Le case cantoniere costituiscono pertinenza di servizio del demanio stradale

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 24 luglio 2020, n. 4723.

La massima estrapolata:

Le case cantoniere costituiscono ai sensi dell’art. 24 del codice della strada pertinenza di servizio del demanio stradale e quindi partecipano del regime di demanialità, che può cessare solo all’esito del procedimento di sdemanializzazione, non potendosi ammettere una perdita della qualità demaniale tacita o implicita.

Sentenza 24 luglio 2020, n. 4723

Data udienza 16 giugno 2020

Tag – parola chiave: Demanio e patrimonio – Casa cantoniera – Natura di pertinenza del demanio stradale – Occupazione abusiva – Ordinanza di sfratto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2012, proposto da Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata pure per legge presso la sua sede in via (…),
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pi., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Leonardo Lavitola, via (…),
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione I, n. -OMISSIS-, resa inter partes, concernente un’ordinanza di sfratto di una casa cantoniera abusivamente occupata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 993 del 2009, proposto innanzi al T.a.r. per la Sardegna, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di sfratto in via amministrativa, emesso da Anas S.p.a., di una casa cantoniera, denominata “-OMISSIS-“, sita nel Comune di -OMISSIS-.
2. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto il difetto del potere di autotutela, l’eccesso di potere ed il difetto di motivazione.
3. Costituitasi l’Anas al fine di resistere, il Tribunale adì to Sezione I ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha accolto il ricorso per la rilevata insussistenza del potere di autotutela in via amministrativa;
– ha ritenuto assorbita ogni altra censura;
– ha condannato l’Anas al pagamento, in favore della difesa di parte ricorrente (ammessa al gratuito patrocinio) delle spese di lite (Euro 2.500,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
– “le case cantoniere sono state ricomprese tra i beni immobili costituenti il patrimonio dell’ente ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, con la conseguenza che, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, tali immobili non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex articolo 823, comma secondo, del codice civile, essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso”.
5. Avverso tale pronuncia l’Anas ha interposto appello, notificato il 5 giugno 2012 e depositato il 20 giugno 2012, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-7) che, come da orientamento di questo Consiglio esattamente richiamato, la privatizzazione dell’Ente non avrebbe inciso sulla natura giuridica delle case cantoniere con conseguente persistenza del potere di autotutela in via amministrativa.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
7. In data 25 luglio 2012, il signor -OMISSIS- si è costituito con memoria, al fine di resistere, evidenziando che, a seguito della privatizzazione dell’Anas, le case cantoniere avrebbero perso la natura di beni demaniali, e concludendo per la reiezione dell’opposto gravame.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso la parte appellata ha depositato memoria (alla quale hanno fatto seguito ulteriori note ai sensi del d.l. n. 28/2020) al fine di insistere per il rigetto dell’appello anche evidenziando che la casa cantoniera in oggetto non è stata mai utilizzata a servizio della strada, essendo rimasta per tantissimi anni in completo stato di degrado e di abbandono.
9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 16 giugno 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
10. Occorre premettere che parte appellata, nella memoria di costituzione, non ha tempestivamente riproposto alcuna delle censure dichiarate assorbite dal Tribunale.
11. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato e sia pertanto da accogliere.
11.1 La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con indirizzo pienamente condiviso da questo Collegio, ha infatti chiarito che “pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella L. n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato l’A. in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto A. approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell’Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l’autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni “…non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile…” e che A., anche nella sua nuova veste, “…esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario…”. (cfr. sez IV, n. 1230 del 2011 e n. 3753 del 2013).
11.2 Oppone l’appellato che il manufatto da tantissimo tempo non sarebbe sottoposto alla destinazione pubblica siccome in disuso ed abbandonato.
Il rilievo non convince in quanto le case cantoniere costituiscono ai sensi dell’art. 24 del codice della strada pertinenza di servizio del demanio stradale e quindi partecipano del regime di demanialità, che può cessare solo all’esito del procedimento di sdemanializzazione, non potendosi ammettere una perdita della qualità demaniale tacita o implicita (cfr. sez. IV, n. 3753/2013 citata).
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.
13. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate avuto riguardo alle obiettive peculiarità del procedimento in controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 4653/2012), lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso n. 993 del 2009.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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