LEGGE 9 agosto 2013, n. 99
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure finanziarie urgenti. (13G00142)
(GU n.196 del 22-8-2013)
Vigente al: 23-8-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 9 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76
All’articolo 1:
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 non spetta per le
assunzioni con contratti di lavoro domestico»;
al comma 2, la lettera c) e’ soppressa;
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un
incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30
giugno 2015»;
al comma 5, le parole: «un’ulteriore assunzione di lavoratore»
sono sostituite dalle seguenti: «entro un mese un’ulteriore
assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei
lavoratori a tempo pieno»;
al comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali
assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione
della data di decorrenza dell’incentivo mediante avviso pubblicato
nel sito internet istituzionale»;
al comma 12, lettera a), le parole: «per le regioni del
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia» e
dopo la parola: «Commissione» e’ inserita la seguente: «europea»;
al comma 12, lettera b), il secondo periodo e’ soppresso;
il comma 14 e’ sostituito dal seguente:
«14. L’incentivo di cui al presente articolo e’ riconosciuto
dall’INPS con le modalita’ di cui al presente comma. L’Istituto
provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di
ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire
una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una
effettiva disponibilita’ di risorse per l’accesso al beneficio
medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all’ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della
documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente e’
assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per
provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo
all’agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l’onere di comunicare al
competente ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto che da’
titolo all’agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini
perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade
dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono
conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali
beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo e’ riconosciuto
dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che
da’ titolo all’agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse
indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla
durata dell’incentivo, l’INPS non prende piu’ in considerazione
ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale e’ stata
verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet
istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell’economia e delle finanze»;
al comma 15, al primo periodo, le parole: «anche non rientranti
nel Mezzogiorno,» sono soppresse e il secondo periodo e’ soppresso;
il comma 17 e’ soppresso;
dopo il comma 22 e’ aggiunto il seguente:
«22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31
dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai
sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della
legge n. 92 del 2012».
All’articolo 2:
al comma 1, le parole: «di carattere straordinario e temporaneo
applicabili fino al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «per assunzioni effettuate entro il 31
dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla
raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003» sono soppresse;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «effettuate
dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,»
sono soppresse, e al secondo periodo, le parole: «Resta comunque
salva» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi di cui al
precedente periodo, resta comunque salva»;
i commi 4 e 5 sono soppressi;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni
culturali e’ istituito, per l’anno 2014, presso il Ministero dei beni
e delle attivita’ culturali e del turismo un Fondo straordinario con
stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato “Fondo mille
giovani per la cultura”, destinato alla promozione di tirocini
formativi e di orientamento nei settori delle attivita’ e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta’. Con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita’ di accesso al Fondo di cui al
presente comma.
5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle
linee guida di cui all’Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici
e privati con sedi in piu’ regioni possono fare riferimento alla sola
normativa della regione dove e’ ubicata la sede legale e possono
altresi’ accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi
1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il
Servizio informatico nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede
legale»;
al comma 13, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Tale
importo e’ assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella
misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro
soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all’estero presso
soggetti pubblici l’importo puo’ essere corrisposto anche in forma di
benefici o facilitazioni non monetari».
All’articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: «quanto a 108 milioni di euro
per l’anno 2013, a 108 milioni di euro per l’anno 2014 e a 112
milioni di euro per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 108 milioni di euro per l’anno 2013, a 68 milioni di euro
per l’anno 2014 e a 152 milioni di euro per l’anno 2015»;
al comma 1, lettera b), le parole: «da giovani e da soggetti
delle categorie svantaggiate» sono sostituite dalle seguenti: «da
giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto
svantaggiate» e, dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,»
sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento ai beni
immobili confiscati di cui all’articolo 48, comma 3, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;
al comma 1, lettera c), le parole: «56 milioni di euro per
l’anno 2014 e 56 milioni di euro per l’anno 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di
euro per l’anno 2015»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i
bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che
possano avvalersi di un’azione di accompagnamento e tutoraggio per
l’avvio e il consolidamento dell’attivita’ imprenditoriale da parte
di altra impresa gia’ operante da tempo, con successo, in altro luogo
e nella medesima attivita’. La remunerazione dell’impresa che svolge
attivita’ di tutoraggio, nell’ambito delle risorse di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, e’ definita con apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. La remunerazione e’
corrisposta solo a fronte di successo dell’impresa oggetto del
tutoraggio. L’impresa che svolge attivita’ di tutoraggio non deve
vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei
confronti dell’impresa oggetto del tutoraggio»;
al comma 2, le parole: «100 milioni di euro per l’anno 2014 e
di 67 milioni di euro per l’anno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «140 milioni di euro per l’anno 2014 e di 27 milioni di
euro per l’anno 2015».
