Le valutazioni della Commissione concorsuale

Consiglio di Stato, Sentenza|21 gennaio 2022| n. 391.

Le valutazioni della Commissione concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica, di natura infungibile, sindacabili soltanto ove inattendibili e soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.

Sentenza|21 gennaio 2022| n. 391. Le valutazioni della Commissione concorsuale

Data udienza 18 gennaio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Carabinieri – Ferma breve – Concorsi pubblici – Valutazioni della commissione concorsuale – Esercizio di discrezionalità tecnica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7980 del 2019, proposto da
Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione prima, n. -OMISSIS- 2019, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per il reclutamento per il 2018 di 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale (G.U. 4° serie speciale n. -OMISSIS-8 del 15/05/2018);
Visto il decreto del Presidente della Sezione n. -OMISSIS-/2022, adottato ai sensi dell’art. 7 bis d. l. 2-OMISSIS-/07/2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 16/09/2021 n. 126, come modificato dall’art. 16, comma 5, del d.l. -OMISSIS-0/12/2021 n. 228;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’Avv. dello Stato La. De. e l’Avv. Vi. Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Le valutazioni della Commissione concorsuale

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sede Roma, sezione prima bis, n. -OMISSIS- 2019 che ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS- avverso il provvedimento di inidoneità, quale allievo carabiniere in ferma quadriennale, adottato dalla Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nominata nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2018, di 2000 allevi carabinieri in ferma quadriennale.
2. Con provvedimento datato -OMISSIS-la Commissione medica giudicava il candidato -OMISSIS-inidoneo, avendo riscontrato un coeficiente LI (apparato locomotore inferiore) pari a -OMISSIS- per -OMISSIS-.
2.1 Il -OMISSIS-impugnava il sopra indicato provvedimento, unitamente alla graduatoria di merito, con ricorso al TAR Lazio che con sentenza n. -OMISSIS-/2019, resa ex art 60 c.p.a., lo accoglieva sulla scorta dell’esito della disposta verificazione che aveva escluso la sussistenza della causa di inidoneità .
-OMISSIS-.Con ricorso in appello notificato in data 2-OMISSIS- settembre 2019 e depositato in data 1 ottobre 2019 il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza, lamentandone l’erroneità in quanto l’esclusione discendeva dall’applicazione della direttiva tecnica di cui al d.m. 4 giugno 2014 e dell’art 10 del bando di concorso che prevede espressamente (comma 4) quale requisito specifico per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri il possesso di un “coefficiente 1 o 2 nell’apparato LI-Apparato Locomotore Inferiore”. La sentenza di primo grado è, pertanto, erronea laddove sostituisce la valutazione medica dell’organo verificatore a quella della Commissione di concorso, pur dando (implicitamente) atto che il giudizio di inidoneità reso nell’ambito della selezione concorsuale era in effetti del tutto coerente con le risultanze di fatto apprezzabili al momento di tale visita e per ciò del tutto legittimo.

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4. In data 9 ottobre 2019 si è costituito l’appellato -OMISSIS–OMISSIS-che, con successive memorie del 19 ottobre 2019 e del 21 settembre 2020, ha insistito per la reiezione del ricorso, rilevandone l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza nonché l’infondatezza nel merito.
5. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2019 la IV sezione sospendeva gli effetti della sentenza impugnata, disponendo il deposito, a cura dell’amministrazione appellante, della documentazione afferente all’alterazione anatomica riscontrata e fissando per la discussione del merito l’udienza del 14 maggio 2020.
6. La trattazione del merito veniva rinviata su istanza di parte appellata depositata in data 10 aprile 2020.
7. All’udienza del 18 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta da parte appellata con memoria del 19 ottobre 2019 e ribadita con successiva memoria del 21 settembre 2020.
8.1 L’inammissibilità discenderebbe, secondo la difesa dell’appellato, dalla mancata impugnazione dell’ordinanza del TAR che ha disposto la verificazione e dalla circostanza che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha convocato il -OMISSIS-per gli accertamenti successivi, giudicandolo “idoneo con riserva”.
8.2 La palese infondatezza dell’eccezione deriva, in primo luogo, dal contenuto non decisorio, ma meramente interlocutorio e istruttorio dell’ordinanza di verificazione, sicché si rivela inconferente l’orientamento giurisprudenziale, citato dalla difesa, in ordine all’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali che, pur avendo forma di ordinanza, decidono nel merito.

