La compensazione può operare solo in caso di certezza del controcredito

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 4 dicembre 2019, n. 8297

La massima estrapolata:

La compensazione, sia legale che giudiziale, può operare solo in caso di certezza del controcredito portato in compensazione e tuttavia spetta a chi si oppone alla compensazione (anche legale) dimostrare l’assenza del requisito della certezza del credito opposto in compensazione per essere lo stesso oggetto di contestazione.

Sentenza 4 dicembre 2019, n. 8297

Data udienza 19 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7575 del 2018, proposto da
Pi. Lo., rappresentato e difeso dagli avvocati Pi. Lo. e La. To., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Lu. Gu., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina n. 380/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2019 il Cons. Fe. Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Lo. e Re. su delega di Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso per ottemperanza ex art. 112 Cod. proc. amm. l’avv. Pi. Lo. domandava al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina l’esecuzione: a) della sentenza 13 giugno 2016, n. 1163, munita di formula esecutiva il 3 novembre 2016, contenente condanna del Comune di (omissis) al pagamento a suo favore di Euro 27.824,04 oltre interessi ex d.lgs. 231/02, come richiesti fino al soddisfo, e spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 5.616,63, oltre Iva, spese generali e c.p.a.; b) della sentenza 1 giugno 2016 n. 1059, munita di formula esecutiva il 26 luglio 2016, con condanna della medesima amministrazione comunale al pagamento a favore dell’avv. Fe. Te. della somma di Euro 41.982,00, oltre il 12,5% per spese forfettarie, interessi al tasso legale con decorrenza 13 marzo 2006 sino all’effettivo saldo, Iva e c.p.a. come di legge.
Il ricorrente domandava, altresì, la nomina, ove necessario, di un commissario ad acta e la condanna del Comune al risarcimento del danno per lite temeraria e abuso del processo.
1.1. Con sentenza sez. I, 10 luglio 2018, n. 380, il Tribunale adito, resistente il Comune di (omissis), dichiarava inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori.
Il giudice di primo grado riteneva fondate le eccezioni proposte dal Comune per essere il ricorrente privo della legittimazione ad agire in esecuzione della sentenza n. 1059/2016 in quanto resa a favore dell’avv. Te., senza che fosse stata provata l’allegata cessione del credito da parte di questi a suo beneficio, e, in secondo luogo, quanto all’esecuzione della sentenza 1163/2016, per essere il credito del ricorrente inesigibile in quanto oggetto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di (omissis) dall’Agenzia delle entrate il 17 agosto 2017.
2. Propone appello l’avv. Pi. Lo.; si è costituito in giudizio il Comune di (omissis). Le parti hanno presentato memorie.
2.1. Con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado è censurata per “Violazione e falsa applicazione art. 12 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione: art. 1260 c.c.. Difetto di motivazione”; l’appellante si duole che sia stata esclusa la sua legittimazione ad ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1059/2016: dopo aver sinteticamente esposto la disciplina della cessione del credito, assume, infatti, che il Comune di (omissis) avrebbe accettato la cessione del credito effettuata a suo favore dall’avv. Te., onde egli era pienamente titolare del diritto azionato.
Più esattamente, l’accettazione della cessione del credito sarebbe avvenuta nell’atto di transazione concluso con il Comune di (omissis) in cui quest’ultimo si era obbligato a corrispondere a suo favore, quale procuratore e difensore dell’avv. Fe. Te., la somma complessiva di Euro 73.000,00 da liquidarsi in sei rate con decorrenza a partire dal 1° agosto 2017.
La conclusione cui perviene l’appellante è che sussiste la sua legittimazione ad agire sulla base dell’atto di transazione e della delibera del consiglio comunale che allo stesso ha dato attuazione; in ogni caso, aggiunge, nessun dubbio poteva sussistere – né il Comune l’aveva sollevato – circa la sua legittimazione a far valere il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1136/2016.
2.2. Con il secondo motivo è contestata la sentenza di primo grado per “Violazione e falsa applicazione art. 12 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione: art. 1260 c.c. Difetto di motivazione”: il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che il pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle entrate aveva ad oggetto la somma complessiva di Euro 60.000,00, a fronte del suo credito ammontante ad Euro 200.000,00, per cui il Comune di (omissis) avrebbe potuto bloccare le somme richieste dal Fisco e procedere al pagamento della restante parte.
