Consiglio di Stato, Sentenza|7 gennaio 2022| n. 72.
Interdittiva antimafia forma di incapacità ex lege parziale.
L’informazione interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità ex lege parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Sentenza|7 gennaio 2022| n. 72. Interdittiva antimafia forma di incapacità ex lege parziale
Data udienza 25 novembre 2021
Integrale
Tag- parola chiave: Allevamento – Capi di bestiame – Brucellosi – Erogazione indennizzo per abbattimento – Informazione interdittiva antimafia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. La., domiciliato presso la Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Commissario di Governo per L’Emergenza Brucellosi, U.T.G. – Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego erogazione indennizzo per abbattimento dei capi di bestiame affetti da brucellosi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario di Governo per L’Emergenza Brucellosi e di U.T.G. – Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Pres. Michele Corradino e udite le parti nelle forme di legge come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la -OMISSIS- ha impugnato la sentenza -OMISSIS-.
Ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di diritto: Violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 12 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in relazione all’articolo 33, co. 1 Cost, difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, manifesta, contraddittorietà ; eccesso di potere.
Erroneamente sarebbe stato individuato il soggetto passivo evocato in giudizio giacchè la legittimazione passiva spettava al Commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno anziché al Commissario per l’emergenza degli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe.
La sentenza sarebbe inoltre errata nella parte in cui ha affermato che l’indennizzo negato si sottrae alla normativa antimafia richiamandosi alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato -OMISSIS-.
Infine il tribunale ha ritenuto di non valutare le argomentazioni svolte dalla ricorrente con motivi aggiunti ritenendoli tardivi.
Ne chiede pertanto l’annullamento con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti il Commissario di Governo per l’emergenza Brucellosi, l’Ufficio Territoriale del Governo Caserta, il Commissario di Governo per l’emergenza brucellosi in provincia di Caserta e zone limitrofe U.T.G. – Prefettura di Caserta chiedendo che il ricorso venga rigettato.
In vista dell’udienza entrambe le parti hanno depositato documenti.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2021, udite le parti nelle forme di legge come da verbale di udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Interdittiva antimafia forma di incapacità ex lege parziale
DIRITTO
Il ricorso in appello è infondato.
Con il ricorso di primo grado -OMISSIS- ha impugnato, con l’atto introduttivo del giudizio, la nota -OMISSIS-, con la quale il Commissariato di Governo per l’Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe, nella persona del -OMISSIS-, le ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, non sarebbe stato possibile procedere all’erogazione dell’indennizzo previsto dall’art. 3, O.P.C.M. 21 dicembre 2007, n. 3634, quale corrispettivo dell’avvenuto abbattimento di -OMISSIS- capi bufalini risultati positivi alle prove diagnostiche ufficiali per la brucellosi, per l’esistenza di cause interdittive previste dal citato comma 6 dell’art. 4, d.lgs. n. 490 del 1994.
Il Tar ha rigettato il ricorso.
Va anzitutto respinto il motivo di ricorso attinente la carenza di legittimazione passiva del Commissario per l’emergenza degli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe. È nei confronti di questo soggetto che il ricorrente ha instaurato il ricorso e dunque l’odierna contestazione determinerebbe il “venire contra factum proprium”. L’infondatezza del ricorso, peraltro, toglie ogni rilevanza alla questione prospettata.
Con ulteriore motivo di appello, la parte ripropone la questione della non applicabilità della normativa antimafia alle erogazioni dovutele attesa la loro natura di “indennizzo” e non di “erogazione pubblica” della somma da liquidare. In altri termini, la somma spettante alla ricorrente per l’abbattimento dei propri capi di bestiame non sarebbe sussumibile nei “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate” di cui all’allegato 3 del citato decreto.
