Le emissioni odorigene

Consiglio di Stato, Sentenza|15 aprile 2021| n. 3106.

Prima dell’inserimento nel corpus del Codice dell’Ambiente dell’articolo 272 bis (in vigore dal 19 dicembre 2017), per le emissioni odorigene, si faceva applicazione dell’articolo 268, I, lett. a, Codice dell’Ambiente che fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico e, pertanto, le emissioni odorigene si ritenevano ricomprese nella definizione di inquinamento atmosferico e di emissioni in atmosfera.

Sentenza|15 aprile 2021| n. 3106

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Elettromagnetismo – Progetto di realizzazione di un elettrodotto – Procedimento di V.I.A – Giudizio favorevole di compatibilità ambientale – Procedimento – Partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2018, proposto dal Comune di (omissis) e dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Al. Pe. in Roma, via (…);
contro
– la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via (…);
– la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Comune di (omissis) ed altri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
– di Te. Re. El. Na. S.p.A. e di Te. Re. It. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati El. Bu., An. Cl. e Ma. Es., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ma. Es. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma Sezione Terza, n. 10936 del 2 novembre 2017, resa tra le parti, concernente il progetto di realizzazione di un elettrodotto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di Te. Re. El. Na. S.p.A. e di Te. Re. It. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 D.L. 137 del 2020, il consigliere Michele Conforti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) il decreto del 6.9.2016, n. 241 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in avanti, anche MATTM), all’esito del procedimento di V.I.A., rinnovato in esecuzione della decisione di Consiglio di Stato 23 luglio 2015, n. 3652, ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto finalizzato alla realizzazione di un “Elettrodotto a 380 kV in doppia Te. Udine Ovest -S.E. Redipuglia ed opere connesse presentato dalla società Te. S.p.a.” nella Regione Friuli Venezia Giulia;
b) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 239/EL-146 bis/245/2017, del 14 febbraio 2017, di approvazione del progetto definitivo per la costruzione ed esercizio del predetto elettrodotto.
2. L’opera è stata progettata da Te. s.p.a. in qualità di gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale ed è inclusa nel Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale (“R.T.N.”).
3. Con la sentenza di questo Consiglio n. 3652 del 23 luglio 2015, era stato annullato il decreto di V.I.A. favorevole alla realizzazione dell’opera e gli atti ad esso connessi, dei quali si era statuita l’illegittimità per avere il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (d’ora in avanti, anche MIBACT) reso il proprio parere valutando non soltanto gli interessi e gli aspetti esclusivamente correlati alla tutela del paesaggio e dei beni Culturali, ma anche quegli interessi relativi all’opportunità economica e di sviluppo della rete infrastrutturale connessi alla realizzazione dell’opera pubblica.
3.1. Segnatamente, con il giudicato di cui si è appena fatta menzione si è rimarcato come “alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita attraverso esprimendo il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici…”.
4. Con istanza del 2 ottobre 2015, la società proponente ha presentato un’istanza per riattivare il procedimento amministrativo, dopo aver rappresentato che al momento della pronuncia della sentenza di annullamento di questo Consiglio l’opera era già stata realizzata per l’80%.
4.1. In data 6 novembre 2015, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha comunicato l’avvio del procedimento, coinvolgendo le altre amministrazioni statali competenti ad avviare il procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dell’opera.
4.2. In data 13 novembre 2015, la società proponente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali una specifica istanza in tale senso, successivamente integrata in data 23 novembre 2015.
4.3. La competente Commissione di verifica dell’impatto ambientale V.I.A./V.A.S. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al termine della istruttoria, ha espresso un parere positivo sul progetto, con prescrizioni (n. 2136 del 2 agosto 2016).
4.4. Nell’ambito del procedimento in questione, con nota prot. 3320 del 17 giugno 2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nuovamente interpellato, ha reso parere negativo alla localizzazione e realizzazione dell’opera, evidenziando come il progetto presentato da Te. riproponesse le medesime criticità paesaggistiche di quello precedente (superate in precedenza dal medesimo Ministero, ma con motivazioni ritenute illegittime da questo Consiglio con la sentenza n. 3652 del 2015).
4.5. Con delibera di Giunta regionale n. 1389 del 22 luglio 2016, la regione Friuli Venezia Giulia, ha espresso, invece, parere positivo sulla nuova richiesta, con prescrizioni.
4.6. Con nota prot. 16687 del 3 agosto 2016, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha sollecitato il Consiglio dei Ministri a rendere una sua deliberazione sull’opera di cui si discorre, ai sensi dell’art. 5 Legge n. 400 del 1988.
4.7. In data 10 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la realizzazione dell’opera, superando la posizione negativa espressa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con deliberazione resa ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della Legge n. 400 del 1988.
5. Alcuni dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell’infrastruttura energetica hanno impugnato gli atti di assenso dell’opera, notificando, dapprima il ricorso introduttivo del giudizio, e, poi, anche motivi aggiunti, depositati il 13 marzo 2017, avverso il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, del 14 febbraio 2017, di approvazione del progetto definitivo dell’opera, e ulteriore impugnazione per aggiunzione, depositata il 2 maggio 2017, avverso gli atti precedentemente gravati.
5.1. Con il ricorso introduttivo, i Comuni hanno articolato le seguenti censure:
1) la violazione degli artt. 22 e 29 del d.lgs. 152/2006; della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015; eccesso di potere per carenza di istruttoria della rinnovata procedura di V.I.A. limitata, parziale ed incompleta;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 400/1988; violazione dell’articolo 19 e susseguenti del decreto legislativo 152/2006; violazione della direttiva 2011/92/UE;
3) l’ulteriore violazione per falsa applicazione dell’art. 5 della legge 400/1988; violazione per omessa applicazione degli articoli 14 susseguenti della legge 241/1990;
4) l’ulteriore violazione dell’art. 5 della legge 400/1988; eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del procedimento in relazione all’attività svolta dalla presidenza del consiglio dei ministri e all’omessa ricerca di soluzioni condivise tra le amministrazioni dissenzienti;
5) l’ulteriore violazione dell’art. 5 della legge 400/1988 e dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per motivazione carente e illogica in relazione al disatteso parere della soprintendenza del M.I.B.A.C.T. in ordine all’impatto paesaggistico dell’opera.
6) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti è falsità dei presupposti in ordine al preteso miglioramento ambientale del progetto sottoposto a rinnovazione della procedura rispetto a quello assentito col decreto di via annullato dal Consiglio di Stato;
7) l’eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta sviamento dalla causa tipica in relazione alla presunta strategicità dell’elettrodotto e alle risorse economiche impegnate; violazione dell’art. 3 quater del decreto legislativo 152/2006;
8) la violazione dell’art. 22 del decreto legislativo 152/2006; eccesso di potere per carenza di istruttorie contraddittorietà, travisamento dei fatti di illogicità manifesta in relazione all’omessa valutazione delle alternative di progetto e di tracciato.
5.2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, gli enti hanno esteso le censure del ricorso introduttivo al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha autorizzato la società alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto.
5.3. Con l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti, si è infine dedotta:
1) la violazione degli artt. 1 sexies del d.l. 239/2003, 52 quater, del d.P.R. 327/2001 e 14 ss. della legge 241/1990, dell’art. 11 della legge regionale n. 19/2012, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del procedimento, l’incompetenza in ordine alla conformità urbanistica delle opere espressa dalla regione, e non dal competente Ministero delle Infrastrutture, al di fuori della conferenza di servizi;
2) l’ulteriore violazione dell’art. 1 sexies del d.l. 239/2003 e degli artt. 14 ter e 14-quater l. 241/1990, nonché dell’art. 5 l. 400/1988 in relazione alla convocazione, svolgimento e determinazione della conferenza di servizi;
3) la violazione dell’art. 121 del r.d. 1775/1933, nonché dell’art. 11 della legge regionale 19/2012, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, in relazione alla mancata considerazione delle alternative di progetto e di tracciato nell’ambito del procedimento di rilascio dell’intesa regionale e del procedimento di autorizzazione unica;
4) l’incompetenza dei direttori generali all’emissione del decreto interministeriale di autorizzazione unica ex art. 1 sexies del d.l. 239/2003.
6. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Friuli Venezia Giulia e Te. Re. El. Na. S.p.a..
7. Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo regionale, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità formulata dalle amministrazioni resistenti, ha respinto i ricorsi.
7.1. Quanto al ricorso introduttivo, si è statuito:
1) che è infondato il primo motivo, perché l’istruttoria non può giudicarsi incompleta, in quanto la sentenza di annullamento del Consiglio di Stato non ha riguardato l’intero procedimento di V.I.A., ma soltanto “la specifica mancata valutazione dei profili paesaggistici attinenti alle aree oggetto di tutela” e il nuovo procedimento ha interessato “le parti del procedimento originario censurate dalla sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato”, ossia gli “aspetti inerenti alla tutela dei valori ambientali e paesaggistici…”.;
2) che è infondato il secondo motivo, perché il potere attribuito al Consiglio dei Ministri dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), 1 n. 400/1988 è una disciplina di carattere generale “che può essere applicata anche alle ipotesi di contrasto tra Amministrazioni statali, senza che sia necessario alcun espresso richiamo normativo, in questo caso del D.Lgs. n. 152/2006, come preteso da parte ricorrente (pag. 22 del ricorso)”;
3) che è infondato il terzo motivo, perché non è ravvisabile alcuna violazione della Legge n. 241 del 1990, poiché “Il generico richiamo ai principi espressi dalla legge 241/1990 non implica quindi che nel caso di specie dovesse applicarsi l’articolata disciplina individuata dall’art. 14 quinquies, piuttosto che quella tracciata dal precedente art. 14 quater, comma 5, della legge n. 241/90 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 127/2016), come già chiarito in precedenza”;
4) che è infondato il quarto motivo, perché la “determinazione favorevole all’impianto è stata adottata dopo aver svolto una adeguata istruttoria”, portato di una “amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico”;
5) che è infondato il quinto motivo di ricorso, perché non sussiste il dedotto difetto di motivazione, in quanto la delibera del Consiglio dei Ministri è motivata per relationem “facendo riferimento alle valutazioni compiute dalla Commissione tecnica di VIA, e alle prescrizioni imposte a Te. al fine di mitigare l’impatto ambientale dell’opera progettata e in corso di realizzazione”;
6) che sono infondati il sesto e il settimo motivo di ricorso, perché, a differenza da quanto opinato dal ricorrente, il parere della Commissione tecnica V.I.A., “in relazione all’aspetto paesaggistico (cfr. pagg. 17, 18, 22, 44 e 53) indica precise prescrizioni per Te. e individua varianti e ottimizzazioni con funzioni mitigative dell’impatto paesaggistico”;
7) che è infondato l’ultimo motivo di ricorso, perché la relazione della Commissione tecnica V.I.A. ha valutato le possibili alternative al progetto, compresa la c.d. “opzione zero”.
7.2. La reiezione dei suesposti motivi ha costituito la motivazione con la quale si è respinto anche il primo ricorso per motivi aggiunti, basato sull’estensione delle medesime censure agli atti emanati successivamente.
7.3. Quanto al secondo ricorso per aggiunzione, depositato in data 2 maggio 2017, si è statuito:
1) che è infondata la prima doglianza, poiché è insussistente la dedotta violazione delle norme urbanistiche: l’art. 1 sexies, comma 2, lett. b), del d.l. n. 239 del 2003, come modificato dall’art. 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004 n. 239, statuisce che il rilascio dell’autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica;
2) che è infondato il secondo motivo, poiché le norme sull’autorizzazione unica prevedono unicamente che il relativo procedimento si esplichi “nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241”;
3) che è infondato il terzo motivo, poiché gli interessi pubblici e privati sono stati adeguatamente contemperati e valutati;
4) che è infondata l’ultima censura, poiché la competenza ad emettere l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 1 sexies d.l. n. 239 del 2003 non appartiene ai Ministri, ma ai Ministeri e, dunque, i poteri di autorizzazione possono essere espressi dai dirigenti dei relativi Dicasteri.
8. La sentenza del T.a.r. n. 10936 del 2 novembre 2017 è stata impugnata dai Comuni di (omissis) e di (omissis), con un articolato appello.
9. I primo otto motivi articolati dagli appellanti concernono le relative doglianze proposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
9.1. Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza gravata per aver ritenuto legittimo il parere di V.I.A., sebbene il procedimento amministrativo rinnovato si sia svolto soltanto su alcuni degli aspetti ponderati nell’originario procedimento e abbia invece omesso importanti valutazioni ritenendole già compiute nell’ambito della precedente istruttoria, annullata dalla pronuncia del 2015 di questo Consiglio.
Si afferma che la sentenza n. 3652 del 2015 di questo Consiglio ha travolto totalmente il primo procedimento e, inoltre, che l’art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 152 del 2006 prescrive, in caso di annullamento del giudizio di compatibilità, che si debba procedere, daccapo, ad una nuova valutazione.
9.2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza gravata, deducendo le seguenti doglianze:
a) per aver ritenuto legittima la deliberazione resa dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), Legge n. 400 del 1988, ancorché non vi sia alcuna norma del D. Lgs. n. 152 del 2006 che autorizza l’esercizio di questo potere da parte dell’organo di Governo e, anzi, l’unica norma contenuta nel decreto legislativo indicato ne contempla l’intervento soltanto in caso di inerzia da parte delle amministrazioni competenti;
b) per l’appellante, inoltre, laddove il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprime un intendimento di carattere negativo allora “la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente”, “ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 5 e art. 25, comma 3, D.lgs. 152/2006, nonché degli artt. 26 e 147, D.lgs. 42/2004”;
c) l’art. 6 della Direttiva di riferimento è stato male interpretato dal T.a.r., in quanto esso preclude interventi di amministrazioni diverse da quelle competenti, che possano condizionare l’esito della procedura;
d) si rimarca la differenza fra il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado: viene sottolineato come, con il terzo motivo, i Comuni hanno dedotto che “il “confronto dialettico” e la comparazione tra l’interesse alla tutela paesaggistica e gli altri interessi pubblici coinvolti dal progetto è avvenuto del tutto impropriamente in sede di procedimento di VIA, anziché -come avrebbe dovuto- all’interno della successiva conferenza di servizi prevista dall’art. 1 sexies D.L. 239/2003 con eventuale rinvio al C.d.M.: il tutto con gravi esiti sul piano procedimentale e sostanziale”. Secondo la prospettazione degli appellanti, per potersi adoperare l’istituto di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, legge n. 400 del 1988, in base all’art. 14 quater legge n. 241 del 1990, è necessario che vi sia stato un provvedimento negativo di V.I.A. che nel caso di specie sarebbe mancato, in quanto, intervenuto il parere negativo del MIBACT, il MATTM. avrebbe immediatamente deferito la questione al Consiglio dei Ministri senza emanare un atto che formalizzasse il mancato perfezionamento del concerto.
9.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza gravata, rappresentando che:
a) la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri sarebbe dovuta intervenire non in sede di sub-procedimento di V.I.A., bensì durante la conferenza di servizi, il cui svolgimento è previsto nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione delle linee elettriche dall’art. 1 sexies D.L. n. 293 del 2009.
Viene rimarcato come questa circostanza non si sostanzi in una mera irregolarità formale, ma presenti dei risvolti sostanziali. Si evidenzia, in particolare, che il procedimento scandito dall’art. 14 quater, comma 3, Legge n. 241 del 1990, vigente ratione temporis, prevede un articolato procedimento che permette di salvaguardare la leale collaborazione fra le amministrazioni e che mira ad una soluzione condivisa mediante il raggiungimento dell’intesa: “…solo successivamente, qualora l’intesa non sia raggiunta nei suddetti incontri, la questione può essere rimessa al C.d.M….”.
