repubblica italiana
 

(Allegato )
                                                             Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  12
                       settembre 2014, n. 133
    All'articolo 1:
    al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «e  senza  compensi  aggiuntivi  per
l'attivita' di Commissario» sono soppresse;
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario di cui
al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi  di
spese o altri emolumenti, comunque denominati.»;
    al comma 2:
    al  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «tratta   appenninica
Apice-Orsara,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la  previsione
progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria  in
superficie,»;
    dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Negli avvisi, nei
bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la
mancata  accettazione,  da  parte  delle  imprese,   delle   clausole
contenute nei protocolli di legalita'  stipulati  con  le  competenti
prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle  misure  di
prevenzione, controllo e contrasto  dei  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della  regolarita'
dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione  dalla  gara  e
che il mancato adempimento degli  obblighi  previsti  dalle  clausole
medesime,  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  comporta  la
risoluzione del contratto stesso.»;
    al quarto periodo,  le  parole:  «Il  mancato  rispetto  di  tali
scadenze non motivato» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  mancato
inserimento delle suddette previsioni»;
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione  di  cui  agli
articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.
Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190»;
    al comma 4:
    al primo periodo, la parola: «definitivi» e' soppressa;
    il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente:  «Con
riferimento agli interventi di cui al  presente  comma,  in  caso  di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,    paesaggistico-territoriale    o     del     patrimonio
storico-artistico ovvero alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i
termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla meta'.»;
    il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6. Sulla base di apposita  convenzione  fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  si  avvale  della
predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento  e  i
rapporti  con  i  territori  interessati,  ai  fini  della   migliore
realizzazione dell'opera»;
    al comma 8:
    dopo le parole: «Il Commissario» sono inserite le seguenti:  «  ,
entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di
riferimento,»;
    e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  rendiconto
semestrale  e'  pubblicato  nei  siti   web   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui  territorio  e'
attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.»;
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    «8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del  patto  di
stabilita' interno, il Commissario  e'  autorizzato  a  richiedere  i
trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di
competenza  nazionale  e,  in  via  successiva,  sulle   risorse   di
competenza  regionale,  che  insieme  concorrono  a  determinare   la
copertura finanziaria dell'opera»;
    al comma 10:
    il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per  accelerare  la
conclusione del contratto il cui periodo  di  vigenza  e'  scaduto  e
consentire la prosecuzione degli interventi  sulla  rete  ferroviaria
nazionale, il contratto di programma 2012-2016 - parte  investimenti,
sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la societa'  Rete  ferroviaria
italiana  (RFI)  Spa  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Lo schema  di  decreto  di
cui al primo periodo e' trasmesso alle  Camere  entro  trenta  giorni
dalla predetta data, per l'espressione del parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia. I  pareri  sono  espressi  entro
trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso  tale  termine,  il
decreto puo' comunque essere emanato»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli enti locali che
hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013,  apposite  convenzioni
con  la  societa'  RFI  Spa   per   l'esecuzione   di   opere   volte
all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale,
pericolosi per la pubblica incolumita', e' concesso di escludere, nel
limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015,
dal computo del patto di stabilita' interno per gli anni 2014 e  2015
le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a
condizione che la societa' RFI Spa  disponga  dei  relativi  progetti
esecutivi, di immediata cantierabilita',  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  Ai  relativi
oneri si provvede per l'anno 2014  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle risorse  di
cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione  degli  spazi
finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
    «10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine  opere
di interesse pubblico nazionale o europeo  nel  settore  ferroviario,
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti redige il Piano di  ammodernamento  dell'infrastruttura
ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri  di  convenienza
economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da  ammodernare,
anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting  Europe  Facility,
sia per il settore delle merci sia per il trasporto  dei  passeggeri.
Il  Piano  e'  redatto  in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria  del  settore  ed  e'  tempestivamente  reso  pubblico  nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
    al comma 11, primo periodo,  dopo  le  parole:  «dall'entrata  in
vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli investimenti
negli aeroporti, il modello  tariffario  e  il  livello  dei  diritti
aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura  della
procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti per  la  successiva  approvazione  entro  i  successivi
quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa  aeroportuale  entra
in vigore, fatti salvi  i  poteri  dell'Autorita'  di  sospendere  il
regime  tariffario  ai  sensi  dell'articolo   80,   comma   2,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Per  i  contratti  di  programma
vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la  disciplina  in  essi
prevista in relazione  sia  al  sistema  di  tariffazione,  sia  alla
consultazione, salvo il rispetto del  termine  di  centoventi  giorni
dall'apertura della procedura di consultazione  per  gli  adeguamenti
tariffari.
    11-ter. In attuazione  degli  articoli  1,  paragrafo  5,  e  11,
paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura  per  la  risoluzione  di
controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti  dell'aeroporto
non puo' essere promossa quando riguarda  il  piano  di  investimento
approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  e  le  relative
conseguenze tariffarie ne' quando il piano  di  investimento  risulta
gia' approvato dalle competenti amministrazioni.
    11-quater.  Per  consentire  la  prosecuzione  degli   interventi
previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di
programma risultano  scaduti  alla  data  del  31  dicembre  2014,  i
corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono  determinati  applicando
il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per
l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla
International    Air    Transportation    Association     ai     fini
dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le  agenzie  di
vendita dei titoli di viaggio, dal 1º gennaio 2015 fino alla data  di
entrata in vigore dei livelli tariffari determinati  in  applicazione
dei modelli di tariffazione di cui al capo  II  del  titolo  III  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».
    All'articolo 2:
    al comma 1:
    all'alinea, le  parole  da:  «Al  decreto  legislativo»  fino  a:
«all'articolo 174» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo  174
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
    al capoverso 4-ter, le parole: «Il  bando  di  gara,  puo'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il bando di gara puo'» e le  parole:  «o,
nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi»;
    al comma 3, dopo  le  parole:  «comma  5-bis»  sono  inserite  le
seguenti: «, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,» e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle  seguenti:
«Si applicano»;
    al comma 4, le parole: «l'ultimo periodo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «le parole» e le parole:  «e'  soppresso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono soppresse».
    All'articolo 3:
    al comma 1, le parole:  «e'  incrementato  di  complessivi  3.890
milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013,» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' incrementato  di  complessivi  3.851  milioni  di
euro, di cui»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato,  per
un importo pari  a  39  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle
disponibilita', iscritte in conto residui,  derivanti  dalle  revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo  32,  comma  6,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
    al comma 2:
    all'alinea,  le  parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
    alla lettera b), le parole: «Continuita' interventi Nuovo  Tunnel
del Brennero;» sono soppresse;
    alla lettera c), le parole: «Lauretana Borrello» sono  sostituite
dalle seguenti: «Laureana di Borrello» e dopo le parole: «Primo lotto
Asse  viario  S.S.  212  Fortorina;»  sono  inserite   le   seguenti:
«Continuita' interventi nuovo tunnel del Brennero;»;
    al comma 3:
    al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro  a  valere
sulle risorse di cui al comma 1,  a  nuovi  progetti  di  interventi,
secondo  le  modalita'  indicate  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  assegnando  priorita':  a)   alla
qualificazione e manutenzione del  territorio,  mediante  recupero  e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse,  nonche'
alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione  e
all'incremento dell'efficienza  energetica  del  patrimonio  edilizio
pubblico, nonche' alla realizzazione  di  impianti  di  produzione  e
distribuzione di energia da  fonti  rinnovabili;  c)  alla  messa  in
sicurezza degli  edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali  di  proprieta'
comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano  in
ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che  non
abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti»;
    al secondo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
    al comma 4:
    la lettera a) e' soppressa;
    alla lettera b), dopo le parole: «11 milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»;
    alla lettera c), dopo le parole: «15 milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»;
    alla lettera d), dopo le parole: «94,8 milioni» sono inserite  le
seguenti: «di euro»;
    alla lettera e), dopo le parole: «79,8 milioni» sono inserite  le
seguenti: «di euro»;
    alla lettera f), le  parole:  «51,200  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «51,2 milioni di euro»;
    al  comma  5,  la  parola:  «determinano»  e'  sostituita   dalla
seguente: «determina»;
    al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    «d-bis) all'elettrificazione  della  tratta  ferroviaria  Martina
Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della  societa'
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
    d-ter) al potenziamento  del  Sistema  ferroviario  metropolitano
regionale veneto (SFMR),  attraverso  la  chiusura  del  quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
    d-quater)    all'ammodernamento    della    tratta    ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto;
    d-quinquies) al prolungamento della metropolitana  di  Genova  da
Brignole a piazza Martinez;
    d-sexies)  alla  strada  statale  n.  172  «dei  Trulli»,  tronco
Casamassima-Putignano»;
    al comma 8:
    le parole: «delibera CIPE 60  del  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014» e le parole: «e  di
42,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 42,5 milioni»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  risorse  relative
alla realizzazione  degli  interventi  concernenti  il  completamento
dell'asse strategico nazionale autostradale  Salerno-Reggio  Calabria
di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n.  62/2011,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre  2011,  sono  erogate
direttamente alla  societa'  ANAS  Spa,  a  fronte  dei  lavori  gia'
eseguiti.»;
    al comma 9:
    al primo periodo, le parole: «alla  data  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto»;
    al secondo  periodo,  le  parole:  «capoverso  precedente,»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
    «9-bis.  Le  opere  elencate  nell'XI   allegato   infrastrutture
approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre  2001,  n.
443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1º  agosto
2014, che siano gia' state  precedentemente  qualificate  come  opere
strategiche  da   avviare   nel   rispetto   dell'articolo   41   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  e
per  le  quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sia stata indetta la  conferenza  di
servizi di  cui  all'articolo  165  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  ai  fini  dell'assegnazione   delle   risorse   finanziarie
necessarie per la loro realizzazione, previa verifica  dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse»;
    al comma 10, le parole: «delibera CIPE  n.  158  del  2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPE 21  dicembre  2007,  n.
158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008,»;
    al comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono versate» sono
inserite le seguenti: «nell'anno 2014», le parole: «con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»  e
le  parole:  «dello  Stato  di  previsione»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dello stato di previsione»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «12-bis. Per il completamento degli  interventi  infrastrutturali
di viabilita' stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e'  autorizzata
la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.
    12-ter. All'onere derivante dal comma  12-bis  si  provvede,  per
l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno  1998,
n. 194».
    All'articolo 4:
    al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «dal 2 al 15 giugno 2014»  sono
inserite le seguenti: «e di quelle inserite  nell'elenco-anagrafe  di
cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
    al secondo periodo, le parole: «Ove l'Ente  abbia  necessita'  di
definire il procedimento  in  tempi  celeri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione»;
    al comma 3:
    alla lettera a), la parola: «Piano» e' sostituita dalla seguente:
«Programma»;
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione  dal
patto di stabilita'  devono  riguardare  prioritariamente  l'edilizia
scolastica,  gli  impianti  sportivi,  il  contrasto   del   dissesto
idrogeologico, la sicurezza stradale»;
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, dopo le parole: "26 febbraio 1992, n. 211," sono inserite  le
seguenti: "e del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,"»;
    al comma 5:
    all'alinea, le parole: «all'entrata in  vigore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;
    all'ultimo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta
esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «5-bis. Rilevano ai  fini
dell'esclusione prevista dal comma 5»;
    al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al  secondo  periodo»
sono inserite le seguenti:  «dell'alinea»  e  dopo  le  parole:  «dei
debiti  delle  regioni»  sono  inserite   le   seguenti:   «sostenuti
successivamente alla data del 1º luglio 2014»;
    al comma 8, lettera b), la parola: «provvedimento» e'  sostituita
dalla seguente: «decreto»;
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
    «8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    "3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma
3  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato,   incondizionata,
esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino
alla scadenza del termine di rimborso di ciascun  finanziamento.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  della
stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196".
    8-ter. Al fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'assistenza
abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno  dei  nuclei
familiari  con  componenti  disabili  o  in  condizioni  di   disagio
economico e sociale, i contratti di locazione  e  gli  interventi  di
sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile  2010
e all'articolo 27 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono  essere  prorogati,  in
relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto
di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno
2016,  ferma  restando  l'erogazione  delle  somme  nei   limiti   di
stanziamento annuali iscritti in bilancio.
