Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 10 aprile 2019, n. 2352.
La massima estrapolata:
Alla data della notificazione dell’atto introduttivo (e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso) occorre fare riferimento ai fini della corretta discriminazione dei limiti temporali previsti dall’art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80 del 1998 (poi confermati dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), trattandosi di un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non di un limite temporale della persistenza della giurisdizione.
Sentenza 10 aprile 2019, n. 2352
Data udienza 14 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2660 del 2010, proposto da:
Gi. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Al. Na. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda n. 01171/2009, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per la parte appellante l’avvocato Ma. Sa. su delega dell’avvocato Ma. Ma..
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Gi. Pa. ha interposto appello avverso la sentenza 4 novembre 2009, n. 1171, del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso esperito dall’appellante per l’accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni superiori svolte nel periodo 1 aprile 1985-11 maggio 1998 e la conseguente condanna della Regione Calabria al pagamento di dette differenze, da liquidarsi secondo i relativi CCNL e commisurate alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore (IV livello) e quella di appartenenza (III livello), con interessi e rivalutazione e regolarizzazione previdenziale e assistenziale, rapportata alla migliore posizione retributiva.
2. – La sentenza qui appellata ha ritenuto il ricorso proposto oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, poi confermato dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, essendo stato notificato in data 12 settembre 2000 e depositato il successivo 27 settembre. Secondo la motivazione, il rapporto processuale si sarebbe potuto considerare instaurato solo all’esito dell’adempimento dell’onere del deposito, “non essendo sufficiente il completamento entro detto termine della sola procedura di notifica”.
3. – Con l’unico motivo di appello si critica la pronuncia di inammissibilità, sostenendosi che, ai sensi dell’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 ed, oggi, dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorso, attinente a questioni concernenti un rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, e dunque rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, deve essere solamente notificato entro il termine di decadenza sostanziale del 15 settembre 2000, e non anche depositato, come da pronunce della Corte Costituzionale (n. 213 del 26 maggio 2005) e del Consiglio di Stato (sez. III, 4 novembre 2008, n. 5481; sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 911; sez. V, 21 giugno 2007, n. 3390), richiamate nell’atto di appello.
3.1. Con questo si reiterano poi i motivi del ricorso del primo grado.
3.2. Il Comune di (omissis) non si è costituito nel giudizio di appello.
4. – All’esito dell’udienza pubblica del 26 luglio 2018, con ordinanza collegiale n. 4791 del 2 agosto 2018 il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria sulla questione concernente l’interpretazione dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., in ordine alle conseguenze processuali derivanti dall’errata definizione in rito del giudizio di primo grado, a seguito delle rimessioni disposte con sentenza non definitiva di questa Sezione, 10 aprile 2018, n. 2161, nonché con sentenza del Cons. Giust. Amm. Sicilia 17 aprile 2018, n. 223 e con ordinanza del Cons. Stato, III, 24 aprile 2018, n. 2472.
4.1. Riassunto il giudizio da parte appellante con atto del 29 agosto 2018, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 marzo 2019.
5. Il motivo di appello va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso introduttivo, notificato il 12 settembre 2000.
Va condiviso quanto sostenuto dall’appellante, circa la sufficienza della notifica del ricorso entro il 15 settembre 2000, poiché, come affermato da giurisprudenza univoca di questo Consiglio di Stato, “alla data della notificazione dell’atto introduttivo (e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso) occorre fare riferimento ai fini della corretta discriminazione dei limiti temporali previsti dall’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (poi confermati dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), trattandosi di un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non di un limite temporale della persistenza della giurisdizione” (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 4 settembre 2017, n. 4177, che richiama, nello stesso senso, già id., III, 1 agosto 2014, n. 4124 e id., III, 13 marzo 2015, n. 1335).
6. Quanto al merito, non possono che essere ribaditi ed applicati i principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni sopravvenute in pendenza del presente appello (in attesa delle quali è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 4791/2018), secondo cui, per quanto qui rileva, “1. In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 Cod. proc. amm. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. 2. L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione.” (Cons. Stato, Ad. plen, 30 luglio 2018, n. 10 e n. 11).
6.1. Poiché la fattispecie sopra considerata non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste per la rimessione al primo giudice dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., a seguito della dichiarazione di ammissibilità del ricorso ne vanno esaminati i motivi.
7. In punto di fatto, l’appellante ribadisce che, essendo in possesso della patente di guida DK, per tutta la durata dell’impiego alle dipendenze dell’Amministrazione comunale resistente, avrebbe svolto, sempre ed esclusivamente, le mansioni di autista rientranti nella IV qualifica funzionale, in ottemperanza a formali ordini di servizio; questi ultimi erano emessi volta a volta, dai legali rappresentanti dell’ente, per la conduzione e la manutenzione minuta sia dell’automezzo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani – che, secondo l’appellante, essendo destinato a trasporti speciali, come da relativa carta di circolazione, avrebbe potuto essere condotto soltanto con patente DK- sia dello scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna -che gli sarebbe stato affidato sin dal 10 febbraio 1987, per la sostituzione di altro dipendente (Ra. Ch.) durante le sue lunghe e continue assenze per motivi di salute, nonché a decorrere dal 12 novembre 1987, in via definitiva.
7.1. Il Comune di (omissis), nel primo grado, aveva contestato la pretesa di merito, deducendo -per quanto ancora rileva- che:
– il furgone utilizzato per la raccolta dei rifiuti urbani poteva essere condotto con patente B, senza la speciale abilitazione che, secondo il ricorrente, avrebbe determinato l’espletamento di mansioni inerenti alla IV qualifica funzionale;
– nella pianta organica del Comune di (omissis) il ruolo di autista dello scuolabus era stato sempre ricoperto dal dipendente Fr. Ra. Ch., in possesso della relativa qualifica, quindi i relativi compiti non avrebbero potuto essere espletati in maniera continua e prevalente dal Pa..
8. Tenuto conto della rilevanza dei dati di fatto appena esposti, alcuni dei quali tuttora privi di riscontro documentale certo, si ritiene decisivo accertare quanto segue, mediante apposita richiesta di informazioni ai competenti Uffici del Comune di (omissis):
– se vi sia contrasto tra le risultanze dell’iscrizione al PRA e della carta di circolazione dell’autocarro Fiat 35 F8 adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in particolare tra le risultanze rilevanti ai fini della determinazione della categoria di patente richiesta per la guida dell’automezzo, anche in considerazione delle caratteristiche e dell’utilizzazione del medesimo;
– da quale data in poi l’automezzo di cui sopra sia stato definitivamente sostituito dall’Amministrazione comunale con l’autocompattatore contrassegnato con il numero di telaio 5138156;
– quale è stato il periodo durante il quale il dipendente Pa. è stato adibito altresì alle mansioni di conducente dello scuolabus per il trasporto dei bambini della scuola materna, specificando, ove possibile, quando abbia espletato tali mansioni in sostituzione del dipendente Ch..
9. – In conclusione, con sentenza non definitiva, va accolto l’appello e va dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado.
Ai fini della decisione di merito sui motivi di questo, così come riproposti in appello, il giudizio deve proseguire per il compimento dell’attività istruttoria di cui sopra, mediante richiesta di informazioni al Comune di (omissis), ai sensi dell’art. 64, co. 3, cod. proc. amm.
9.1. Va riservata alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado.
Dispone che il Comune di (omissis) fornisca le informazioni di cui in motivazione, depositando apposita relazione entro giorni novanta dalla comunicazione a cura della Segreteria.
Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 14 novembre 2019, riservando alla sentenza definitiva anche la decisione sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore
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