Nel caso di specie, invece, vi sarebbe stata “una procedura fulminea” che avrebbe minato questo obiettivo di contemperamento fra le diverse posizioni e si sarebbe sostanziato in una “grave (ed illegittima) agevolazione procedimentale e sostanziale proprio per le opere di maggiore impatto, ovvero quelle sottoposte alla VIA statale”.
b) Si deduce, inoltre, che l’art. 1 sexies d.l. n. 239 del 2003, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., non compie un “generico richiamo” ai principi espressi dalla Legge n. 241 del 1990, ma un pieno rimando alle “modalità ” di svolgimento della conferenza sancite nelle sue norme, con conseguente necessaria applicazione della disciplina della conferenza di servizi.
9.4. Con il quarto motivo, si censura la sentenza gravata, perché, anche a voler giudicare legittima, sul versante procedimentale, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, espressa in sede di sub-procedimento di V.I.A., essa presenterebbe, comunque, rilevanti vizi di legittimità sostanziale.
Dalla disamina degli atti del procedimento, secondo l’appellante, si evincerebbe che sarebbe mancato quel “minimum di istruttoria” finalizzata a ricercare una soluzione condivisa tra le amministrazioni dissenzienti.
Si sottolinea, a tale riguardo, che il T.a.r. avrebbe addirittura ammesso tale circostanza, argomentando che “non può assumere rilievo il censurato mancato tentativo di ricerca di una “soluzione condivisa” in base al principio di “leale collaborazione” da parte della Presidenza del Consiglio” perché il tentativo era stato “già compiuto dal MATTM nell’ambito della istruttoria tecnica affidata al dicastero” con esito negativo, “per cui l’intervento del Consiglio dei Ministri si era reso necessario proprio per superare la situazione di stallo venutasi a determinare”.
9.5. Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per non aver accolto il corrispondente motivo di primo grado nel quale si è stigmatizzato che la delibera del Consiglio dei Ministri “ha omesso di spiegare il percorso decisionale seguito per superare le puntuali e dettagliate valutazioni negative espresse dalla Sopraintendenza e dal MiBACT in relazione al “drammatico” impatto paesaggistico dell’elettrodotto”.
Si rimarca che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 3156 del 13.06.2016 ha reso un approfondito parere circa l’impatto paesaggistico dell’elettrodotto, parlando di “effetti di intrusione e di concentrazione di impatto paesaggistico elevato” e di incidenza “in modo drammatico nell’ambiente naturale”, che il Consiglio dei Ministeri avrebbe superato, limitandosi a richiamare la posizione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le valutazioni della Commissione tecnica di V.I.A.
Quest’ultimo parere, poi, non conterrebbe controdeduzioni tali da superare le puntuali argomentazioni della Soprintendenza e del relativo Ministero, considerato, peraltro, che quelle espresse dal Ministero sono fondate soltanto su argomenti di carattere economico e produttivo.
9.6. Con il sesto motivo, si censura la sentenza per non aver ravvisato che il progetto ripresentato costituisce un peggioramento di quello precedente in termini di compatibilità paesaggistico-ambientale, relativamente al tema dell’impatto fluviale, considerato che vi sarebbe stata la soppressione dell’unica prescrizione paesaggistica contenuta nell’originario decreto di V.I.A. annullato.
L’appellante deduce che la prescrizione precedentemente posta nel parere poi annullato (ossia che “il tratto di elettrodotto previsto nell’area golenale del fiume To. venga spostato all’esterno della fascia di elevato valore paesaggistico”) non è stata riprodotta nel nuovo parere e che la sentenza, sul punto, “si limita a reiterare pedissequamente quanto valorizzato da Te. in termini di presunte mitigazioni paesaggistiche previste dal progetto”. Ciò sebbene, secondo il progetto, la zona in questione verrà interessata da tre sostegni alti circa 70 metri.
9.7. Con il settimo motivo, si impugna la sentenza di primo grado per non aver ravvisato il difetto di istruttoria che inficerebbe gli atti gravati. Si rimarca, da un lato, come il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare abbia espresso valutazioni incentrate sulle esigenze produttive ed economiche e, pertanto, non di sua competenza; dall’altro, che tali valutazioni sarebbero altresì errate, poiché l’opera si paleserebbe superflua in ragione del fabbisogno elettrico sia della Regione Friuli Venezia Giulia che della Regione Veneto.
Il T.a.r., tuttavia, non avrebbe adeguatamente e correttamente considerato né l’una né l’altra censura.
9.8. Con l’ottavo motivo, si censura la sentenza per non aver accolto la corrispondente doglianza del ricorso introduttivo, con la quale si è lamentato l’omessa valutazione delle “alternative” di progetto e di tracciato, oltre che in termini di “opzione zero”: il procedimento rinnovato si è infatti limitato ad una mera conferma delle alternative condotte in occasione del primo procedimento svoltosi e successivamente annullato dalla sentenza n. 3652 del 2015 di questo Consiglio
Neppure si sarebbe attentamente e adeguatamente delibato quel rilievo nel quale si è sottolineato come la relazione redatta per conto di A.R.P.A. dal perito Ing. Il. avesse prospettato un’alternativa meno impattante, perché “con uno sviluppo chilometrico di gran lunga inferiore rispetto a quello proposto da Te.”.
Si censura la motivazione della sentenza, basata sulla relazione della Commissione tecnica, la quale ha però valutato alternative e varianti esaminate nel corso del precedente procedimento di V.I.A., già annullato da questo Consiglio. I giudizi espressi peraltro costituirebbero un acritico recepimento delle considerazioni svolte dalla società proponente, già ritenute insufficienti nel richiamato precedente.
Si censura altresì la sentenza per non aver deciso sulla censura con la quale si è stigmatizzata la contraddizione insita nella condotta della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale con la delibera n. 1095 del 2010, relativa al primo procedimento di V.I.A., ha esternato la non valutabilità degli impatti del progetto per non essere stata sviluppata anche l’alternativa della linea elettrica in cavo interrato, mentre avrebbe taciuto tale circostanza nel secondo. A suffragio della contraddizione insita nella suddetta condotta si pone poi la circostanza che nel nuovo “Piano paesaggistico regionale” sarebbe stato esplicitamente ammesso il deleterio impatto ambientale e paesaggistico del progetto di cui si discorre.
9.9. Gli appellanti censurano a seguire la sentenza di primo grado, con riferimento al mancato accoglimento delle censure dedotte con i motivi aggiunti avverso l’autorizzazione unica.
Con il nono motivo di appello, ci si duole che la sentenza di primo grado non avrebbe dichiarato l’incompetenza della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rendere la valutazione circa la conformità urbanistica dell’opera ai sensi dell’art. 1 sexies del d.l. n. 239 del 2003, in quanto essa sarebbe invece spettata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9.10. Con il decimo motivo, si lamenta che la sentenza di primo grado non ha dichiarato la palese violazione degli artt. 14 ter e 14 quater della Legge n. 241 del 1990 vigenti ratione temporis. La scansione procedimentale adottata dalle amministrazioni coinvolte nella vicenda de qua non sarebbe stata quella prevista dalla legge e la sentenza sarebbe dunque errata perché accoglierebbe un’interpretazione del d.l. 239 del 2003 tale da permettere lo svolgimento della conferenza di servizi in modo del tutto svincolato dalle regole di carattere generale contenute nella Legge n. 241 del 1990.
9.11. Con l’undicesimo motivo, si è censurata la sentenza per non aver accolto il terzo mezzo di impugnazione dei motivi aggiunti, nel quale si è lamentata la violazione dell’art. 121, comma 2, del R.D. 1775 del 1933, che impone di valutare la soluzione meno pregiudizievole possibile per l’impianto e l’esercizio delle condutture elettriche, nei confronti dei fondi attraversati.
Sul punto, la laconica motivazione della sentenza di primo grado, che rimanda ai motivi già espressi per respingere l’ottavo motivo di ricorso, nulla chiarirebbe rispetto alla dedotta doglianza, in quanto le motivazioni espresse con riferimento all’ottavo motivo attengono a tutt’altro aspetto.
