Marchio ministero giustizia

LEGGE 9 agosto 2013, n. 99

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28  giugno

2013, n. 76, recante  primi  interventi  urgenti  per  la  promozione

dell’occupazione, in particolare giovanile, della  coesione  sociale,

nonche’ in materia di Imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  e  altre

misure finanziarie urgenti. (13G00142)

(GU n.196 del 22-8-2013)

 Vigente al: 23-8-2013

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi

urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile,

della coesione sociale, nonche’ in  materia  di  Imposta  sul  valore

aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, e’  convertito  in

legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 9 agosto 2013

                             NAPOLITANO

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

                                Trigilia, Ministro  per  la  coesione

                                territoriale

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

                                                             Allegato

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

               AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76

    All’articolo 1:

      dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

        «1-bis. L’incentivo di cui al  comma  1  non  spetta  per  le

assunzioni con contratti di lavoro domestico»;

      al comma 2, la lettera c) e’ soppressa;

      il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

    «3. Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  devono  comportare  un

incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere

dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il  30

giugno 2015»;

      al comma 5, le parole: «un’ulteriore assunzione di  lavoratore»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro   un   mese   un’ulteriore

assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente»;

      al comma 6, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «dei

lavoratori a tempo pieno»;

      al comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Tali

assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno  2015.  Il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione

della data di decorrenza dell’incentivo  mediante  avviso  pubblicato

nel sito internet istituzionale»;

      al comma 12,  lettera  a),  le  parole:  «per  le  regioni  del

Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni Abruzzo,

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia» e

dopo la parola: «Commissione» e’ inserita la seguente: «europea»;

      al comma 12, lettera b), il secondo periodo e’ soppresso;

      il comma 14 e’ sostituito dal seguente:

        «14. L’incentivo di cui al presente articolo e’  riconosciuto

dall’INPS con le modalita’  di  cui  al  presente  comma.  L’Istituto

provvede, entro tre  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di

ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a  fornire

una  specifica  comunicazione  in  ordine  alla  sussistenza  di  una

effettiva  disponibilita’  di  risorse  per  l’accesso  al  beneficio

medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,

in  favore  del  richiedente  opera  una  riserva   di   somme   pari

all’ammontare previsto  del  beneficio  spettante  sulla  base  della

documentazione allegata alla domanda e  allo  stesso  richiedente  e’

assegnato un  termine  perentorio  di  sette  giorni  lavorativi  per

provvedere alla stipula  del  contratto  di  lavoro  che  da’  titolo

all’agevolazione. Entro il termine perentorio  dei  successivi  sette

giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l’onere di comunicare  al

competente ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto che da’

titolo all’agevolazione. In caso  di  mancato  rispetto  dei  termini

perentori di cui ai periodi  che  precedono,  il  richiedente  decade

dalla  riserva  di  somme  operata  in  suo   favore,   che   vengono

conseguentemente  rimesse  a  disposizione  di  ulteriori  potenziali

beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo e’  riconosciuto

dall’INPS in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  delle

domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che

da’ titolo all’agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse

indicate, valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla

durata dell’incentivo,  l’INPS  non  prende  piu’  in  considerazione

ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale e’  stata

verificata  tale  insufficienza  di   risorse,   fornendo   immediata

comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet

istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate

valutate  con  riferimento  alla  durata   dell’incentivo,   inviando

relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministero dell’economia e delle finanze»;

      al comma 15, al primo periodo, le parole: «anche non rientranti

nel Mezzogiorno,» sono soppresse e il secondo periodo e’ soppresso;

      il comma 17 e’ soppresso;

      dopo il comma 22 e’ aggiunto il seguente:

        «22-bis.  Gli  interventi  di  cui   al   presente   articolo

costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 1, comma

2, della legge 28 giugno 2012,  n.  92.  A  tal  fine,  entro  il  31

dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai

sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della

legge n. 92 del 2012».

    All’articolo 2:

      al comma 1, le parole: «di carattere straordinario e temporaneo

applicabili fino al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

      al comma 2, le parole: «per assunzioni effettuate entro  il  31

dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla

raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003» sono soppresse;

      al  comma  3,  al  primo  periodo,   le   parole:   «effettuate

dall’entrata in vigore del presente decreto  al  31  dicembre  2015,»

sono soppresse, e al secondo  periodo,  le  parole:  «Resta  comunque

salva» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nelle  ipotesi  di  cui  al

precedente periodo, resta comunque salva»;

      i commi 4 e 5 sono soppressi;

      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore  dei  beni

culturali e’ istituito, per l’anno 2014, presso il Ministero dei beni

e delle attivita’ culturali e del turismo un Fondo straordinario  con

stanziamento pari a  1  milione  di  euro,  denominato  “Fondo  mille

giovani per  la  cultura”,  destinato  alla  promozione  di  tirocini

formativi e di orientamento nei settori delle attivita’ e dei servizi

per cultura rivolti a giovani fino a  ventinove  anni  di  eta’.  Con

decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del

turismo, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono definiti i criteri e le modalita’ di accesso al Fondo di cui  al

presente comma.

