Nel procedimento elettorale vige il “principio di strumentalità delle forme”

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 17 agosto 2020, n. 5051.

La massima estrapolata:

Nel procedimento elettorale vige il “principio di strumentalità delle forme”, per cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto.

Sentenza 17 agosto 2020, n. 5051

Data udienza 9 luglio 2020

Tag – parola chiave: Elezioni – Procedimento elettorale – Principio di strumentalità delle forme – Invalidità delle operazioni – Configurabilità – Ipotesi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9935 del 2019, proposto da
Do. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Em. Vo. in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis) (FG), rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mi. Di Ca. in Roma, via (…);
nei confronti
Gr. Co. ed altri con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ed altri;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza n. 01341/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento delle operazioni elettorali e i risultati delle elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di (omissis), con la conseguenziale ripetizione delle operazioni elettorali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati presenti secondo la legge come da delega in atti (ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sono contestate le operazioni elettorali tenutesi il 26.5.2019 nel Comune di (omissis) (FG) in esito alle quali è stato proclamato sindaco il sig. Gr. Co..
Il ricorrente Vi. Gu., candidato alla carica di Sindaco, ha impugnato, dinanzi al TAR per la Puglia i risultati delle operazioni elettorali – chiedendone l’integrale annullamento – conclusesi, come detto, a favore del nominato candidato avversario che è stato proclamato eletto Sindaco.
L’istante contesta, come unico motivo, l’esito dello scrutinio elettorale per allegate gravi irregolarità verificatesi nel corso del relativo procedimento, tra le quali, stigmatizza quella afferente alla asserita discordanza tra il numero dei votanti e le schede autenticate, votate e scrutinate.
In dettaglio, riguardo alle operazioni elettorali relative alla Sezione n. 1, il ricorrente, deducendo un unico articolato motivo di doglianza, ha ipotizzato, dinanzi al T.a.r, l’utilizzo della pratica illecita della cd. “scheda ballerina”.
Si tratta, come ben illustrato dal giudice di prime cure, della pratica illegale consistente nella consegna all’elettore di una scheda vidimata e precompilata illecitamente ottenuta, potendo in tal modo l’elettore deporre nell’urna tale scheda consegnando, all’uscita dal seggio, quella originale consegnatagli dal seggio: tale scheda verrà poi precompilata nuovamente dall’organizzazione criminale e consegnata al successivo elettorale, che opererà nel medesimo modo, innescando, così un meccanismo seriale con l’effetto di poter controllare un numero indefinito di voti, grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti traccia nel verbale.
Il giudice di primo grado ha, in primo luogo, assorbito le eccezioni d’inammissibilità sollevate dall’ente comunale e, dopo avere richiamato i principi che sottendono al procedimento elettorale (di strumentalità delle forme e del favor voti) ha respinto – in applicazione degli stessi – la dedotta doglianza, in quanto:…non sono emerse dalla documentazione versata elementi idonei a dimostrare l’ipotizzato espediente della cd. “scheda ballerina”.
Il giudice di prime cure ha, poi, concluso affermando che: “l’unico profilo di doglianza che ha trovato effettivo riscontro nei verbali è l’irregolare inserimento nell’urna di una scheda aggiuntiva non votata”; statuendo sul punto che: “in assenza di ulteriori eventi indizianti l’effettiva utilizzazione della suddetta pratica illegale (cfr. dichiarazioni dei rappresentanti di lista), non può che trovare plausibilmente causa nell’errore materiale ammesso dallo stesso Presidente di seggio”.
Nel presente atto di appello, proposto dall’Avv. Do. Ma. – in luogo del primitivo ricorrente – in qualità di candidato consigliere, nonché di cittadino elettore (ex art. 131 co. 1 c.p.a) si deducono i seguenti motivi: violazione dell’art. 53 del D.P.R. n. 570/1960, stante la mancata corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e indicate nel verbale; violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, nonché di genuinità del risultato elettorale, oltre all’inosservanza delle prescritte formalità in materia di procedimento elettorale.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di (omissis) che il controintessato, resistendo all’impugnativa.
All’udienza del 9 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisone.
L’appello è infondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che il controinteressato, eletto sindaco, ha conseguito il 60,8% dei voti nella sezione 1, rispetto al 39,2% conseguito dal ricorrente nella medesima sezione, di tal che quand’anche si volesse riconnettere rilevanza al contestato errore rappresentato, come statuito dal Tar, dall’irregolare inserimento nell’urna di una scheda aggiuntiva non votata, lo stesso non sarebbe certamente idoneo a sovvertire il risultato della competizione elettorale.
Il primo Giudice ha introduttivamente richiamato le principali acquisizioni giurisprudenziali in materia, a guisa di coordinate interpretative di riferimento.
E la condivisibilità della cornice di primo orientamento così tracciata induce il Collegio, per comodità espositiva, a riportarla.
“Si premette che:
-nel procedimento elettorale vige il “principio di strumentalità delle forme”, per cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto (Cons. Stato, sez. III., 19 dicembre 2017, n. 5959).
– Tale principio va, poi, applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale.
Il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell’atto, comporta l’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale (così la menzionata sentenza n. 5959/2017).
– Pertanto, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale (cfr. Cons. Stato, III, 21/11/2016, n. 4863).
Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche devono, quindi, ritenersi destituite di giuridico fondamento le censure formulate dell’appellante, non emergendo – nella specie – alcun elemento ulteriore idoneo a dimostrare che si sia posto in essere l’espediente denunciato ossia il ricorso alla cd scheda ballerina.
Tale enunciazione vale evidentemente per detta ipotesi, che qui ricorre, in quanto i ricorrenti in primo grado non hanno dedotto, fornendo al riguardo un principio di prova, che ciò abbia anche comportato (o fosse l’indice rivelatore di) una effettiva irregolarità delle operazioni elettorali: non sussiste dunque, in applicazione delle suestese coordinate giurisprudenziali la possibilità di annullamento delle operazioni elettorali in presenza di mera irregolarità, laddove come nel caso di specie non emergano vizi da cui possano derivare possibili pregiudizi per le garanzie o compressione della libertà di voto.
Alla stessa stregua deve essere esaminata la questione – qui dedotta in causa – riguardo all’evidenziato inserimento nell’urna della scheda vidimata e non votata.
In presenza, infatti, di una censura, che ancorché abbia trovato riscontro, ma di natura esclusivamente formale e non invalidante, il primo Giudice non avrebbe potuto che respingere il ricorso, stante il richiamato, preminente rilievo, nel procedimento elettorale, dell’interesse alla stabilità del risultato elettorale, tanto più come evidenziato in presenza del divario di voti tra il ricorrente ed il controinteressato eletto sindaco.
In conclusione, l’appello deve essere respinto, meritando conferma la sentenza di primo grado.
La peculiarità delle questioni analizzate induce il Collegio a compensare interamente le spese di questo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, in modalità telematica, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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