Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’.
(GU n.93 del 21-4-2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14
All’articolo 1, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All’articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d’intervento: a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attivita’ soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»; dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessita’ di migliorare la qualita’ della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».
All’articolo 3, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Lo Stato, nelle attivita’ di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticita’, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1». All’articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti piu’ degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura». All’articolo 5: al comma 2: alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche’ attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza»; alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» e’ sostituita dalla seguente: «compresi»; alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»; dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: «c-bis) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarieta’ sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalita’, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita’ del Piano nazionale per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu’ rappresentative. 2-ter. Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche’ i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste. 2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».
All’articolo 7: al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la finalita’ pubblica dell’intervento»; dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche’ per ulteriori finalita’ di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall’anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’, ove possibile, le previsioni dell’articolo 119 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per il rafforzamento delle attivita’ connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta’ assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita’ di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma. 2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno con le modalita’ previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 8: al comma 1: alla lettera a): al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dell’ambiente e del patrimonio culturale»; al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:”» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: “7-bis.», le parole: «assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inserite le seguenti: «nonche’ dell’ambiente e del patrimonio culturale», le parole: «da afflusso di persone di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso particolarmente rilevante di persone», dopo le parole: «specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e la parola: «sessanta» e’ sostituita dalla seguente: «trenta»; dopo il numero 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente: “7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico”»; alla lettera b): le parole: «all’articolo 54: 1. il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 54, il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente»; al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «concernenti l’incolumita’ pubblica sono diretti a tutelare l’integrita’ fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che favoriscono» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»; il comma 2 e’ soppresso.
All’articolo 9: al comma 1: al primo periodo, le parole: «limitano la libera accessibilita’ e» sono sostituite dalle seguenti: «impediscono l’accessibilita’ e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» e’ inserita la seguente: «pecuniaria»; al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’accertamento»; al comma 2, dopo le parole: «e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono inserite le seguenti: «nonche’ dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorita’ di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio».
All’articolo 10: al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In esso» sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e’ stato adottato ed»; al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»; al comma 5, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «all’imposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «all’osservanza del divieto, imposto dal giudice,»; al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e l’accesso alle banche dati,»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6. 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu’ persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e’ obbligatorio l’arresto ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumita’ pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».
All’articolo 11: al comma 2, dopo le parole: «priorita’ che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole: «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni caso garantiti»; dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter e’ aggiunto il seguente: “1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo’ dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie”».
All’articolo 12: al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”».
Dopo l’articolo 12 e’ inserito il seguente: «Art. 12-bis (Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. All’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: “di un esercizio” sono inserite le seguenti: “, anche di vicinato,”».
All’articolo 13: al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»; al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto e’ disposto individuando modalita’ applicative compatibili con le esigenze di mobilita’, salute, lavoro e studio del destinatario dell’atto»; al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»; al comma 7, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»; alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».
All’articolo 14, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell’assenza di personale in mobilita’ o in esubero nell’ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste».
All’articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».
All’articolo 16:
al comma 1, le parole: «l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti: «l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»; alla rubrica, la parola: «Modifiche» e’ sostituita dalla seguente: «Modifica». Dopo l’articolo 16 e’ inserito il seguente: «Art. 16-bis (Parcheggiatori abusivi). – 1. Il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dal seguente: “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II”».
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