Nel caso di impugnativa di graduatoria concorsuale

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 5 giugno 2020, n. 3580.

La massima estrapolata:

Nel caso di impugnativa di graduatoria concorsuale, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che, ove fondate, travolgerebbero l’intera graduatoria ovvero, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero solamente la modifica dell’ordine di graduatoria, a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore; la mancata osservanza di tale onere comporta l’inammissibilità del ricorso, evitabile solo con la notifica dell’impugnativa ad almeno uno dei controinteressati e la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.

Sentenza 5 giugno 2020, n. 3580

Data udienza 28 maggio 2020

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Graduatoria – Impugnative – Notificazione del ricorso – Controinteressati – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9962 del 2019, proposto da
Da. Pa. Ga., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Gr., Fe. Di., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche non costituito in giudizio;
Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Pi. La., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. An., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 10664/2019, resa tra le parti, concernente della Determinazione dirigenziale prot. AMMCEN n. 0085012 del 28 dicembre 2017, pubblicata in G.U. n. 7 del 23 gennaio 2018, avente a oggetto “accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto di Bi. e Pa. Mo. di Ro. – afferente al Dipartimento Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche Bando 367.46”, con la quale è stato nominato vincitore del concorso il Controinteressato, dott. Pi. La., per aver conseguito il punteggio di 79,13/100, e collocata al secondo posto della graduatoria di merito la Ricorrente, dott.ssa Pa. Ga., con il punteggio di 78,23/100;
– di ogni altro atto, cognito e/o incognito, comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato in via principale, con particolare riferimento:
– ai “Criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame” stabiliti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico de quo nel corso della seduta del 6 giugno 2017 (verbale I, doc. n. 2), nonché alla “Pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016” sul sito istituzionale del C.N.R. dei Criteri de quibus (doc. n. 3);
– al verbale VII del 23 ottobre 2017 (doc. n. 4), mediante il quale la Commissione esaminatrice dello stesso procedimento concorsuale ha disposto l’ammissione del Controinteressato, dott. Pi. La., alla seconda prova scritta prevista dalla Lex specialis, assegnando alla Sua prima prova scritta (“Elaborato 15 “prima prova””) il giudizio di “OTTIMO” ed il punteggio “17,50/20”;
– (per quanto occorrer possa) ai verbali II, III, IV, V, VI, VIII e IX (doc. n. 5) stilati dalla Commissione esaminatrice della suddetta procedura concorsuale, rispettivamente in data 28 giugno 2017, 5 settembre 2017, 6 settembre 2017, 7 settembre 2017, 2 ottobre 2017, 24 ottobre 2017 e 12 dicembre 2017;
– (per quanto occorrer possa) alle schede di valutazione dei titoli relative ai candidati dott. Pi. La. (Controinteressato, doc. n. 6) e dott.ssa Da. Pa. Ga. (Ricorrente, doc. n. 7);
– (per quanto occorrer possa) ai Decreti di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico de quo ed al Decreto Presidenziale CNR prot. n. 11007 del 18 febbraio 2016 di indizione della stessa procedura concorsuale;
– (per quanto occorrer possa) alla delibera del Consiglio di Amministrazione del C.N.R. n. 165 del 2 dicembre 2015, concernente i criteri generali per l’emanazione dei bandi dei concorsi pubblici per i profili di Ricercatore, Tecno e Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (doc. n. 8);
– (per quanto occorrer possa) al Decreto del Presidente del C.N.R. prot. n. 0004535 del 26 gennaio 2016, mediante il quale sono stati approvati i predetti criteri generali, in applicazione della Delibera de qua (doc. n. 9);
– (per quanto occorrer possa) al provvedimento di immissione in servizio del Controinteressato, dott. Pi. La., e del relativo contratto di lavoro nelle more eventualmente sottoscritto con il C.N.R..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pi. La. e di Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 10664 del 2019 con cui il Tar Lazio aveva respinto l’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dallo stesso soggetto, in qualità di partecipante alla procedura, avverso la determinazione dirigenziale prot. AMMCEN n. 0085012 del 28 dicembre 2017, pubblicata in G.U. n. 7 del 23 gennaio 2018, avente a oggetto “accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto di Bi. e Pa. Mo. di Ro. – afferente al Dipartimento Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche Bando 367.46”, con la quale era stato nominato vincitore del concorso il Controinteressato, dott. Pi. La., per aver conseguito il punteggio di 79,13/100, e collocata al secondo posto della graduatoria di merito la stessa parte ricorrente, dott.ssa Pa. Ga., con il punteggio di 78,23/100.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– error in iudicando nella parte in cui la sentenza ha respinto il primo e il secondo motivo di ricorso. manifesta illogicità ed eccesso di potere giurisdizionale, con cui è stato censurato l’operato della Commissione per avere essa attribuito il giudizio di “ottimo” e il punteggio di 17,50/20 alla prima prova scritta del controinteressato dott. La., malgrado l’ampio superamento da parte sua, in relazione a ben 3 delle 4 domande di cui si componeva la prova stessa, del numero massimo di parole – 300 per ogni risposta – stabilito dalla Commissione;