        5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle

linee guida di cui all’Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro  pubblici

e privati con sedi in piu’ regioni possono fare riferimento alla sola

normativa della regione dove e’ ubicata  la  sede  legale  e  possono

altresi’ accentrare le comunicazioni di  cui  all’articolo  1,  commi

1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  presso  il

Servizio informatico nel cui ambito territoriale e’ ubicata  la  sede

legale»;

      al comma 13, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Tale

importo e’  assegnato  allo  studente  quale  cofinanziamento,  nella

misura del 50 per cento, del  rimborso  spese  corrisposto  da  altro

soggetto pubblico o privato. Per i soli  tirocini  all’estero  presso

soggetti pubblici l’importo puo’ essere corrisposto anche in forma di

benefici o facilitazioni non monetari».

    All’articolo 3:

      al comma 1, alinea, le parole: «quanto a 108  milioni  di  euro

per l’anno 2013, a 108 milioni di  euro  per  l’anno  2014  e  a  112

milioni di euro per l’anno  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«quanto a 108 milioni di euro per l’anno 2013, a 68 milioni  di  euro

per l’anno 2014 e a 152 milioni di euro per l’anno 2015»;

      al comma 1, lettera b), le parole: «da giovani  e  da  soggetti

delle categorie svantaggiate» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da

giovani  e  da  soggetti  delle  categorie   svantaggiate   e   molto

svantaggiate» e, dopo le parole:  «beni  pubblici  nel  Mezzogiorno,»

sono inserite le  seguenti:  «con  particolare  riferimento  ai  beni

immobili confiscati di cui all’articolo 48, comma 3, del codice delle

leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;

      al comma 1, lettera c), le parole:  «56  milioni  di  euro  per

l’anno 2014 e 56 milioni di euro per  l’anno  2015»  sono  sostituite

dalle seguenti: «16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96  milioni  di

euro per l’anno 2015»;

      dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

        «1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a)

e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in  via  prioritaria,  i

bandi che prevedano il sostegno  di  nuovi  progetti  o  imprese  che

possano avvalersi di un’azione di accompagnamento  e  tutoraggio  per

l’avvio e il consolidamento dell’attivita’ imprenditoriale  da  parte

di altra impresa gia’ operante da tempo, con successo, in altro luogo

e nella medesima attivita’. La remunerazione dell’impresa che  svolge

attivita’ di  tutoraggio,  nell’ambito  delle  risorse  di  cui  alle

lettere a) e b) del comma 1, e’ definita  con  apposito  decreto  del

Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri dello

sviluppo economico  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

legge di  conversione  del  presente  decreto.  La  remunerazione  e’

corrisposta solo  a  fronte  di  successo  dell’impresa  oggetto  del

tutoraggio. L’impresa che svolge attivita’  di  tutoraggio  non  deve

vantare alcuna forma di partecipazione  o  controllo  societario  nei

confronti dell’impresa oggetto del tutoraggio»;

      al comma 2, le parole: «100 milioni di euro per l’anno  2014  e

di 67  milioni  di  euro  per  l’anno  2015»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «140 milioni di euro per l’anno 2014 e  di  27  milioni  di

euro per l’anno 2015».

    All’articolo 5:

      al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «struttura  di

missione» sono aggiunte  le  seguenti:  «con  compiti  propositivi  e

istruttori»;

      al comma 2, lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all’impiego

delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi»;

      al comma 2, lettera b), dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte

le seguenti: «, nonche’  i  criteri  per  l’utilizzo  delle  relative

risorse economiche»;

      al comma 2, la lettera c) e’ soppressa;

      al comma 2, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

        «i-bis) avvia l’organizzazione della rilevazione  sistematica

e  la  pubblicazione  in  rete,  per  la   formazione   professionale

finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche,  del  tasso  di

coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali  effettivi,

anche  utilizzando,  mediante  distacco,  personale  dei  Centri  per

l’impiego, di Italia  Lavoro  S.p.A.  o  dell’ISFOL,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