All’articolo 5:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di
missione» sono aggiunte le seguenti: «con compiti propositivi e
istruttori»;
al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all’impiego
delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «, nonche’ i criteri per l’utilizzo delle relative
risorse economiche»;
al comma 2, la lettera c) e’ soppressa;
al comma 2, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) avvia l’organizzazione della rilevazione sistematica
e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale
finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di
coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi,
anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per
l’impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell’ISFOL, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
i-ter) promuove l’accessibilita’ da parte di ogni persona
interessata, nonche’ da parte del mandatario della persona stessa,
alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti
informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue
esperienze lavorative o formative»;
al comma 3, le parole: «del medesimo Ministero» sono sostituite
dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e delle ricerca»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di
missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di euro 20.000 per l’anno 2013 ed euro 70.000 per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e
tecnico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti a
carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di
euro 20.000 per l’anno 2013 ed euro 30.000 per ciascuno degli anni
2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
citato Fondo sociale per occupazione e formazione»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. In considerazione delle attivita’ affidate all’ISFOL,
con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, piu’
in generale, a supporto dell’attuazione della “Garanzia per i
Giovani”, nonche’ di quelle connesse al monitoraggio di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e’
destinato l’importo di 6 milioni di euro per l’anno 2014, per la
proroga dei contratti di lavoro stipulati dall’ISFOL ai sensi
dell’articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 6 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, anche al fine
di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l’anno 2014.
4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2012, per il personale
dell’ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali
il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il
soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a
quello riconosciuto al personale dell’ISFOL, fermo restando che il
medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto
trattamento in godimento presso l’Istituto per gli affari sociali».
L’articolo 6 e’ soppresso.
All’articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a):
al capoverso 1-bis:
alla lettera a), dopo le parole: «non superiore a dodici
mesi» sono inserite le seguenti: «comprensiva di eventuale proroga»;
alla lettera b), la parola: «contrati» e’ sostituita dalla
seguente: «contratti»;
alla lettera c), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «Le
disposizioni di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «,
nonche’ di cui al comma 4,»;
alla lettera d), numero 1), al capoverso c-ter, alle parole:
«i rapporti» sono premesse le seguenti: «ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;
al comma 2, e’ premessa la seguente lettera:
«0a) all’articolo 30, dopo il comma 4-bis e’ aggiunto il
seguente:
“4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia
validita’ ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita’
dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per le stesse imprese e’ ammessa la codatorialita’ dei dipendenti
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete
stesso”»;
al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «In ogni
caso» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, fermi restando i
presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei
settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo» e dopo
le parole: «per ciascun lavoratore» sono inserite le seguenti: «con
il medesimo datore di lavoro»;
al comma 2, la lettera b) e’ soppressa;
al comma 2, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) all’articolo 61, dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente:
“2-bis. Se il contratto ha per oggetto un’attivita’ di
ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o
prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente”»;
al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) all’articolo 62, comma 1, alinea, le parole: “, ai fini
della prova” sono soppresse»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. L’espressione “vendita diretta di beni e di servizi”,
contenuta nell’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia
le attivita’ di vendita diretta di beni, sia le attivita’ di
servizi»;
al comma 5, lettera a), e’ aggiunto il seguente numero:
«2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e’ aggiunto il
seguente comma:
“Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano,
limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati
individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui
all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi
di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, nonche’ in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento”»;
al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici
mesi» sono inserite le seguenti: «dalla data di entrata in vigore
dalla presente legge»;
al comma 5, lettera c), e’ aggiunto il seguente numero:
«5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: “decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono sostituite dalle
seguenti: “decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali”»;
dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo 4,
comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole:
“inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “fino a sei
mesi”»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Modifiche alla
disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».
Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Stabilizzazione di associati in partecipazione
con apporto di lavoro) – 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione
dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nonche’ di garantire il corretto
utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30
settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria
associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei
lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale
specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al
comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi
successivi.
2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi
dalla loro stipulazione, di soggetti gia’ parti, in veste di
associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti
dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le
assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche
mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle
assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante
i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle
sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del
codice di procedura civile.
3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i
datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per
giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
4. L’efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 e’
risolutivamente condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il
solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo
di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento
del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della
quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di
vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque
per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun
lavoratore assunto a tempo indeterminato.
5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi
dell’INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione
di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e
all’attestazione dell’avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il
31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli
adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda
l’effettivita’ dell’assunzione, sono comunicati alle competenti
Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede
legale dell’azienda.
6. L’accesso alla normativa di cui al presente articolo e’
consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali
provvedimenti sono sospesi fino all’esito della verifica di cui al
comma 5.
7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta,
relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di
tirocinio, l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni
in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche
connessi ad attivita’ ispettiva gia’ compiuta alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e con
riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende
sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente
alla predetta verifica viene altresi’ meno l’efficacia dei
provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni
riguardanti i medesimi rapporti anche se gia’ oggetto di accertamento
giudiziale non definitivo. L’estinzione riguarda anche le pretese
contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili
conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al
presente comma».
