Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 26 ottobre 2020, n. 6515.

Ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello – indipendentemente da chi l’abbia proposto – ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Sentenza 26 ottobre 2020, n. 6515

Data udienza 22 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Rapporto processuale articolato in gradi distinti – Sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado – Conseguenze – Artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a. – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2016, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via (…);
contro
la signora La. Bo., rappresentata e difesa dagli avvocati Ni. Ci., Lu. Ma. Ra. e Lu. Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ni. Ci. in Roma, via (…);
la signora Il. Sa., non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 8755 del 28 luglio 2016.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora La. Bo.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 il consigliere Silvia Martino;
Udito l’avvocato Fr. Sa. (su delega dell’avvocato Lu. Ma. Ra.) e l’avvocato dello Stato Vi. Ce.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che il difensore della parte appellata, già ricorrente in primo grado, ha dichiarato all’odierna camera di consiglio che quest’ultima ha conseguito l’accesso alla documentazione richiesta, e che non ha quindi più interesse alla definizione del giudizio;
Considerato che ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello – indipendentemente da chi l’abbia proposto – ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV^, 22 febbraio 2017, n. 824; id., sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4699).
Ritenuto che, anche nel caso di specie, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, consegua l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Ritenuto altresì equo, in ragione della peculiarità della vicenda, compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, n. 6638 del 2016, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere

 

 

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