        i-ter) promuove l’accessibilita’ da  parte  di  ogni  persona

interessata, nonche’ da parte del mandatario  della  persona  stessa,

alle  banche  dati,  da  chiunque  detenute  e  gestite,   contenenti

informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa  o  sulle  sue

esperienze lavorative o formative»;

      al comma 3, le parole: «del medesimo Ministero» sono sostituite

dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e delle ricerca»;

      il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

        «4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura  di

missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello  stato  di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una

dotazione di euro 20.000 per l’anno 2013 ed euro 70.000 per  ciascuno

degli anni 2014 e  2015,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e

tecnico  per  l’indirizzo  dei  metodi  e  delle  procedure  per   il

monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per  le

finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,

n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali

8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti  a

carico  di  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una  dotazione  di

euro 20.000 per l’anno 2013 ed euro 30.000 per  ciascuno  degli  anni

2014 e 2015, cui si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del

citato Fondo sociale per occupazione e formazione»;

      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. In considerazione delle attivita’ affidate all’ISFOL,

con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo  e,  piu’

in  generale,  a  supporto  dell’attuazione  della  “Garanzia  per  i

Giovani”,  nonche’  di  quelle  connesse  al  monitoraggio   di   cui

all’articolo 1, comma 2, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e’

destinato l’importo di 6 milioni di euro  per  l’anno  2014,  per  la

proroga  dei  contratti  di  lavoro  stipulati  dall’ISFOL  ai  sensi

dell’articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,

fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,

pari a 6 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, anche al  fine

di garantire la compensazione in termini  di  indebitamento  netto  e

fabbisogno, mediante riduzione dell’autorizzazione di  spesa  di  cui

all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,

confluita nel Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l’anno 2014.

        4-ter. A decorrere dal 1º  gennaio  2012,  per  il  personale

dell’ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari  sociali

il trattamento fondamentale  e  accessorio  in  godimento  presso  il

soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti  equiparato  a

quello riconosciuto al personale dell’ISFOL, fermo  restando  che  il

medesimo personale conserva sino al  31  dicembre  2011  il  suddetto

trattamento in godimento presso l’Istituto per gli affari sociali».

    L’articolo 6 e’ soppresso.

    All’articolo 7:

      al comma 1:

        alla lettera a):

      al capoverso 1-bis:

        alla lettera a), dopo le  parole:  «non  superiore  a  dodici

mesi» sono inserite le seguenti: «comprensiva di eventuale proroga»;

        alla lettera b), la parola: «contrati»  e’  sostituita  dalla

seguente: «contratti»;

        alla lettera c), numero 3), capoverso 3, dopo le parole:  «Le

disposizioni di cui al presente comma» sono inserite le seguenti:  «,

nonche’ di cui al comma 4,»;

        alla lettera d), numero 1), al capoverso c-ter, alle  parole:

«i  rapporti»  sono  premesse  le  seguenti:   «ferme   restando   le

disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

        al comma 2, e’ premessa la seguente lettera:

          «0a) all’articolo 30, dopo il comma 4-bis  e’  aggiunto  il

seguente:

    “4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende  che

abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia

validita’  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,

l’interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza

dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita’

dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre

per le stesse imprese e’ ammessa  la  codatorialita’  dei  dipendenti

ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete

stesso”»;

      al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, le  parole:  «In  ogni

caso» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, fermi restando i

presupposti di instaurazione  del  rapporto  e  con  l’eccezione  dei

settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo» e dopo

le parole: «per ciascun lavoratore» sono inserite le  seguenti:  «con

il medesimo datore di lavoro»;

      al comma 2, la lettera b) e’ soppressa;

      al comma 2, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:

        «c-bis) all’articolo 61, dopo  il  comma  2  e’  inserito  il

seguente:

          “2-bis. Se il contratto  ha  per  oggetto  un’attivita’  di

ricerca scientifica e questa  viene  ampliata  per  temi  connessi  o

prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente”»;

      al comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

        «d) all’articolo 62, comma 1, alinea, le parole: “,  ai  fini

della prova” sono soppresse»;

      dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

        «2-bis. L’espressione “vendita diretta di beni e di servizi”,

contenuta nell’articolo 61,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere  sia

le attivita’  di  vendita  diretta  di  beni,  sia  le  attivita’  di

servizi»;

      al comma 5, lettera a), e’ aggiunto il seguente numero:

        «2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e’ aggiunto  il

seguente comma:

          “Le disposizioni di cui al secondo comma non si  applicano,

limitatamente alle  imprese  a  scopo  mutualistico,  agli  associati

individuati  mediante  elezione  dall’organo   assembleare   di   cui

all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato  dagli  organismi

di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.