9.12. Con il dodicesimo motivo, si ripropone criticamente il motivo relativo all’incompetenza dei Dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a rilasciare l’autorizzazione unica. Secondo gli appellanti, tale competenza spetterebbe al vertice politico dei due Ministeri, altrimenti opinando si porrebbe un problema di manifesta incompatibilità dell’assetto normativo con l’art. 97 Cost., per i motivi compiutamente esposti nella memoria di replica di primo grado.
10. In data 20 febbraio 2018, si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia, la quale ha resistito all’appello ed ha illustrato le sue difese con una successiva memoria, depositata in data 12 gennaio 2021.
10.1. In data 23 febbraio 2018, si è costituita in giudizio Te. – Re. El. Na. S.p.A. e Te. – Re. It. S.p.A., la quale ha domandato il rigetto dell’appello e illustrato le sue difese in una corposa memoria del 12 gennaio 2021.
10.2. In data 1 marzo 2018, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, resistendo al ricorso, con un’articolata memoria difensiva, depositata in data 2 dicembre 2020, che controdeduce su ciascuno dei motivi enucleati dagli appellanti.
10.3. Anche gli appellanti hanno ulteriormente illustrato le loro deduzioni con un successivo scritto del 12 gennaio 2021.
11. Sia i Comuni che Te. hanno depositato, successivamente, note di replica.
12. All’udienza del 28 gennaio 2021, svoltasi con modalità telematiche ai sensi dell’art. 25, co.2, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Torna all’esame di questo Consiglio la vicenda relativa alla legittimità degli atti preordinati alla realizzazione e alla gestione di un elettrodotto della potenza di 380 kw e che si estende per circa 49 km nella regione Friuli Venezia Giulia.
In particolare, i due Comuni appellanti contestano la legittimità del provvedimento, emanato dal MATTM, che ha favorevolmente concluso la procedura di valutazione di impatto ambientale, e del provvedimento di autorizzazione unica, rilasciato dal MISE.
Le doglianze di appello devolvono, in chiave critica, rispetto alla sentenza di primo grado, le molteplici censure già articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, da un numero ben maggiore di Comuni i cui territorio sono ricompresi nei luoghi interessati dall’ubicazione dell’infrastruttura.
Quanto alla struttura dell’appello, in estrema sintesi, il Collegio osserva che si articolano doglianze di carattere formale, correlate al mancato rispetto delle regole disciplinanti lo svolgimento del procedimento preordinato alla realizzazione dell’opera, e doglianze di carattere sostanziale, correlate all’omessa o viziata selezione, ponderazione e decisione degli interessi in gioco.
14. Così individuato il nucleo dell’odierno contenzioso, è opportuno, ad avviso del Collegio, svolgere alcune considerazioni preliminari che appaiono come necessarie per fornire le coordinate ermeneutiche mediante le quali risolvere le questioni controverse.
Due sono gli aspetti su cui occorre soffermarsi:
a) la valenza nell’ordinamento e nel procedimento che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati del principio di semplificazione;
b) la natura e gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della Legge n. 400 del 1988.
15. Quanto al principio di semplificazione, in linea generale, la tendenza alla semplificazione dell’ordinamento amministrativo costituisce una cifra costantemente perseguita dal legislatore degli ultimi anni.
15.1. Può affermarsi che il perseguimento della semplificazione, quale principio cardine dell’attività amministrativa, mira a snellire e a rendere più efficiente, efficace ed economica l’azione autoritativa dei pubblici poteri e, segnatamente, il procedimento, che ne costituisce la sua “manifestazione sensibile”.
15.2. La semplificazione può essere proficuamente perseguita attraverso il coordinamento e l’unificazione dei procedimenti (ad es., con lo strumento della conferenza di servizi oppure con provvedimenti adottati previo concerto) oppure attraverso l’adozione di tipologie di silenzio significativo o devolutivo che consentano di superare l’inerzia dell’amministrazione (ad es., quelli previsti dagli artt. 16 e 20 della Legge n. 241 del 1990) oppure attraverso l’istituzione di organi o di uffici, quali gli sportelli unici, volti a coordinare e ad essere centro propulsore rispetto ad un insieme di uffici (ad es., lo sportello unico di cui all’art. 5 d.P.R. n. 380 del 2001) oppure, ancora, attraverso peculiari istituti quali l’autocertificazione o il soccorso istruttorio (si vedano, ad es., gli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 o l’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016). Si tratta, insomma, ad una prima e certamente non esaustiva ricognizione, di una congerie di istituti eterogenea e proteiforme, che non permette l’enucleazione una sicura cifra unificatrice sul versante degli aspetti strutturali, funzionali e della disciplina.
15.3. Nondimeno, essa consente, invece, l’affermazione della presenza di un palpabile comune denominatore teleologicamente orientato ad un preciso obiettivo: la ravvisata opportunità e la pressante necessità di dequotare e ridurre gli aspetti puramente formali (o comunque correlati alla forma del procedimento) della suddetta attività, in funzione della più pronta tutela e valorizzazione dell’interesse sostanziale, quale risultato finale sia sul versante dell’amministrazione (tenuta alla più sollecita gestione dell’interesse attribuito dalla legge), sia sul versante del cittadino (interessato al più agevole conseguimento del bene della vita o di quanto necessario – da un punto di vista della sua regolamentazione amministrativa – per conseguirlo)..
15.4. Partendo da questa constatazione, il principio di semplificazione, ove previsto e, come nel caso di specie, positivamente contemplato dalla normativa di riferimento a base dell’azione amministrativa disciplinata, diviene una precisa bussola ermeneutica per l’interprete, che consente di dequotare i vizi formali laddove non “trasmodino nello” o “manifestino lo” sviamento del potere attribuito ed evitare, in tal modo, che complessi procedimenti amministrativi possano naufragare a causa di meri errori procedurali privi di una concreta e reale ricaduta sugli interessi sostanziali curati nell’ambito dell’attività procedimentale.
15.5. In sintesi, il principio di semplificazione, il cui connubio con il principio di efficienza dell’attività amministrativa è innegabile, deve orientare non solo l’attività amministrativa, ma anche il riscontro giudiziale di eventuali vizi del procedimento e dell’atto.
16. Quanto alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988 si osserva che la norma in questione prevede che “Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 95, primo comma, della Costituzione:

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti; “.
16.1. La norma poc’anzi citata enuclea un potere di composizione dei conflitti (“armonizzazione”) nell’ambito del Governo, consentendo attraverso una deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri, organo competente a determinare i princì pi essenziali dell’indirizzo politico e amministrativo del Governo, sollecitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di esprimere in maniera unitaria quella che è la sintesi degli interessi coinvolti nella vicenda devoluta all’esame del Consesso di vertice del Potere Esecutivo dello Stato.
16.2. Il Consiglio dei Ministri è, infatti, competente a fissare l’indirizzo politico-governativo ed è, pertanto, anche competente a valutare quale, fra due o più posizioni in contrasto, garantisca meglio gli interessi pubblici coinvolti e le priorità della politica governativa, dovendo dunque prevalere.
In sostanza, mediante l’adozione dell’atto di alta amministrazione contemplato dalla norma in esame, il Consiglio dei Ministri può apprezzare unitariamente quelli che sono gli interessi coinvolti nella vicenda e operarne, se del caso, una sintesi, individuando, altrimenti, ove questo tentativo fallisca, quello o quelli prevalenti.
16.3. Nell’ambito di un ordinamento amministrativo che, sul versante organizzativo, in ragione della complessità del sistema normativo e dei molteplici, e talvolta antitetici, interessi chiamati a dover essere gestiti, si connota per essere, sempre più, come è stato icasticamente affermato, una “costellazione multilivello e policentrica di apparati”, risulta oltremodo necessario un momento di delibazione finale e definitiva, ove si decida qual è l’interesse che debba prevalere, da perseguire non soltanto a vantaggio dello Stato, ma nel “preminente interesse nazionale” (arg. ex art. 118 Cost., che alloca la funzione amministrativa richiamando i principi di sussidiarietà e adeguatezza, e, con riferimento alla normativa vigente ratione temporis, ex art. art. 14-quater Legge del 07 agosto 1990, n. 241, che puntualizza che “Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata”. Adesso, si cfr. art. 14-quinquies e, in particolare, il sesto comma).