All’articolo 8:
al comma 3, le parole: «27 dicembre 1997» sono sostituite dalle
seguenti: «23 dicembre 1997», dopo le parole: «le Province autonome,»
sono inserite le seguenti: «le province, l’ISFOL,» e le parole: «il
Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca scientifica» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il Ministero dell’interno, il
Ministero dello sviluppo economico»;
al comma 5, le parole: «per far confluire i dati in loro
possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole
tecniche di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «in
particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca
dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati
costituite con la stessa finalita’ nonche’ per determinare le
modalita’ piu’ opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su
domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed
esperienze».
All’articolo 9:
al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni
irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta
data»;
il comma 4 e’ soppresso;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei
disabili di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e’ incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e
di 20 milioni di euro per l’anno 2014. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2013 e a 20
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, anche al fine di
garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l’anno 2013 e per 33,3
milioni di euro per l’anno 2014.
4-ter. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita’ di trattamento delle persone con disabilita’, i datori
di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti
ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita’, ratificata ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita’ la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente”»;
al comma 6, le parole: «Alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» sono
sostituite dalle seguenti: «All’articolo 23, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo» e le parole:
«di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di
Bolzano»;
dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
«8-bis. All’articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole:
“master universitario di secondo livello” sono inserite le seguenti:
“ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica”»;
al comma 9, le parole: «della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un
immobile nella sua disponibilita’ il datore di lavoro assolve agli
obblighi previsti dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di
cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608.
10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro
dell’interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007»;
al comma 13, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
“Le clausole del modello standard tipizzato sono
inderogabili”»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All’articolo 2464, quarto comma, del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “presso una banca” sono
sostituite dalle seguenti: “all’organo amministrativo nominato
nell’atto costitutivo”;
b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “I mezzi
di pagamento sono indicati nell’atto”.
15-ter. All’articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo
comma sono aggiunti i seguenti:
“L’ammontare del capitale puo’ essere determinato in misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i
conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per
intero alle persone cui e’ affidata l’amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di
diecimila euro. La riserva cosi’ formata puo’ essere utilizzata solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione”»;
al comma 16, lettera c), le parole: «decreto ministeriale» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. All’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: “entro 60 giorni
dalla stessa data” sono soppresse.
16-ter. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, al comma 1 e al comma 4, le parole: “2013, 2014 e 2015” sono
sostituite dalle seguenti: “2013, 2014, 2015 e 2016”.
16-quater. Gli importi dei versamenti all’entrata del
bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico ai sensi del comma 3, lettera d), dell’articolo 38 del
predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02
milioni di euro per l’anno 2013, 145,92 milioni di euro per l’anno
2014, 137,02 milioni di euro per l’anno 2015, 76,87 milioni di euro
per l’anno 2016, 66,87 milioni di euro per l’anno 2017, 970.000 euro
per l’anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
16-quinquies. Il comma 188 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e’ sostituito dal seguente:
“188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanita’ (ISS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGE.NA.S), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonche’ per le universita’ e
le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e
di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali
di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213″.
16-sexies. All’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,
dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente:
“2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di
cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31″».
All’articolo 10:
al comma 1, le parole: «22 dicembre 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «22 dicembre 2011»;
dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e’ incrementata di 5,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione
dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Nel titolo II, dopo l’articolo 10 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. -(Disposizioni concernenti gli enti di diritto
privato) – 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
gia’ previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive
all’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle
professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di
crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di
gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori
economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri
iscritti e per le finalita’ di assistenza di cui al comma 3
dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e
successive modificazioni.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi
rispetto a quelli di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione
per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi nel
rispetto dell’equilibrio finanziario di ciascun ente possono essere
destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei
professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli
iscritti.
3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
singolarmente oppure attraverso l’Associazione degli enti
previdenziali privati – Adepp, al fine di anticipare l’ingresso dei
giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso
ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell’attivita’
professionale anche nelle forme societarie previste dall’ordinamento
vigente».
All’articolo 11:
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio
civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e’
incrementato di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni
di euro per l’anno 2014»;
dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
«8-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “nonche’ degli altri
soggetti pubblici competenti” sono inserite le seguenti: “e degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20
maggio 1985, n. 222″;
b) dopo il comma 5-bis e’ aggiunto il seguente:
“5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione
delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi
sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all’articolo
91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto
attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione
dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia
comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l’obbligo di
gara ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra
almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e
sulla base del principio di rotazione degli incarichi”»;
al comma 11, le parole: «dell’ordinanza n. 83» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 0083»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori
(SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore
dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal
presidente del consorzio, dall’amministratore del condominio, o dal
proprietario beneficiario nel caso in cui l’unita’ immobiliare non
sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di
autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata
dall’impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l’avvenuto
pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei
subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.