276, e successive modificazioni, nonche’ in relazione al rapporto fra

produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione

di registrazioni sonore, audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in

movimento”»;

      al comma 5, lettera c), numero  1),  dopo  le  parole:  «dodici

mesi» sono inserite le seguenti: «dalla data  di  entrata  in  vigore

dalla presente legge»;

      al comma 5, lettera c), e’ aggiunto il seguente numero:

        «5-bis) ai commi 5, 42, 44 e  45,  le  parole:  “decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono sostituite  dalle

seguenti: “decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali”»;

      dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

        «7-bis. All’articolo 4, comma  1,  lettera  d),  del  decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo  4,

comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92,  le  parole:

“inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti:  “fino  a  sei

mesi”»;

      la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  «Modifiche  alla

disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».

    Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. – (Stabilizzazione di associati in  partecipazione

con apporto di lavoro) – 1. Al fine di promuovere la  stabilizzazione

dell’occupazione  mediante  il  ricorso   a   contratti   di   lavoro

subordinato a tempo indeterminato nonche’ di  garantire  il  corretto

utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con  apporto

di lavoro, nel periodo compreso  fra  il  1º  giugno  2013  e  il  30

settembre  2013,  le   aziende,   anche   assistite   dalla   propria

associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni  dei

lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano  nazionale

specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al

comma  2,  rendono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai  commi

successivi.

    2. I contratti di cui  al  comma  1  prevedono  l’assunzione  con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi

dalla  loro  stipulazione,  di  soggetti  gia’  parti,  in  veste  di

associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto

di lavoro. Per le assunzioni sono  applicabili  i  benefici  previsti

dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le

assunzioni a tempo  indeterminato  possono  essere  realizzate  anche

mediante contratti di apprendistato. I  lavoratori  interessati  alle

assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto  riguardante

i pregressi rapporti di associazione,  atti  di  conciliazione  nelle

sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e  seguenti  del

codice di procedura civile.

    3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma  2,  i

datori di lavoro possono recedere dal rapporto  di  lavoro  solo  per

giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

    4. L’efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma  2  e’

risolutivamente condizionata  all’adempimento  dell’obbligo,  per  il

solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata  di  cui

all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo

di contributo straordinario integrativo finalizzato al  miglioramento

del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della

quota di contribuzione a carico degli  associati  per  i  periodi  di

vigenza dei contratti di associazione in  partecipazione  e  comunque

per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  riferito  a  ciascun

lavoratore assunto a tempo indeterminato.

    5. I datori di  lavoro  depositano,  presso  le  competenti  sedi

dell’INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di  conciliazione

di cui al comma 2, unitamente ai contratti di  lavoro  subordinato  a

tempo   indeterminato   stipulati   con    ciascun    lavoratore    e

all’attestazione dell’avvenuto versamento di cui al comma 4 entro  il

31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa  la  correttezza  degli

adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche  per  quanto  riguarda

l’effettivita’  dell’assunzione,  sono  comunicati  alle   competenti

Direzioni territoriali del  lavoro  individuate  in  base  alla  sede

legale dell’azienda.

    6. L’accesso alla  normativa  di  cui  al  presente  articolo  e’

consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti

amministrativi  o  giurisdizionali  non  definitivi  concernenti   la

qualificazione  dei  pregressi  rapporti.   Gli   effetti   di   tali

provvedimenti sono sospesi fino all’esito della verifica  di  cui  al

comma 5.

    7. Il buon esito della verifica  di  cui  al  comma  5  comporta,

relativamente ai  pregressi  rapporti  di  associazione  o  forme  di

tirocinio, l’estinzione degli illeciti, previsti  dalle  disposizioni

in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali,  anche

connessi ad attivita’ ispettiva gia’ compiuta alla data di entrata in

vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  con

riferimento  alle  forme   di   tirocinio   avviate   dalle   aziende

sottoscrittrici dei contratti di cui  al  comma  1.  Subordinatamente

alla  predetta  verifica  viene   altresi’   meno   l’efficacia   dei

provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di  contestazioni

riguardanti i medesimi rapporti anche se gia’ oggetto di accertamento

giudiziale non definitivo. L’estinzione  riguarda  anche  le  pretese

contributive, assicurative e  le  sanzioni  amministrative  e  civili

conseguenti  alle  contestazioni  connesse  ai  rapporti  di  cui  al

presente comma».

