Nel processo amministrativo la mancata statuizione sulle spese del giudizio

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 18 agosto 2020, n. 5079.

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza che deve essere dedotto in sede di impugnazione; il principio trova applicazione sia nel caso in cui, disposta la condanna alla rifusione nella parte motiva della sentenza, sia poi mancata solo la liquidazione nel dispositivo, sia nell’ipotesi in cui sia stata del tutto omessa la statuizione.

Sentenza 18 agosto 2020, n. 5079

Data udienza 28 luglio 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Sentenza – Mancata statuizione sulle spese – Vizio della sentenza – Onere di deduzione specifica – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3667 del 2012, proposto da Me. – Co. di Co. So. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Po., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Si. Fr. in Roma, via (…),
contro
la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitesi in giudizio;
nei confronti
del Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari Sezione II, n. 495 dell’8 marzo 2012, resa inter partes, concernente l’istanza di condanna alla refusione delle spese processuali nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione a realizzare un Centro Semiresidenziale Terapeutico per minori.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 294 del 2011, proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, Me. – Co. di Co. A R.L. (di seguito il consorzio) aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a) della determinazione dirigenziale n. 425 del 29 ottobre 2010 dell’Area regionale per la Promozione della Salute, Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS), laddove denegava il parere di compatibilità richiesto dal Comune di (omissis) – su istanza del ricorrente – per l’autorizzazione a realizzare il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) denominato “In Volo”, “in quanto tale tipologia assistenziale non rientra nel fabbisogno stimato dalla Asl Bari”;
b) della nota del Servizio PGS prot. 5322 del 18 novembre 2010, con cui si comunicava al ricorrente tale determinazione;
c) della nota prot. 5564 del 30 novembre 2010 con cui il servizio PGS ribadiva il diniego al ricorrente e lo comunicava agli Enti controinteressati;
d) della nota prot. 176446/1 dell’8 ottobre 2010 con cui la Asl di Bari comunicava al Servizio PGS che “il fabbisogno provinciale di strutture terapeutiche per minori ex RR 09/10, è stimato in una struttura residenziale…”.
2. A sostegno dell’impugnativa il consorzio aveva dedotto che sarebbero sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 2 del Reg. Reg. 9/2010, e comunque il difetto di istruttoria in ordine alla sussistenza o meno del fabbisogno di strutture siffatte.
3. Costituitesi la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale Bari, entrambe al fine di resistere, il Tribunale adì to Sezione II ha accolto il ricorso per difetto di motivazione “in quanto non risultano sufficientemente esternate le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di parte ricorrente né risulta effettuata una valutazione comparativa in ordine alle varie domande presentate da operatori diversi che hanno presentato la stessa richiesta di realizzazione di comunità e così pure non risultano indicati i fondi di bilancio destinati a tale scopo”.
4. Avverso tale pronuncia il consorzio ha interposto appello, notificato il 19 aprile 2012 e depositato il 18 maggio 2012, lamentando, attraverso un unico motivo di gravame (pagine 2-3), che il Tribunale, in violazione dell’art. 26 c.p.a. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., avrebbe mancato di condannare alle spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, le amministrazioni resistenti (Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale Bari) erroneamente affermando, nel relativo capo, che le stesse non si sono costituite, sebbene il contrario risulti dall’epigrafe della stessa sentenza, tanto più che la rifusione delle spese processuali si impone anche in caso di mancata costituzione della parte soccombente.
5. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, che le predette Amministrazioni siano condannate alle spese processuali di primo grado.
6. Il Comune si è costituito con memoria, al fine di resistere.
7. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.
8. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 28 luglio 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
9. Ritiene il Collegio che l’appello sa fondato e sia pertanto da accogliere.
9.1 Come lamentato dall’appellante, effettivamente la sentenza odiernamente impugnata non reca alcuna statuizione sulle spese di giudizio sulla base dell’erronea constatazione della mancata costituzione delle Amministrazioni intimate pur essendosi costituite, al fine di resistere, sia la Regione Puglia sia l’A.S.L. Bari. Del resto, come condivisibilmente lamentato dall’appellante, la mancata costituzione della parte intimata non assume rilievo ai fini del riparto degli oneri processuali, in quanto “Nel processo amministrativo la parte soccombente può essere legittimamente condannata al pagamento delle spese processuali anche se non costituita in giudizio” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012, n. 2821). Trattasi quindi di una ingiustificata mancanza nella quale è incorso il Tribunale e pertanto vale il principio, affermato da questo Consiglio, in base al quale “Nel processo amministrativo la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza che deve essere dedotto in sede di impugnazione; il principio trova applicazione sia nel caso in cui, disposta la condanna alla rifusione nella parte motiva della sentenza, sia poi mancata solo la liquidazione nel dispositivo, sia nell’ipotesi in cui sia stata del tutto omessa la statuizione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 225).
La riscontrata mancata statuizione sulle spese del giudizio di prime cure, in accoglimento dell’appello, va quindi rimediata in questa sede condannando, secondo il canone della soccombenza (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6661), la Regione Puglia e l’A.S.L. Bari al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio. Tale statuizione sulle spese non può che interessare entrambe dette Amministrazioni, essendo a queste imputabili l’attività amministrativa censurata, e non anche il Comune di (omissis), anch’essa intimata nel giudizio di prime cure ed effettivamente non costituitasi, essendosi questa soltanto limitata a stimolare l’esercizio del potere amministrativo richiedendo il parere di compatibilità .
10. In conclusione, l’appello è fondato e pertanto va accolto di guisa che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, la Regione Puglia e l’A.S.L. Bari vanno condannate al rimborso delle spese del giudizio di prime cure nell’importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, di cui Euro 1.500,00 a carico di ciascuna Amministrazione, oltre accessori di legge se dovuti.
11. Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, osserva il Collegio che nessuna determinazione va assunta in considerazione della mancata costituzione delle parti intimate e delle stesse ragioni a base della presente decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g 3667/2012), lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna la Regione Puglia e l’A.S.L. Bari al rimborso delle spese di cui al ricorso di primo grado n. 294 del 2011 nell’importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, di cui Euro 1.500,00 a carico di ciascuna Amministrazione, oltre accessori di legge se dovuti.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Francesco Frigida – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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