    8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa  fronte
nei  limiti  delle  risorse   effettivamente   disponibili   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
    8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e
dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti  al  pagamento  del
canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la
manutenzione ordinaria degli stessi e  delle  parti  comuni.  Per  la
gestione  della  complessa  situazione  emergenziale  delineatasi   a
seguito degli eventi sismici, per l'edilizia  residenziale  pubblica,
Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono  i  consumi  rilevati  per
ogni edificio, anche per il riscaldamento e la  produzione  di  acqua
calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La
manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei  MAP
e' effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli  alloggi,
nei limiti delle risorse disponibili stanziate per  la  ricostruzione
dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  del
6 aprile 2009 e assegnate a tale finalita' con delibera del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito  delle
risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle  esigenze
rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del
coordinatore della struttura di missione  per  il  coordinamento  dei
processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal  sisma
del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1º giugno 2014.
    8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze  di  condanna  dei
comuni e  degli  Uffici  speciali  di  cui  all'articolo  67-ter  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  a  provvedere  sulle  domande
disciplinate, rispettivamente,  dall'articolo  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9  luglio  2009,  e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo  2   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  4  febbraio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013,  il  commissario  ad
acta, nominato dall'autorita' giudiziaria,  e'  tenuto  a  rispettare
l'ordine di priorita' nell'erogazione dei contributi predisposto  dai
comuni  in  conformita'  ai  vincoli   della   pianificazione   della
ricostruzione e della programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  e
della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
    8-septies. Il termine  di  conclusione  dell'istruttoria  per  il
riconoscimento  dei  contributi  alla  ricostruzione  degli  immobili
privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in
ragione dei criteri di priorita' definiti e resi pubblici, prende  in
carico la pratica comunicando all'istante l'avvio  del  procedimento.
Tale termine non puo' comunque superare centottanta giorni.
    8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
"Gli Uffici speciali  si  avvalgono  del  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"»;
    al comma 9:
    all'alinea, dopo le parole:  «a  complessivi  450  milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera d), dopo le parole: «50 milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo  13  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, e' aggiunto il seguente:
    "9-bis. Al fine  di  consentire  l'integrale  attribuzione  delle
risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi e prestiti  Spa
acquisisce le richieste di anticipazione  di  liquidita'  di  cui  al
comma 9 da parte degli enti locali  non  pervenute  entro  i  termini
stabiliti  a  causa  di  errori  meramente  formali   relativi   alla
trasmissione telematica".
    9-ter.  All'articolo  1,  comma  10-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le
parole: "in data  successiva"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ove
necessario, previo contestuale incremento fino a pari  importo  degli
stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita'  alla  legislazione
vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati".
    9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della  verifica  del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati  a  valere
sui residui passivi di  parte  corrente  a  fronte  di  corrispettivi
residui  attivi  degli  enti  locali,  effettuati  a   valere   sulla
liquidita' riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  e  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
    Al capo I, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 4-bis. - (Pubblicazione dei dati in formato aperto). - 1. I
dati relativi alle opere di cui agli articoli 1,  3  e  4  sono  resi
pubblici in formato aperto nel  sito  internet  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le  disposizioni  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82».
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 5. - (Norme in materia di concessioni  autostradali). -  1.
Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di  assicurare
gli investimenti  necessari  per  gli  interventi  di  potenziamento,
adeguamento   strutturale,    tecnologico    e    ambientale    delle
infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri  di
sicurezza  piu'  avanzati  prescritti  da  disposizioni   dell'Unione
europea, nonche' per  assicurare  un  servizio  reso  sulla  base  di
tariffe e condizioni di accesso piu' favorevoli  per  gli  utenti,  i
concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31  dicembre
2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
le  modifiche  del  rapporto  concessorio  in  essere  finalizzate  a
procedure di aggiornamento o revisione anche mediante  l'unificazione
di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro  complementari,  ai
fini  della  loro  gestione  unitaria.  Entro  la  medesima  data  il
concessionario sottopone  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato  di  idonee
garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per  la
stipulazione  di  un  atto  aggiuntivo  o  di  apposita   convenzione
unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentita  per  quanto  di  sua
competenza l'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  trasmette  gli
schemi di atto  aggiuntivo  o  di  convenzione  e  i  relativi  piani
economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa
vigente, ivi compreso quello del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica, alle Camere per il parere delle  competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni  dalla
trasmissione. Decorso tale termine,  il  procedimento  puo'  comunque
avere corso. Le richieste di modifica di  cui  al  presente  articolo
prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono
comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti  gia'  previsti
nei vigenti atti di concessione.
    2. Il piano deve assicurare  l'equilibrio  economico-finanziario,
senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  nonche'  la
disponibilita' delle risorse necessarie per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali previsti nelle originarie  concessioni  e
di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al  comma
1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu'  favorevole  per
l'utenza.
    3. L'affidamento  dei  lavori,  nonche'  delle  forniture  e  dei
servizi,  ulteriori  rispetto  a  quelli   previsti   dalle   vigenti
convenzioni,  avviene  nel  rispetto  delle  procedure  di   evidenza
pubblica disciplinate dal codice di cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti  si  applica  l'articolo
11, comma 5, lettera f), della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  e
successive modificazioni.
    4. Al fine di accelerare l'iter relativo al  riaffidamento  delle
concessioni autostradali A21 "Piacenza-Cremona-Brescia e  diramazione
per  Fiorenzuola  d'Arda  (PC)"  e  A3  "Napoli-Pompei-Salerno"  sono
approvati gli schemi  di  convenzione,  come  modificati  secondo  le
prescrizioni del Nucleo di consulenza per  l'attuazione  delle  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) rese
con i pareri nn. 6 e 7  del  7  agosto  2014  da  considerarsi  parte
integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari
gia' trasmessi al CIPE.
    4-bis.  L'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo e' subordinata al rilascio del preventivo assenso  da  parte
dei competenti organi dell'Unione europea.
    4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni  di  concessioni
autostradali  provenienti  dall'applicazione   del   comma   1   sono
destinati, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti per materia,  a  interventi  di  manutenzione  della  rete
stradale affidata in gestione alla  societa'  ANAS  Spa,  nonche'  ad
alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo  16-bis
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, e,  per  finalita'  di  investimenti  e  compensazioni
ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni».
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
    «Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di autostrade). -  1.  Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'  subentrare  alla
regione   Emilia-Romagna   nelle    funzioni    di    concedente    e
conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla
concessione di costruzione  e  gestione  dell'asse  autostradale  che
connette  l'autostrada  A22,  dal  casello  di   Reggiolo-Rolo,   con
l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud,  denominato  "Autostrada
Cispadana", previo  parere  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE). A tale fine il  CIPE  valuta,  anche
con riguardo alla ricognizione  dei  rapporti  attivi  e  passivi  in
essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna
alla  costruzione  dell'opera,  la  sostenibilita'  finanziaria   del
progetto  e  del  piano  economico-finanziario,  da  cui  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
    L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  6. -  (Agevolazioni  per  la  realizzazione  di  reti   di
comunicazione   elettronica   a   banda   ultralarga   e   norme   di
semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea  dei  cavi,
nonche'  per   la   realizzazione   delle   reti   di   comunicazioni
elettroniche). -  1.  Dopo  il  comma  7-bis  dell'articolo  33   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:
    "7-ter. In via sperimentale, fino al 31  dicembre  2015,  possono
essere ammessi ai  benefici  di  cui  al  comma  7-sexies  interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete  a  banda  ultralarga,  relativi
alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda
ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
    a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non  gia'
previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
funzionali ad assicurare il servizio a banda  ultralarga  a  tutti  i
soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
    b)  soddisfino  un  obiettivo  di  pubblico  interesse   previsto
dall'Agenda  digitale  europea,  di  cui  alla  comunicazione   della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
    c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di
seguito  indicate  finalizzato  all'estensione  della  rete  a  banda
ultralarga:
    1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti:
investimento non inferiore  a  200.000  euro  e  completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  nove  mesi  dalla   data   della
prenotazione di cui al comma 7-septies;
    2) nei  comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.000  e  10.000
abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro  e  completamento
degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data  della
prenotazione di cui al comma 7-septies;
    3) nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della
prenotazione di cui  al  comma  7-septies.  Il  suddetto  termine  di
completamento  e'  esteso  a  ventiquattro  mesi   per   investimenti
superiori a 10 milioni di euro  e  a  trenta  mesi  per  investimenti
superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata
la connessione a tutti gli edifici scolastici  nell'area  interessata
entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al  secondo  periodo,  i
benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito
e all'imposta regionale sulle attivita'  produttive  (IRAP)  relative
all'anno 2016;
    d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire  che
l'investimento privato sia realizzato entro due anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e'  di  tre
anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
    7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
    a)  rete  a  banda  ultralarga  a  30  Mbit/s:  l'insieme   delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e  di  upload
di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
    b)  rete  a  banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:  l'insieme  delle
infrastrutture e tecnologie  in  grado  di  erogare  un  servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di  upload
di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
    c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita'  con
la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura  di
tutti i potenziali utenti (residenziali,  pubbliche  amministrazioni,
imprese) di  una  determinata  area  geografica  con  un  fattore  di
contemporaneita'  di  almeno  il  50  per  cento  della   popolazione
residente servita e assicurando la copertura  di  tutti  gli  edifici
scolastici dell'area interessata.
    7-quinquies. Sono  ammessi  al  beneficio  tutti  gli  interventi
infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il  servizio  di
cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree
nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi  sia  gia'  un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del  comma  7-quater,  eguali  o
superiori a quelle dell'intervento  per  il  quale  e'  richiesto  il
contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi
in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.  Non  sono
ammessi i costi per  apparati  tecnologici  di  qualunque  natura.  I
benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un  solo
soggetto nella stessa area.
    7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al
comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito  d'imposta  a   valere
sull'IRES  e  sull'IRAP  complessivamente  dovute  dall'impresa   che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del
50 per cento del costo dell'investimento. Il  credito  d'imposta  non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell'IRAP  ed  e'
utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
    7-septies. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e fino al  31  gennaio  2015,  per  ottenere  i
benefici di cui  al  comma  7-sexies,  l'operatore  interessato  alla
realizzazione   dell'investimento   deve   dare   evidenza   pubblica
all'impegno che intende assumere, manifestando il  proprio  interesse
per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel  sito
web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e'  inserita
un'apposita sezione con la classificazione delle  aree  ai  fini  del
Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi
a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di  conflitto  di  prenotazione,
ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di  una  prenotazione,  il
beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto  con
una maggiore copertura del territorio  e  livelli  di  servizio  piu'
elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu'  evolute.  Nei  tre
mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena  di  decadenza,
deve  trasmettere  un  progetto   esecutivo   firmato   digitalmente,
conformemente a quanto previsto  dalla  decisione  della  Commissione
europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30  aprile
2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione  di
tutte  le  aree  oggetto  di  intervento  privato  con  richiesta  di
contributo  e  di  tutte  le  aree   bianche   rimanenti.   Dopo   il
completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto  ad  inviare  una
comunicazione  certificata  del  collaudo  tecnico   dell'intervento,
affinche'   l'amministrazione   possa   verificare   la   conformita'
dell'intervento rispetto agli  impegni  assunti,  e  deve  mettere  a
disposizione  degli  altri  operatori  l'accesso   all'infrastruttura
passiva, secondo le determinazioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni. Sia in fase di  progettazione  sia  in  fase  di
gestione, il Ministero dello sviluppo economico  ha  la  facolta'  di
predisporre ogni tipo  di  controllo  necessario  per  verificare  la
conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
    7-octies. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentiti, per  quanto  di  loro  competenza,  i  Ministeri  competenti
nonche' l'Agenzia delle entrate,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative,  di  controllo  e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies,  nonche'  il  procedimento,
analogo e congruente rispetto a quello  previsto  dal  comma  2,  per
l'individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi
agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le
modalita' atte ad assicurare l'effettiva  sussistenza  del  carattere
nuovo e  aggiuntivo  dell'intervento  infrastrutturale  proposto,  la
modulazione della struttura delle aliquote del credito  d'imposta  di
cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in  funzione   delle   specifiche
condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di  controllo
e di monitoraggio, per garantire  il  conseguimento  delle  finalita'
sottese al beneficio concesso, tenuto  conto  della  decisione  della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012".
    2. All'articolo 6, comma 4-ter,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono  inserite
le seguenti: "nonche' la posa di cavi o tubi aerei su  infrastrutture
esistenti";
    b) dopo le parole:  "banda  larga  e  ultralarga  nel  territorio
nazionale" e' soppressa la parola: "anche".
    3.  Dopo  l'articolo  87-bis  del  codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,
e' inserito il seguente:
    "Art. 87-ter. - (Variazioni non sostanziali degli impianti). - 1.