    All’articolo 8:

      al comma 3, le parole: «27 dicembre 1997» sono sostituite dalle

seguenti: «23 dicembre 1997», dopo le parole: «le Province autonome,»

sono inserite le seguenti: «le province, l’ISFOL,» e le  parole:  «il

Ministero dell’istruzione, universita’ e  ricerca  scientifica»  sono

sostituite   dalle   seguenti:   «il    Ministero    dell’istruzione,

dell’universita’ e  della  ricerca,  il  Ministero  dell’interno,  il

Ministero dello sviluppo economico»;

      al comma 5, le parole:  «per  far  confluire  i  dati  in  loro

possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le  medesime  regole

tecniche di cui al comma  4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in

particolare per far confluire i dati in  loro  possesso  nella  Banca

dati di cui  al  comma  1  ed  eventualmente  in  altre  banche  dati

costituite  con  la  stessa  finalita’  nonche’  per  determinare  le

modalita’ piu’ opportune di raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  su

domanda  e  offerta  di  lavoro  secondo  le  migliori  tecniche   ed

esperienze».

    All’articolo 9:

      al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle  sanzioni

irrogate per le violazioni  commesse  successivamente  alla  suddetta

data»;

      il comma 4 e’ soppresso;

      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al  lavoro  dei

disabili di cui al comma 4 dell’articolo  13  della  legge  12  marzo

1999, n. 68, e’ incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2013  e

di 20 milioni di euro per  l’anno  2014.  Agli  oneri  derivanti  dal

presente comma, pari a 10 milioni di euro per  l’anno  2013  e  a  20

milioni di euro per l’anno  2014,  si  provvede,  anche  al  fine  di

garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e

fabbisogno, mediante riduzione dell’autorizzazione di  spesa  di  cui

all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,

confluita nel Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro  per  l’anno  2013  e  per  33,3

milioni di euro per l’anno 2014.

        4-ter. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio  2003,

n. 216, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

          “3-bis. Al fine di  garantire  il  rispetto  del  principio

della parita’ di trattamento delle persone con disabilita’, i  datori

di lavoro pubblici e privati sono tenuti  ad  adottare  accomodamenti

ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite  sui

diritti delle persone con  disabilita’,  ratificata  ai  sensi  della

legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per  garantire  alle

persone  con  disabilita’  la  piena  eguaglianza   con   gli   altri

lavoratori.  I  datori   di   lavoro   pubblici   devono   provvedere

all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente”»;

      al  comma  6,  le  parole:  «Alla  lettera  a)  del   comma   1

dell’articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo  2012,  n.  24»  sono

sostituite dalle seguenti: «All’articolo 23, comma 1, primo  periodo,

del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive

modificazioni»;

      al comma 8, primo periodo, le  parole:  «di  cui  all’articolo»

sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo» e le parole:

«di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive

modificazioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  Trento  e  di

Bolzano»;

      dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:

        «8-bis. All’articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui

al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  dopo  le  parole:

“master universitario di secondo livello” sono inserite le  seguenti:

“ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica”»;

        al comma 9, le parole: «della legge»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge»;

        dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

          «10-bis. Per i lavoratori stranieri  alloggiati  presso  un

immobile nella sua disponibilita’ il datore di  lavoro  assolve  agli

obblighi previsti dall’articolo 7 del testo unico di cui  al  decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso  la  comunicazione  di

cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,

n. 608.

          10-ter.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  da  adottare  di  concerto   con   il   Ministro

dell’interno e il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore

della legge di conversione del presente decreto,  sono  apportate  le

modifiche necessarie al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della

previdenza  sociale  30  ottobre  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007»;

      al comma 13, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

        «b-bis) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:

          “Le  clausole   del   modello   standard   tipizzato   sono

inderogabili”»;

      dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

        «15-bis. All’articolo 2464, quarto comma, del  codice  civile

sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole:  “presso  una  banca”  sono

sostituite  dalle  seguenti:  “all’organo   amministrativo   nominato

nell’atto costitutivo”;

          b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “I  mezzi

di pagamento sono indicati nell’atto”.

      15-ter. All’articolo 2463 del  codice  civile,  dopo  il  terzo

comma sono aggiunti i seguenti:

        “L’ammontare del capitale puo’ essere determinato  in  misura

inferiore a euro diecimila, pari almeno a un  euro.  In  tal  caso  i

conferimenti devono farsi in  denaro  e  devono  essere  versati  per

intero alle persone cui e’ affidata l’amministrazione.

    La somma da dedurre dagli utili  netti  risultanti  dal  bilancio

regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo

2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la

riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,  l’ammontare  di

diecimila euro. La riserva cosi’ formata puo’ essere utilizzata  solo

per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa

deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita

per qualsiasi ragione”»;

    al comma 16, lettera c), le parole: «decreto  ministeriale»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  di  cui  al  decreto  del

Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

      dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

        «16-bis. All’articolo  25,  comma  3,  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: “entro 60 giorni

dalla stessa data” sono soppresse.

