Consiglio di Stato, Sentenza|10 marzo 2021| n. 2046.
La norma dell’articolo 192 Dlgs n. 152/2006 – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.
Sentenza|10 marzo 2021| n. 2046
Data udienza 9 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Ordinanza dirigenziale – Rimozione rifiuti abbandonati – ANAS – Art. 192, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Atti ambientali – Competenza del Comune – Soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti – Fatti illeciti di soggetti ignoti – Diligenza del proprietario dell’area
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10144 del 2014, proposto da
An. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Bu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ge. Pe., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata Sezione Prima n. 00680/2014, resa tra le parti, concernente rimozione rifiuti abbandonati lungo la ss (omissis)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 9 marzo 2021 il Cons. Davide Ponte;
Preso atto del deposito delle note d’udienza formulate ai sensi dell’art. 25, D.L. 137/2020, conv. in legge 176/2020, e dell’art. 4, D.L. 28/2020, da parte degli avvocati Bucci, Pedota;
Rilevato in fatto che:
– la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dall’An. nei confronti della sentenza 680 del 2014 con cui il Tar Basilicata ha respinto l’originario ricorso;
– quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società avverso i seguenti provvedimenti;
– ordinanza dirigenziale n. 21 del 17/3/2008 a firma del Responsabile del Settore Ambiente del Comune di (omissis), avente ad oggetto la rimozione rifiuti abbandonati lungo la ss (omissis) “(omissis)” direzione Matera, che ha intimato all’An. di “provvedere, entro 60 giorni dalla notifica, alla raccolta, trasporto e avvio a smaltimento” dei pneumatici di varie dimensioni, indicati nella Relazione Tecnica del 14.3.2008;
– con il presente appello la stessa An., nel ricostruire la fattispecie in fatto e in diritto, deduceva i seguenti motivi di appello;
– incompetenza assoluta del Comune o relativa del dirigente;
– violazione degli artt. 7 ss l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;
– violazione degli artt. 14 codice della strada e 192 d.lgs. 152 del 2006, contraddittorietà, e difetto di legittimazione dell’An.;
– la parte appellata comunale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e richiamando l’atto di ratifica del Sindaco, avente ad oggetto l’ordinanza impugnata, n. 364 datato 29 dicembre 2020;
– alla pubblica udienza di smaltimento del 9 marzo 2021 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– l’appello è infondato;
– le censure di appello si scontrano con gli orientamenti consolidati di questo Consiglio;
– in ordine al primo profilo, se in generale ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, rientra nella competenza del Comune l’adozione degli atti ambientali in questione, in dettaglio è competenza del Sindaco la condanna agli adempimenti previsti per la bonifica del suolo da rifiuti abbandonati, trattandosi di norma speciale sopravvenuto all’art. 107, comma 5, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 19 ottobre 2020, n. 6294);
– nel caso di specie la censura risulta superata, nei termini peraltro rilevati dalla stessa parte appellante in sede di memoria finale, dalla intervenuta ratifica da parte dell’organo competente, richiamata nella narrativa in fatto;
– in relazione ai soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti previsto dall’art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell’area, pur non essendo lo stesso l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4781 e 17 luglio 2014, n. 3786);
– la norma in questione – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti;
– nel caso di specie, dall’esame degli elementi con chiarezza indicati nelle ordinanze impugnate in prime cure, emergono sia il riferimento all’esercizio del predetto potere attribuito dall’art. 192 cit. (non solo richiamato in termini letterali e formali), sia la sussistenza dei relativi presupposti, oggettivi (presenza di rifiuti abbandonati) e soggettivi (titolarità in capo ad An.);
– a quest’ultimo proposito, assume rilievo ulteriore, in termini di responsabilità, i noti oneri di vigilanza, facenti capo all’ente titolare e gestore dei tratti di strada interessati, connessi alla pluralità di interessi pubblici rilevanti nel contesto interessato, relativi alla sicurezza della circolazione;
– a fronte di tali oneri di vigilanza, la imputata responsabilità va ben oltre la presunta ed invocata responsabilità per fatti altrui, venendo ad interessare direttamente – in termini di colpa per negligenza sulla vigilanza – il ruolo della società appellante;
– in proposito vanno altresì condivisi i richiami effettuati con riferimento alla previsione dell’art. 14 del codice della strada, a mente del quale “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo….Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario”;
– tale norma integra una previsione normativa chiara nell’incentrare sul gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, con le annesse pertinenze, potendo costituire pertanto il parametro normativo per l’individuazione del profilo della colpa ai fini dell’art. 192 cit.;
– infine, in tema di garanzia partecipativa nella specie, anche applicando gli orientamenti più rigorosi, la parte risulta essere stata tempestivamente avvisata della problematica alla fine confluita negli atti impugnati;
– in linea di diritto, la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Sindaco ordina al legale rappresentante di una società di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà della stessa e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica degli stessi, ma senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, finalizzata alla instaurazione del contraddittorio con la parte interessata (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301);
– nel caso di specie, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge il tempestivo coinvolgimento della società, come da comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla nota prot. n. 2724 del 14.03.2008;
– alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è infondato;
– sussistono giusti motivi, a fronte della sopravvenuta ratifica, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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