Al fine di accelerare la  realizzazione  degli  investimenti  per  il
completamento delle reti di comunicazione elettronica,  nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo  abilitativo,  che  comportino  aumenti  delle   altezze   non
superiori a  1  metro  e  aumenti  della  superficie  di  sagoma  non
superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente  un'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei  limiti,
dei valori e degli obiettivi  di  cui  all'articolo  87,  da  inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi  organismi
che hanno rilasciato i titoli".
    3-bis. All'articolo 4, primo  comma,  della  legge  29  settembre
1964, n. 847, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
    "g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui
agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1º  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, e opere di infrastrutturazione  per  la  realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'  in  fibra
ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a  banda  ultralarga
effettuate anche all'interno degli edifici".
    4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  non  sono  soggette   ad   autorizzazione
paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,  da  eseguire
su edifici e tralicci preesistenti, che comportino  la  realizzazione
di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5  metri
e superficie  delle  medesime  antenne  non  superiore  a  0,5  metri
quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del
codice di cui al  citato  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e
successive modificazioni.
    5.  All'articolo  14,  comma  8,  lettera  a),  numero  2),   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici  come
ambienti abitativi" sono soppresse  e  dopo  le  parole:  "pertinenze
esterne" sono inserite le seguenti: "con dimensioni abitabili".
    5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni  radio  base  e  le
modifiche   delle   medesime   che    non    comportino    variazioni
plano-altimetriche  per  dimensioni  o  ingombro  su   infrastrutture
dell'autorita'  aeronautica  competente  deve  essere  esclusivamente
inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione  civile,
all'Aeronautica militare e  alla  societa'  ENAV  Spa  per  eventuali
accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
    5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni
e le modifiche di stazioni  radio  base  oggetto  di  valutazione  di
compatibilita' per ostacoli  e  pericoli  alla  navigazione  aerea  i
termini  di  rilascio  del  nulla  osta   da   parte   dell'autorita'
aeronautica competente si intendono conformi  a  quanto  disciplinato
dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al  decreto  legislativo
1º agosto 2003, n. 259.
    5-quater. Al fine di colmare il  divario  digitale  in  relazione
alla banda larga e ultralarga,  nel  caso  di  occupazione  dei  beni
immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione
a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico
o privato, nonche' nel caso di occupazione di spazi e aree  pubbliche
e dei beni del demanio idrico di  cui  agli  articoli  86  e  89  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni,  con   esclusivo   riferimento   alle   infrastrutture
funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga,  le
pubbliche amministrazioni, le regioni, le  province,  i  comuni,  gli
enti  o  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  possono  esentare
l'operatore dal pagamento degli  oneri,  tasse  o  indennizzi,  fermo
restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di  cui
all'articolo 93 del codice di cui al decreto  legislativo  1º  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.
    5-quinquies. All'articolo 86, comma  3,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,  dopo  le  parole:  "reti
pubbliche di comunicazione, di cui  agli  articoli  87  e  88,"  sono
inserite le seguenti: "e  le  opere  di  infrastrutturazione  per  la
realizzazione  delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad   alta
velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a
banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici".
    5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, dopo le parole: "[aiuto  di  Stato  n.  SA  33807  (2011/N) -
Italia],"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  l'avvio  del
Progetto strategico nazionale per  la  banda  ultralarga  autorizzato
dalla Commissione europea"».
    Al capo II, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
    «Art. 6-bis. - (Istituzione  del  Sistema  informativo  nazionale
federato delle infrastrutture). - 1. Al fine di  elaborare  soluzioni
innovative volte a colmare il  divario  digitale  in  relazione  alla
banda  larga  e  ultralarga  e  di  conseguire  una  mappatura  delle
infrastrutture di banda larga e ultralarga  presenti  nel  territorio
nazionale, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  stabilisce  le
regole  tecniche  per  la  definizione  del  contenuto  del   Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalita'  di
prima costituzione, di raccolta, di inserimento  e  di  consultazione
dei dati, nonche' le  regole  per  il  successivo  aggiornamento,  lo
scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o  gestori
di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati cosi'  ricavati
devono  essere  resi  disponibili  in  formato  di  tipo   aperto   e
interoperabile, ai sensi del comma  3  dell'articolo  68  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, elaborabili elettronicamente  e  georeferenziati,  senza
compromettere   il   carattere   riservato   dei   dati    sensibili.
All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e
la  pianificazione  degli  interventi  entro  i   centoventi   giorni
successivi  alla  sua  costituzione  devono  confluire  nel   Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte  le  banche
di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e
ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o  comunque  i  dati  ivi
contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le  regole
tecniche   del   Sistema   informativo   nazionale   federato   delle
infrastrutture.
    Art.  6-ter. -  (Disposizioni  per  l'infrastrutturazione   degli
edifici con impianti di  comunicazione  elettronica). -  1.  Dopo  il
comma  4-bis  dell'articolo  91  del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,
e' inserito il seguente:
    "4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo
della rete in fibra ottica,  puo'  installare  a  proprie  spese  gli
elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee  o  simili,  nei  percorsi
aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni  sia  interni
all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione  che  sia  garantito
che  l'installazione  medesima   non   alteri   l'aspetto   esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo.  Si
applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis".
    2. Nel capo VI della parte II del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   dopo
l'articolo 135 e' aggiunto il seguente:
    "Art. 135-bis. - (Norme per l'infrastrutturazione digitale  degli
edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali  le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º  luglio
2015  devono  essere  equipaggiati   con   un'infrastruttura   fisica
multiservizio passiva interna all'edificio,  costituita  da  adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad  alta  velocita'
in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal  1º  luglio  2015,  in  caso  di  opere  che
richiedano  il  rilascio  di  un  permesso  di  costruire  ai   sensi
dell'articolo 10, comma 1,  lettera  c).  Per  infrastruttura  fisica
multiservizio interna all'edificio  si  intende  il  complesso  delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti  reti  di
accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o  senza  fili
che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda  ultralarga  e
di  connettere  il  punto  di  accesso  dell'edificio  con  il  punto
terminale di rete.
    2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le  domande
di autorizzazione edilizia sono presentate dopo  il  1º  luglio  2015
devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso  obbligo
si applica, a decorrere dal 1º luglio  2015,  in  caso  di  opere  di
ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di  un  permesso
di costruire ai sensi dell'articolo  10.  Per  punto  di  accesso  si
intende  il  punto  fisico,   situato   all'interno   o   all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a  fornire  reti
pubbliche  di  comunicazione,  che  consente   la   connessione   con
l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per  i  servizi  di
accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
    3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al  presente  articolo
possono beneficiare, ai fini della  cessione,  dell'affitto  o  della
vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante  di
'edificio predisposto alla banda larga'. Tale etichetta e' rilasciata
da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3"».
    All'articolo 7:
    al comma 1:
    alla lettera b):
    i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    «1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Le
regioni che non hanno individuato gli  enti  di  governo  dell'ambito
provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre
2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti  nel  medesimo
ambito ottimale partecipano  obbligatoriamente  all'ente  di  governo
dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun  ambito
territoriale ottimale,  al  quale  e'  trasferito  l'esercizio  delle
competenze ad essi spettanti in materia  di  gestione  delle  risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture  idriche
di cui all'articolo 143, comma 1";
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Qualora gli enti  locali  non  aderiscano  agli  enti  di
governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine
fissato dalle regioni e dalle  province  autonome  e,  comunque,  non
oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente
della regione esercita, previa diffida all'ente locale  ad  adempiere
entro ulteriori trenta  giorni,  i  poteri  sostitutivi,  ponendo  le
relative spese a carico dell'ente  inadempiente.  Si  applica  quanto
previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4"»;
    al numero 4), capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico  in  forma
autonoma esistenti nei comuni montani  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148»;
    dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    «b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Il programma degli interventi individua  le  opere  di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,  compresi
gli interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia'  esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi  di  servizio,
nonche' al soddisfacimento  della  complessiva  domanda  dell'utenza,
tenuto conto di quella collocata nelle  zone  montane  o  con  minore
densita' di popolazione"»;
    alla lettera d):
    al capoverso Articolo 149-bis:
    al  comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
«L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' in possesso
dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione  in
house, partecipate  esclusivamente  e  direttamente  da  enti  locali
compresi nell'ambito territoriale ottimale»;
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis.  Al  fine  di  ottenere  un'offerta  piu'  conveniente  e
completa e di evitare contenziosi  tra  i  soggetti  interessati,  le
procedure di gara per l'affidamento del servizio  includono  appositi
capitolati con la puntuale indicazione delle  opere  che  il  gestore
incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
    2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  come  sostituito  dal  comma  4
dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso»;
    alla lettera e):
    al numero 1), capoverso 1,  le  parole:  «come  convertito»  sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni»;
    al numero 2), le parole: «l'alinea e' sostituita dalla  seguente»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'alinea   e'   sostituito   dal
seguente»;
    il numero 3) e' soppresso;
    dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
    «3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    "b-bis) le opere da realizzare durante la gestione  del  servizio
come individuate dal bando di gara"»;
    al numero 5), dopo  le  parole:  «le  seguenti»  e'  inserita  la
seguente: «parole»;
    al  numero  7),  la  parola:  «soppresso»  e'  sostituita   dalla
seguente: «abrogato»;
    alla lettera h):
    al capoverso Articolo 158-bis:
    al comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «compresi  dei»  sono
sostituite dalle seguenti: «compresi nei»;
    al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Qualora
l'approvazione costituisca variante agli strumenti di  pianificazione
urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata  con
il piano di protezione civile secondo quanto  previsto  dall'articolo
3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
    alla lettera i):
    al capoverso 1, le parole: «entro il  termine  perentorio  di  un
anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio  del  30
settembre 2015»;
    al capoverso 3, primo periodo, le parole: «dell'articolo 150-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 149-bis»;
    dopo il capoverso 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e  il  sistema  idrico  presenta  alle  Camere  una
relazione sul  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
    a) a carico delle regioni, per  la  costituzione  degli  enti  di
governo dell'ambito;
    b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per  l'affidamento
del servizio idrico integrato;
    c) a carico degli enti locali, in relazione  alla  partecipazione
agli enti di governo  dell'ambito  e  in  merito  all'affidamento  in
concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del  servizio  idrico
integrato ai gestori affidatari del servizio»;
    al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le
risorse sono prioritariamente destinate  agli  interventi  integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino
gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e  della  direttiva  2007/60/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  relativa
alla  valutazione  e  alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni.  In
particolare, gli  interventi  sul  reticolo  idrografico  non  devono
alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei  corsi  d'acqua,
bensi' tendere ovunque  possibile  a  ripristinarlo,  sulla  base  di
adeguati bilanci del trasporto solido a scala  spaziale  e  temporale
adeguata.  A  questo  tipo  di  interventi  integrati,  in  grado  di
garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il
miglioramento dello stato ecologico dei corsi  d'acqua  e  la  tutela
degli  ecosistemi  e  della  biodiversita',  in  ciascun  accordo  di
programma deve essere destinata una percentuale  minima  del  20  per
cento delle risorse. Nei  suddetti  interventi  assume  priorita'  la
delocalizzazione  di  edifici  e  di  infrastrutture   potenzialmente
pericolosi per la pubblica incolumita'»;
    al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «avvalendosi di Istituto  superiore»
sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Istituto superiore»
e  le  parole:  «con  il  decreto  ministeriale  adottati  ai   sensi
dell'articolo 32» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  il  decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32»;
    al terzo periodo, la parola: «rinvenienti»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «rivenienti»  e  le  parole:  «di   cui   al   comma   11,
dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «di  cui  al  comma   11   dell'articolo   10   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;
    al comma 4, le parole: «n. 91 del  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «24  giugno  2014,  n.  91»  e  dopo  le  parole:  «per  la
disciplina dei relativi rapporti,  di»  sono  inserite  le  seguenti:
«tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese»;
    al comma 6:
    al secondo periodo,  le  parole:  «Delibera  CIPE  60/2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «delibera del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile  2012,  n.  60/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012,»,  le
parole:  «della  depurazione  delle  acque»  sono  sostituite   dalla
seguente: «idrico» e dopo le parole: «o urbanistico» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;
    il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Per  quanto  non
diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni
della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera  del  CIPE
del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  220  del  22  settembre  2014,  relative  al  monitoraggio,  alla
pubblicita', all'assegnazione del codice  unico  di  progetto  e,  ad
esclusione dei termini, alle modalita' attuative»;
    al comma 7:
    al primo periodo, le parole: «entro il 30  settembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» e  le  parole:
«e' attivata la procedura di esercizio del potere  sostitutivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «puo'  essere  attivata  la  procedura  di
esercizio del potere sostitutivo»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  commissari  non
sono  corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti, comunque denominati»;
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le  parole:  "i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali"  sono  inserite
le seguenti: "o nell'ambito delle pertinenze idrauliche"»;
    al comma 9,  dopo  le  parole:  «di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite
le seguenti: «e, per quanto di competenza,  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle  relative  norme  di
attuazione.