        16-ter. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, al comma 1 e al comma 4, le parole: “2013,  2014  e  2015”  sono

sostituite dalle seguenti: “2013, 2014, 2015 e 2016”.

        16-quater.  Gli  importi  dei  versamenti   all’entrata   del

bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore

elettrico ai sensi del comma 3,  lettera  d),  dell’articolo  38  del

predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in  145,02

milioni di euro per l’anno 2013, 145,92 milioni di  euro  per  l’anno

2014, 137,02 milioni di euro per l’anno 2015, 76,87 milioni  di  euro

per l’anno 2016, 66,87 milioni di euro per l’anno 2017, 970.000  euro

per l’anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

        16-quinquies. Il comma 188 dell’articolo  1  della  legge  23

dicembre 2005, n. 266, e’ sostituito dal seguente:

          “188. Per gli enti  di  ricerca,  l’Istituto  superiore  di

sanita’ (ISS), l’Istituto nazionale per  l’assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro  (INAIL),  l’Agenzia  nazionale  per  i  servizi

sanitari regionali (AGE.NA.S), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),

l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Agenzia nazionale per  le  nuove

tecnologie, l’energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),

l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonche’ per le universita’  e

le scuole superiori  ad  ordinamento  speciale  e  per  gli  istituti

zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni

a tempo determinato e  la  stipula  di  contratti  di  collaborazione

coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di  ricerca  e

di innovazione tecnologica anche finanziati con le  risorse  premiali

di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre

2009, n. 213″.

        16-sexies. All’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n.  142,

dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente:

          “2-ter. La disposizione  di  cui  al  comma  2-bis  non  si

applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di

cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre  2007,  n.

248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.

31″».

    All’articolo 10:

      al comma 1, le parole: «22 dicembre 2001» sono sostituite dalle

seguenti: «22 dicembre 2011»;

      dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:

        «7-bis. L’autorizzazione di  spesa  di  cui  all’articolo  6,

comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e’ incrementata  di  5,5

milioni di euro a decorrere dall’anno  2014.  Al  relativo  onere  si

provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle

maggiori entrate derivanti dall’applicazione  delle  disposizioni  di

cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,

che  sono  conseguentemente  iscritte  nello  stato   di   previsione

dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il  Ministro

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

    Nel titolo II, dopo l’articolo 10 e’ aggiunto il seguente:

      «Art. 10-bis. -(Disposizioni concernenti gli  enti  di  diritto

privato) – 1. Ferme restando le misure di  contenimento  della  spesa

gia’ previste dalla legislazione vigente, gli enti di  previdenza  di

diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,

e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare  risorse  aggiuntive

all’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro  delle

professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di

crisi  economica,  realizzano  ulteriori  e  aggiuntivi  risparmi  di

gestione  attraverso  forme  associative  destinando   le   ulteriori

economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri

iscritti e  per  le  finalita’  di  assistenza  di  cui  al  comma  3

dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  e

successive modificazioni.

    2. Per le finalita’ di cui al  comma  1,  i  risparmi  aggiuntivi

rispetto a quelli di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di  razionalizzazione

per la riduzione della spesa  sostenuta  per  consumi  intermedi  nel

rispetto dell’equilibrio finanziario di ciascun ente  possono  essere

destinati ad interventi di  promozione  e  sostegno  al  reddito  dei

professionisti e  agli  interventi  di  assistenza  in  favore  degli

iscritti.

    3. Gli enti di previdenza di diritto privato di  cui  ai  decreti

legislativi 30 giugno 1994, n. 509,  e  10  febbraio  1996,  n.  103,

singolarmente   oppure   attraverso   l’Associazione    degli    enti

previdenziali privati – Adepp, al fine di anticipare  l’ingresso  dei

giovani professionisti nel mercato del  lavoro  svolgono,  attraverso

ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno  dell’attivita’

professionale anche nelle forme societarie previste  dall’ordinamento

vigente».

    All’articolo 11:

      dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

        «6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per  il  servizio

civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.  230,  e’

incrementato di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di  10  milioni

di euro per l’anno 2014»;

      dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:

        «8-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.