16.4. Si individua, insomma, “nel vertice dell’apparato amministrativo (nazionale) la figura chiamata a comporre il dissenso” attribuendo ad esso “una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, resa possibile dalla collocazione istituzionale dell’organo decidente, il cui orizzonte è tale da poter considerare, in un’ottica di sintesi, tutte le diverse posizioni di interesse (quelle ambientali, paesaggistiche, energetiche, urbanistiche, industriali, ecc.). La disposizione, in altri termini, esprime una tipica regola di sussidiarietà verticale, realizzando un’allocazione del meccanismo di coordinamento che coniuga il profilo dell’attività con quello dell’organizzazione” (Cons. Stato Sez. IV, 02 marzo 2020, n. 1486, che peraltro ha citato, quale spunto argomentativo della tesi accolta, proprio la sentenza gravata).
17. Questi prolegomeni fungono da necessario presupposto per un più analitico esame delle doglianze articolate dagli appellanti, anche attraverso un loro esame congiunto, ove ciò sia possibile per l’identità o la somiglianza degli argomenti articolati oppure laddove ciò si renda opportuno per una più agevole redazione della motivazione della presente sentenza.
18. Si soprassiede, per comodità espositiva, dall’esame del primo motivo di appello, che verrà compiuto successivamente.
19. Quanto alle molteplici doglianze, enucleate nel secondo (sub “b”, “c”, “d”), terzo, nono, decimo e dodicesimo motivo di appello, relative alla violazione della legittima scansione procedimentale e, segnatamente, delle norme in materia di conferenza di servizi all’epoca in vigore, nonché del Testo unico dell’ambiente, della normativa euro-unitaria in materia ambientale, delle norme sul rilascio dell’autorizzazione unica e del R.D. n. 1775 del 1993, vanno, per l’appunto, richiamate le superiori considerazioni sul principio di semplificazione.
19.1. Concretizzandolo con riferimento al caso di specie, il principio si traduce nell’irrilevanza del vizio denunciato: l’asserita lesione delle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo non determina illegittimità degli atti che da esso scaturiscono, poiché il riferimento alla semplificazione dequota ogni aspetto puramente formale dell’articolazione procedimentale, a meno che la violazione non si traduca (e ciò sia comprovato dall’interessato) in un effettivo e sussistente vizio sostanziale, consistente nello sviamento del potere dalla finalità dell’attribuzione o, simmetricamente, nell’ingiustificata lesione del bene della vita che costituisce, dal lato del cittadino, il fine ultimo per il quale il potere è sollecitato o il limite, legalmente predeterminato, del suo esercizio.
19.2. Nella vicenda in esame, la denunciata violazione formale non è doppiata con altrettanta efficacia da una dedotta ricaduta sostanziale.
In ragione del principio di semplificazione, costituente, per espressa previsione normativa (art. 1 sexies, comma 3, d.l. 29 agosto 2003, n. 239), il principio cardine del procedimento di autorizzazione unica (e nel quale, giova puntualizzarlo espressamente, si inserisce come subprocedimento integrato – e dunque rispondente ai medesimi principi – il procedimento di valutazione di impatto ambientale), gli eventuali vizi della forma del procedimento, ove non dimostrino che il potere sia stato esercitato in modo illogico, irrazionale o contrario allo spirito della legge, costituiscono mera irregolarità e non sono tali, di per sé, a fungere quali manifestazioni e sintomi del suddetto sviamento.
Ove stigmatizzate mediante il medio logico della sussistenza di un vizio (formale) del procedimento, in ragione del su richiamato principio, le violazioni sostanziali, per comportare una declaratoria di illegittimità del provvedimento, devono essere sempre puntualmente allegate e adeguatamente comprovate da chi agisce per far pronunciare l’annullamento dell’atto gravato.
20. Sebbene quanto osservato, a parere del Collegio, sia di per sé sufficiente a motivare l’infondatezza dei motivi di appello poc’anzi elencati, si ritiene altresì opportuna, in ragione dell’importanza della questione trattata, un’ulteriore e ancor più analitica (ma auspicabilmente sintetica) disamina di essi.
20.1. Quanto alle deduzioni sub “b”, “c”, “d”, articolate nel secondo motivo di appello, si osserva quanto segue.
20.1.1. Effettivamente, per dare rigorosa esecuzione della norma, dopo l’emanazione del parere negativo da parte del MIBACT, il MATTM avrebbe dovuto formalizzare il parere negativo di V.I.A. e poi rivolgere la richiesta al Presidente del Consiglio di avviare il procedimento di cui all’art. 5.
Nondimeno, poiché, in seguito all’emanazione del parere negativo del M.I.B.A.C., l’esito del sub procedimento è oramai vincolato (secondo quanto afferma, per l’appunto, parte appellante), dovendo il M.A.T.T.M. necessariamente emanare il parere negativo di V.I.A., vi sono le condizioni per ritenere il vizio procedimentale irrilevante, ai sensi dell’art. 21 octies, primo comma, Legge n. 241 del 1990, oltre che in base a quanto sinora già osservato.
Infatti, la circostanza che il MATTM abbia domandato il deferimento della questione al Consiglio dei Ministri prima di emanare un parere oramai vincolato sia sull’an che sul quid, si connota come mera irregolarità : da un eventuale annullamento dell’atto gravato, da parte di questo Consiglio, scaturirebbe, infatti, soltanto la retrocessione del procedimento al momento in cui il MATTM avrebbe dovuto emanare il parere di V.I.A., la conseguente doverosa emanazione del suddetto parere negativo e, successivamente all’adozione di questo atto, la richiesta di formale intervento del Consiglio dei Ministri: nulla si innoverebbe, dunque, sul versante sostanziale, sì che il “contenuto dispositivo” dell’atto “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 21 octies, primo comma, legge n. 241 del 1990) o, comunque, nulla è affermato al riguardo dagli appellanti.
20.1.2. Circa la censura indicata come “c”, si osserva che, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, l’esito del sub procedimento di V.I.A. non è stato influenzato da altre amministrazioni non coinvolte nel procedimento, tant’è vero che il MIBACT ha potuto emanare il suo parere negativo e ribadirne il contenuto in sede di Consiglio dei Ministri (salvo, rimettersi alla decisione che sarebbe stata votata in sede di alta amministrazione). Semplicemente è stato attivato un meccanismo di superamento del dissenso e di composizione degli interessi, previsto dall’ordinamento.
20.2. Quanto alla censura indicata come “d”, essa può essere esaminata unitamente al terzo motivo di appello.
20.2.1. Si è appena scrutinato il motivo di gravame con il quale si deduce che il deferimento al Consiglio dei Ministri sarebbe avvenuto prima della formale adozione di un provvedimento di V.I.A. negativo, evidenziandosi come tale presunto vizio di legittimità, che si ascrive all’attività amministrativa compiuta dal MATTM, costituisca una mera irregolarità priva di una concreta attitudine viziante rispetto agli atti successivi del procedimento e al provvedimento finale.
20.2.2. Va ulteriormente puntualizzato, in ragione delle specifiche deduzioni enucleate nella censura in esame, sviluppata sia nell’ultima parte del secondo motivo di appello che nella prima parte del successivo mezzo di impugnazione, che l’art. 14 quater, comma 3, Legge n. 241 del 1990, vigente ratione temporis, non costituisce la norma pertinente alla fattispecie concretamente e specificamente scrutinata.
20.2.3. La norma invocata dagli appellanti articola, infatti, un complesso meccanismo per comporre e, eventualmente, superare il dissenso nell’ipotesi di procedimento, svolto nelle forme della conferenza di servizi, che coinvolge diversi livelli di governo e, segnatamente, le autonomie territoriali o locali, quando il dissenso riguardi specificamente quest’ultime.