 

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8.-OMISSIS- In secondo luogo, la predicata acquiescenza preclusiva dell’impugnazione non trova riscontro nel sistema processuale nemmeno ove sia mancata l’impugnazione dell’ordinanza cautelare, dalla quale non discende alcun ostacolo all’appello avverso la sentenza della parte soccombente in primo grado, che, a ragionare diversamente, si vedrebbe costretta a proporre in ogni caso appello cautelare, a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti del fumus e del periculum, al solo fine di non incorrere in una successiva inammissibilità dell’impugnazione nel merito con un evidente snaturamento dell’istituto e inutile proliferazione del contenzioso. Siffatta acquiescenza alla pronuncia di merito è contraddetta dallo stesso tenore letterale dell’art 62 c.p.a. che ammette l’appello al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari pronunciate dal TAR, ma non lo impone a pena di inammissibilità della successiva impugnazione della sentenza che decide nel merito.
8.4 Quanto alla disposta ammissione con riserva, dalla medesima non può discendere alcuna acquiescenza, atteso che la riserva è lo strumento a mezzo del quale si realizza tipicamente l’equo bilanciamento tra la tutela interinale della situazione soggettiva del ricorrente e l’interesse dell’amministrazione alla celere definizione della procedura concorsuale, con la conseguenza che il giudizio definitivo di idoneità rimane inevitabilmente condizionato dall’esito del contenzioso pendente.
8.5 Per le ragioni sopra indicate, l’eccezione di inammissibilità dell’appello deve essere respinta.
9. Nel merito l’appello del Ministero è fondato.
9.1 Per consolidata giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, le valutazioni della Commissione concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica, di natura infungibile, sindacabili soltanto ove inattendibili e soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.
E’ stato “escluso che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò, in quanto nell’ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse.” Con la conseguenza che ove si verta, com’è nel caso in esame, in ambito concorsuale, si deve sancire ” l’esclusione di qualsivoglia possibile rilevanza di altre valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, pure se espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr., relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2020 n. -OMISSIS-015; nonché Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117, riguardante una fattispecie di esclusione per inidoneità derivante dalla carenza dei requisiti fisici per indice di massa grassa superiore rispetto al valore massimo consentito; e, con riferimento ai reclutamenti nelle Forze Armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1720 del 2020, 584-OMISSIS- del 2018, 5615 del 2017, 40-OMISSIS-8 del 2016 e 2870 del 2016).” (Cons Stato sez. II 12/05/2021 n. -OMISSIS-766; 01/09/2021 n. 6177; -OMISSIS-0/11/2021 n. 7980).
Ne consegue che “a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice non può assumere, ex se, rilievo dirimente, ove non sia stato previamente acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento; o che, altrimenti, esso sia palesemente inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti): una eventuale verificazione rettamente disposta in sede giurisdizionale potendo, unicamente, essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall’Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta. Può, conseguentemente, formare oggetto di approfondimento istruttorio solo l’attendibilità del giudizio; mentre deve escludersi che, con il mezzo della verificazione, si possa giungere ad una nuova valutazione dell’idoneità del candidato (….)” (Cons Stato sez. II 12/05/2021 n. -OMISSIS-766).
9.2 Orbene, nel caso di specie, l’organo di verificazione non ha evidenziato alcun travisamento o abnormità nel giudizio di inidoneità reso dalla commissione esaminatrice, ma si è limitato a sovrapporre il proprio giudizio tecnico-discrezionale a quello espresso dall’amministrazione, attribuendo all’alterazione anatomica un coeficiente -OMISSIS-, anziché -OMISSIS-, come, invece, sancito dalla commissione di concorso.
9.-OMISSIS- Dalla documentazione depositata anche nel presente giudizio di appello (cfr. allegati n. ri 2–OMISSIS–4-5 al ricorso in appello e deposito del Ministero del 9/09/2020) emerge che la commissione medica ha proceduto ad una puntuale applicazione delle direttive tecniche per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, esprimendo un giudizio tecnico discrezionale che, anche all’esito della verificazione, risulta immune da vizi di palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, che costituiscono il perimetro del sindacato estrinseco consentito al giudice amministrativo.