74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al  comma  2,  dopo  le  parole:  “nonche’  degli  altri

soggetti pubblici competenti” sono inserite  le  seguenti:  “e  degli

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi  della  legge  20

maggio 1985, n. 222″;

          b) dopo il comma 5-bis e’ aggiunto il seguente:

    “5-ter. Per la riparazione,  il  ripristino  o  la  ricostruzione

delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati  dagli  eventi

sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga  all’articolo

91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto

attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori  e  direzione

dei lavori,  di  importo  compreso  tra  euro  100.000  e  la  soglia

comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando  l’obbligo  di

gara ai sensi dell’articolo 57, comma 6,  del  medesimo  codice,  fra

almeno dieci concorrenti scelti da  un  elenco  di  professionisti  e

sulla base del principio di rotazione degli incarichi”»;

      al comma 11, le parole: «dell’ordinanza n. 83» sono  sostituite

dalle seguenti:  «dell’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile n. 0083»;

      dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

        «11-bis. I pagamenti degli stati di  avanzamento  dei  lavori

(SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore

dei  lavori,  successivi  al  primo  SAL,  vengono  effettuati,   dal

presidente del consorzio, dall’amministratore del condominio,  o  dal

proprietario beneficiario nel caso in cui  l’unita’  immobiliare  non

sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a  fronte  di

autocertificazione ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  rilasciata

dall’impresa affidataria dei lavori con  cui  si  attesti  l’avvenuto

pagamento  di  tutte  le  fatture  scadute  dei   fornitori   e   dei

subappaltatori relative ai  lavori  effettuati  nel  precedente  SAL.

L’autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.

        11-ter.  Il  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela   del

territorio  e  del  mare  definisce  un   programma   di   interventi

finalizzato a provvedere  alle  bonifiche  ambientali  connesse  allo

smaltimento dell’amianto e dell’eternit derivanti  dalla  dismissione

dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati

all’articolo  26  della  legge  5  febbraio   1970,   n.   21.   Alla

realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel

limite di 10 milioni di  euro  per  l’anno  2013,  nell’ambito  delle

risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate  alla  Regione

siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno  2009,  anche  mediante

una rimodulazione degli  interventi  e  delle  relative  risorse.  Il

riparto delle relative somme e’ stabilito nel  rispetto  delle  quote

percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture

2 agosto 2007.

        11-quater. All’articolo 3-bis, comma 1, del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e’ sostituito  dal  seguente:

“A  tal  fine,  i  soggetti  autorizzati  all’esercizio  del  credito

operanti nei territori di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge

n. 74 del 2012 possono  contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti

tipo definiti con apposita convenzione  con  l’Associazione  bancaria

italiana,  assistiti   dalla   garanzia   dello   Stato,   ai   sensi

dell’articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del

decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di

concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato

ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite  massimo  di

6.000 milioni di euro”.

        11-quinquies. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e

miglioramento sismico di  immobili  compresi  all’interno  del  piano

integrato di recupero del  borgo  storico  di  Spina  del  comune  di

Marsciano di cui  al  comma  3  dell’articolo  1  dell’ordinanza  del

Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3853  del  3  marzo  2010,

danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione

Umbria,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al   comma   1-bis

dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»;

      al comma 12, capoverso Art. 3-ter,  comma  1,  le  parole:  «Al

fine» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente al fine»;

      dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

        «12-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

          “1.1. Nelle regioni sottoposte  ai  piani  di  rientro  dai

disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e

commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  i

pagamenti di cui all’articolo 3 possono essere effettuati, oltre  che

in applicazione  dei  criteri  indicati  nel  comma  1  del  presente

articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati  su  titoli

esecutivi per i quali non sono piu’ esperibili rimedi giurisdizionali

volti ad ottenere la sospensione dell’esecutivita’. Restano  fermi  i

suindicati piani di rientro, ivi  compresi  gli  eventuali  piani  di

pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi  piani,  in

conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi  da  76  a

91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191″.

        12-ter.  I  debiti  di   parte   corrente   delle   pubbliche

amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

giugno 2013, n. 64,  diverse  dallo  Stato,  certificati  secondo  le

disposizioni  di  cui  al  comma  6  dell’articolo  7  del   medesimo

decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

        12-quater. Per i debiti in  conto  capitale  delle  pubbliche

amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano  ad  applicarsi  le

disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresi’ ferma

la validita’ delle  operazioni  di  pagamento  per  debiti  di  parte

corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e

gia’  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di

conversione del presente decreto.

        12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il  credito

certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma

12-ter ad una banca o ad un intermediario  finanziario,  anche  sulla

base di apposite convenzioni quadro. Per i  crediti  assistiti  dalla

garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al

2 per cento dell’ammontare del  credito.  Avvenuta  la  cessione  del

credito,  l’amministrazione  debitrice  diversa  dallo   Stato   puo’

richiedere la ristrutturazione del debito con piano di  ammortamento,

comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a  un

massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o  altra

simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello

Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della  ristrutturazione

di  cui  al  presente   comma.   L’amministrazione   debitrice   puo’

contrattare  con  una  banca  o  un  intermediario   finanziario   la

ristrutturazione del debito, a condizioni  piu’  vantaggiose,  previo

contestuale rimborso del primo cessionario.