20.2.4. Come reso manifesto dal tenore letterale della norma, che, testualmente, prende in considerazione questa eventualità, l’articolazione procedimentale, scandita in più incontri e con la previsione di specifiche garanzie, è preordinata a contemperare il rispetto del principio costituzionale di autonomia e decentramento amministrativo (art. 5 Cost.) con quelli, di pari grado, di unità della Repubblica (art. 5 Cost.), di sussidiarietà verticale ed adeguatezza (art. 118, comma 1, Cost.) e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.).
20.2.5. Ne sono un indice particolarmente evidente il riferimento al “principio di leale collaborazione”, che scandisce i rapporti fra lo Stato e gli altri livelli di governo (art. 120, comma 2, Cost.), e all'”intesa” che costituisce l’esempio paradigmatico di atto complesso, che concilia la volontà statuale con quella regionale o, in generale, da emanare quando occorre raggiungere un accordo tra autorità appartenenti ad enti diversi.
20.3. Circa la seconda doglianza contenuta nel terzo motivo di appello, si soggiunge, rispetto alle considerazioni di carattere generale enucleate in precedenza, che proprio l’art. 14 quater, della Legge n. 241 del 1990, prevede al comma 5, espressamente, la possibilità di un deferimento della questione al Consiglio dei Ministri.
20.3.1. Ne consegue che la lamentata violazione delle “modalità di svolgimento” previste dalla legge n. 241 del 1990 è infondata, essendosi applicata proprio la normativa di cui si lamenta la mancata applicazione.
20.4. Quanto al nono motivo di appello, va soggiunto, oltre alle considerazioni di principio già espresse, che la nota di trasmissione prot. 0035015 del 12 dicembre 2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è limitato a “trasmette[re] la nota della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 63524/P del 6/12/2016 in merito all’esito dell’accertamento di conformità urbanistica relativo all’opera in oggetto”, ben può qualificarsi come atto implicito.
20.4.1. In argomento, si è autorevolmente statuito che “Nel campo del diritto amministrativo, come è noto, è ammessa la sussistenza del provvedimento implicito quando l’Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente, congiungendosi tra loro i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell’organo competente e della possibilità di desumere in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale, nel senso che l’atto implicito deve essere l’unica conseguenza possibile della presunta manifestazione di volontà (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5887 e, di recente, Cons. Stato, Sez. V, n. 589 del 2019).
Ciò che emerge dalla dogmatica degli atti impliciti nel diritto amministrativo è inequivocabilmente la sussistenza di un atto formale, perfetto e validamente emanato il quale contiene “per implicito” un’ulteriore volontà provvedimentale, oltre a quella espressa claris verbis nel testo del provvedimento medesimo.
E’ evidente, in questa ricostruzione, che non sussistono violazioni del principio di legalità dell’azione amministrativa perché la volontà amministrativa esiste ed è contenuta in un atto avente tutte le caratteristiche previste dalla legge per conferirle validità, con la peculiarità che detta volontà è ricavabile da un’interpretazione non meramente letterale dell’atto” (Cons. Stato, Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2).
20.4.2. Relativamente all’atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Collegio ravvisa le caratteristiche enucleate dalla sentenza citata, per potersi ritenere sussistente l’atto implicito, che, nel caso di specie, esprime, per l’appunto, la condivisione delle risultanze cui è giunta la Regione Friuli Venezia Giulia, in merito agli aspetti correlati all’accertamento di conformità urbanistica.
20.4.3. Né si comprende, infine, quale sia il rilievo della circostanza secondo cui la trasmissione del parere da parte della Regione sia avvenuta in data 6 dicembre 2016, considerato che l’atto conclusivo del procedimento unico, ossia il decreto del MISE, è stato emanato in data 14 febbraio 2017 e, dunque, successivamente all’acquisizione del suddetto apporto valutativo.
21. Quanto al decimo motivo, che ribadisce la violazione degli artt. 14 ter e 14 quater della Legge n. 241 del 1990 vigenti ratione temporis, non v’è altro da osservare rispetto a quanto già dedotto in proposito nei precedenti paragrafi.
22. Quanto, infine al dodicesimo motivo, il Collegio ritiene pienamente persuasiva l’interpretazione che della norma è stata fornita dal T.a.r.: “è sufficiente richiamare l’art. 1 sexies del d.l. n. 239/2003 che attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e non ai singoli Ministri, il potere di autorizzare la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti previsti. Allo stesso modo la norma attribuisce ai Ministeri, e non ai Ministri, i poteri relativi alla verifica della conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.”.
23. In definitiva il secondo motivo di appello (quanto alle doglianze indicate come “b”, “c”, “d”), il terzo, il nono, il decimo e il dodicesimo motivo di appello sono infondati.
24. Può procedersi ora alla disamina delle doglianze di carattere sostanziale, procedendosi, dapprima, alla disamina del solo primo motivo di appello e, poi, all’esame delle censure articolate con il secondo (per la censura indica come “a”), il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e l’undicesimo motivo di appello.
25. Per scrutinare la doglianza di cui al primo motivo di appello, giova iniziare riportando quel punto della motivazione della sentenza n. 2717 del 7 maggio 2018 di questo Consiglio, resa in sede di giudizio di ottemperanza della sentenza n. 3652 del 2015, conclusosi con una declaratoria di inammissibilità, che individua puntualmente e sinteticamente l’oggetto di quest’ultimo processo.
25.1. Segnatamente, questo Consiglio, con la sentenza n. 2717 del 7 maggio 2018, ha affermato che “…il dictum della sentenza n. 3652/2015 si è risolto nell’annullamento dell’atto specifico e puntuale costituito dal parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con la nota n. 38241 del 20 dicembre 2010 – comportante la caducazione del decreto VIA del luglio 2011 e dell’autorizzazione unica del marzo 2013 -, in quanto ritenuto inficiato dal vizio di eccesso di potere sub specie di sviamento (per avere il Ministero preso in considerazione anche interessi diversi da quelli inerenti alle attribuzioni specifiche ad esso assegnate) e difetto d’istruttoria, mentre in sede di riedizione del procedimento di autorizzazione unico e del sub-procedimento di VIA lo stesso Ministero ha espresso parere negativo sulla base di una valutazione degli interessi pubblici inerenti alle proprie attribuzioni, con ciò sostanzialmente adeguandosi al dictum della sentenza…”.
25.2. Va soggiunto, muovendo da questa statuizione, che la sentenza n. 3652 del 2015 in nessun capo o punto della motivazione ha pronunciato l’annullamento di altri atti dell’articolato procedimento amministrativo di autorizzazione unica alla realizzazione o gestione dell’infrastruttura della rete elettrica oppure del sub procedimento di V.I.A., riguardando invece esclusivamente soltanto il parere reso dal MIBACT nell’ambito di quest’ultimo sub procedimento.
25.3. Sul versante del diritto sostanziale, costituisce un assunto assodato che il procedimento amministrativo, di regola, consta di più atti e si articola in fasi, e la pronuncia di annullamento del Giudice amministrativo può riguardare singoli atti di ciascuna fase, senza che questo determini una caducazione complessiva del procedimento e, segnatamente, di quegli atti attinenti ad una fase diversa oppure di quegli atti che, pur inseriti nella medesima fase, non sono direttamente toccati dalla pronuncia di annullamento né risultano correlati a quelli annullati da una relazione tale da determinare effetti automaticamente caducanti.
25.4. Sul profilo del diritto processuale, la regola generale del processo amministrativo che impone l’impugnazione dei singoli atti, perché ne possa essere pronunciato l’annullamento (ed individua, invece, come eccezione e limitata a casi peculiari, il prodursi degli effetti caducanti), depone ulteriormente per questa soluzione.
25.5. Sul piano dei principi, inoltre, l’interpretazione che qui si indica e che è quella concretamente adoperata dalle amministrazioni è coerente con il principio di conservazione degli atti giuridici (solitamente indicato come immanente e trasversale all’intero ordinamento giuridico; cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2012, n. 30, § 2; di recente, Cons. Stato, Sez. III, 04 settembre 2020, n. 5358), nonché con quelli, specifici dell’ordinamento amministrativo, dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
25.6. Sul piano dell’esegesi letterale della sentenza n. 3652 del 2015, va considerato, ancora, che la sua motivazione è incentrata unicamente sugli aspetti relativi al parere reso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e il dispositivo, espressamente, limita l’accoglimento del ricorso a quanto statuito in motivazione.