    9-ter.  Il  termine  di  scadenza  dello   stato   di   emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
    9-quater. Il comma 9  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
    "9. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun
Presidente di regione e con i seguenti  limiti:  euro  3.750.000  per
l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013,  euro  20  milioni  per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25  milioni  per
l'anno 2016".
    9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
    "367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono  le  risorse  finanziarie  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni  2015,
2016 e 2017 le possibilita'  assunzionali  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 3-bis".
    9-sexies.  Le   disposizioni   previste   dall'articolo   1   del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano  anche  ai  territori
dei comuni della provincia di Bologna, gia' colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013,
per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza  con  deliberazione
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16  maggio  2013,  individuati  dal  Commissario
delegato nominato con  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  127  del  1º   giugno   2013.   All'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede  nel  limite  delle
risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.
    9-septies. All'articolo 1, comma 120,  della  legge  27  dicembre
2013, n.  147,  le  parole:  "della  programmazione  2007-2013"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "delle   programmazioni   2007-2013   e
2014-2020".
    9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con  le
regioni Basilicata e Calabria, si provvede  all'individuazione  delle
modalita'  di  ripartizione  tra  le  regioni  interessate  e   delle
finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne  gli  interventi  di
ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso  produttivo,  delle
predette risorse, che sono riversate nelle contabilita'  speciali  di
cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153  del  2  luglio
2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita'  di
ripartizione  delle  risorse  finalizzate  ad  assicurare  l'autonoma
sistemazione dei cittadini la  cui  abitazione  principale  e'  stata
oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351"».
    All'articolo 8:
    al comma 1:
    dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    «a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  prevedendo  specifici
criteri  e  limiti  qualitativi  e  quantitativi  per   il   deposito
temporaneo delle terre e rocce da scavo»;
    alla lettera d), la parola: «minimi» e' soppressa  e  le  parole:
«direttiva 2008/98/UE» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008»;
    sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    «d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo  nello
stesso sito di terre e rocce da  scavo  provenienti  da  cantieri  di
piccole dimensioni, come definiti dall'articolo  266,  comma  7,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, finalizzati alla costruzione o  alla  manutenzione  di
reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti  da  siti
contaminati ai sensi del titolo V della  parte  quarta  del  medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
    d-ter) garanzia di  livelli  di  tutela  ambientale  e  sanitaria
almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti  con  la
normativa europea»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase
di  consultazione  pubblica  per  la  durata  di  trenta  giorni.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
tenuto a pubblicare entro  trenta  giorni  eventuali  controdeduzioni
alle osservazioni pervenute»;
    alla  rubrica,  le  parole:  «preliminare  alla  raccolta»   sono
sostituite dalla seguente: «temporaneo».
    All'articolo 9:
    al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti:  «per  i  lavori  di
importo compreso fino alla soglia comunitaria,»;
    al comma 2:
    alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «inferiore   alla   soglia
comunitaria,» sono inserite le seguenti: «ad  eccezione  dei  servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti  aventi  ad
oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2,  lettere  b)  e
c), del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo  n.  163  del
2006, e successive  modificazioni,»  e  le  parole:  «e  le  stazioni
appaltanti possono  prescindere  dalla  richiesta  della  garanzia  a
corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del  decreto  legislativo
n. 163 del 2006» sono soppresse;
    alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo n. 163  del
2006,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ai
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte
II,  titolo  I,  capo  IV,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006,  e  successive  modificazioni,  e  degli
appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53,  comma
2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006, e successive modificazioni,»;
    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura  e
all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo  IV,  del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del  2006,  e  successive
modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attivita'  di  cui
all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni»;
    la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a  cura  del  responsabile
del  procedimento,  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo
57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  163
del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo
sono  in  ogni  caso  soggetti  agli  obblighi  informativi  di   cui
all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.  33.  L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  puo'  disporre
controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei  commi
1 e 2 del presente articolo.
    2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1,  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: "investimenti"  sono  inserite
le seguenti: ", direttamente o tramite  intermediari  bancari  a  cui
fornisca la relativa provvista,".
    2-quater.  All'articolo  10,  comma  1,  del   decreto-legge   12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "all'istruzione scolastica  e"
sono inserite le seguenti: "all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e".
    2-quinquies. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 2
milioni di euro per  l'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  3  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
    2-sexies.  Costituiscono  esigenze  imperative  connesse   a   un
interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma  2,  del  codice
del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  quelle  funzionali  alla  tutela
dell'incolumita' pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica
avviate o da  avviarsi,  in  quelli  conseguenti  alla  redazione  di
verbale  di   somma   urgenza   per   interventi   conseguenti   alla
dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' nei casi  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale,
nel valutare l'istanza cautelare,  puo'  accoglierla  unicamente  nel
caso in cui i  requisiti  di  estrema  gravita'  e  urgenza  previsti
dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui  all'allegato  1
al decreto legislativo n. 104  del  2010  siano  ritenuti  prevalenti
rispetto alle esigenze  di  incolumita'  pubblica  evidenziate  dalla
stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il  tribunale
amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito  del
giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del  codice  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
    2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  tra  quelli  previsti  negli
accordi di programma sottoscritti tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  e  le  regioni  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non
si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice  di  cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni».
    All'articolo 10, al comma 1:
    alla lettera b), dopo le  parole:  «efficientamento  energetico,»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  con   riferimento   a   quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel  campo
della green economy,»;
    alla lettera d), le parole: «del capoverso» sono sostituite dalle
seguenti: «della lettera»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 7, lettera a),  le  parole:  "Tali  operazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "Le operazioni adottate nell'ambito  delle
attivita'  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,  di  cui
all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,";
    b) al comma 11-bis, dopo le parole:  "per  l'effettuazione  delle
operazioni" sono inserite le seguenti:  "adottate  nell'ambito  delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo"».
    All'articolo 12:
    al comma 1, dopo le parole: «la  riprogrammazione  delle  risorse
non impegnate» sono  inserite  le  seguenti:  «,  fermo  restando  il
principio di territorialita'»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
    All'articolo 13, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  le  parole:
«fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando» e
le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo
e secondo».
    All'articolo 14:
    al comma 1, dopo le parole: «Non possono essere  richieste»  sono
inserite le seguenti: «da parte degli organi competenti», le  parole:
«standard tecnici che prescrivano livelli di  sicurezza  superiori  a
quelli minimi definiti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «standard
tecnici piu' stringenti rispetto a quelli definiti» e dopo le parole:
«il  gestore  dell'infrastruttura»  sono  inserite  le  seguenti:  «o
dell'opera»;
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia
di standard tecnici».
    All'articolo 15:
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
    Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 15-bis. - (Misure per favorire l'accesso  ai  finanziamenti
di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative
di lavoratori provenienti da aziende confiscate). -  1.  All'articolo
4, comma 1, della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  e  successive
modificazioni, dopo le  parole:  "funzionamento  ed  esercizio"  sono
aggiunte le seguenti: ", ad esclusione dei beni  immobili  confiscati
alla criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative  ai
sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".
    Art. 15-ter. - (Disposizione concernente la cessione dei  crediti
d'impresa). - 1. Alla lettera c) del comma 1  dell'articolo  1  della
legge 21 febbraio 1991,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o un soggetto, costituito  in
forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto  di  crediti  da
soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari"».
    All'articolo 16 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero
della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva  rispondenza  della
qualita' delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con
la  restante  offerta  sanitaria  pubblica  in  Sardegna  nonche'  la
mobilita' sanitaria verso altre regioni».
    Al capo IV, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
    «Art. 16-bis. - (Disciplina degli accessi su strade affidate alla
gestione  della  societa'  ANAS  Spa). -  1.   Dopo   il   comma   23
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono  inseriti
i seguenti:
    "23-bis. Per  gli  accessi  esistenti  su  strade  affidate  alla
gestione della societa' ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, gia'
autorizzati dalla medesima societa', a decorrere dal 1º gennaio  2015
non e' dovuta alcuna somma fino al rinnovo  dell'autorizzazione.  Per
il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
    23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre  2014
e privi di autorizzazione, la societa' ANAS Spa, a seguito di istanza
di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla
verifica delle condizioni  di  sicurezza  e  determina,  in  base  ai
criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere  in
unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
    23-quater. Le somme dovute e non corrisposte  alla  data  del  31
dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore  fino  alla  predetta
data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che  il
versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del  40
per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il
28 febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di  opzione
ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni  per
il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
    23-quinquies.  Per  i  nuovi  accessi   la   cui   richiesta   di
autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre  2014  e'
dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente  una
somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione,
determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il
31 dicembre 2014. Tale somma non puo' superare l'importo  del  canone
esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge,
aggiornato in  base  agli  indici  dei  prezzi  al  consumo  rilevati
dall'Istituto nazionale di statistica.
    23-sexies.  La  disciplina  di  cui  ai  commi  23-bis,   23-ter,
23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali  con
impianti di distribuzione di carburanti annessi ne'  agli  accessi  a
impianti di carburanti.
    23-septies. Alle eventuali minori entrate della societa' ANAS Spa
conseguenti all'attuazione dei  commi  23-bis,  23-ter,  23-quater  e
23-quinquies si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  previste  dal
contratto di programma - parte servizi.
    23-octies. La societa' ANAS Spa  provvede,  entro  il  30  giugno
2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti
sulle  strade  di  propria  competenza,  al  fine  di  garantire   le
condizioni  di  sicurezza   della   circolazione   anche   attraverso
l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli  esiti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
    Art. 16-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di  metropolitane
in esercizio). - 1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11,  comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
1º agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle
metropolitane in  esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo regolamento, con le modalita' e nei  termini  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le  procedure
previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il termine ultimo  per  conformarsi
ai predetti adempimenti  secondo  quanto  disposto  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni
caso superiore a ventiquattro  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
decreto medesimo».
    All'articolo 17:
    al comma 1:
    alla lettera b), capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo  periodo,
dopo la parola: «compensazione» sono inserite le seguenti: «incidenti
sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta,»;
    alla lettera c):
    al numero 1) e' premesso il seguente:
    «01) al comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  "manutenzione
ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a), ivi compresi gli  interventi  di  installazione  delle
pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW"»;
    al numero 2), capoverso 4, dopo le  parole:  «all'amministrazione
comunale» sono inserite le seguenti: «l'elaborato  progettuale  e»  e
dopo le parole:  «nonche'  che»  sono  inserite  le  seguenti:  «sono
compatibili con la normativa in materia  sismica  e  con  quella  sul
rendimento energetico nell'edilizia e che»;
    al numero 3), capoverso 5, dopo le parole: «la  comunicazione  di
inizio dei lavori» sono inserite le seguenti:  «,  laddove  integrata
con la comunicazione di fine dei lavori,»;
    al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  le
parole: "258 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"»;
    alla lettera e), numero 1), capoverso 1-bis,  le  parole:  «e  di
ristrutturazione  urbanistica»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:
«l'interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che
il mutamento di destinazione d'uso  non  comporti  un  aumento  della
superficie coperta prima dell'intervento di  ristrutturazione,  fermo
restando, nel  caso  di  insediamenti  commerciali,  quanto  disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni»;
    alla lettera f), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
    «1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere  superiore
ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,  entro  il
quale l'opera deve essere completata,  non  puo'  superare  tre  anni
dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il  permesso  decade  di
diritto per la parte non eseguita,  tranne  che,  anteriormente  alla
scadenza,  venga  richiesta  una  proroga.  La  proroga  puo'  essere
accordata,  con  provvedimento  motivato,  per  fatti   sopravvenuti,
estranei  alla  volonta'  del  titolare  del  permesso,   oppure   in
considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare,  delle   sue
particolari caratteristiche  tecnico-costruttive,  o  di  difficolta'
tecnico-esecutive  emerse  successivamente  all'inizio  dei   lavori,
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui  finanziamento  sia
previsto in piu' esercizi finanziari"»;
    alla lettera g):
    i numeri 1) e 2) sono soppressi;
    il numero 3) e' sostituito dai seguenti:
    «3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
    "d-bis) alla differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine  di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione;
    d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi
su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione    d'uso.     Tale     maggior     valore,     calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura  non  inferiore
al 50 per cento tra il comune e la parte privata  ed  e'  erogato  da
quest'ultima   al   comune   stesso   sotto   forma   di   contributo
straordinario,  che  attesta  l'interesse  pubblico,  in   versamento
finanziario,  vincolato  a  specifico  centro   di   costo   per   la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da  destinare
a servizi di pubblica  utilita',  edilizia  residenziale  sociale  od
opere pubbliche";
    3-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis. Con riferimento a quanto  previsto  dal  secondo  periodo
della lettera d-ter)  del  comma  4,  sono  fatte  salve  le  diverse
disposizioni  delle  legislazioni   regionali   e   degli   strumenti
urbanistici generali comunali"»;
    il numero 4) e' sostituito dal seguente:
    «4) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto
dal comma 4-bis"»;
    alla lettera h):
    al numero 1), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
a),"» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  6,  comma
2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico," e
dopo le parole: "delle sole opere di urbanizzazione" sono aggiunte le
seguenti:  ",  purche'  ne  derivi  un   aumento   della   superficie
calpestabile"»;
    al numero 2), capoverso 4-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:
«nuove  costruzioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nei  casi   non
interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione
d'uso  comportanti  maggior   valore   rispetto   alla   destinazione
originaria»;
    alla lettera n):
    all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel  capo  III  del
titolo II della parte I,» e la parola: «inserito» e' sostituita dalla
seguente: «aggiunto»;
    capoverso Art. 23-ter:
    al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
    «a) residenziale;
    a-bis) turistico-ricettiva»;
    al comma 3 sono premessi i seguenti periodi: «Le regioni adeguano
la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro
novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.  Decorso  tale
termine, trovano applicazione diretta le  disposizioni  del  presente
articolo»;
    alla lettera q), capoverso Art. 28-bis:
    al comma 1, le parole: «, sotto il controllo  del  Comune,»  sono
soppresse;
    al comma 2, dopo le parole: «La  convenzione»  sono  inserite  le
seguenti: «, approvata con delibera  del  consiglio  comunale,  salva
diversa previsione regionale,»;
    al comma 6, le parole: «del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della presente parte»;
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «q-bis)  all'articolo  31,  dopo  il  comma  4  sono  inseriti  i
seguenti:
    "4-bis.  L'autorita'  competente,  constatata   l'inottemperanza,
irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione,  in  caso  di  abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo
27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico  elevato  o
molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata  o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio,  fatte  salve  le
responsabilita' penali, costituisce  elemento  di  valutazione  della
performance individuale nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
amministrativo-contabile   del   dirigente    e    del    funzionario
inadempiente.
