LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza: Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 297 del 22 dicembre 2011.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE  IN SEDE DI CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211

All’articolo 1:

al comma 1, e’ premesso il seguente:

«01. All’articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall’articolo 558″»;  al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita’ o inidoneita’ di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e’ stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosita’ dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita’ degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita’ o inidoneita’ di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita’ o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto e’ stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-ter. Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita’ degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo”».

All’articolo 2:

al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», dopo le parole: «nel luogo dove l’arrestato o il fermato e’ custodito» sono inserite le seguenti: «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 558 del codice»;

la lettera b) e’ soppressa;

e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:  «b-bis) all’articolo 146-bis, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:

“1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche’, ove possibile, quando si deve udire, in qualita’ di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice”»;

dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

«1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008».

Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza). – 1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis), e’ inserita la seguente:

“l-ter) i membri del Parlamento europeo”;

b) dopo l’articolo 67, e’ aggiunto il seguente:

“Art. 67-bis. (Visite alle camere di sicurezza). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza”.

Art. 2-ter. (Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati). – 1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg), e’ aggiunta la seguente:

“gg-bis) l’inosservanza dell’articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271″».

All’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: “ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “a diciotto mesi”;

b) all’articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: “dodici”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “diciotto” e, nel comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia’ dispone delle informazioni occorrenti”;

c) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: “condannati in esecuzione penale esterna”, sono inserite le seguenti: “e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell’esecuzione domiciliare della pena detentiva”».

Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. (Norme in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione). – 1. Le disposizioni dell’articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione e’ di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall’eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilita’ della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e’ comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 315 del medesimo codice.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Art. 3-ter. (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari). – 1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari gia’ previsto dall’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalita’ previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e’ fissato al 1° febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 e’ adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture;

b) attivita’ perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, e’ autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1 nonche’ degli oneri derivanti dal comma 5, e’ autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione del presente articolo.

9. Nell’ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

10. A seguito dell’attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e’ determinata d’intesa tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l’Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati».

All’articolo 4, comma 1, la parola: «contrastare» e’ sostituita dalla seguente: «fronteggiare».

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