– error in iudicando nella parte in cui la sentenza ha respinto il quarto motivo di ricorso, con cui era stato censurata la decisione della Commissione di prevedere l’attribuzione di un massimo di 5 punti per ogni domanda delle 4 sottoposte ai concorrenti nel corso della prima prova scritta, prendendo “in considerazione” i criteri della “padronanza degli argomenti”, della “capacità di sintesi”, della “capacità di ricerca” e della “capacità di elaborazione”, senza prevedere anche i punteggi, quanto meno massimi, da attribuire in relazione a ciascuno di tali criteri;
– error in iudicando nella parte in cui la sentenza ha respinto il sesto e il settimo motivo di ricorso, sostanziale diniego di giurisdizione, concernenti, per un verso (sesto) la censura della decisione della Commissione di attribuirle un punteggio dimezzato per ognuna delle massimo 5 pubblicazioni sottoposte a valutazione ai sensi della lettera “A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti”, per le quali la lex specialis ha previsto l’attribuzione di “max punti 3 per ciascun prodotto”, per un totale di 15 punti, e per un altro verso (settimo), l’illogicità insita nella mancata predisposizione di un criterio idoneo a ponderare l’attribuzione dei punteggi ad ogni singolo titolo rientrante nella categoria “A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti”, in base al grado di non afferenza dello stesso alla tematica del Bando;
– error in iudicando nella parte in cui la sentenza ha respinto l’ottavo motivo di ricorso, con cui era stata censurata la scelta della Commissione, in sede di individuazione dei sotto-punteggi da attribuire ai titoli di cui alle sotto-categorie c1, c2 e c3, di riconoscere punteggi maggiori ad alcuni titoli ricompresi nelle sotto-categorie c3 e c2 rispetto ad alcuni titoli ricompresi nella sotto-categoria c1, con palese violazione del bando e del principio di ragionevolezza, visto che il bando, nel prevedere il punteggio massimo attribuibile per ognuno dei titoli ricompresi nelle diverse sotto-categorie, lo aveva individuato in 1,5 per la sotto-categoria c1, in 1 per la sotto-categoria c2 e in 0,5 per la sotto-categoria c3.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo l’integrazione del contraddittorio ed il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2020 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare fondata l’eccezione formulata dalle difese di parte appellate in ordine alla necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati in quanto collocati nella graduatoria dei vincitori nonché nei riguardi degli idonei della selezione, siccome tutti potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta. Peraltro, l’eccezione formulata comporta, nella presente sede di appello, l’annullamento con rinvio.
2. In linea di diritto, infatti, va ribadito che, nel caso di impugnativa di graduatoria concorsuale, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che, ove fondate, travolgerebbero l’intera graduatoria ovvero, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero solamente la modifica dell’ordine di graduatoria, a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore; la mancata osservanza di tale onere comporta l’inammissibilità del ricorso, evitabile solo con la notifica dell’impugnativa ad almeno uno dei controinteressati e la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2007, n. 3871).
3. Nel caso di specie una parte delle censure dedotte (in specie secondo, terzo e quarto motivo di appello ed i connessi motivi di ricorso ivi riproposti) involgono gli atti ed i criteri di selezione con la conseguente possibilità di incidere sulla graduatoria e sulle valutazioni di tutti i soggetti indicati, oltre le prime due posizioni.
4. Di conseguenza, ai fini predetti assume rilievo dirimente il disposto di cui all’art. 105 cod proc amm, che impone l’annullamento con rinvio al Giudice di prime cure.
Infatti, nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 105 comma 1 cit., il rilievo, in sede di appello, del difetto (sanabile) del contraddittorio in primo grado implica l’annullamento della sentenza gravata, con rimessione della causa al giudice di primo grado per l’integrazione, in tale sede, del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4092); la pluralità di motivi dedotti e la relativa consistenza rende applicabile l’eccezione concernente la manifesta infondatezza nel merito (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 27/05/2013, n. 2893).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza appellata va annullata con rinvio al Giudice di prime cure, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 cit.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sentenza appellata con rinvio al primo grado, ai sensi dell’art 105 cod proc amm.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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