Consiglio di Stato, Sentenza|27 aprile 2021| n. 3392.
Le valutazioni effettuate dall’amministrazione in sede di procedimento disciplinare attengono alla sfera dell’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stessa e sfuggono al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità, salvo che le stesse non si presentino basate su errori di fatto, ovvero non siano sorrette da (nemmeno sufficiente) motivazione, ovvero si presentino affette da palese illogicità o irragionevolezza.
Sentenza|27 aprile 2021| n. 3392
Data udienza 30 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Guardia di finanza – Procedimento disciplinare – Valutazioni effettuate dall’amministrazione – Sindacato – Limiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4360 del 2020, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Geerale. Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. An. Pl., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fa. Fe. in Roma, via (…), e successivamente anche dall’avvocato Gi. Fe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Gi. Fe. e Ma. An. Pl. che partecipano alla discussione ai sensi dell’art.25 d.l. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza, impugna la sentenza -OMISSIS-, con la quale il TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- ed ha annullato sia il provvedimento del 27 dicembre 2018, con il quale il Comando interregionale dell’Italia sud occidentale aveva inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione, disponendo l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa del centro documentale competente senza alcun grado, sia il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento,
Il provvedimento sanzionatorio oggetto di annullamento in primo grado veniva adottato a seguito di un procedimento disciplinare, avviato dopo che il procedimento penale per i reati di concussione (art. 317 c.p.) e di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, si era concluso nei confronti dell’appellato, -OMISSIS-, con l’archiviazione.
I fatti, succintamente esposti nella sentenza impugnata (pagg. 3-5), e commessi in concorso con un altro militare, consistevano:
– nell’avere procurato ad un amico già appartenente alla Guardia di Finanza, poi divenuto commercialista, un imprenditore quale cliente, essendo entrambi soggetti economici sottoposti alla vigilanza del reparto di appartenenza;
– nell’avere ricevuto dal predetto imprenditore in omaggio “una cantinetta refrigerante per la conservazione del vino”;
– nell’avere procurato al predetto amico commercialista un ulteriore cliente, operante nel settore dell’intermediazione immobiliare;
– nell’avere rimandato “allo scopo di sistemare un controllo effettuato da altro ispettore nei confronti di un affine della moglie di un graduato… la predisposizione dell’intera trattazione al fine di metterla alla firma solo nel momento in cui sarebbe subentrato il comandante interinale”;
– nell’avere effettuato un accesso abusivo alle banche dati informatiche in uso al Corpo;
– nell’avere instaurato di fatto un rapporto di collaborazione con un commercialista del luogo “proponendo uno stratagemma contabile finalizzato all’abbattimento del valore delle rimanenze finali” di una società ;
– nell’avere effettuato un indebito interessamento rispetto agli esiti di una attività di servizio effettuata da altri militari;
– nell’avere ricevuto in omaggio alcune bottiglie di vino.
La sentenza impugnata ha innanzi tutto rigettato i motivi di ricorso volti a contestare la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 1392 e 1393 del d.lgs. n. 66/2010, nonché quelli elativi al fatto che in sede disciplinare ci si sarebbe basati solo sugli elementi di prova acquisiti nel procedimento penale, senza neanche tener conto di quanto rilevato dal Tribunale militare di Napoli con decreto di archiviazione del 11 luglio 2018.
La sentenza ha invece accolto il motivo con il quale si evidenzia il vizio di mancanza di proporzionalità tra la sanzione irrogata ed i fatti oggetto di contestazione, affermando in particolare:
– “ciascuna delle contestazioni… in mancanza di ulteriori prove circa la rilevanza penale dei fatti imputati si è tradotta nella violazione delle disposizioni del codice deontologico”;
– non risulta dimostrato che il militare “abbia avuto un qualsiasi vantaggio da tali rapporti né che la vicinanza con quei soggetti (imprenditori e commercialista) abbia impedito o agevolato eventuali attività ispettive svolte o da svolgere nei loro confronti”;
“se è innegabile che tali soggetti rientrano nell’ambito della competenza del reparto di appartenenza (del militare) e che tale circostanza avrebbe da sola imposto allo stesso di assumere un atteggiamento più prudente, evitando quei rapporti troppo stretti che il codice di comportamento espressamente vieta, è altresì innegabile che la sanzione inflitta, anche tenuto conto della irreversibilità rispetto allo stato del militare, appare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità delle mancanze”;
– anche l’accesso alle banche dati, pur ingiustificato, non ha portato “all’acquisizione di alcun dato rilevante, sensibile o riservato”.
In definitiva, secondo la sentenza, “le condotte tenute dal ricorrente, pur connotate da indubbio disvalore, non possono giustificare l’applicazione della più grave delle sanzioni disciplinari di stato previste dall’art. 1357 del d.lgs. n. 66 del 2010, comportante la cessazione dell’impiego”.
2. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
violazione e falsa applicazione art. 1355 cod. ord. militare; erronea valutazione degli atti di causa; invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione; contraddittorietà ; illogicità ; ciò in quanto:
a) la sentenza, “dopo aver verificato che il giudizio dell’autorità disciplinare non fosse apertamente contrastante con i fatti accertati nel corso del procedimento, ha esteso il proprio sindacato in misura tale da impingere nel merito delle valutazioni e delle determinazioni che la legge riserva all’amministrazione, soprattutto in un caso come quello di specie in cui sono coinvolti preminenti interessi pubblici di tutela dell’onore e dell’integrità della Guardia di Finanza, messi a repentaglio dal comportamento del militare”;
b) “nel caso in esame non sono rinvenibili elementi atti a far ritenere manifestamente illogica la valutazione dell’amministrazione… sono le argomentazioni del giudice di prime cure a risultare contraddittorie laddove da un lato conferma le condotte materiali del militare riconoscendone l’indubbio disvalore, dall’altro censura il provvedimento espulsivo per la sua sproporzione intrinseca”;
c) “le condotte del militare analizzate nel complesso, oltre a superare nettamente il limitante concetto di “mere violazioni del codice deontologico”, assurgono a comportamenti incompatibili con la figura di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza”.
Si è costituito in giudizio l’appellato, che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello, sante la sua infondatezza.
Con ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
3. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzi tutto ribadire che, secondo costante giurisprudenza del giudice amministrativo (della quale vengono riportati arresti sia nella sentenza impugnata, sia nel ricorso in appello), le valutazioni effettuate dall’amministrazione in sede di procedimento disciplinare attengono alla sfera dell’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stessa e sfuggono al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità, salvo che le stesse non si presentino basate su errori di fatto, ovvero non siano sorrette da (nemmeno sufficiente) motivazione, ovvero si presentino affette da palese illogicità o irragionevolezza.
Ed infatti, laddove il sindacato del giudice amministrativo, lungi dal mantenersi entro i limiti innanzi descritti, debordi dagli stessi, ricorre una non consentita giurisdizione di merito, con invasione della sfera propria e riservata della pubblica amministrazione.
4.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto di individuare nella sanzione irrogata al militare una violazione del principio di proporzionalità cui deve riportarsi la corrispondenza tra fatto commesso (e contestato) e sanzione concretamene inflitta. In tal senso, dunque, la sentenza ha, in sostanza, individuato la sussistenza di una figura di eccesso di potere per irragionevolezza ed ha, di conseguenza, annullato il provvedimento impugnato.
Come condivisibilmente ricordato dalla sentenza impugnata, il principio di proporzionalità della sanzione deve ritenersi immanente all’ordinamento, anche militare, ed in particolare costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari.
4.2. Nel caso di specie, i fatti addebitati al militare non appaiono avere le caratteristiche della gravità tale da determinare la sanzione irrogata e ciò non già per autonoma valutazione del giudice di primo grado (indebitamente sostituitosi all’amministrazione, così esercitando una non attribuitagli giurisdizione di merito), ma perché gli stessi sono stati valutati in tal senso anche in sede penale. Difatti, pur potendo essi integrare astrattamente ipotesi di reato, non sono stati tuttavia idonei a determinare l’esercizio di un’azione penale ed il vaglio di un giudice (e tantomeno una sentenza di condanna), bensì sono stati oggetto di una richiesta (e poi disposta) archiviazione.
Ed in al senso, anche laddove l’archiviazione sia stata richiesta, in tutto o in parte, per intervenuta prescrizione (come ricorda l’appellante), occorre ricordare come il tempo per la prescrizione è direttamente proporzionale alla gravità del fatto-reato.
Ovviamente, non si intende affermare che la tenuità dei fatti nell’ottica del giudizio penale escluda che i medesimi fatti possano avere diversa e ben più grave valutazione nell’ottica disciplinare.
Ma, nel caso di specie, i fatti addebitati al militare, per le considerazioni condivisibilmente svolte dalla sentenza impugnata, non appaiono sorreggere (alla luce del principio di proporzionalità ), l’irrogazione della più grave delle sanzioni di cui all’art. 1357 d.lgs n. 66/2010.
Se i comportamenti tenuti dal militare sono senz’altro disciplinarmente rilevanti e costituiscono “comportamenti incompatibili” con la retta condotta di un militare della Guardia di Finanza, nondimeno essi non appaiono preclusivi, sulla base di una evidente consecuzione logica, dell’appartenenza al Corpo.
Basti a tal fine ricordare – come evidenziato nella sentenza impugnata – che non risulta che la condotta tenuta abbia consentito la percezione di indebiti corrispettivi (posto che i doni contestati – bottiglie di vino e una cantinetta per la conservazione del medesimo – sembrano costituire, in difetto di diverse specificazioni, donativi eccessivi incautamente accettati, più che pretium sceleris. In sostanza, si tratta di comportamenti disciplinarmente illeciti, ma che appaiono ricondursi ad un contesto di rapporti amicali e/o parentali, più che a un mercimonio della funzione dell’appartenente al Corpo,
Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 4360/2020 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare…
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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