La cessazione della materia del contendere

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 7 ottobre 2020, n. 5933.

La massima estrapolata:

La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.c. è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.

Sentenza 7 ottobre 2020, n. 5933

Data udienza 24 settembre 2020

Tag – parola chiave: Edilizia Residenziale Pubblica – Assegnazione alloggi erp – Graduatoria – Variazione posizione – Non riconosciuto punteggio di cui alla condizione del c.d. rilascio alloggio – Trascorso un anno dallo sfratto – Ricorso – Cessazione della materia del contendere – Intervenuta assegnazione alloggio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5035 del 2019, proposto da
Es. El., rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Fo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ba., Cl. Co., El. D’A., Gi. Le., An. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Le. in Roma, via (…);
nei confronti
Bi.Ma. c/o Si. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta, 14 gennaio 2019, n. 67, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la memoria del 7 aprile 2020, con la quale parte ricorrente ha domandato che sia dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il consigliere Angela Rotondano, nessuno essendo comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La signora Elisa Esposito ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale amministrativo per la Lombardia- Milano ha respinto l’impugnazione avente ad oggetto il provvedimento di rigetto del ricorso, emesso dal Direttore dell’Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano in data 23 agosto 2018, avverso il precedente provvedimento di variazione della posizione nella graduatoria valida per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.
1.1. Il provvedimento impugnato era stato emesso ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale della Lombardia 1/2004, sull’assunto che all’odierna appellante non potesse comunque riconoscersi il punteggio di cui alla condizione del c.d. rilascio alloggio, previsto dal punto 8 dell’Allegato 1, Parte I “Condizioni familiari abitative ed economiche” del detto Regolamento (ove è previsto che il punteggio per detta condizione debba attribuirsi ai “(…) concorrenti che debbano rilasciare alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo a condizione che: a) – sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda”), essendo trascorso oltre un anno tra la data dello sfratto e quella di presentazione della domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi di e.r.p., come da ultimo integrata il 22 luglio 2017.
2. L’appellante ha domandato la riforma della sentenza di prime cure sulla base del seguente motivo di diritto: “Omessa e/o erronea motivazione in relazione alla dedotta violazione e/o erronea applicazione degli artt. 9, 11 e 13 c. 5e del punto 6) dell’Allegato I Parte I del Regolamento Regionale della Lombardia n. 1/2004”.
2.1. Si è costituito in resistenza il Comune di Milano, argomentando l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
3. Con memoria depositata in atti il 7 aprile 2020, l’appellante, premesso che il Comune le aveva assegnato un alloggio di e.r.p. in data 19 dicembre 2019, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
4. All’udienza pubblica del 24 settembre 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm. poiché, nel corso del giudizio, la pretesa dell’appellante è risultata pienamente soddisfatta, in virtù dell’assegnazione alla stessa, in data 19 dicembre 2019, di un alloggio di edilizia pubblica da parte del Comune e della conseguente stipula (il 20 dicembre 2020) del contratto di locazione con il gestore del patrimonio MM, all’uopo incaricato dal Comune.
6. Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché : “a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317); b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638)” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191).
7. Orbene, nella fattispecie in esame, come già innanzi esposto, il Comune ha assegnato all’appellante, la quale sosteneva il suo diritto al riconoscimento della condizione di c.d. rilascio alloggio e al relativo punteggio aggiuntivo per aver presentato la domanda ed effettuato l’aggiornamento entro l’anno dall’escomio, l’alloggio di edilizia residenza pubblica, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio.
Non resta, quindi, al Collegio che dichiarare l’appello improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
8. Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero – Presidente FF
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri – Consigliere

 

 

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