    4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma  4-bis  spettano
al  comune  e  sono  destinati  esclusivamente  alla  demolizione   e
rimessione in pristino  delle  opere  abusive  e  all'acquisizione  e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
    4-quater. Ferme restando le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
a  statuto  ordinario  possono  aumentare  l'importo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis  e  stabilire  che
siano periodicamente reiterabili  qualora  permanga  l'inottemperanza
all'ordine di demolizione"»;
    al comma 2, le parole: «Le  espressioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'espressione»;
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di
quanto previsto al comma 1, lettera c),  numero  4),  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
    2-ter. La disposizione di cui al comma  1,  lettera  i),  non  si
applica ai comuni obbligati all'esercizio in  forma  associata  della
funzione fondamentale della pianificazione urbanistica  ed  edilizia,
prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto».
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
    «Art. 17-bis. - (Regolamento unico edilizio). - 1. Dopo il  comma
1-quinquies  dell'articolo  4  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' inserito il
seguente:
    "1-sexies. Il Governo, le  regioni  e  le  autonomie  locali,  in
attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in  sede
di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di  uno  schema  di
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare  e  uniformare  le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettere e) e  m),  della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono
livello essenziale delle prestazioni,  concernenti  la  tutela  della
concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere  garantiti
su tutto il territorio nazionale. Il regolamento  edilizio-tipo,  che
indica i  requisiti  prestazionali  degli  edifici,  con  particolare
riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico,  e'  adottato  dai
comuni nei termini fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i
termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni"».
    L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 18. - (Liberalizzazione del mercato delle grandi  locazioni
ad uso non abitativo). - 1. All'articolo 79  della  legge  27  luglio
1978, n. 392, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
    "In deroga alle disposizioni del primo comma,  nei  contratti  di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali  sia  pattuito
un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a
locali qualificati di interesse storico a  seguito  di  provvedimento
regionale  o   comunale,   e'   facolta'   delle   parti   concordare
contrattualmente termini e condizioni  in  deroga  alle  disposizioni
della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono
essere provati per iscritto".
    2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
contratti in corso alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».
    All'articolo 19, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Nella  definizione  degli  accordi  di  cui  al  presente
articolo, anche nell'ambito di iniziative  intraprese  da  agenzie  o
istituti per le locazioni,  comunque  denominati,  le  parti  possono
avvalersi  dell'assistenza  delle  organizzazioni  della   proprieta'
edilizia e dei conduttori, sia  in  relazione  ai  contratti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia  in
relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi  3  e  5,
della  legge  n.  431  del  1998,  e  successive  modificazioni.   Il
conduttore,  con  propria  comunicazione,  puo'  avanzare   richiesta
motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la  trattativa  si
concluda con la determinazione di un canone ridotto e'  facolta'  dei
comuni  riconoscere  un'aliquota  ridotta   dell'imposta   municipale
propria».
    All'articolo 20:
    al comma 1:
    alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «"del 51 per  cento"»
sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
    alla lettera b), capoverso 119-bis, ultimo  periodo,  le  parole:
«da scomputare» sono sostituite dalla seguente: «utilizzabile»;
    alla lettera f), capoverso 123-bis, le  parole:  «sono  soggette»
sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;
    alla lettera h), le parole: «relative a  quote»  sono  sostituite
dalle seguenti: «relativi a quote»;
    alla lettera i), numero 1),  le  parole:  «tale  disposizione  fa
eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «la presente  disposizione
costituisce deroga»;
    alla  lettera  l),  le  parole:  «optato  per   l'opzione»   sono
sostituite dalle seguenti: «espresso l'opzione» e le parole: «, legge
27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;
    al comma 3, dopo le  parole:  «1,06  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e dopo le parole: «4,90 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro annui»;
    al comma 4, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
    "20-bis. Agli immobili  del  patrimonio  abitativo  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  oggetto  di   conferimenti   o
trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare
di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da  3  a  20
del  presente  articolo.  Al  fine  di  accelerare  il  processo   di
dismissione  del  patrimonio  suddetto  ai  conduttori,  il   termine
previsto  dal  comma  1  dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' prorogato al 31 dicembre 2013"»;
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. Dopo l'articolo 13  del  decreto  legislativo  20  giugno
2005, n. 122, e' inserito il seguente:
    "Art. 13-bis. - (Disposizione  interpretativa  dell'articolo  13,
comma 2). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si  interpreta  nel  senso
che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo
13, e conseguentemente la tutela prevista nel  citato  comma  2,  non
viene  meno  anche  nei  casi  di  acquisto  della  proprieta'  o  di
conseguimento dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali  o  di
aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva".
    4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo:  "E'  altresi'  esclusa  la  soppressione  delle
esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti  di  cui
ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto  immobili  pubblici  interessati  da
operazioni di permuta, dalle procedure di cui  agli  articoli  2,  3,
3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni,  all'articolo  11-quinquies   del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33
e 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
    4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  le  parole:
"degli enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e  delle  altre
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,"  e
dopo le parole: "che intendono dismettere" sono aggiunte le seguenti:
"e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  provvedono  secondo  i
rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183".
    4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30  novembre  2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2014,
n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2-quater e' abrogato;
    b) al  comma  2-quinquies  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "In assenza della predetta individuazione,  all'Agenzia  del
demanio e' in ogni caso consentito procedere alla  dismissione  o  al
conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
rendere entro trenta giorni dalla richiesta";
    c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: "Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e il" sono  soppresse,
la parola: "comunicano" e' sostituita dalla seguente: "comunica" e le
parole: "ai commi 2-quater e" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
comma"; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "In  assenza
della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso
consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei  beni  da
essa individuati, salvo parere contrario del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  da  rendere  entro  trenta
giorni dalla richiesta"».
    All'articolo 21:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Per l'acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre
2017, di unita' immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova
costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto  od  oggetto  di  interventi   di
ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e'  riconosciuta  all'acquirente,  persona   fisica   non   esercente
attivita' commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari  al
20  per  cento  del  prezzo  di  acquisto  dell'immobile   risultante
dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo  di  spesa
di 300.000 euro, nonche' degli interessi passivi dipendenti da  mutui
contratti per l'acquisto delle unita' immobiliari medesime»;
    al comma 4:
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) l'unita' immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi
dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione
per  almeno  otto  anni  e  purche'  tale  periodo  abbia   carattere
continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se,
per motivi non imputabili al locatore, il contratto di  locazione  si
risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne  viene  stipulato
un altro entro un anno dalla  data  della  suddetta  risoluzione  del
precedente contratto»;
    alla  lettera  c),  le  parole:   «Decreto   ministeriale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del   Ministro   dei   lavori
pubblici»;
    alla lettera d), le parole: «Decreto Ministeriale 26 giugno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  158
del 10 luglio 2009»;
    la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    «e) il canone di locazione non sia superiore  a  quello  indicato
nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
non sia superiore al minore importo tra il canone definito  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,  e
quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge  24
dicembre 2003, n. 350»;
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Le persone fisiche non  esercenti  attivita'  commerciale
possono  cedere  in  usufrutto,  anche  contestualmente  all'atto  di
acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione
di otto anni, le unita' immobiliari acquistate  con  le  agevolazioni
fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici  o
privati operanti da  almeno  dieci  anni  nel  settore  dell'alloggio
sociale, come definito dal decreto del Ministro delle  infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24
giugno 2008,  a  condizione  che  venga  mantenuto  il  vincolo  alla
locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e),
e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia
superiore all'importo  dei  canoni  di  locazione  calcolati  con  le
modalita' stabilite dal medesimo comma 4, lettera e)»;
    al comma 7,  lettera  b),  le  parole:  «per  l'anno  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno».
    L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 22. - (Conto termico). - 1. Al fine di agevolare  l'accesso
di imprese,  famiglie  e  soggetti  pubblici  ai  contributi  per  la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e  per  interventi
di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di
cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e' definito con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri  di
semplificazione  procedurale,  con  possibilita'   di   utilizzo   di
modulistica predeterminata e accessibilita'  per  via  telematica,  e
perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e
consentendo a soggetti  di  edilizia  popolare  e  a  cooperative  di
abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi  della  pubblica
amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse
gia' definite ai sensi dell'articolo 28  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28.
    2.  Entro  il  31  dicembre  2015  il  Ministero  dello  sviluppo
economico effettua, di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del   territorio   e   del   mare,   il   monitoraggio
dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma
1 e, se del caso,  adotta  entro  i  successivi  sessanta  giorni  un
decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema,
riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.
    2-bis. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    2-ter.  All'articolo  9,  comma  5,  lettera  c),   del   decreto
legislativo 4  luglio  2014,  n.  102,  le  parole:  "secondo  quanto
previsto dalla norma UNI EN  834"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti"».
    Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
    «Art.   22-bis. -   (Interventi   sulle   tariffe    incentivanti
dell'elettricita'  prodotta  da  impianti  fotovoltaici). -   1.   Le
disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3  a  6  dell'articolo  26  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti  i
cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della
predetta legge di conversione, enti locali o scuole».
    All'articolo 23:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale  la  quota  dei
canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in
caso di mancato esercizio del diritto  di  acquistare  la  proprieta'
dell'immobile entro il termine stabilito»;
    al comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle  seguenti:
«terzo comma»;
    al comma 8, le parole: «della procedimento» sono sostituite dalle
seguenti: «del procedimento».
    L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 24. - (Misure di agevolazione  della  partecipazione  delle
comunita'  locali  in  materia  di  tutela   e   valorizzazione   del
territorio). - 1. I comuni possono definire con apposita  delibera  i
criteri e  le  condizioni  per  la  realizzazione  di  interventi  su
progetti  presentati  da  cittadini  singoli  o  associati,   purche'
individuati  in  relazione  al  territorio  da   riqualificare.   Gli
interventi  possono   riguardare   la   pulizia,   la   manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze,  strade  ovvero  interventi  di
decoro urbano, di  recupero  e  riuso,  con  finalita'  di  interesse
generale, di aree e  beni  immobili  inutilizzati,  e  in  genere  la
valorizzazione  di  una  limitata  zona  del  territorio   urbano   o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti  interventi,  i
comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di  tributi  inerenti
al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per  un
periodo limitato e definito, per specifici tributi  e  per  attivita'
individuate  dai  comuni,  in  ragione   dell'esercizio   sussidiario
dell'attivita'  posta  in  essere.  Tali  riduzioni   sono   concesse
prioritariamente  a  comunita'  di  cittadini  costituite  in   forme
associative stabili e giuridicamente riconosciute».