Aggiunge, inoltre, che le cartelle esattoriali portanti il credito erariale erano state, in parte, sospese e, in altra parte, annullate dal Giudice di pace di Roma e dalla Commissione tributaria di Roma; egli, comunque, aveva presentato tre istanze di rateizzazione all’Agenzia delle entrate per complessivi Euro 59.510,04 da rendere in 72 rate, e pagamento in compensazione della restante somma dovuta, onde, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 602/1973, il pignoramento doveva ritenersi inefficace.
2.3. Il Comune di (omissis) ribadiva di non aver potuto dar seguito al pagamento di quanto dovuto all’avv. Lo., per aver l’Agenzia delle entrate, con atto di pignoramento presso terzi, proceduto ai sensi degli art. 72 – bis e 48 – bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a vincolare a suo favore le somme dovute all’avv. Lo. fino a concorrenza di Euro 62.468,80, oltre interessi di mora e compensi di riscossione e, che, anche in seguito alla sospensione del pignoramento, l’Agenzia l’aveva invitata, con atto del 22 agosto 2018, a tenere sospeso l’ordine di pagamento delle somme al suo creditore fino a nuova comunicazione.
2.4. All’udienza camerale dell’11 aprile 2019, con ordinanza 28 maggio 2019, n. 3493, il Collegio, richiedeva all’amministrazione comunale di depositare l’atto con cui l’Agenzia della Riscossione aveva sospeso oppure ritirato l’atto di pignoramento presso la Banca di credito cooperativo e presso Po. it. impeditivo dei pagamenti di cui alle sentenze del giudice ordinario.
Il Comune di (omissis) dava adempimento all’onere istruttorio posto a suo carico depositando il 5 giugno 2019, “atto di non prosecuzione” dell’Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2019, nonché l’atto denominato “comunicazione di restringimento del pignoramento presso terzi” della medesima Agenzia datato 8 aprile 2019, cui seguiva deposito da parte dell’appellante dell'”atto di estinzione della procedura esecutiva” adottato dall’Agenzia delle entrate il 15 luglio 2019 e, da ultimo, il mandato di pagamento del Comune di (omissis) del 1° agosto 2019.
All’udienza camerale del 19 settembre 2019 la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
3. I due motivi di appello, che possono essere congiuntamente esaminati, sono, in parte, infondati e, per il resto, è cessata la materia del contendere.
3.1. Il giudice di primo grado ha escluso la legittimazione dell’avv. Lo. ad agire per l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina n. 1059/2016 in quanto la condanna dell’amministrazione comunale era stata pronunciata a favore dell’avv. Te. e non v’era prova dell’intervenuta cessione del credito in suo favore.
L’appellante, dunque, avrebbe dovuto dimostrare la sua legittimazione ad agire in via esecutiva, dando prova dell’intervenuta cessione del credito in suo favore da parte dell’avv. Te.; egli, però, non fa riferimento ad alcun atto di cessione del credito – che, infatti, non è depositato neppure nel presente grado del giudizio – ma assume che dell’intervenuta cessione vi sia prova nell’atto di transazione stipulato con il Comune di (omissis) il 31 luglio 2017.
3.2. Nell’atto di transazione, tuttavia, l’avv. Lo. assume di agire “quale procuratore e difensore dell’avv. Te. Fe., giusta procura a margine dell’atto di citazione del giudizio di primo grado rilasciata anche a transigere e conciliare”, onde non v’è dubbio che egli abbia partecipato all’atto transattivo quale rappresentante dell’avv. Te. in forza del c.d. potere rappresentativo derivante dalla procura rilasciata per la difesa in giudizio; ulteriore prova è che, nel corpo dell’atto, egli dichiara la disponibilità e l’adesione alla transazione, nonché le sue condizioni a tal scopo, “in nome e per conto dell’avv. Te.”, così intendendo chiaramente riversare nella sfera giuridica di questi i diritti derivanti dall’atto negoziale.
In definitiva, dunque, non v’è nell’atto di transazione alcuna manifestazione di volontà né dell’avv. Te. di cedere il proprio credito all’avv. Lo., né tanto meno del Comune di (omissis) di accettare la cessione.
3.3. Tanto meno, può essere considerato atto di cessione la nota 26 luglio 2017, versata in atti e richiamata anche nelle premesse dell’atto transattivo, con la quale l’avv. Te. dichiarava all’avv. Lo. “di non avere alcun interesse ad intervenire nelle vicende scaturenti dalla sentenza in oggetto (indicata come “Tribunale di Latina, sent. N. 2059/16 del 12.04.2016 contro il Comune di (omissis)”, n. d.s.) e che i compensi dovuti dal Comune di (omissis) debbono essere considerati di esclusiva spettanza della S.V.”, poiché in essa è chiaro il riferimento ai compensi professionali dovuti all’avv. Lo. quale difensore nel giudizio (id est. le spese del giudizio liquidate in sentenza) e non al credito azionato e riconosciuto dal giudice ordinario come dovuto dal Comune di (omissis) a favore dell’avv. Te., attore nel giudizio.
