Lo spaccio di sostanza stupefacente

Consiglio di Stato, Sentenza|8 febbraio 2021| n. 1138.

Lo spaccio di sostanza stupefacente, a maggior ragione ove connotato da indici di particolare gravità, può costituire in quanto tale evenienza incompatibile con la permanenza dello straniero all’interno della struttura ricettizia e causa di revoca delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e del d.lgs. 142/2015.

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 1138

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Immigrazione – Richiesta protezione internazionale – Misure di accoglienza – Revoca – Art. 23, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 142/2015 – Plurime violazioni del regolamento interno della struttura ospitante – Assenze di notte senza preventiva autorizzazione – Richiami scritti – Possesso sostanza stupefacente

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5611 del 2020, proposto da
Ministero dell’Interno, Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS- – non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la revoca della misura di accoglienza in precedenza disposta in favore dell’odierno appellato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021, tenuta in modalità telematica, il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, cittadino-OMISSIS- entrato in Italia nel 2017, è stato ospitato presso il centro di accoglienza “-OMISSIS-“, sito in -OMISSIS-, in quanto soggetto richiedente la protezione internazionale.
2. La misura di accoglienza gli è stata in seguito revocata con il provvedimento prefettizio qui controverso, emesso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 142 del 2015 e motivato in relazione: a) alle plurime violazioni del regolamento interno della struttura ospitante, commesse dallo straniero assentandosi di notte dal centro di accoglienza senza preventiva autorizzazione (condotta censurata con otto richiami scritti); b) al rinvenimento sulla sua persona, in occasione di un controllo eseguito nei pressi della Stazione di Bolzano in data 10.10.2019, di alcuni involucri contenenti cocaina (5 pacchetti ad elevato principio attivo) e della somma di Euro 130,00, verosimile provento dell’attività di spaccio.
Da quest’ultima condotta è scaturito il deferimento dello straniero all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
3. Il decreto di revoca è stato impugnato innanzi al Tar Bolzano e da questi annullato con la pronuncia n. -OMISSIS-, sulla base della favorevole delibazione del primo motivo di doglianza, concernente l’asserita violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il primo giudice non ha ravvisato ragioni di particolare urgenza connesse alla specifica pericolosità dello straniero o, più in generale, alla tutela della sicurezza pubblica, che potessero giustificare la denunciata omissione procedimentale.
Al contempo, il Tar ha escluso l’applicabilità dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, stante la discrezionalità insita nell’accertamento del presupposto della revoca, a sua volta legata al concetto di “violazione grave” delle regole della struttura in cui è accolto il richiedente asilo.
Infine, il primo giudice ha valutato come fondato anche il motivo concernente l’asserita violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, ritenendo non essere stata “.. meglio specificata nel provvedimento impugnato la violazione grave o ripetuta delle regole della struttura” e non essendoci prova che i formali richiami per le reiterate violazioni del regolamento interno al centro di accoglienza fossero stati “effettivamente.. notificati al ricorrente” (§ 2.4 della sentenza impugnata).
4. Appella in questa sede il Ministero dell’Interno.
5. -OMISSIS-, regolarmente intimato, non si è costituito.
6. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-), la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2021.
7. L’appello è fondato.
In merito alla rilevanza dei fatti rimproverati allo straniero occorre precisare che:
— la contestazione che gli è stata mossa ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 risulta documentata da riprese video inequivoche, effettuate da operatori televisivi durante la registrazione di una trasmissione e successivamente acquisite dagli investigatori per “comprovare il possesso delle dosi”;
— gli esami di laboratorio effettuati presso il -OMISSIS- hanno consentito di appurare la notevole pericolosità della sostanza stupefacente sequestrata, in quanto caratterizzata da elevato principio attivo (v. nota prot. -OMISSIS-della Questura di Bolzano).
8. Ciò posto, deve qui ribadirsi l’indirizzo di questa sezione secondo il quale, nella materia di che trattasi, la portata non invalidante dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento è argomentabile alla stregua del disposto dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 in tutti i casi in cui, a fronte dell’evidenza e della gravità dei fatti contestati, si debba ritenere che l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto ragionevolmente orientare verso un diverso esito la valutazione dell’amministrazione e il contenuto del provvedimento adottato (Cons. Stato, sez. III, n. 5406/2019 e n. 352/2019).
9. Nel caso di specie, l’esito sfavorevole della prognosi “controfattuale” risulta del tutto conseguente ai fatti riepilogati, in quanto è incontestabile la riconducibilità della condotta illecita al sig. -OMISSIS-, alla luce dei filmati acquisiti agli atti e del tempestivo intervento della locale Polizia di Stato, che ha permesso di accertare sulla sua persona la presenza dei 5 ovuli di cocaina e del denaro derivante dalla commissione dell’illecito.
Lo stesso straniero non ha fornito alcun elemento in grado di essere utilmente opposto a questa ricostruzione dei fatti.
10. Neppure è a dubitarsi della circostanza che lo spaccio di sostanza stupefacente, a maggior ragione ove connotato, come nel caso di specie, da indici di particolare gravità, possa costituire in quanto tale evenienza incompatibile con la permanenza dello straniero all’interno della struttura ricettizia e causa di revoca delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e del d.lgs. 142/2015.
11. Nell’economia del provvedimento prefettizio gravato in primo grado, infine, i fatti già in precedenza contestati allo straniero – attinenti a ripetute violazioni delle regole del centro di accoglienza e per cui sono stati avviati distinti procedimenti in contraddittorio – hanno assunto rilevanza argomentativa meramente rafforzativa, sicché non è logico fare discendere da rilievi in merito alla loro specifica pregnanza considerazioni decisive in ordine alla conclusiva adeguatezza motivazionale della misura di revoca di cui qui si controverte.
12. Pertanto, se rapportato alla natura dei fatti accertati ed integranti il nucleo nevralgico degli addebiti mossi allo straniero, il decreto impugnato non può ritenersi affetto da alcuna lacuna motivazionale, né censurabile sotto il profilo della congruenza e della proporzionalità della misura adottata.
13. Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, la reiezione del ricorso di primo grado.
14. Stante la natura delle questioni trattate e degli interessi in esse implicati, può disporsi la compensazione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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