25.7. Non deve ingannare, poi, il punto della sentenza n. 3652 del 2015, corrispondente al § 24, nel quale si enuncia, quale ulteriore motivo di accoglimento del ricorso, la circostanza che “…la riscontrata impossibilità di soluzioni tecniche alternative non è stata oggetto di adeguata motivazione ad opera del parere, che sotto questo profilo si limita a richiamare e a recepire senz’altro le considerazioni svolte da Te. che ha proposto il progetto. Vizio, anche questo, sufficiente a concretare l’invalidità degli atti, perché sarebbe comunque stato obbligo del MIBAC svolgere la relativa indagine ed esTe.re le ragioni della sua specifica nuova valutazione”.
Tale omessa valutazione viene infatti espressamente riferita al parere del MIBACT e non all’intero procedimento, ragion per cui non può trarsi da questo assunto alcun argomento a favore circa la necessità di ripetere o compiere ex novo questa valutazione, se non nei limiti del parere che il MIBACT è stato chiamato nuovamente a rendere in ragione della sentenza in esame.
25.8. Ne discende che, diversamente a quanto affermato, il decreto di V.I.A. non è inficiato dal lamentato vizio di eccesso di potere, essendo legittima la ripetizione del procedimento soltanto per l’aspetto relativo alla ri-emanazione del parere reso dal Ministero di Beni e delle Attività Culturali.
25.9. Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
26. Può procedersi quindi alla disamina delle censure articolate nel secondo (nella doglianza individua come “a”), quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e undicesimo motivo di appello, il cui tratto distintivo è quello di contestare, da un lato, che la valutazione degli interessi in conflitto potesse svolgersi nella sede del Consiglio dei Ministri e, dall’altro, l’adeguatezza, la completezza e la correttezza dell’istruttoria compiuta.
26.1. Le considerazioni di carattere generale, svolte in precedenza, determinano la reiezione anche dei motivi dei quali residua l’esame.
26.2. La sede del Consiglio dei Ministri costituisce, infatti, il luogo istituzionalmente deputato alla valutazione complessiva e finale degli interessi emergenti nell’ambito del procedimento pluristrutturato.
26.3. La deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri costituisce espressione di un potere di carattere generale che trascende le singole discipline di settore e consente il governo dell’amministrazione statale, poiché permette di individuare uno strumento di contemperamento delle molteplici posizioni di cui essa è portatrice e loro riconduzione ad unità (cfr., nuovamente, Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020 n. 1486).
26.4. Non osta, ad una simile conclusione, la circostanza che l’art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 152 del 2006, preveda e disciplini un potere sostitutivo posto in capo al medesimo organo collegiale, trattandosi di potere diverso nei contenuti e negli effetti, e che, pertanto, non esclude quello di cui si discorre.
26.5. In quella sede, con riferimento al caso concreto, risulta essere stata compiuta l’attività istruttoria necessaria e sufficiente ai fini dell’assunzione della determinazione di carattere positivo circa la realizzazione dell’opera.
26.6. Risulta infatti per tabulas che il Consiglio dei Ministri ha valutato e condiviso l’articolata relazione predisposta dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I puntuali rilievi tecnici sviluppati in questo atto costituiscono un più che congruo fondamento istruttorio per l’adozione della decisione deliberata.
26.7. La lata discrezionalità di cui l’organo collegiale è portatore non risulta inficiata da alcuno dei vizi dedotti dagli appellanti, i quali, a ben vedere, hanno contrapposto alla decisione del Governo il loro opinabile punto di vista.
26.8. Il provvedimento in questione risulta, poi, ampiamente motivato su tutti i profili contestati dagli appellanti.
27. Va più analiticamente puntualizzato su ciascuna delle censure (tenuto conto che sulla prima censura del secondo motivo di appello valgono le considerazioni già puntualmente espresse ai § § 26.3. e 26.4.), quanto al quarto motivo di appello, che la doglianza è infondata per due diversi motivi:
a) in primo luogo, per quanto affermato in precedenza, il Consiglio dei Ministri è chiamato ad operare una sintesi, che potrà avvenire o attraverso la ricerca di una soluzione condivisa o attraverso la scelta di una fra le contrapposte soluzioni proposte;
b) nel caso di specie, nell’ultimo periodo prima del dispositivo, si afferma che l’avviso espresso dal MATTM è stato condiviso “a seguito dell’esame delle posizioni espresse dalle competenti amministrazioni contrapposte e nell’ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti”, cosicché la doglianza risulta anche smentita per tabulas;
27.1. Quanto al quinto, al sesto e all’ottavo e undicesimo motivo, che deducono diversi vizi dell’istruttoria, si osserva quanto segue.
27.2. Circa il quinto motivo, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri ha dato atto del fatto che il progetto ha recepito e, in larga parte, attuato le prescrizione poste con il primo parere favorevole di v.i.a. con prescrizioni, nonché della circostanza che “il quadro prescrittivo relativo alle diverse fasi di esecuzione del progetto ha fatto proprie le prescrizioni indicate dalla Regione Friuli Venezia Giulia…per la garanzia delle azioni di ripristino ambientale delle aree interessate dall’opera e di mitigazione dell’inserimento dell’elettrodotto, anche in relazione agli impatti ambientali indotti”.
27.2.1. Se ne evince che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, l’impatto nel contesto paesaggistico dell’opera è stato tenuto in considerazione e su di esso il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di valorizzare le prescrizioni poste, ritenendole sufficienti ad attutire i risvolti negativi dell’opera.
27.2.2. A tale riguardo va soggiunto che, nella relazione del Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – V.I.A. e V.A.S., che, per l’appunto, il Consiglio dei Ministri ha posto quale fondamento istruttorio della volontà consacrata nella deliberazione collegiale, a pag. 44 e ss., nonché a pag. 53 (cfr. doc. n. 12, depositato in data 20 marzo 2017 da Te.), viene dato atto in modo articolato degli accorgimenti tecnici adoperati per mitigare l’impatto paesaggistico.
27.3. Circa il sesto motivo, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di superare tutti i rilievi di natura paesaggistica che sono stati formulati dal Ministero competente, cosicché la deduzione avanzata con la censura risulta infondata, nella misura in cui va a sostituire l’apprezzamento di parte con quello svolto nella sede competente.
27.3.1. Va, peraltro, evidenziato come il preteso peggioramento ambientale del progetto relativo all’elettrodotto sia basato su un’unica circostanza (la realizzazione pregiudizievole di tre piloni in un elettrodotto di circa 49 km), dalla quale dovrebbe discendere, secondo l’appellante, l’illegittimità degli atti dell’intero procedimento.
27.3.2. In verità, come rilevato dal Ministero e pienamente riscontrabile dagli atti, il parere tecnico espresso dalla Commissione preposta si impongono a Te. precise prescrizioni e si individuano varianti ed ottimizzazioni con funzioni mitigative dell’impatto paesaggistico (pagg. 17, 18, 22, 44 e, specialmente, 53);
27.4. Circa l’ottavo motivo, che la sentenza n. 3652 del 2015 di questo Consiglio non ha “azzerato” tutto il precedente procedimento amministrativo, ma dopo aver ravvisata l’illegittimità di un suo segmento, corrispondente al parere di compatibilità paesaggistica reso nell’ambito del subprocedimento di V.I.A., da parte del Ministero competente, ne ha pronunciato l’annullamento, cassandolo dal resto degli atti, sui quali non v’è stata, invece, alcuna pronuncia.
