LEGGE 18 aprile 2017, n. 48

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   20 febbraio 2017, n. 14, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di sicurezza delle citta’.

(GU n.93 del 21-4-2017)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                    Promulga    la seguente legge:

Art. 1      1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,  recante  disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’, e’ convertito in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato               MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE                AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14

All’articolo 1, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:      «2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata  gli interventi per la riqualificazione urbana e per  la  sicurezza  nelle periferie delle  citta’  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di provincia finanziati con il fondo di cui all’articolo 1,  comma  140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

All’articolo 2:      al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  nei seguenti settori d’intervento:        a)  scambio  informativo,  per   gli   aspetti   di   interesse nell’ambito  delle  rispettive  attribuzioni  istituzionali,  tra  la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;        b)  interconnessione,  a  livello  territoriale,   delle   sale operative della polizia locale con le sale operative delle  forze  di polizia e regolamentazione dell’utilizzo  in  comune  di  sistemi  di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo  delle  aree  e  delle attivita’ soggette a rischio;        c) aggiornamento  professionale  integrato  per  gli  operatori della polizia locale e delle forze di polizia»;      dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:      «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono  conto  della necessita’ di migliorare la qualita’ della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la  riqualificazione  socio-culturale delle aree interessate».

All’articolo 3, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:      «3. Lo Stato, nelle attivita’ di programmazione e predisposizione degli  interventi  di  rimodulazione   dei   presidi   di   sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle  zone  di disagio e di maggiore criticita’, tiene conto  di  quanto  emerso  in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».      All’articolo 4, al comma 1, dopo  la  parola:  «riqualificazione» sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche   urbanistica,   sociale   e culturale,», le parole: «siti piu’ degradati» sono  sostituite  dalle seguenti: «siti  degradati»  e  dopo  la  parola:  «promozione»  sono inserite le seguenti: «della cultura».      All’articolo 5:      al comma 2:        alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  anche  coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le   reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad  esigenze  straordinarie  di controllo  del  territorio,  nonche’  attraverso  l’installazione  di sistemi di videosorveglianza»;        alla lettera b), le  parole:  «del  rispetto»  sono  sostituite dalle seguenti: «e tutela» e  la  parola:  «comprese»  e’  sostituita dalla seguente: «compresi»;        alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono  inserite  le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;      dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:      «c-bis) promozione  dell’inclusione,  della  protezione  e  della solidarieta’ sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalita’, anche  valorizzando  la  collaborazione  con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con  le finalita’  del  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla   poverta’   e all’esclusione sociale»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:      «2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il  prefetto  e  il  sindaco,  anche  tenendo  conto   di   eventuali indicazioni o osservazioni acquisite  da  associazioni  di  categoria comparativamente piu’ rappresentative.      2-ter. Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo  onere  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l’accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero.      2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ di  presentazione  delle richieste da parte  dei  comuni  interessati  nonche’  i  criteri  di ripartizione delle risorse di cui al comma  2-ter  sulla  base  delle medesime richieste.      2-quinquies.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze   e’ autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».