    All'articolo 25:
    al comma 1:
    la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    1)   al    primo    periodo,    dopo    le    parole:    "rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio  dei
Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di  alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri";
    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", motivando un'eventuale decisione  in  contrasto  con  il  motivato
dissenso"»;
    dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) all'articolo  19,  comma  3,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "degli articoli 21-quinquies e 21-nonies"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nei casi di cui al comma 4 del presente articolo";
    b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1,  le  parole  da:  "Per
sopravvenuti" fino a: "pubblico  originario"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  ovvero  nel
caso di mutamento  della  situazione  di  fatto  non  prevedibile  al
momento  dell'adozione  del  provvedimento  o,  salvo   che   per   i
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi
economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario";
    b-quater) all'articolo 21-nonies,  comma  1,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: "dell'articolo  21-octies"  sono  inserite  le
seguenti: ", esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo  21-octies,
comma 2,";
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rimangono ferme le
responsabilita' connesse all'adozione e al mancato  annullamento  del
provvedimento illegittimo"»;
    al comma 4, le parole: «decreto legislativo 14  aprile  2006,  n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163».
    All'articolo 26:
    al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «L'accordo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «In  considerazione  dell'eccezionalita'  della  situazione
economico-finanziaria  del  Paese,  al  fine  di   contribuire   alla
stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione e di promuovere iniziative di  valorizzazione  del
patrimonio  pubblico  volte  allo  sviluppo  economico   e   sociale,
l'accordo»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «il Comune» sono inserite  le
seguenti: «, fermo restando, nel caso  di  insediamenti  commerciali,
quanto disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n.  214,»,  le  parole:  «un  proprio  progetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «una proposta», le parole:  «al  Ministero
titolare del bene che e' tenuto a valutarlo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'Agenzia del demanio, che e' tenuta a valutarla,  entro
trenta giorni dalla  ricezione  della  stessa,»  e  dopo  la  parola:
«finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, di valorizzazione o  di
alienazione»;
    il terzo periodo e' soppresso;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Hanno priorita' di valutazione i progetti di recupero  di
immobili a fini di edilizia residenziale  pubblica,  da  destinare  a
nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie  comunali  per
l'accesso ad alloggi di edilizia economica  e  popolare  e  a  nuclei
sottoposti a provvedimenti di  rilascio  per  morosita'  incolpevole,
nonche'  gli  immobili  da  destinare  ad  autorecupero,  affidati  a
cooperative composte esclusivamente da soggetti  aventi  i  requisiti
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I  progetti  aventi
scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di  programma,  in
relazione agli interventi di cui al periodo  precedente,  finalizzati
alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla  dimostrazione  che
non sussistano le necessita' o le condizioni per tali progetti»;
    al comma 2, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del
demanio, nonche' il Ministero della difesa, quando le  operazioni  di
cui al presente articolo comprendono immobili in uso  a  quest'ultimo
Dicastero  e  non  piu'  utili  alle  sue  finalita'   istituzionali,
effettuano   la   prima   individuazione   degli    immobili    entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Il provvedimento di  individuazione
degli immobili dell'Amministrazione della difesa non piu'  utilizzati
e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari»;
    al comma 3, le parole:  «e  il  Ministero  della  difesa  possono
proporre»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  d'intesa  con   il
Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo
e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma  2,
puo' formulare»; le parole: «, un  progetto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «una  proposta»,  dopo  le  parole:  «diversa  destinazione
urbanistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando,  nel  caso
di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,  comma
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni» e le parole:  «del  progetto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della proposta»;
    al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «il  progetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «la proposta» e le parole: «ovvero con  il
Ministero della difesa» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  con  il
Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e
non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2»;
    al comma 6, le  parole:  «,  ovvero  il  Ministero  della  difesa
procedono» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  il  Ministero  della
difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu'  utili
alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, procedono»;
    al comma 7:
    al primo periodo, dopo le  parole:  «variante  urbanistica»  sono
aggiunte le seguenti: «, ferme restando le volumetrie e le  superfici
esistenti»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario di cui
al  periodo  precedente  non  sono  corrisposti  gettoni,   compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati»;
    al comma 8, le parole: «del Ministro della difesa, da adottare di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione
della difesa, di concerto con il Ministro della difesa»;
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
    «8-bis. Il comma 12  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' abrogato»;
    alla  rubrica,  la  parola:  «demaniali»  e'   sostituita   dalla
seguente: «pubblici».
    All'articolo 27:
    al comma 1, dopo le parole: «in avanzato stato di  realizzazione»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  in  particolare  per  la  bonifica
dell'amianto, la messa in sicurezza  e  l'incremento  dell'efficienza
energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia
residenziale pubblica».
    All'articolo 28:
    al comma 3,  le  parole:  «Al  comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al quarto comma» e le parole: «di  base»  sono  sostituite
dalle seguenti: «avendo base operativa»;
    al comma 7, dopo le parole: «31 ottobre 2014,» sono  inserite  le
seguenti: «previo parere del Ministero della salute,»;
    al  comma  8,  lettera  a),  le  parole:  «"se  del  caso"»  sono
sostituite dalle seguenti: «", se del caso,"»;
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
    «8-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei  livelli
occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, promuove la  definizione  di  nuovi
accordi bilaterali del  trasporto  aereo  o  la  modifica  di  quelli
vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi  bilaterali
o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per  l'aviazione
civile, al fine di garantire la massima accessibilita' internazionale
e intercontinentale  diretta,  rilascia,  nel  rispetto  delle  norme
europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti,  ai  vettori  che  ne   fanno   richiesta   autorizzazioni
temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte liberta' relative
a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui  validita'  non
puo' essere inferiore  a  diciotto  mesi,  eventualmente  rinnovabili
nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali».
    All'articolo 29:
    al comma 1, dopo le  parole:  «la  crescita  dei  traffici»  sono
inserite le seguenti: «delle merci e delle persone» e sono  aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Lo schema del decreto recante il  piano
di  cui  al  presente  comma  e'  trasmesso  alle  Camere   ai   fini
dell'acquisizione   del   parere   delle    competenti    Commissioni
parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di
assegnazione,  decorsi  i  quali  il  decreto  puo'  essere  comunque
emanato.»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994,
n.  84,  le  parole:  "nella  predisposizione  del  piano  regolatore
portuale, deve essere valutata, con  priorita',  la  possibile"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' valutata con priorita' la"».
    Al capo VI, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 29-bis. - (Modifica all'articolo 5 del decreto  legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilita' dei
titolari  delle  imprese  di  autotrasporto). -   1.   Al   comma   2
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.  395,  e
successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    "h-bis)   sia   stata   oggetto   di   un'informativa   antimafia
interdittiva  ai  sensi  dell'articolo  91  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».
    All'articolo 30:
    al comma 2:
    alla lettera  e),  le  parole:  «per  le  produzioni  agricole  e
agroalimentari al  fine  di  favorirne  la  promozione  all'estero  e
durante  l'Esposizione  Universale  2015»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «, per le iniziative di  promozione  all'estero  e  durante
l'Esposizione  universale   2015,   delle   produzioni   agricole   e
agroalimentari  che  siano  rappresentative  della  qualita'  e   del
patrimonio enogastronomico italiano»;
    alla lettera i), dopo le  parole:  «rafforzamento  organizzativo»
sono inserite le seguenti: «delle start up nonche'»;
    al comma  3,  le  parole:  «ICE-Agenzia»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «ICE -   Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis.  L'ICE -  Agenzia  per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette  ogni  anno
alle  competenti  Commissioni  parlamentari   una   relazione   sugli
interventi  svolti  e,  in  particolare,  sulle  azioni   realizzate,
attraverso la rete estera, a sostegno della promozione  del  made  in
Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero»;
    al comma 4, le parole: «n. 1407» sono sostituite dalle  seguenti:
«n. 1407/2013 della Commissione,»;
    al comma 5:
    all'alinea,  le  parole:  «ICE  Agenzia»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «ICE -   Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    alla lettera a), le parole: «ICE-Agenzia» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «ICE -   Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    al comma 6, le parole: «L'Agenzia  ICE,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «L'ICE -  Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    al comma 9, le parole: «all'Agenzia ICE»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «all'ICE -  Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»  e   le   parole:
«all'attrazione degli  investimenti  esteri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli interventi di cui al presente articolo».
    All'articolo 31:
    al comma 1, le parole: «per i beni e le attivita' culturali» sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni e delle attivita' culturali»;
    al comma 3, le parole: «pubblicato nella  gazzetta  ufficiale  n.
277,  del  26  novembre  2002»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002».
    Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
    «Art. 31-bis. - (Operativita' degli  impianti  a  fune). -  1.  I
termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari  di  cui
al decreto del Ministro dei  trasporti  2  gennaio  1985,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31  gennaio  1985,  relativi  alla
scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti  a  fune,
non si applicano ai medesimi impianti  che  risultano  positivi  alle
verifiche effettuate dai competenti  uffici  ministeriali  secondo  i
criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
    2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui  al
comma 1, gli impianti  la  cui  vita  tecnica,  compresa  l'eventuale
proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e'  scaduta
possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della  loro
idoneita'  ai  fini  della  sicurezza  dell'esercizio  da  parte  dei
competenti uffici ministeriali.
    3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e  2  anche  gli
impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale  proroga  prevista
dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa verifica della loro idoneita' ai fini  della
sicurezza   dell'esercizio,   da   parte   dei   competenti    uffici
ministeriali».
    All'articolo 32, comma 3, lettera a), le parole: «delle unita' da
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' da diporto,».
    Al capo VII, dopo l'articolo 32 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 32-bis. - (Disposizioni in materia di autotrasporto). -  1.
All'articolo 46-bis  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le  parole:  "regolamento  (CEE)  n.  3118/93  del
Consiglio, del 25  ottobre  1993"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"regolamento  (CE)  n.  1072/2009  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 21 ottobre 2009";
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano  nel  caso  di
circolazione  nel  territorio  nazionale  di  veicoli   immatricolati
all'estero qualora  sia  riscontrata,  durante  la  circolazione,  la
mancata corrispondenza fra le registrazioni del  tachigrafo  o  altri
elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che
devono essere fornite ai sensi  dell'articolo  8,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche'  nel  caso  in  cui  le  prove
stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo".
    2. I contributi alle imprese di autotrasporto per  l'acquisizione
di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e  d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27
settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie  destinate
al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della  legge
27 dicembre 2013, n.  147,  per  l'esercizio  finanziario  2014,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  effettivamente  disponibili   e,
comunque, non oltre complessivi  15  milioni  di  euro,  sono  fruiti
mediante credito d'imposta da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, presentando il modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,
pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari
presentino espressa dichiarazione  di  voler  fruire  del  contributo
diretto.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede  al  versamento  delle  somme  occorrenti  per  la
regolazione contabile dei  crediti  da  utilizzare  in  compensazione
sulla contabilita' speciale n. 1778, aperta presso la Banca  d'Italia
e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia  medesima
gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli  importi
dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il  credito  d'imposta
puo' essere utilizzato in  compensazione  solo  successivamente  alla
comunicazione dei dati di cui  al  periodo  precedente,  da  eseguire
secondo modalita' telematiche definite d'intesa tra  l'Agenzia  delle
entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In  fase
di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle  imprese,  l'Agenzia
delle entrate verifica che  l'ammontare  dei  crediti  utilizzati  in
compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando
le operazioni di versamento che non  rispettano  tale  requisito.  Al
credito d'imposta riconosciuto per le finalita' di cui alla  presente
norma non si applica il limite previsto dall'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano agli incentivi per  la  formazione  professionale  relativi
all'articolo 2, comma 2,  lettera  f),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre  2007,  n.  227,
solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa  dichiarazione
di voler fruire del  credito  d'imposta,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  effettivamente  disponibili  e,  comunque,   non   oltre
complessivi 10 milioni di euro.
    3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la  lettera  l-quater)
e' aggiunta la seguente:
    "l-quinquies)  decide  sui  ricorsi  proposti  dagli  interessati
avverso i provvedimenti adottati dagli  uffici  della  motorizzazione
civile  in  materia  di  iscrizione,  sospensione,  cancellazione   e
radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonche' di applicazione
delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato. Le  decisioni  del  comitato  centrale  sono
definitive e devono essere notificate  al  ricorrente  e  all'ufficio
della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di
cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati  al
competente ufficio della motorizzazione civile per  la  revoca  o  la
sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori".
