “la riduzione percentuale”, non già il numero di giorni.
D’altra parte, a voler diversamente interpretare, e ricollegare il livello massimo del ribasso al numero dei giorni anziché al valore della riduzione percentuale, ne risulterebbe obliterata la previsione per cui i ribassi “dovranno essere espressi non oltre la terza cifra dopo la virgola”, segnatamente escludendo che possa essere utilmente espressa – come nella specie da parte di Er. e da varie altre concorrenti – una riduzione percentuale pari al 9,999%, e cioè al contempo inferiore al 10%, e valorizzata sino alla terza cifra dopo la virgola. Del resto, se avesse voluto far riferimento a una diversa cifra percentuale di massimo ribasso, calcolata in ragione del corrispondente numero di giorni, il disciplinare avrebbe potuto ben esplicitarla anziché indicare la cifra del 10%.
Né la regola di gara, così chiaramente configurata dalla lex specialis, è stata specificamente censurata dall’appellante.
Per tali ragioni, il motivo di censura non è condivisibile, non adducendo adeguate ragioni che possano indurre a ritenere che il calcolo sul valore massimo del ribasso ammesso dovesse essere eseguito sulla base dei giorni interi anziché della “riduzione percentuale”, come letteralmente risultante dal testo della lex specialis.
La doglianza risulta perciò infondata, con assorbimento delle eccezioni preliminari all’uopo sollevate.
3. Col terzo motivo di gravame l’appellante principale si duole dell’accoglimento del motivo di ricorso con cui la Er. aveva dedotto in primo grado l’assenza di un’adeguata certificazione in capo al professionista designato dal Rtp Te. ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Deduce l’appellante, al riguardo, che la persona dell’ingegnere indicato in sede di gara ben possedeva la certificazione richiesta dalla lex specialis ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale, considerato nella specie che il prescritto accreditamento non può che riguardare – diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza – l’organismo certificatore, non già il professionista in proprio. Né del resto la Er. – su cui incombeva l’onere di provare il contrario circa il possesso della suddetta certificazione da parte dell’indicato ingegnere – avrebbe fornito una siffatta evidenza.
In proposito, la sentenza sarebbe incorsa poi in errore nel ritenere che la certificazione richiesta al professionista dovesse riguardare una qualifica “energetico-ambientale”, atteso che ciò non si ricava in alcun modo dai documenti di gara; d’altra parte, come già posto in evidenza, l’accreditamento prescritto ai fini della certificazione riguarderebbe l’organismo certificatore in sé, non già il professionista che riceva la certificazione.
3.1. Neanche tale motivo è fondato.
3.1.1. Il criterio valutativo pertinente alla censura in esame è quello risultante dal punto sub A6 dell’Allegato C) al disciplinare, espressamente richiamato dall’art. 1A di quest’ultimo: è riconosciuto un punto aggiuntivo in caso di “soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2.6.1 dell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/12/2015 relativo alla presenza all’interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente”.
La sentenza ha ritenuto che il professionista indicato dalla Te. fosse privo del suddetto requisito in quanto in possesso di certificazione quale “Esperto in Gestione dell’Energia” anziché di “certificazione energetico-ambientale”, come richiesto.
Le censure all’uopo formulate dall’appellante principale, che possono essere esaminate in via congiunta a fronte della loro stretta connessione, non sono condivisibili.
3.1.2. Occorre premettere che la Er. aveva dedotto in primo grado come il certificato posseduto dal professionista designato dalla Te., e lo stesso relativo organismo certificatore, non avessero corrispondenza con la “certificazione energetico ambientale” richiesta dalla lex specialis e dal richiamato d.m. 24 dicembre 2015 (Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza), che fa riferimento al riguardo, all’art. 2.6.1 dell’Allegato 1, a “professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 […] o equivalente”.
Al riguardo, la ricorrente invocava in particolare la circostanza che l’organismo che ha rilasciato il certificato all’indicato ingegnere fornisce certificazioni in altri disparati settori (cfr. doc. 15 allegato dalla Er.), e che comunque risulta dalla stessa relazione metodologica presentata in sede di gara dal Rti Te., richiamata e prodotta in atti dalla Er. (doc. 13), come l’ingegnere fosse provvisto di certificazione quale “Esperto in Gestione dell’Energia” anziché, specificamente, di “certificazione energetico-ambientale”.