27.4.1. Ne consegue che risulta legittima la riedizione del potere amministrativo soltanto per quel frammento del procedimento colpito dalla pronuncia di annullamento e, di converso, legittima la scelta di confermare le alternative già valutate precedentemente (sulla circostanza che queste alternative siano state effettivamente valutate nel corso del primo procedimento, cfr. il documento 10 “Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale”, depositata in primo grado, in data 13 settembre 2017, da Te., punto “1.2”, pag. 20 e ss., e, sulla questione dell’interramento, anche le “controdeduzioni Te. alle osservazioni del 22 luglio 2016”, depositata in pari data, come doc. 14, oppure, ancora, il doc. 15 “estratto par. 3.2 “Criteri di scelta del tracciato”, sempre depositato in pari data, dove, al par. 3.2.5. e 3.2.6., si esaminano l’opzione zero e le alternative di tracciato studiate su sollecitazione della Regione Friuli Venezia Giulia; si cfr. la relazione istruttoria della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – V.I.A. e V.A.S., del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 2136 del 2 agosto 2016, pag. 22).
27.5. Circa, infine, l’undicesimo motivo, bene ha deciso il T.a.r., laddove per respingere il terzo dei motivi articolato nei secondi motivi aggiunti, ha richiamato le “considerazioni svolte nell’esame dell’ottavo motivo dell’atto introduttivo del giudizio”, equivalente quest’ultimo all’ottavo motivo dell’appello divisato, considerato che le motivazioni espresse per dichiarare l’infondatezza del primo sono pienamente congruenti e, come tali, idonee a confutare anche le doglianze articolate nel secondo.
27.5.1. Può nondimeno soggiungersi che l’art. 121, comma 2, del R.D. n. 1775 del 1933, norma di cui si lamenta la violazione, individua e tutela un interesse squisitamente proprietario che avrebbero dovuto far valere, ove si fossero sentiti lesi, i proprietari dei fondi, sicché la doglianza, prima ancora che essere infondata, è anche inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei Comuni a farla valere.
27.5.2. Inoltre, la doglianza, oltre che estremamente generica, poiché non si comprova in alcun modo che il tracciato prescelto è maggiormente pregiudizievole per gli interessi dei proprietari dei fondi né si indica in modo argomentato e comprovato un possibile tracciato alTe.tivo, risulta smentita, nel merito, dalla circostanza che la realizzazione dell’infrastruttura per via aerea, in luogo che mediante interramento, è stata prescelta anche per evitare un danno maggiore alle coltivazioni dei campi e che è stato valutato un possibile tracciato alTe.tivo, ma esso è stato ritenuto non realizzabile (cfr., sul punto, le controdeduzioni di Te. alle osservazioni ricevute, doc. 14, pag. 24 e 25 e ss., depositato in data 13 settembre 2017 da Te.; inoltre, la relazione del Prof. Il., doc. 1, pag. 3 e 4, depositato in data 13 settembre 2017 dai Comuni ricorrenti; cfr., ancora il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, doc. n. 12, depositato in data 20 marzo 2017 da Te. – a pag. 22, sui criteri di scelta del tracciato, pag. 23, sulle alternative e varianti esaminate nel corso del precedente procedimento di VIA).
28. Anche sulla settima doglianza può svolgersi qualche considerazione ulteriore, oltre a quella di carattere generale, di per sé peraltro sufficiente a confutarne la fondatezza.
Va osservato che la V.I.A. è un procedimento complesso nel quale, pur se l’impatto è valutato rispetto all’incidenza ambientale e paesaggistica di una determinata infrastruttura o opera sull’ambiente circostante, si valorizza e si tiene conto anche delle implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all’opera stessa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034; Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059; Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225; Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361), sicché come è stato condivisibilmente statuito “non si è perciò in presenza di un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati” (Cons. Stato, Sez. V, 09 aprile 2015, n. 1805).
28.1. Della selezione, valutazione e contemperamento di questi ulteriori interessi, con quello principale costituito dall’ambiente, deve comunque farsi carico l’autorità procedente al giudizio di compatibilità ambientale, la quale non è necessariamente vincolata alla c.d. “opzione zero”, ove ravvisi che si verifica un impatto sull’elemento paesaggistico o su quello ambientale, ma esso sia in concreto efficacemente mitigabile con l’adozione degli accorgimenti tecnico-scientifici disponibili e vi siano sostanziali vantaggi sui versanti poc’anzi enumerati, scaturenti dalla realizzazione dell’opera.
28.2. L’amministrazione procedente, dunque, con lata discrezionalità, può apprezzare se far prevalere l’interesse alla realizzazione dell’opera sotto il profilo degli sbocchi lavorativi, delle ricadute sociali, dei profitti economici o dell’incremento produttivo, ricercando le “soluzioni più idonee” (art. 5, D. Lgs. n. 152 del 2006, vigente ratione temporis) che vadano a salvaguardare, fin dove possibile, le antitetiche posizioni della tutela dell’ambiente o del paesaggio.
28.3. Ben può, dunque, il MATTM, nell’ambito delle sue competenze in materia di V.I.A., compiere l’apprezzamento che gli è stato infondatamente rimproverato dagli appellanti, evidenziando il rilevante valore strategico dell’opera nel settore dell’approvvigionamento energetico, oltre alle “ottimizzazioni ambientali conseguenti alle prescrizioni”.
28.4. La superiore statuizione è solo in apparenza confliggente con quella che questo stesso Consiglio ha enunciato con la sentenza n. 3652 del 2015, nella quale si è affermato che “Il Ministero invero, anziché occuparsi, come debito suo compito, di curare l’interesse paesaggistico (e di valutare, quindi, in termini non relativi ad altri interessi l’impatto paesaggistico dell’intervento), ha illegittimamente compiuto una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell’interesse affidato alla sue cura (la tutela del paesaggio) con interessi pubblici di altra natura spettanza (essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell’elettrodotto e, dunque, al trasporto dell’energia elettrica).”.
La posizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo è infatti diversa da quella del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, poiché il primo, a differenza del secondo, non è chiamato a gestire, salvaguardare e contemperare una pluralità di interessi, bensì l’unico interesse primario affidato alla sua cura, ossia, nel caso di specie, quello paesaggistico (cfr. il combinato disposto degli artt. 26 e 147 del D. Lgs. n. 42 del 2004). Conseguentemente, nel valutare e giudicare l’opera, esso è competente ad apprezzarne soltanto l’incidenza sull’interesse positivamente attribuito alla sua gestione.
28.5. In definitiva, dunque, la censura esaminata va respinta.
28.6. Parimenti infondata è la doglianza con la quale si opina che l’infrastruttura di cui si discorre sarebbe superflua.
28.6.1. Va evidenziato che sia il soggetto proponente, sia l’amministrazione statale (cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, doc. 5, prodotto in data 20 marzo 2017, da Te., ove si parla di “interesse strategico dell’opera in argomenta” e si chiarisce che essa “adeguerà la magliatura della rete, incrementando la sicurezza di esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza del sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia, i rischi per il servizio di mutuo soccorso tra i sistemi elettrici di trasmissione al verificarsi di incidenti rilevanti ed i limiti allo sfruttamento della produzione efficiente disponibile nell’area e in importazione dalla Slovenia”) che la Regione Friuli Venezia Giulia (mediante la relazione del prof. Il., doc. 1 della produzione del Comune, depositata in data 13 settembre 2017, pag. 5) hanno argomentato sulle ragioni economiche e industriali a sostengo della realizzazione dell’opera.
29. Alla luce delle motivazioni su espresse vanno respinti il secondo (per quanto riguarda la prima censura), il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e l’undicesimo motivo di appello.
30. In conclusione, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
31. Alla luce delle motivazioni esposte, l’appello va pertanto respinto.
32. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti delle Amministrazioni statali costituite e delle società contro-interessate Te. Re. El. Na. S.p.A. e Te. Re. It. S.p.A. e si liquidano come da dispositivo. Si compensano nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. r.g. 1046 del 2018, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore delle Amministrazioni statali costituite e delle società contro-interessate, delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore di ciascuna delle due parti appellate, in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%), se dovuti.
Compensa le spese nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, nelle camere di consiglio del 28 gennaio 2021 e del 4 febbraio 2021, svoltesi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 D.L. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luca Lamberti – Presidente FF
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppe Rotondo – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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