Lo scorrimento della graduatoria

Consiglio di Stato, Sentenza|29 marzo 2021| n. 2653.

Lo scorrimento della graduatoria presuppone che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione e che vi sia identità tra l’oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza di assunzione, sia con riferimento al profilo ed alla categoria professionale, sia ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso.

Sentenza|29 marzo 2021| n. 2653

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Consiglio Nazionale delle Ricerche -Bando di Concorso – Scorrimento della “vecchia” graduatoria – Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14 – Identità /equivalenza delle tematiche oggetto dei concorsi – Contraddittorietà rispetto alle risultanze della verificazione – Accertamento tecnico di natura non valutativa – Assenza di identità tra l’oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3249 del 2019, proposto da
Em. Bi., rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Eu. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…);
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;
Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Te. Si., rappresentato e difeso dall’avvocato Fi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima n. 00091/2019, resa tra le parti, concernente per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Bando di Concorso n. 367.14 DSCTM IC RIC indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Decreto del Presidente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 25 marzo 2016, con il quale è stato indetto il “concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore – III livello professionale, presso l’Istituto di Cristallografia – Bari – afferente al Dipartimento di Scienze chimiche e tecnologiche dei materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche” (bando n. 367.14 del 25 marzo 2016, prot. DSCTM IC RIC); nonché di ogni altro atto – cognito e/o incognito – comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Te. Si. e di Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021 il Cons. Davide Ponte;
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame il dott. Bi. – impugnava la sentenza del TAR Puglia – Bari, Sez. I, n. 91 del 24 gennaio 2019, pronuncia con la quale è stato respinto il ricorso originario. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del bando di concorso n. 367.14 DSCTM IC RIC, indetto dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e riguardante il “concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore – III livello professionale, presso l’Istituto di Cristallografia di Bari, afferente al Dipartimento di Scienze chimiche e tecnologiche dei materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, lamentando che il C.N.R. anziché procedere con lo scorrimento della “vecchia” graduatoria ancora pienamente efficace e, dunque, provvedere all’assunzione del dott. Bi., l’Ente ha bandito un nuovo concorso, la cui tematica è del tutto equivalente rispetto a quella concernente il concorso cui il dott. Bi. aveva partecipato e la cui graduatoria era ancora pienamente efficace.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante richiamava i tre ordini di vizi di prime cure, censurando le argomentazioni di rigetto del Tar per i seguenti motivi:
– sul contenuto e sui risultati della verificazione, per la identità /equivalenza delle tematiche oggetto dei concorsi, contraddittorietà delle conclusioni tratte dal TAR alla luce delle risultanze della verificazione;
– error in iudicando per violazione ed errata interpretazione delle norme che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici, erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’obbligo del CNR di procedere allo scorrimento della graduatoria in luogo dell’indizione di un nuovo concorso;
– erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla rilevata insindacabilità della “scelta” dell’Amministrazione di bandire il nuovo concorso pubblico.
Il Cnr e la controinteressata dott.ssa Te. Si. si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2021 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. L’oggetto della controversia in esame si incentra sulla questione dell’identità /equivalenza delle tematiche oggetto dei concorsi e da cui dipende l’obbligo del CNR di procedere allo scorrimento della graduatoria in luogo dell’indizione di un nuovo concorso; da qui la domanda di annullamento del nuovo bando, originariamente proposta e dedotta nuovamente nel presente giudizio di appello attraverso la critica alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure.
2. Preliminarmente, non è fondata l’eccezione di tardività della memoria di parte controinteressata. Infatti, nel processo amministrativo, la parte che non abbia depositato la memoria conclusionale può comunque depositare la memoria di replica, (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15/04/2019, n. 2435). Peraltro nella specie le difese della parte appellata non hanno aggiunto peculiari elementi di rilievo ai fini della decisione della controversia.
3. L’appello è infondato nel merito.
4. Con il primo ordine di censure parte appellante deduce l’erroneità circa la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure per contraddittorietà rispetto alle risultanze della verificazione, lamentando l’inutilizzabilità dichiarata dal Tar dei chiarimenti resi dal verificatore su alcune “questioni” poste dal ricorrente a seguito del deposito dell’elaborato peritale, in quanto non avvenuta nel contraddittorio fra le parti.
4.1 La censura non è fondata.
4.2 Preliminarmente, va ricordato come la verificazione, che è istituto proprio del processo amministrativo, si caratterizzi per l’essere rivolta all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, e non anche all’acquisizione di un giudizio tecnico; infatti, detto istituto è un mezzo istruttorio del c.d. sindacato debole del giudice amministrativo che risponde all’esigenza di conoscere, in sede di giurisdizione di legittimità, il presupposto accertato dall’Amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati, non potendosi esprimere, in detta sede giurisdizionale, alcun autonomo e definitivo giudizio tecnico, senza invadere illegittimamente la sfera di merito dell’Amministrazione (Cons. Stato Sez. III, 22 novembre 2017, n. 5426; Cons. Stato Sez. IV 22 maggio 2014, n. 2639). La verificazione, dunque non può spingere la cognizione del giudice a tal punto da sindacare l’opportunità scientifica del bando, ma può essere utile solo ad orientare ed accertare gli aspetti tecnici di non immediata percezione, vista la complessità tecnica.