All’articolo 7: al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, ferma restando la finalita’ pubblica dell’intervento»;      dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:      «1-bis. Al fine  di  conseguire  una  maggiore  diffusione  delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche’ per  ulteriori finalita’ di interesse pubblico, gli accordi e  i  patti  di  cui  al comma 1 possono riguardare  progetti  proposti  da  enti  gestori  di edilizia residenziale  ovvero  da  amministratori  di  condomini,  da imprese, anche individuali,  dotate  di  almeno  dieci  impianti,  da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da  comitati  comunque denominati  all’uopo  costituiti  fra   imprese,   professionisti   o residenti per la messa in opera a carico di  privati  di  sistemi  di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di  allarmi  automatici  a centrali delle forze di polizia o di istituti  di  vigilanza  privata convenzionati.  A  decorrere  dall’anno  2018,   i   comuni   possono deliberare detrazioni dall’imposta municipale  propria  (IMU)  o  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti  che assumono a proprio carico  quote  degli  oneri  di  investimento,  di manutenzione e di  gestione  dei  sistemi  tecnologicamente  avanzati realizzati  in  base  ad  accordi  o  patti  ai  sensi  del   periodo precedente»;      al comma 2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «, nonche’, ove possibile, le previsioni  dell’articolo  119  del  testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:      «2-bis.  Per  il  rafforzamento  delle  attivita’   connesse   al controllo del territorio e al fine di  dare  massima  efficacia  alle disposizioni in materia di sicurezza urbana  contenute  nel  presente provvedimento, negli  anni  2017  e  2018  i  comuni  che,  nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio  di  bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di   spesa   individuato   applicando   le   percentuali    stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114, alla spesa relativa al personale  della  medesima  tipologia  cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto  degli  obblighi  di contenimento della spesa di personale di cui  all’articolo  1,  commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta’ assunzionali del restante personale secondo  la  percentuale  di  cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.      2-ter.  Al  personale  della  polizia  locale  si  applicano  gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese  di  degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti  dal  primo  periodo  del presente  comma,  valutati  in  2.500.000  euro  annui  a   decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie  locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita’ di  rimborso  delle  spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei  benefici  di  cui  al presente comma.      2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al  comma  2-ter,  si applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.  Le  commissioni che  svolgono  i  predetti  accertamenti  operano  nell’ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente.      2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto.      2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del  presente articolo si applica l’articolo 17, commi da  12  a  12-quater,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli  scostamenti  di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno con  le modalita’ previste dal comma  12-bis.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 8:      al comma 1:        alla lettera a):          al numero 1, dopo le parole: «del territorio»  sono  inserite le seguenti: «, dell’ambiente e del patrimonio culturale»;          al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine,  il seguente periodo:”» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma  7 e’  inserito  il  seguente:  “7-bis.»,  le  parole:  «assicurare   le esigenze»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «assicurare    il soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inserite  le  seguenti:  «nonche’  dell’ambiente  e  del   patrimonio culturale»,  le  parole:  «da  afflusso  di  persone  di  particolare rilevanza»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «da    afflusso particolarmente rilevante di persone»,  dopo  le  parole:  «specifici eventi,» sono inserite le seguenti:  «nel  rispetto  dell’articolo  7 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,»  e  la  parola:  «sessanta»  e’ sostituita dalla seguente: «trenta»;      dopo il numero 2 e’ aggiunto il seguente:      «2-bis. dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:        “7-ter. Nelle materie di cui al comma  5,  secondo  periodo,  i comuni possono adottare  regolamenti  ai  sensi  del  presente  testo  unico”»;      alla lettera b):        le parole: «all’articolo 54: 1. il comma  4-bis  e’  sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti:  «all’articolo  54,  il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente»;        al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole:  «comma  4»  sono inserite  le  seguenti:  «concernenti  l’incolumita’  pubblica   sono diretti a tutelare  l’integrita’  fisica  della  popolazione,  quelli concernenti la sicurezza  urbana»,  le  parole:  «le  situazioni  che favoriscono» sono soppresse e dopo la  parola:  «prostituzione»  sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»;      il comma 2 e’ soppresso.

All’articolo 9:        al comma 1:          al  primo   periodo,   le   parole:   «limitano   la   libera accessibilita’  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «impediscono l’accessibilita’ e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» e’ inserita la seguente: «pecuniaria»;          al  secondo  periodo,  le  parole:  «alla  rilevazione»  sono sostituite dalle seguenti: «all’accertamento»;          al comma 2, dopo le parole: «e dall’articolo 29  del  decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,»  sono  inserite  le  seguenti: «nonche’ dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della  strada,  di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di cui  al  comma  1»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  presente articolo»;          al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono  inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti  universitari,»,  dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»  e  dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte  le  seguenti:  «del presente articolo»;          al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui  al  comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorita’ di  settore  aventi  competenze  a  tutela  di  specifiche  aree  del territorio».