    4. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi  finanziari
finalizzata alla prevenzione  delle  infiltrazioni  criminali  e  del
riciclaggio del  denaro  derivante  da  traffici  illegali,  tutti  i
soggetti della filiera dei  trasporti  provvedono  al  pagamento  del
corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un  contratto
di trasporto di merci su strada, di cui  al  decreto  legislativo  21
novembre  2005,  n.  286,  utilizzando   strumenti   elettronici   di
pagamento, ovvero il canale  bancario  attraverso  assegni,  bonifici
bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire
la   piena   tracciabilita'   delle   operazioni,   indipendentemente
dall'ammontare  dell'importo  dovuto.   Per   le   violazioni   delle
disposizioni di cui al presente comma si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni».
    All'articolo 33:
    al comma 4 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e,
comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
    al comma 10, dopo le parole: «con le risorse»  sono  inserite  le
seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
    al comma 11, le parole: «con decreto del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 31  agosto  2001,»  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001,»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «13-bis.  Il  programma  di  rigenerazione  urbana,   predisposto
secondo le finalita' di cui al comma 3 del  presente  articolo,  deve
garantire  la  piena  compatibilita'  e  il  rispetto  dei  piani  di
evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
    13-ter. Ai fini della definizione del programma di  rigenerazione
urbana, il  Soggetto  Attuatore  acquisisce  in  fase  consultiva  le
proposte del comune  di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del  comune
di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita'  del  redigendo
programma  di  rigenerazione  urbana  e   alla   sua   sostenibilita'
economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito
della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle
sue eventuali proposte non accolte. In caso  di  mancato  accordo  si
procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
    13-quater. Il Commissario  straordinario  di  Governo,  all'esito
della procedura di mobilita' di  cui  all'articolo  1,  commi  563  e
seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni
di personale necessari per le attivita' di  competenza  del  Soggetto
Attuatore ovvero della societa' da quest'ultimo costituita  e  assume
ogni  iniziativa  utile  al   fine   di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali dei  lavoratori  facenti  capo  alla  societa'  Bagnoli
Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento».
    Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
    «Art.  33-bis. -  (Interventi   di   bonifica   dall'amianto   da
realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica  di  interesse
nazionale di Casale Monferrato). - 1. Nell'anno  2015  le  spese  per
interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune  di  Casale
Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse  nazionale
di "Casale Monferrato", a  valere  e  nei  limiti  dei  trasferimenti
erogati  nel  medesimo  anno  dalla  regione  Piemonte,   nonche'   i
trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto  di  stabilita'  interno
del medesimo comune».
    All'articolo 34:
    al comma 5, lettera b), le parole: «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento»;
    il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7. Nei siti inquinati di proprieta' di  enti  territoriali,  nei
quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di  messa  in
sicurezza e di bonifica, possono essere  realizzati,  con  esclusione
dal patto di stabilita' interno,  interventi  e  opere  di  bonifica,
interventi e opere richiesti  dalla  normativa  sulla  sicurezza  nei
luoghi di  lavoro,  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
impianti e infrastrutture,  compresi  adeguamenti  alle  prescrizioni
autorizzative, nonche' opere lineari necessarie  per  l'esercizio  di
impianti e forniture di servizi e,  piu'  in  generale,  altre  opere
lineari  a  condizione  che  detti  interventi  realizzino  opere  di
pubblico  interesse  e   non   pregiudichino   il   completamento   e
l'esecuzione  della  bonifica,  ne'  interferiscano  con  esso,   ne'
determinino rischi  per  la  salute  dei  lavoratori  e  degli  altri
fruitori dell'area»;
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis. All'articolo 242, comma  7,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: "Per la selezione  delle  tecnologie
di  bonifica  in  situ  piu'  idonee,  la  regione  puo'  autorizzare
l'applicazione a scala pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica
innovative, anche finalizzata  all'individuazione  dei  parametri  di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che
tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo  ai
rischi sanitari e ambientali"; al secondo periodo, le parole: "di cui
al periodo precedente" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui  al
primo periodo"»;
    al comma 8, alinea, le parole:  «del  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del comma 7»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «10-bis. All'articolo 242-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La
caratterizzazione  e  il  relativo  progetto  di  bonifica  non  sono
sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242  e
252, bensi' a controllo ai  sensi  dei  commi  3  e  4  del  presente
articolo  per  la  verifica   del   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione nei suoli  per  la  specifica
destinazione d'uso";
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Qualora il  progetto  di  bonifica  di  cui  al  comma  1
riguardi un sito di estensione superiore  a  15.000  metri  quadrati,
esso puo' essere attuato in non piu'  di  tre  fasi,  ciascuna  delle
quali e' soggetta al termine di esecuzione di cui  al  comma  2.  Nel
caso di bonifica di un sito avente  estensione  superiore  a  400.000
metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si
articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi
annesso, la cui  definizione  deve  formare  oggetto  di  intesa  con
l'autorita'  competente.  Il  crono-programma  deve   precisare,   in
particolare,  gli  interventi  per  la  bonifica  e  le   misure   di
prevenzione e  messa  in  sicurezza  relativi  all'intera  area,  con
specifico riferimento anche alle acque di falda".
    10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e  denominati,  di
lavori e servizi attinenti alla materia delle  bonifiche  ambientali,
all'ente o all'autorita' procedente e' fatto  obbligo  di  pubblicare
nel proprio  sito  web  il  curriculum  del  soggetto  affidatario  e
l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso».
    L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  35. -  (Misure  urgenti  per  la  realizzazione  su  scala
nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei  rifiuti
urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e  di
riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per  la  tracciabilita'
dei rifiuti nonche' per il recupero dei beni  in  polietilene). -  1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con proprio decreto, individua  a  livello  nazionale  la
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a  livello
nazionale, con l'indicazione  espressa  della  capacita'  di  ciascun
impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico  di
rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire  il  fabbisogno
residuo,  determinato  con  finalita'  di  progressivo   riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale e  nel  rispetto
degli obiettivi di raccolta differenziata e di  riciclaggio,  tenendo
conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi'  individuati
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse nazionale,  attuano  un  sistema  integrato  e  moderno  di
gestione di rifiuti urbani e assimilati,  garantiscono  la  sicurezza
nazionale nell'autosufficienza, consentono di  superare  e  prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle  norme
europee  di  settore  e  limitano  il  conferimento  di  rifiuti   in
discarica.
    2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  effettua  la  ricognizione   dell'offerta   esistente   e
individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti  di
recupero della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in
maniera differenziata, articolato per regioni; sino  alla  definitiva
realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura  del
fabbisogno residuo  cosi'  determinato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente
possibile, un incremento fino al 10 per cento della  capacita'  degli
impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero
di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e  la  produzione  di
compost di qualita'.
    3. Tutti gli impianti  di  recupero  energetico  da  rifiuti  sia
esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico
termico,  come  previsto   dall'articolo   237-sexies   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  qualora  sia  stata  valutata
positivamente la  compatibilita'  ambientale  dell'impianto  in  tale
assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato
della qualita' dell'aria di cui  al  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  autorita'
competenti  provvedono  ad  adeguare  le   autorizzazioni   integrate
ambientali  degli  impianti  esistenti,  qualora  la  valutazione  di
impatto ambientale sia stata autorizzata  a  saturazione  del  carico
termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita'  dell'aria
come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
    4. Gli impianti di nuova realizzazione devono  essere  realizzati
conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico
di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni.
    5. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  per   gli   impianti
esistenti,  le  autorita'  competenti  provvedono  a  verificare   la
sussistenza dei requisiti  per  la  loro  qualifica  di  impianti  di
recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono  le  condizioni  e  nel
medesimo termine, adeguano in tal senso le  autorizzazioni  integrate
ambientali.
    6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  non
sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei  rifiuti  urbani  in
impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve  comunque
essere assicurata priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel
territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo  fabbisogno
e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento  di
rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresi'  ammessi,  in
via  complementare,  rifiuti  speciali  pericolosi  a  solo   rischio
infettivo nel pieno rispetto del  principio  di  prossimita'  sancito
dall'articolo 182-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali  che  disciplinano
la materia, a condizione che l'impianto  sia  dotato  di  sistema  di
caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto
tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le  autorizzazioni
integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.
    7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di  rifiuti
urbani localizzati in  una  regione  siano  smaltiti  rifiuti  urbani
prodotti in altre regioni, i gestori degli  impianti  sono  tenuti  a
versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella
misura massima di 20 euro  per  ogni  tonnellata  di  rifiuto  urbano
indifferenziato  di  provenienza   extraregionale.   Il   contributo,
incassato  e  versato  a  cura  del  gestore  in  un  apposito  fondo
regionale,  e'  destinato  alla  prevenzione  della  produzione   dei
rifiuti,   all'incentivazione   della   raccolta   differenziata,   a
interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe  di
gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente
dai gestori degli impianti localizzati nel territorio  della  regione
che riceve i rifiuti a valere sulla  quota  incrementale  dei  ricavi
derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale
e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe
poste a carico dei cittadini.
    8. I termini per le  procedure  di  espropriazione  per  pubblica
utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti  della  meta'.
Nel caso tali procedimenti siano in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono ridotti  di  un  quarto  i  termini
residui.  I  termini  previsti  dalla  legislazione  vigente  per  le
procedure di valutazione di impatto ambientale  e  di  autorizzazione
integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si  considerano
perentori.
    9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e
8 si applica il potere sostitutivo  previsto  dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
    10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, dopo le parole: "il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche
avvalendosi della societa'  Consip  Spa,  per  lo  svolgimento  delle
relative procedure, previa stipula di convenzione per  la  disciplina
dei relativi rapporti,".
    11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
seguente:
    "3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si  applica  ai  rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  a
smaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   del
territorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225".
    12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) il comma 2 e' abrogato;
    b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare  parte
un rappresentante  indicato  da  ciascuna  associazione  maggiormente
rappresentativa  a  livello  nazionale  delle  categorie   produttive
interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello  sviluppo
economico";
    c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Il
contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura
variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel
bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto
di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei  contributi
di cui al comma 10, lettera b)".
    13.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui  al   comma   13
dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal  medesimo
articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti  nella  misura  del  30  per
cento dei relativi importi».
    All'articolo 36:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente:
    "n-septies)  delle  spese  sostenute   dalle   regioni   per   la
realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione  e  delle
attivita'  economiche,  di  sviluppo  industriale,  di  bonifica,  di
ripristino ambientale e  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
nonche'  per  il  finanziamento  di  strumenti  della  programmazione
negoziata per gli importi stabiliti con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun  anno,  sulla  base
dell'ammontare  delle  maggiori  entrate  riscosse   dalla   regione,
rivenienti   dalla    quota    spettante    alle    stesse    regioni
dall'applicazione dell'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite  delle  aliquote  di
prodotto relative agli incrementi di produzione  realizzati  rispetto
all'anno 2013"»;
    al comma 2, dopo le parole: «Con la legge di  stabilita'  per  il
2015» sono inserite le seguenti: «e con quelle successive»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. All'articolo 45 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Istituzione  del
Fondo  per  la  promozione  di  misure  di   sviluppo   economico   e
l'attivazione di una social  card  nei  territori  interessati  dalle
estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi";
    b) al comma 2, le parole: "alla riduzione del prezzo  alla  pompa
dei carburanti" sono sostituite dalle seguenti: "alla  promozione  di
misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card";
    c)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "Ministro  dello   sviluppo
economico" sono inserite le seguenti: ", d'intesa  con  i  Presidenti
delle regioni interessate,"».
    Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
    «Art.  36-bis. -  (Interventi  in  favore   dei   territori   con
insediamenti  produttivi  petroliferi). -  1.   L'articolo   16   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica  alle  maggiori  entrate
effettivamente  realizzate  attraverso  i  versamenti  dei   soggetti
titolari di concessioni di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  o
gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo  la  cui
autorizzazione all'esercizio, di  cui  agli  articoli  85  e  90  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo  42  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1979,  n.  886,  e
successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al  12
settembre 2013. La quota delle maggiori  entrate  da  destinare  alle
finalita' del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del  2012  e'
determinata nella misura del 30 per cento di  tali  maggiori  entrate
per i dieci periodi di imposta successivi  all'entrata  in  esercizio
dei relativi impianti. Il decreto attuativo di  cui  all'articolo  16
del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per  le  parti
compatibili con le disposizioni del presente articolo».