4.3 In dettaglio, dall’analisi degli esiti della verificazione emerge che l’ambito dei due bandi, sebbene coinvolgenti materie che si intersecano, non sono identici, in quanto nel secondo bando (con oggetto “Caratterizzazione allo stato solido di sistemi nanostrutturati e/o biomateriali e/o organici tramite tecniche sperimentali”) sono richiesti requisiti più generali, che se da una parte comprendono certamente quelli posseduti dall’appellante (e che sono stati richiesti specificamente nel primo bando al quale ha partecipato il Bi. e con oggetto “Diffrazione e imaging a raggi X per l’ingegneria dei materiali nanostrutturati, tessuti biologico e biodiagnostici”), non escludono dall’altra la partecipazione al secondo bando impugnato di chi abbia requisiti diversi, visto l’ambito scientifico trattato più ampio in quest’ultimo rispetto al primo.
4.4 Invero, proprio l’emergenza di elementi dibattuti in sede tecnica, conferma la natura settoriale della verifica, dinanzi alla quale la determinazione dell’amministrazione assume connotati di adeguatezza della motivazione, non viziati nei termini di travisamento dei fatti o di manifesta illogicità, sindacabili nella presente sede di giurisdizione di legittimità .
4.5 Né può attribuirsi rilievo a chiarimenti sollecitati, non tramite il doveroso vaglio del Giudice e nel rispetto del contraddittorio – stante il carattere officioso dell’approfondimento istruttorio svolto – dalla sola parte insoddisfatta dagli esiti della verificazione.
5. Parimenti infondate risultano le censure di cui al secondo e terzo ordine di motivi di appello, con le quali l’appellante deduce et l’erroneità della sentenza di primo grado in riferimento alla ritenuta insussistenza dell’obbligo del CNR di procedere allo scorrimento della graduatoria in luogo dell’indizione di un nuovo concorso et l’erroneità della pronuncia di primo grado con riferimento alla rilevata insindacabilità della “scelta” dell’Amministrazione di bandire il nuovo concorso pubblico.
5.1 Le censure possono essere valutate congiuntamente in relazione alla loro connessione logica.
5.2 In linea generale, come noto, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce metodo di provvista del personale pubblico cui la legge connette “tendenziale preferenza” e che, pertanto, oramai rappresenta la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione; pur tuttavia la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, e sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato nn. 3846 del 2018 e 103 del 2019).
Tale orientamento si rifà a propria volta alla posizione espressa in termini di nomofilachia dall’Adunanza plenaria. Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce metodo di provvista del personale pubblico cui la legge connette “tendenziale preferenza” e che, pertanto, oramai rappresenta “la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione”; purtuttavia, “la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione” (così Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).
5.3 Va peraltro condivisa la valutazione di inquadramento svolta dal Giudice di prime cure: lo scorrimento della graduatoria presuppone che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione e che vi sia identità tra l’oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza di assunzione, sia con riferimento al profilo ed alla categoria professionale, sia ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso.
5.4 Nel caso di specie, sia dall’analisi degli atti di causa, sia all’esito della verificazione svolta in prime cure, emerge l’insussistenza del presupposto di partenza, nei termini già sopra accennati.
In relazione al primo oggetto (“Diffrazione e imaging a raggi X per l’ingegneria dei materiali nanostrutturati, tessuti biologici e biodiagnostici”), l’approccio è, come dice la nozione stessa, quello di diffrazione e imaging a raggi X, mentre il dominio di riferimento è “Ingegneria dei materiali nanostrutturati, tessuti biologici e biodiagnostica”.
In relazione al secondo oggetto (“Caratterizzazione allo stato solido di sistemi nanostrutturati e/o biomateriali e/o organici tramite tecniche sperimentali”), l’approccio è quello di tecniche sperimentali, mentre il dominio di riferimento è “Caratterizzazione allo stato solido di sistemi nanostrutturati e/o biomateriali e/o organici”.
5.5 Sulla scorta di tale corretto inquadramento, l’esito della verificazione in termini di non identità, oltre a trovare conferma nella dettagliata analisi tecnica, conferma la correttezza del punto di partenza della statuizione oggetto di contestazione. Pur rilevando che le due tematiche presentano alcune aree di intersezione (in parte con riferimento agli ‘Approccà, meno con riferimento al’Dominiò ), è stato escluso, in termini di approfondimento tecnico condiviso, l’assenza di identità in relazione ad entrambi gli aspetti.
5.6 In proposito, va altresì evidenziato come il trascorrere di un congruo numero di anni (sette) tra il primo bando e quello in contestazione, renda ben possibile, specie con riferimento alla natura delle funzioni e dell’attività facente capo al centro nazionale delle ricerche, il tener conto dell’evoluzione tecnologica e scientifica, tale da giustificare la ricerca di posizioni diverse e non coincidenti con quelle oggetto di precedenti selezioni.
Infatti, vincolare in radice la ricerca di profili soggettivi alla esistenza di graduatorie aperte rischierebbe di frustrare proprio il perseguimento degli obiettivi primari, affidati dall’ordinamento al CNR; quest’ultimo, come noto, è l’ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari, vigilato dal Ministero competente, avente il compito di realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese, promuovendo l’innovazione, l’internazionalizzazione del “sistema ricerca” e favorendo la competitività del sistema industriale.
5.7 Infine, irrilevanti ai fini di causa risultano le paventate situazioni concernenti presunti rapporti di collegamento fra la candidata ed i membri della commissione. Invero, la gravità delle affermazioni solo accennate avrebbe necessitato, al fine di assumere un rilievo giuridico, oltre alla deduzione di uno specifico motivo di gravame (pena la dovuta qualificazione processuale di inammissibilità ), una espressa contestazione in termini di eventuale obbligo di astensione, assente nel caso di specie. Come noto, infatti, l’obbligo di astensione da parte del commissario di un concorso pubblico deve essere dimostrato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804).
6. Conclusivamente, l’appello va respinto.
A fronte della complessità tecnica delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
Giovanni Orsini – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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