Alla luce di ciò, nulla la Te. – cui spettava smentire gli elementi di evidenza offerti dalla Er. – ha dimostrato in senso contrario, e in particolare che l’organismo certificatore fosse accreditato Iso-Iec 17024 specificamente per “certificazione energetico-ambientale degli edifici”, come previsto dal suddetto art. 2.6.1 richiamato dall’Allegato C) al disciplinare, e – al contempo – che il certificato vantato dall’ingegnere indicato fosse effettivamente riconducibile all’ambito della suddetta “certificazione energetico-ambientale degli edifici”.
Su tale ultimo profilo, valorizzato dalla sentenza e criticato dall’appellante, va precisato peraltro che, quantunque l’accreditamento Iso-Iec 17024 per “certificazione energetico-ambientale degli edifici” non possa che riguardare l’organismo certificatore in sé anziché il singolo professionista, nondimeno il certificato da quest’ultimo posseduto deve afferire anch’esso al detto settore ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, finendo diversamente per assegnarsi (irragionevolmente) rilevanza a qualsivoglia certificato – ancorché relativo a tutt’altro settore – purché rilasciato da un organismo accreditato Iso-Iec 17024 (anche) per certificazione energetico-ambientale.
In proposito, il certificato posseduto dall’ingegnere, prodotto in atti dalla Te., si limita a rappresentare il rilascio “in accordo alla norma internazionale Iso/Iec 17024:2012” e l’oggetto, coincidente con la qualificazione di “esperto in gestione dell’energia – Energy manager civil and industrial sector”: il che non consente tuttavia di desumere, di per sé, né che l’organismo sia accreditato Iso-Iec 17024 per “certificazione energetico-ambientale degli edifici”, come richiesto dal richiamato art. 2.6.1, né tanto meno che l’oggetto della certificazione posseduta rientri in tale specifico ambito (cfr., quale esempi pertinenti al riguardo, le certificazioni menzionate in termini – comunque – esemplificativi nei chiarimenti del Ministero del 15 novembre 2018 sulla corrispondente previsione dell’art. 2.6.1 – sostanzialmente sovrapponibile in parte qua a quella qui rilevante – di cui all’Allegato del successivo d.m. 11 ottobre 2017 relativo ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
In merito all’oggetto della certificazione posseduta dalla persona del predetto ingegnere, anzi, dall’elenco degli “schemi delle figure professionali” corrispondenti alle varie certificazioni rilasciabili indicati dall’organismo dal quale il professionista ha ricevuto la propria certificazione risulta, ad esempio, una figura professionale di “Esperto nella Certificazione Energetica degli Edifici – SRQ_004/ECEE” (oltre a varie altre figure professionali) ben distinta da quella di “Esperto nella Gestione dell’Energia (Energy Manager) – SRP_002/EM” vantata dallo stesso ingegnere.
Alla luce di ciò, a fronte delle contestazioni ed evidenze fornite dalla Er. nei termini suindicati, la Te. non ha offerto – come avrebbe dovuto e potuto – dimostrazione che il certificato posseduto dall’ingegnere rientri effettivamente nell’ambito della “certificazione energetico-ambientale degli edifici”, oltre ad essere rilasciato da organismo Iso-Iec 17024 su ciò specificamente accreditato.
In senso inverso, non vale il richiamare la risposta al quesito n. 14 fornita dalla stazione appaltante in sede di gara, laddove si afferma che la certificazione ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo debba riguardare professionista che “potrà rivestire qualunque profilo professionale”: presupposto dell’attribuzione del punteggio è infatti pur sempre che si tratti di certificazione rilasciata da organismi accreditati in materia “di certificazione energetico-ambientale degli edifici”, e che la medesima certificazione presenti un siffatto precipuo contenuto, quale che sia poi il profilo professionale del soggetto così certificato.
Allo stesso modo, non assume di per sé rilievo la circostanza che la certificazione di “Esperto in Gestione dell’Energia” sarebbe espressiva di un profilo professionale di prioritaria importanza, nonché coerente con la richiesta della lex specialis, né che l’ingegnere in questione presenterebbe un curriculum e un’esperienza notevoli e conformi con il tipo di attività prevista: l’unico elemento significativo ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo coincide infatti con il possesso di certificazione specificamente coincidente con quella prescritta dalla lex specialis nei termini suindicati, ciò che non risulta confermato dalle evidenze fornite dalla Te. a fronte di quelle di segno opposto offerte dalla Er., come correttamente apprezzato dalla sentenza.
Di qui l’infondatezza della censura, stante la corretta valutazione all’uopo espressa dalla sentenza; né da questa discende una qualche disparità di trattamento rispetto alla posizione della Er. a fronte del professionista dalla stessa indicato, considerata l’oggettiva diversità delle situazioni in rilievo nell’uno e nell’altro caso (cfr. anche infra, sub § 4 ss.).