3.4. Va, dunque, confermata la sentenza di primo grado per aver escluso la legittimazione dell’avv. Lo. ad agire in esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1059/2016; è indubbio, del resto, che l’avv. Lo. abbia agito per far valere il diritto di credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1059/2016, e non quello derivante dalla transazione, alla quale, come detto, aveva preso parte come rappresentante dell’avv. Te., avendo inteso giovarsi della risoluzione della transazione in applicazione della c.d. clausola di inadempimento – per la quale “L’omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata per causa imputabile all’Ente determinerà la risoluzione della transazione e la decadenza del beneficio del termine con l’acquisizione di quanto pagato a titolo di maggior danno” – ivi contenuta.
3.5. Deve, invece, riconoscersi la legittimazione dell’avv. Lo. ad agire in esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1136/2016, per essere a suo favore la condanna dell’amministrazione comunale ivi pronunciata.
La sentenza di primo grado, sia pur in maniera sintetica – è fatto riferimento ad un “vicenda richiamata dal ricorrente nella propria memoria”, non meglio enunciata – riteneva inesigibile il credito in ragione dell’atto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di (omissis) dall’Agenzia delle entrate.
E’ accaduto, tuttavia, che, con nota del 15 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’estinzione della procedura avviata con l’atto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di (omissis) e quest’ultimo, con determinazione del Responsabile Area Staff e affari legali – Servizio affari legali dell’1° agosto 2019, n. 843, ha disposto il pagamento all’avv. Lo. della somma di Euro 53.540,58.
Ai fini che qui interessano va rilevato che, come è dato evincere dalla determinazione dirigenziale in atti, il Comune ha applicato sulle somme cui era stato condannato, maggiorate degli interessi, la compensazione con le somme delle quali era creditore in forza della sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, che, in effetti, condannava l’avv. Lo. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di (omissis) liquidate in Euro 3.000,00, e di altra sentenza della Corte d’appello di Roma n. 122/2018.
3.6. All’udienza del 19 settembre 2019 l’appellante ha contestato, verbalmente, l’esatto adempimento del Comune, reiterando, anche in questa sede, la richiesta di ordinare l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1136/2016.
Come si evince dalla mail del 6 agosto 2019, versata in atti, l’avv. Lo. lamenta che il Comune di (omissis) abbia operato la compensazione in assenza del requisito della certezza del credito essendo entrambe le condanne pronunciate nei suoi confronti oggetto di impugnazione; una di esse nell’odierno giudizio d’appello.
3.7. Ritiene il Collegio che la compensazione, sia legale che giudiziale, può operare solo in caso di certezza del controcredito portato in compensazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2016, n. 23225, citata dall’appellante, per la quale la certezza del credito è acquisita solo con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il credito qualora lo stesso sia oggetto di contestazione in separato giudizio; più recentemente in questo senso anche Cass. civ., sez. 3, 14 febbraio 2019, n. 4313), e tuttavia spetta a chi si oppone alla compensazione (anche legale) dimostrare l’assenza del requisito della certezza del credito opposto in compensazione per essere lo stesso oggetto di contestazione (anche in separato giudizio).
L’avv. Lo. non ha fornito detta prova, poiché non ha versato in atti documentazione a dimostrazione dell’attuale pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello n. 122/2018.
Il credito del Comune al pagamento delle spese legali portato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina, n. 380/2018, è, invece, opponibile in compensazione, poiché contestato nel presente giudizio, ma dovuto per la regolazione delle spese del doppio grado che si andrà ad operare.
3.8. In conclusione, relativamente al credito dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Latina n. 1106/2016 il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, per essere stata la pretesa dell’avv. Lo. integralmente soddisfatta.
Resta estranea, invece, al presente giudizio ogni determinazione in ordine al credito dell’avv. Te. nei confronti del Comune di (omissis) derivante dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1059/2016.
4. In relazione alle spese del giudizio, considerata la parziale soccombenza dell’appellante nei termini indicati, ritiene il Collegio di tener ferma la condanna alle spese pronunciata dal giudice di primo grado e di compensare le spese del presente grado di appello tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (Rg. 7575/2018), lo dichiara in parte infondato e per il resto dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra tutte le parti in causa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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