All’articolo 10:        al comma 1, secondo periodo, dopo le  parole:  «In  esso»  sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e’ stato adottato ed»;        al comma 3, dopo  le  parole:  «La  durata  del  divieto»  sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;        al comma 5, le parole: «In sede di  condanna»  sono  sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole:  «all’imposizione del divieto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all’osservanza  del divieto, imposto dal giudice,»;        al comma 6, dopo le parole: «informativa  ed  operativa,»  sono inserite le seguenti: «e l’accesso alle banche dati,»;        dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:      «6-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti  i  livelli  di accesso alle banche dati  di  cui  al  comma  6,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto della clausola di  invarianza  finanziaria  di cui al medesimo comma 6.      6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-ter  e   1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.      6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone  o alle cose, compiuti alla presenza di piu’ persone anche in  occasioni pubbliche,  per  i  quali  e’   obbligatorio   l’arresto   ai   sensi dell’articolo 380 del codice  di  procedura  penale,  quando  non  e’ possibile  procedere  immediatamente  all’arresto  per   ragioni   di sicurezza o incolumita’ pubblica, si considera comunque in  stato  di  flagranza ai sensi dell’articolo 382 del  medesimo  codice  colui  il quale, sulla base di documentazione  video  fotografica  dalla  quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne  risulta  autore,  sempre  che l’arresto sia  compiuto  non  oltre  il  tempo  necessario  alla  sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal  fatto.  Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al  30 giugno 2020».

All’articolo 11:        al comma 2, dopo le parole: «priorita’ che»  sono  inserite  le seguenti: «,  ferma  restando  la  tutela  dei  nuclei  familiari  in situazioni di disagio economico e sociale,»  e  le  parole:  «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere  in ogni caso garantiti»;      dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:      «3-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.  47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2014,  n.  80, dopo il comma 1-ter e’ aggiunto il seguente:        “1-quater. Il sindaco,  in  presenza  di  persone  minorenni  o meritevoli di tutela, puo’  dare  disposizioni  in  deroga  a  quanto previsto  ai  commi  1   e   1-bis,   a   tutela   delle   condizioni igienico-sanitarie”».

All’articolo 12:        al comma 1, le parole: «del regio decreto 18  giugno  1931,  n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza»  sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi  di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;        al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti:  “da  quindici giorni a tre mesi”».

Dopo l’articolo 12 e’ inserito il seguente:      «Art. 12-bis (Modifica all’articolo 100  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773). – 1. All’articolo 100, primo comma, del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, dopo le parole: “di un esercizio” sono inserite le  seguenti: “, anche di vicinato,”».

All’articolo 13:        al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite   le   seguenti:   «scuole,    plessi    scolastici,    sedi universitarie,» e le parole:  «pubblici,  aperti  al  pubblico»  sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;        al comma 2 e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il divieto e’ disposto individuando  modalita’  applicative  compatibili con  le  esigenze  di  mobilita’,  salute,  lavoro   e   studio   del destinatario dell’atto»;        al comma 6, le  parole:  «si  applica»  sono  sostituite  dalle seguenti: «si applicano»;        al comma 7, le parole: «In sede di  condanna»  sono  sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici  o  aperti  al pubblico»;        alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti  al  pubblico»  sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».

All’articolo 14, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:        «1-bis.  Le  procedure  concorsuali  finalizzate   alle   nuove assunzioni  di  cui  al  comma  1  sono  subordinate  alla   verifica dell’assenza di personale in mobilita’ o in esubero nell’ambito della medesima amministrazione con caratteristiche  professionali  adeguate alle mansioni richieste».

All’articolo 15, al comma 1, lettera a),  le  parole:  «vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».

All’articolo 16:
al comma 1, le parole: «l’obbligo a  sostenerne  le  relative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti:  «l’obbligo  di sostenerne le spese o di rimborsare»;          alla rubrica, la  parola:  «Modifiche»  e’  sostituita  dalla seguente: «Modifica».        Dopo l’articolo 16 e’ inserito il seguente:        «Art. 16-bis (Parcheggiatori abusivi). –  1.  Il  comma  15-bis dell’articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dal seguente:        “15-bis. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  coloro  che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre  persone,  ovvero determinano  altri  ad   esercitare   abusivamente   l’attivita’   di parcheggiatore  o  guardiamacchine  sono  puniti  con   la   sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000  a euro 3.500. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o  nei  casi  di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata  del doppio. Si applica,  in  ogni  caso,  la  sanzione  accessoria  della confisca delle somme percepite,  secondo  le  modalita’  indicate  al titolo VI, capo I, sezione II”».

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