        12-sexies. Per le  finalita’  di  cui  al  comma  12-ter,  e’

istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze  apposito

Fondo per la copertura degli oneri  determinati  dal  rilascio  della

garanzia dello Stato, nell’ambito di quanto previsto dal comma  9-bis

dell’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto  del

Ministro dell’economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono definiti termini  e  modalita’  di  attuazione

della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi

di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato  e  ceduti

ai sensi del presente comma, nonche’ le modalita’ di escussione della

garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di

cui  ai  commi  12-ter  e  seguenti   acquista   efficacia   all’atto

dell’individuazione delle risorse da destinare al  Fondo  di  cui  al

presente comma.

        12-septies.  In  caso  di  escussione  della   garanzia,   e’

attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti  debitori.  La

rivalsa e’  esercitata  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti

all’ente debitore. Con il decreto di  cui  al  comma  12-sexies  sono

disciplinate le modalita’ per l’esercizio del diritto di  rivalsa  di

cui al presente comma»;

      al comma 13,  le  parole:  «n.  41831»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio

2013»;

      al comma 17, le parole: «Ministero per i beni  e  le  attivita’

culturali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero  dei  beni  e

delle attivita’ culturali e del turismo»;

      al comma 22, l’alinea e’ sostituito dal seguente:  «Nel  titolo

III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, e successive modificazioni, dopo l’articolo 62-ter  e’  aggiunto

il seguente:»;

      al comma 22, capoverso Art.  62-quater,  comma  2,  le  parole:

«decreto ministeriale» sono sostituite dalle  seguenti:  «regolamento

di cui al decreto del Ministro delle finanze»;

      al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 5, sono  aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni del regolamento

di cui al decreto del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  21

febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’articolo 24,  comma

42,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  quanto  alla

disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al  pubblico  dei

prodotti ivi disciplinati»;

      al comma  23,  capoverso  10-bis,  e’  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si  applicano

le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto

pubblicitario e promozionale, nonche’ di tutela della salute dei  non

fumatori».

    Dopo l’articolo 11 e’ inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. – (Limite di indebitamento degli  enti  locali  e

Fondo svalutazione crediti). – 1. Al comma 1  dell’articolo  204  del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  le

parole: “l’8 per cento per l’anno 2012, il 6  per  cento  per  l’anno

2013 e il 4 per cento a decorrere  dall’anno  2014″  sono  sostituite

dalle seguenti: “l’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e  il  6  per

cento a decorrere dall’anno 2014″.

    2. Al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.

64, le parole: “relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello

in cui e’ stata concessa l’anticipazione stessa, e’ pari almeno al 50

per cento”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “relativo  ai  cinque

esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e’  stata  concessa

l’anticipazione stessa, e comunque nelle more dell’entrata in  vigore

dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio

di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e’ pari  almeno

al 30 per cento”».

    All’articolo 12:

      al comma 1, alinea, dopo le parole: «2, commi» e’  inserita  la

seguente:  «5-bis,»,  dopo  le  parole:  «comma  7»  e’  inserita  la

seguente: «, 7-bis», dopo le parole: «commi 1,  5,»  e’  inserita  la

seguente: «6-bis,» e le parole da: «1.114,5 milioni di euro» fino  a:

«anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.122,15 milioni di euro

per l’anno 2013, a 576,525 milioni di euro per l’anno 2014, a 321,925

milioni di euro per l’anno 2015, a 62,925 milioni di euro per  l’anno

2016, a 12,925 milioni di euro per l’anno 2017 e a 7 milioni di  euro

a decorrere dall’anno 2018»;

      al comma 1, lettera d), le parole da: «quanto a 84,9 milioni di

euro» fino a: «per  l’anno  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«quanto a 91,05 milioni di euro per l’anno 2013, a 209,15 milioni  di

euro per l’anno 2014, a 6,15 milioni di euro per ciascuno degli  anni

2015, 2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018»;

      al comma 1, lettera f), le parole: «fondo per il  funzionamento

ordinario»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «fondo   per   il

finanziamento ordinario»;

      dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:

        «g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e  a  10

milioni di euro per l’anno 2014  mediante  corrispondente  riduzione,

per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,  relativamente

alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta  sul

reddito delle persone fisiche».

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