    All'articolo 37:
    al comma 1, le parole: «alla  redazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla redazione»;
    al comma 2:
    alla lettera  a),  le  parole:  «e  le  opere  accessorie,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  incluse  le  operazioni  preparatorie
necessarie  alla  redazione  dei  progetti  e   le   relative   opere
connesse,»;
    alla lettera c) le parole: «dal seguente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai seguenti»;
    dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
    «c-bis) all'articolo  52-quinquies,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", previa  acquisizione  del  parere  degli
enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali  il  parere  si  intende
acquisito"»;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare,  per  accrescere
la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta
di erogazione e di iniezione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di  regolazione  che
inizia dal 2015, stabilisce meccanismi  regolatori  incentivanti  gli
investimenti per  lo  sviluppo  di  ulteriori  prestazioni  di  punta
effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli
sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta
e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti  sul  sistema
nazionale del gas».
    All'articolo 38:
    al comma 1, le parole: «decreti  autorizzativi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «titoli abilitativi»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con   proprio
decreto,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, predispone un piano delle  aree  in  cui  sono
consentite le attivita' di cui al comma 1»;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al punto 7) dell'allegato  II  alla  parte  seconda,  dopo  le
parole: "coltivazione di  idrocarburi"  sono  inserite  le  seguenti:
"sulla terraferma e";
    b) alla lettera v)  dell'allegato  III  alla  parte  seconda,  le
parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" sono soppresse;
    c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:
    1) la lettera g) e' abrogata;
    2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio, di  gas  naturale"
sono soppresse»;
    il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Per i procedimenti di valutazione di  impatto  ambientale  in
corso presso le regioni alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  relativi  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi,  la  regione  presso  la  quale  e'  stato  avviato   il
procedimento conclude lo stesso  entro  il  31  marzo  2015.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  la   regione   trasmette   la   relativa
documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di
spesa istruttori rimangono a carico delle societa' proponenti e  sono
versati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare»;
    al comma 5, le parole da: «a seguito della quale» fino a: «trenta
anni, da prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «a  cui  seguono,
in  caso  di  rinvenimento   di   un   giacimento   tecnicamente   ed
economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo
economico, la fase di  coltivazione  della  durata  di  trenta  anni,
prorogabile»;
    al comma 6, le lettere a), b) e c), con il successivo  capoverso,
sono sostituite dalle seguenti:
    «a) a seguito di un procedimento  unico  svolto  nel  termine  di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di  servizi,  nel  cui
ambito e' svolta anche  la  valutazione  ambientale  preliminare  del
programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con
parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale
VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare;
    b) con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa
intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di  Bolzano
territorialmente  interessata,  per  le  attivita'  da  svolgere   in
terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e  le  risorse
minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale  minerario
idrocarburi e georisorse;
    c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate  alla   esecuzione   e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e,  a  condizioni  di
reciprocita', a soggetti di  altri  Paesi.  Il  rilascio  del  titolo
concessorio  unico  ai  medesimi   soggetti   e'   subordinato   alla
presentazione  di  idonee  fideiussioni   bancarie   o   assicurative
commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste»;
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. I  progetti  di  opere  e  di  interventi  relativi  alle
attivita' di ricerca e  di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono
sottoposti a valutazione di impatto  ambientale  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea. La valutazione di  impatto  ambientale
e' effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste  dalla
parte seconda del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni.
    6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca  e  per
la  coltivazione  di  idrocarburi  e'  vincolato   a   una   verifica
sull'esistenza  di  tutte  le  garanzie  economiche  da  parte  della
societa' richiedente, per coprire i costi di un  eventuale  incidente
durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal  piu'  grave
incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi
dei rischi»;
    al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai  sensi
del presente articolo»;
    il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    «8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare  o
del richiedente, da presentare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche ai titoli rilasciati successivamente alla data  di  entrata  in
vigore  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   ai
procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta  salva  l'opzione,
da  parte  dell'istante,  di  proseguimento   del   procedimento   di
valutazione di impatto ambientale presso la  regione,  da  esercitare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto»;
    il comma 9 e' soppresso;
    al comma 10:
    al capoverso 1-bis, dopo le parole: «in  mare  localizzate»  sono
inserite le seguenti: «nel mare continentale e»  e  dopo  le  parole:
«sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare» sono  inserite  le
seguenti: «, previo espletamento della procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di  effetti  di  subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli
insediamenti antropici»;
    dopo il capoverso 1-ter e' aggiunto il seguente:
    «1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23  agosto  2004,
n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono
inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"»;
    al comma 11, dopo le parole: «estratta in  giacimento''»  sono le
seguenti: «ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  ''.  Le
autorizzazioni relative alla reiniezione  delle  acque  di  strato  o
della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con  la
prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie  a  garantire  che
esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad  altri
ecosistemi''»;
    dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
    «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5  e'  inserito  il
seguente:
    "5-bis. Ai fini di un'efficace  applicazione  delle  disposizioni
dei commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto ad avere un registro  delle
quantita' esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi,  pena  la
revoca dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva".
    11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto  2004,
n. 239, le parole: "0,5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "1
per mille".
    11-quater. All'articolo 144  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Ai   fini   della   tutela   delle   acque   sotterranee
dall'inquinamento  e  per  promuovere  un  razionale   utilizzo   del
patrimonio idrico nazionale, tenuto  anche  conto  del  principio  di
precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla  prevenzione
di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione  di
idrocarburi  rilasciate  dallo  Stato  sono  vietati  la  ricerca   e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei  relativi
titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione
in pressione nel sottosuolo di fluidi  liquidi  o  gassosi,  compresi
eventuali  additivi,   finalizzata   a   produrre   o   favorire   la
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono  intrappolati  lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi  di  ricerca  o  di
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  all'Istituto  nazionale  di
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche  in
via  sperimentale,  compresi   quelli   sugli   additivi   utilizzati
precisandone la composizione chimica. Le violazioni  accertate  delle
prescrizioni previste dal presente articolo determinano  l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso".
    11-quinquies. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
sono definite condizioni e modalita' per  il  riconoscimento  di  una
maggiore  valorizzazione  dell'energia  da  cogenerazione   ad   alto
rendimento,  ottenuta  a  seguito  della  riconversione  di  impianti
esistenti  di  generazione  di   energia   elettrica   a   bioliquidi
sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita'
di cogenerazione asservite ai medesimi  siti.  La  predetta  maggiore
valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito  del  regime  di  sostegno
alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento,   come   disciplinato   in
attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n.
99, e successive modificazioni,  e  in  conformita'  alla  disciplina
dell'Unione europea in materia».
    All'articolo 39:
    al comma 1:
    alla lettera b), numero 1), dopo le  parole:  «al  comma  1,»  e'
inserita la seguente: «alinea,»  e  le  parole:  «"da  almeno  dodici
mesi"» sono sostituite dalle seguenti: «"da almeno dodici mesi,"»;
    alla lettera c), le parole: «in uso promiscuo ai dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «in disponibilita' ai  dipendenti  in  uso
proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «1-bis. All'articolo 19, comma  6,  del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
    "d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini,
a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali  e
dell'Unione europea, anche  mediante  l'impiego  di  idonei  mezzi  e
strutture  per  il  monitoraggio,  il  controllo   e   il   contrasto
dell'inquinamento"».
    Al capo IX, dopo l'articolo 39 e' aggiunto il seguente:
    «Art.   39-bis. -   (Teleriscaldamento    e    teleraffreddamento
efficienti). - 1. La lettera tt) del  comma  2  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102,  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti:  sistema
di teleriscaldamento o teleraffreddamento che  usa,  in  alternativa,
almeno:
    a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    b) il 50 per cento di calore di scarto;
    c) il 75 per cento di calore cogenerato;
    d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti"».
    All'articolo 40:
    al comma 1, le parole: «Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la
formazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo  sociale  per
occupazione e formazione»;
    al comma 2, lettera g), le  parole:  «che  restano  acquisite  al
bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite,  nel
predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato»;
    al comma 3, la parola: «ripartiti» e' sostituita dalla  seguente:
«, ripartiti» e la parola: «abrogate» e' sostituita  dalla  seguente:
«soppresse»;
    al comma 4, le parole: «Fondo  per  l'occupazione  e  formazione»
sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione».
    All'articolo 41:
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad  utilizzare»  sono
inserite le seguenti: «, nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica,».
    All'articolo 42:
    al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: «all'entrata di  Bilancio
statale la quota non  effettuata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  la  quota  di  spesa   non
effettuata»;
    al  comma  8,  le  parole:  «400  milioni  di  euro  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2014 al 2017»;
    al comma 10, secondo periodo, la parola: «applica» e'  sostituita
dalla seguente: «applicano»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «14-bis. Per l'anno 2014, al fine di  consentire  l'accelerazione
delle procedure per  l'intesa  finalizzata  alla  determinazione  dei
fabbisogni standard regionali in materia di sanita',  le  regioni  di
riferimento  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  27   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella  seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
    14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in  fine,  i
seguenti periodi: "Per l'anno 2014, in via  transitoria,  nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce  il
riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo  anche
conto di criteri di  riequilibrio  indicati  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
percentuale  indicata  al  citato  articolo   15,   comma   23,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento".
    14-quater. Per l'anno 2014, le riserve  di  cui  all'articolo  1,
comma 508, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  afferenti  al
territorio della regione Sardegna, sono  finalizzate  alla  riduzione
dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.
    14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater
in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di  euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per
l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' alle  regioni
e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e  sanitari".  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno  2016,
a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018  e
a 2.526.288 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede,
quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per  l'anno
2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a  2.142.288  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a
384.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2016,   mediante
corrispondente riduzione della proiezione,  per  l'anno  2016,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
    14-sexies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio».
    Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
    «Art. 42-bis. -  (Termini  per  la  richiesta  di  ammissione  al
finanziamento del programma di edilizia sanitaria). -  1.  I  termini
per la richiesta di ammissione al finanziamento di  cui  all'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono  fissati  in
trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per  gli
accordi di programma di  edilizia  sanitaria  sottoscritti  nell'anno
2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono
conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli
accordi di programma i termini relativi agli interventi per  i  quali
la domanda di ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma
valutata non ammissibile  al  finanziamento  ai  sensi  del  medesimo
articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005».
    All'articolo 43:
    al comma 3, dopo  le  parole:  «100  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»;
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,  lettera
a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del  patto
di stabilita' interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni,
nel 2014 si applica fino ad un importo pari  al  3  per  cento  delle
entrate correnti registrate nell'ultimo  consuntivo  disponibile  del
comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno  attivato
nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale
prevista  dall'articolo  243-bis  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  nonche'  di  quelli
che nel medesimo anno hanno deliberato il  dissesto  finanziario,  il
pagamento  della  sanzione  di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari  determinati  dalla
sua applicazione non concorrono alla riduzione  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni»;
    al comma 4, le parole: «alla disposizioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «alle disposizioni»  e  le  parole:  «dall'articolo  1  del
decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88»;
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
    «5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "I  comuni
per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile
recuperare sul fondo di solidarieta'  comunale  per  l'anno  2014  le
somme  risultanti  a  debito  per  effetto  delle  variazioni   sulle
assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per  l'anno  2013  di
cui al comma 729-bis possono  chiedere  la  rateizzazione  triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare,  ivi  comprese
quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle  entrate,  con
le modalita' che sono rese note dal Ministero  dell'interno  mediante
apposito comunicato. A seguito delle richieste  di  rateizzazione  di
cui al periodo precedente,  il  Ministero  dell'interno  comunica  ai
comuni  beneficiari  delle  maggiori  assegnazioni   del   fondo   di
solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma  729-bis,  gli
importi da riconoscere in ciascuna  delle  annualita'  2015,  2016  e
2017".
    5-ter.  All'articolo  32,   comma   3,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole:  "95  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "75 per cento".
    5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa  in
sede di Conferenza  Stato -  citta'  ed  autonomie  locali,  la  nota
metodologica relativa alla procedura di  calcolo  e  la  stima  delle
capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a   statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  e  successive  modificazioni.  Lo  schema  di
decreto con la nota metodologica  e  la  stima,  di  cui  al  periodo
precedente, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione,  il   parere   della   Commissione   parlamentare   per
l'attuazione del federalismo fiscale, di  cui  all'articolo  3  della
legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive  modificazioni,  e  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso  il  termine
di cui al secondo periodo, il decreto puo' comunque essere  adottato.
Il Ministro, se  non  intende  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per  le
quali non si e' conformato ai citati pareri».
    Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
    «Art.  43-bis. -  (Regioni  a   statuto   speciale   e   province
autonome). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e
con le relative norme di attuazione».

 

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