4. Con il quarto e ultimo motivo, l’appellante principale censura il mancato accoglimento della doglianza formulata in primo grado circa il difetto, in capo al professionista del Rti Er., di certificazione adeguata ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del suddetto punto A6 dell’Allegato C) al disciplinare di gara.
4.1. Neanche tale motivo è fondato.
4.1.1. È in atti il certificato posseduto dalla professionista del Rtp Er., che risulta rilasciato dalla Gr. Bu. Ce. Inc., e riguarda “LEED AP Building Design Construction”.
Al riguardo, risulta dalla documentazione in atti che, da un lato, l’organismo è incluso fra gli enti certificatori Iso-Iec 170214 nel settore qui in rilievo (cfr. doc. 21 Er., non specificamente confutato dall’appellante), dall’altro il certificato ha ad oggetto “LEED AP Building Design Construction”, che costituisce proprio una delle fattispecie (i.e. “LEED AP”) che lo stesso Ministero, nei chiarimenti resi in ordine al successivo (corrispondente) d.m. 11 ottobre 2017 su richiamato, indica quali idonee all’integrazione del requisito; né del resto l’appellante ha fornito specifica evidenza contraria al riguardo (cfr. peraltro il suddetto elenco degli istituti accreditati, sub doc. 21, in cui risulta l’accreditamento della Gr. Bu. Ce. Inc. proprio in relazione, tra l’altro, al “LEED AP Building Design + Construction”).
In tale contesto, il possesso in capo alla professionista del Rtp Er. di una certificazione adeguata all’attribuzione del punteggio aggiuntivo non risulta confutato dall’appellante, non rilevando peraltro a tal fine – a fronte degli elementi su richiamati, inerenti all’accreditamento Iso-Iec 17024 dell’ente certificatore, e all’oggetto della certificazione – la sola mancata menzione nel certificato del suddetto codice “Iso-Iec 17024” (cfr., al riguardo, gli stessi chiarimenti ministeriali richiamati, ove si pone in risalto che il requisito è integrato dal professionista che abbia sostenuto e superato un esame di accreditamento presso “Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 […] e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc)”, e che “tali professionisti […], in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc.”).
In tale prospettiva, anche l’affermazione di parte appellante per cui l’organismo certificatore non sarebbe accreditato in Europa rimane apodittica e priva di rilevanza in sé (al di là del fatto che viene sviluppata in relazione al distinto organismo “USGBC”), considerato del resto che l’accreditamento Iso-Iec 17024 ai fini della certificazione ha, in termini generali, rilievo e portato internazionale.
Alla luce di ciò, a fronte dei suindicati elementi di evidenza sull’accreditamento dell’organismo certificatore e i contenuti della certificazione vantata dalla professionista, l’appellante non ha offerto documentate ragioni in grado di infirmare la valutazione e conclusione cui la sentenza è pervenuta.
Di qui l’infondatezza della doglianza, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione al riguardo.
5. Alla luce di quanto suesposto, l’appello principale risulta infondato e va respinto.
6. Segue al rigetto dell’appello principale l’improcedibilità per difetto d’interesse dell’appello incidentale, con assorbimento anche di tutte le relative eccezioni preliminari: trattasi infatti di impugnazione incidentale volta alla riforma della sentenza – nella parte in cui ha accolto i motivi aggiunti – al fine di negare aliunde alla Te. il punteggio aggiuntivo previsto dal suddetto punto A6 dell’allegato C) al disciplinare per il professionista designato, punteggio qui già escluso nei termini suindicati (cfr. retro, sub § 3 ss.); né rispetto a siffatta impugnazione la Er. adduce altre, distinte, ragioni di utilità concreta se non la richiesta di condanna alle spese legali anche del primo grado, per le quali va invece comunque confermata la compensazione a fronte della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate, oltreché della condotta oscillante tenuta dall’amministrazione, a prescindere dunque dal risultato di soccombenza processuale.
7. In conclusione, va respinto l’appello principale e dichiarato improcedibile l’appello incidentale.
7.1. Al rigetto del gravame principale in relazione alle domande caducatorie segue la reiezione della richiesta di risarcimento del danno, stante il difetto della dedotta condotta illecita dell’amministrazione in relazione agli atti impugnati.
7.2. Le spese, come anticipato, vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della particolarità della vicenda, della complessità delle questioni trattate e della condotta oscillante tenuta dall’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale; compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 21 e 22 gennaio 2021, tenute da remoto ai sensi dell’art. 25 d.-l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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