Al riguardo il Tar, nella sentenza impugnata, ha affermato che “il motivo non è suscettibile di positiva valutazione alla luce dei principi espressi dall’Adunanza plenaria -OMISSIS-. Ha chiarito l’Alto consesso che, pur avendo l’elargizione in parola natura di “indennizzo”, la stessa non si sottrae alle disposizioni dettate dalla legislazione antimafia, approvata con d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (ratione temporis applicabile, essendo stato abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entrato in vigore solo nel 2013). Nell’allegato 3 del citato d.lgs. n. 490 del 1994, infatti, si fa riferimento a “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”: l’ampia clausola di salvaguardia contenuta nella citata prescrizione è idonea a ricomprendervi quelle (tra le quali indubbiamente rientra l’indennizzo per l’abbattimento di capi di bestiame affetti da brucellosi) in cui la matrice indennitaria sia più immediatamente percepibile rispetto a quella “compensativa” sottesa ad ogni altra tipologia di erogazione. Ha aggiunto l’Adunanza plenaria che nella detta prescrizione non risulta contenuto alcun richiamo discriminante alla “causale” per cui il contributo, il finanziamento, il mutuo agevolato o la “erogazione dello stesso tipo comunque denominata” sia concessa, di guisa che la distinzione tra “finalità di arricchimento” e “finalità di indennizzo” introduce un discrimen riduttivo che non collima con la clausola di riserva ivi contenuta. Ha infine concluso che la riprova che la volontà del legislatore sia stata quella di non sottrarre all’applicazione dell’art. 4, d.lgs. n. 490 del 1994 alcuna provvidenza erogabile dallo Stato alle imprese sospettate di contiguità mafiosa, appare evidente laddove si consideri che anche il precetto di cui alla lett. e) del citato allegato 3 contiene una ampia clausola di riserva di natura estensiva (“provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”). E ciò in coerenza con la ratio sottesa alla norma. Se la finalità di quest’ultima è di escludere l’imprenditore, sospettato di essere passibile di infiltrazione criminale, dalla fruizione di benefici che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività, non si vede perché nella suddetta ratio dovrebbero rientrare unicamente le erogazioni dirette ad “arricchirlo” e non anche quelle dirette a compensarlo parzialmente di una perdita subita, sussistendo per entrambe il pericolo che l’esborso di matrice pubblicistica giovi ad una impresa soggetta ad infiltrazioni criminali.
Da quanto sopra argomentato consegue che del tutto legittimamente il Commissario di Governo per l’emergenza brucellosi ha subordinato l’erogazione dell’indennizzo all’assenza di informazioni sfavorevoli contenute nella informativa prefettizia antimafia e, a monte, prodromicamente all’erogazione del contributo abbia disposto l’acquisizione della detta informativa.”
Tale motivazione appare al Collegio del tutto condivisibile in quanto allineata all’orientamento giurisprudenziale prevalente che ha trovato conferma nella decisione dell’Adunanza plenaria richiamata nonché, da ultimo, pur indirettamente, nella decisione -OMISSIS- del medesimo consesso che ha ritenuto applicabile la clausola di salvaguardia di cui all’art, 92, comma 3, d.lgs. 159/2011 alla concessione di finanziamenti pubblici.
Infatti, come affermato dalla decisione -OMISSIS- “l’informazione interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità ex lege parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
La disposizione di cui all’art. 67, comma 1, lett. g), del codice antimafia va interpretata nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell’interdittiva (C.d.S., Sez. III, -OMISSIS-)”.
Da tale orientamento giurisprudenziale, questo Collegio non ha ragione di discostarsi. Il motivo di appello va pertanto ritenuto infondato. Correttamente, peraltro, la sentenza di primo grado ha messo in rilievo come il provvedimento impugnato risulti esente da censure anche sotto il profilo motivazionale.
Il Commissario ha infatti assolto congruamente il proprio onere motivazionale facendo riferimento per relationem all’informativa interdittiva di per sé comprovante la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose. Dal canto suo, l’autorità prefettizia ha corredato di idonea motivazione l’interdittiva richiamando per relationem i rapporti informativi delle forze di polizia e le risultanze investigative contenute nel verbale del G.I.A.
L’appellante lamenta poi che siano stati considerati tardivi i motivi aggiunti.
Anche tale motivo è infondato. Il Collegio ritiene infatti che la sentenza appellata abbia fatto buon governo dei principi di diritto nel decidere in relazione ad essi. Ha affermato infatti la sentenza di primo grado che “l’atto di motivi aggiunti, -OMISSIS-, è rivolto avverso le note del Comando carabinieri di Caserta -OMISSIS-, la nota della Questura di Caserta, Divisione Polizia Anticrimine, -OMISSIS- e i provvedimenti del Prefetto di Caserta -OMISSIS-, tutti depositati da parte resistente agli atti di causa -OMISSIS-. L’atto di motivi aggiunti è tardivo, come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., essendo rivolto avverso provvedimenti da tempo conosciuti dalla ricorrente, che aveva già impugnato (-OMISSIS-, che lo ha dichiarato irricevibile per tardivo deposito) ana diniego di erogazione dell’indennizzo ex art. 3, O.P.C.M. n. 3634 del 2007 (chiesto con due istanze -OMISSIS-), opposto il -OMISSIS- per la sussistenza delle stesse cause interdittive che sono state ritenute ostative all’accoglimento della nuova richiesta di indennizzo. Già, quindi, -OMISSIS- la ricorrente conosceva i provvedimenti prefettizi e le note del Comando carabinieri di Caserta e della Questura di Caserta, Divisione Polizia Anticrimine”.
Tali motivazioni risultano del tutto condivise da questo Collegio in quanto per nulla smentite dalle deduzioni dell’appellante.
L’appello va pertanto rigettato.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Considerata la natura delle questioni, sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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