L’autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.
11-ter. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare definisce un programma di interventi
finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo
smaltimento dell’amianto e dell’eternit derivanti dalla dismissione
dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati
all’articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla
realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel
limite di 10 milioni di euro per l’anno 2013, nell’ambito delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione
siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, anche mediante
una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il
riparto delle relative somme e’ stabilito nel rispetto delle quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
2 agosto 2007.
11-quater. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
“A tal fine, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito
operanti nei territori di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge
n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di
6.000 milioni di euro”.
11-quinquies. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e
miglioramento sismico di immobili compresi all’interno del piano
integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di
Marsciano di cui al comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010,
danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione
Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis
dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»;
al comma 12, capoverso Art. 3-ter, comma 1, le parole: «Al
fine» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente al fine»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
pagamenti di cui all’articolo 3 possono essere effettuati, oltre che
in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli
esecutivi per i quali non sono piu’ esperibili rimedi giurisdizionali
volti ad ottenere la sospensione dell’esecutivita’. Restano fermi i
suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in
conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 76 a
91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191″.
12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le
disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del medesimo
decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
12-quater. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresi’ ferma
la validita’ delle operazioni di pagamento per debiti di parte
corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
gia’ avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
12-ter ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla
base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla
garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al
2 per cento dell’ammontare del credito. Avvenuta la cessione del
credito, l’amministrazione debitrice diversa dallo Stato puo’
richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento,
comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un
massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello
Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione
di cui al presente comma. L’amministrazione debitrice puo’
contrattare con una banca o un intermediario finanziario la
ristrutturazione del debito, a condizioni piu’ vantaggiose, previo
contestuale rimborso del primo cessionario.
12-sexies. Per le finalita’ di cui al comma 12-ter, e’
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze apposito
Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della
garanzia dello Stato, nell’ambito di quanto previsto dal comma 9-bis
dell’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti termini e modalita’ di attuazione
della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi
di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti
ai sensi del presente comma, nonche’ le modalita’ di escussione della
garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di
cui ai commi 12-ter e seguenti acquista efficacia all’atto
dell’individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al
presente comma.
12-septies. In caso di escussione della garanzia, e’
attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La
rivalsa e’ esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti
all’ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono
disciplinate le modalita’ per l’esercizio del diritto di rivalsa di
cui al presente comma»;
al comma 13, le parole: «n. 41831» sono sostituite dalle
seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio
2013»;
al comma 17, le parole: «Ministero per i beni e le attivita’
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo»;
al comma 22, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Nel titolo
III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, dopo l’articolo 62-ter e’ aggiunto
il seguente:»;
al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 2, le parole:
«decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze»;
al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 5, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’articolo 24, comma
42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla
disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei
prodotti ivi disciplinati»;
al comma 23, capoverso 10-bis, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano
le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto
pubblicitario e promozionale, nonche’ di tutela della salute dei non
fumatori».
Dopo l’articolo 11 e’ inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Limite di indebitamento degli enti locali e
Fondo svalutazione crediti). – 1. Al comma 1 dell’articolo 204 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
parole: “l’8 per cento per l’anno 2012, il 6 per cento per l’anno
2013 e il 4 per cento a decorrere dall’anno 2014″ sono sostituite
dalle seguenti: “l’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per
cento a decorrere dall’anno 2014″.
2. Al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, le parole: “relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello
in cui e’ stata concessa l’anticipazione stessa, e’ pari almeno al 50
per cento” sono sostituite dalle seguenti: “relativo ai cinque
esercizi finanziari successivi a quello in cui e’ stata concessa
l’anticipazione stessa, e comunque nelle more dell’entrata in vigore
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e’ pari almeno
al 30 per cento”».
All’articolo 12:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «2, commi» e’ inserita la
seguente: «5-bis,», dopo le parole: «comma 7» e’ inserita la
seguente: «, 7-bis», dopo le parole: «commi 1, 5,» e’ inserita la
seguente: «6-bis,» e le parole da: «1.114,5 milioni di euro» fino a:
«anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.122,15 milioni di euro
per l’anno 2013, a 576,525 milioni di euro per l’anno 2014, a 321,925
milioni di euro per l’anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l’anno
2016, a 12,925 milioni di euro per l’anno 2017 e a 7 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2018»;
al comma 1, lettera d), le parole da: «quanto a 84,9 milioni di
euro» fino a: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 91,05 milioni di euro per l’anno 2013, a 209,15 milioni di
euro per l’anno 2014, a 6,15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018»;
al comma 1, lettera f), le parole: «fondo per il funzionamento
ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per il
finanziamento ordinario»;
dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:
«g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e a 10
milioni di euro per l’anno 2014 mediante corrispondente riduzione,
per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente
alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche».
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