 

Le valutazioni della Commissione concorsuale

 

9.4 In particolare, dagli atti di causa risulta che:
-l’art 10 del bando di concorso richiede, tra i requisiti psico-fisici, per “apparato locomotore inferiore (LI)” un coeficiente minimo pari a 2, da accertarsi con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014;
-il punto -OMISSIS- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico fisici del concorso in questione prevede, a sua volta, che l’accertamento avvenga secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
– la Commissione medica giudicava l’appellato inidoneo in quanto “ha riportato il coeficiente -OMISSIS- nell’apparato LI”, in conseguenza della diagnosi “-OMISSIS-“. La commissione riconduceva i valori riscontrati al codice 2-OMISSIS-1 del citato DM 4/06/2014 afferente a “Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di: –OMISSIS-> 120° e = 1-OMISSIS-5° ; -OMISSIS- > 140 ° e = 155° con alterazioni anatomico funzionali concomitanti del piede”;
– l’indagine RX eseguita da -OMISSIS-presso lo studio radiologico “-OMISSIS-” in data 29.11.2018 evidenziava: “bilateralmente, ridotta l’ampiezza dell’arco plantare. Presenza da ambo i lati, di sperone calcare posteriore”; la visita specialistica eseguita in data 5/12/2018 presso -OMISSIS-” rilevava un angolo costa Bertani 125° a sin. e 1-OMISSIS-5 ° a destra, nonché la “presenza di uno -OMISSIS-” (cfr. deposito -OMISSIS-del 11 settembre 2020, all. n. ri 2 e -OMISSIS-);
-l’organo di verificazione non disponeva un nuovo esame RX, ma si limitava a refertare quello eseguito dal -OMISSIS-in data 29.11.2018 (oltre ad eseguire una visita specialistica in data 4.0-OMISSIS-.2019), rilevando “Piede piatto bilaterale di grado compatibile: Angolo di costa Bertani piede destro = 127° ; Angolo di -OMISSIS-piede sinistro = 129° “; all’esito, concludeva: “acclarato che gli angoli di -OMISSIS-sia del piede destro che di quello sinistro presentano valori compatibili con il Codice 2-OMISSIS-0 del D.M. 04.06.2014, è possibile attribuire al ricorrente il coefficiente LI2, compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale”.
9.5 Risulta evidente come l’organo di verificazione, lungi dall’accertare la corretta applicazione della metodologia tecnica, abbia sostituito il proprio giudizio opinabile a quello della commissione. Il giudizio dell’organo di verificazione (peraltro formulato senza disporre un nuovo esame radiografico) è parziale in quanto fondato solo su uno degli aspetti anatomici esaminati dalla commissione, ossia l’Angolo di -OMISSIS-, senza considerare che siffatto profilo (angolo di -OMISSIS- > 120° e = 1-OMISSIS-5° ) è preso in considerazione sia dal codice 2-OMISSIS-0 (coefficiente -OMISSIS-) che dal codice 2-OMISSIS-1 (coefficiente -OMISSIS- o LI 4) del DM 4/06/2014 e che l’attribuzione di coefficienti diversi per una medesima condizione anatomica è dovuta al fatto che, nel secondo caso, l’ampiezza dell’angolo di -OMISSIS-si accompagna ad alterazioni anatomico-funzionali.
9.6 Tali alterazioni sono state riscontrate sia dalla commissione di concorso, che ha conseguentemente ricondotto il valore al codice 2-OMISSIS-1, anziché al codice 2-OMISSIS-0, sia dall’esame specialistico e radiografico a cui si è sottoposto il -OMISSIS-che ha evidenziato la” presenza di uno -OMISSIS-“.

 

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9.7 A fronte di tale ulteriore rilievo -presenza di alterazioni anatomico-funzionali che si aggiungono all’ampiezza dell’angolo di costa Bertani- nulla ha osservato la commissione di verificazione che si è limitata a ricondurre il coefficiente al codice 2-OMISSIS-0, anziché al codice 2-OMISSIS-1, sostituendo il proprio giudizio tecnico opinabile a quello espresso dalla commissione esaminatrice.
9.8 In conclusione, la verificazione disposta in primo grado non ha evidenziato né una non corretta applicazione, ad opera della commissione di concorso, delle regole tecniche che disciplinano gli accertamenti psico-fisici dei candidati né una inaffidabilità della metodologia o della strumentazione utilizzata né una palese illogicità o irragionevolezza nell’esercizio del potere tecnico discrezionale: ne discende la preclusione di qualunque sindacato nel merito e la conseguente legittimità del giudizio di inidoneità espresso in sede di accertamento dei requisiti psico- fisici.
10. Per le ragioni sopra indicate, l’appello è fondato e deve essere accolto.
11. Sussistono giustificati motivi, stante la natura della controversia, per compensare le spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione delle spese di verificazione che devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. prima bis, n. -OMISSIS-/2019 del 18 giugno 2019, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione di quelle di verificazione che devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS-0 giugno 200-OMISSIS-, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata e l’alterazione anatomica da cui è affetta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022, svolta da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere, Estensore

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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