Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 2 aprile 2019, n. 2168.
La massima estrapolata:
In sede di liquidazione dell’equo indennizzo l’Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.P.P.O., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico, professionale o non, dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere – obbligatorio – espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa.
Sentenza 2 aprile 2019, n. 2168
Data udienza 28 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3469 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. La., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 04532/2012, resa tra le parti, concernente diniego corresponsione equo indennizzo per infermità “-OMISSIS-“, giudicata non dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Fr. Ma. su delega di Fe. La. e l’Avvocato dello Stato An. Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante, all’epoca in servizio quale maresciallo dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” dalla quale è risultato affetto.
L’Arma ha sottoposto la pratica alla competente CMO la quale ha reputato l’infermità dipendente dagli strapazzi sopportati dall’interessato nel corso della sua lunga carriera.
Su richiesta dell’Amministrazione il Comitato di Verifica – ex CPPO ha però negato tale dipendenza, sul rilievo della dipendenza da fattori costituzionali predisponenti e avuto riguardo alle caratteristiche non specificamente gravose dei servizi prestati dal militare.
Per conseguenza l’Arma ha denegato il riconoscimento e la liquidazione dei connessi benefici (equo indennizzo e p.p.).
Il -OMISSIS- ha impugnato il diniego con ricorso al TAR Napoli.
Successivamente l’Amministrazione, dopo aver collocato il sottufficiale in aspettativa con assegni per giorni 450, lo ha posto nella Riserva.
Il -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale partenopeo ha respinto le impugnative.
La sentenza è stata impugnata dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma deducendo articolati motivi di impugnazione.
Si è costituita in resistenza all’amministrazione della Difesa che ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame.
La Parte appellante ha depositato memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza del 28 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con conferma della sentenza gravata.
Osserva infatti il Collegio che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi, l’ordinamento, con riguardo al procedimento di concessione dell’equo indennizzo, non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pari ordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, ma affida al C.P.P.O (ora Comitato di Verifica) il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. (Commissione medico ospedaliera). Pertanto, il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, si impone all’Amministrazione. Tale orientamento si è affermato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis, d.l. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all’Amministrazione di conformarsi al giudizio del C.P.P.O. e di giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell’ambito della sequenza procedimentale volta alla concessione dell’equo indennizzo. (ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5664).
L’Amministrazione, dunque, ha operato correttamente adeguandosi al parere negativo espresso dal Comitato, che costituiva un “momento di sintesi e superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi”.
A quanto precede va, peraltro, aggiunto che l’esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non poteva in ogni caso comportare l’insorgere, in capo all’Amministrazione, di uno specifico obbligo motivazionale sul punto.
Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo l’Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.P.P.O., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o non) dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere – obbligatorio – espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa” (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378).
Sotto altro profilo deve, peraltro, rilevarsi che non risulta viziato neanche il parere espresso dal Comitato.
Tale parere, infatti, consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, “fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale”, con la conseguenza che il medesimo “è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito” (Cons. di Stato, Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2243).
Orbene, nel caso di specie, il parere reso dal Comitato non risulta affetto da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretto da una esauriente, sebbene sintetica, indicazione delle ragioni per le quali le infermità sofferte dall’appellante non potevano ritenersi strettamente riconducibili all’attività lavorativa dal medesimo svolta ma risalivano a fattori genetici o a predisposizione costituzionale.
In effetti, dalla documentazione contenuta nel fascicolo di causa si evince come il sottufficiale abbia prestato, nel tempo, un servizio ana a quello di ogni sottufficiale dei carabinieri e quindi – benchè notoriamente gravoso – non caratterizzato però da stress e strapazzi o da eventi specifici nel corso della carriera tali da poter assurgere a causa (o almeno concausa) della infermità riscontrata.
A quanto sin qui rappresentato deve aggiungersi, sul piano procedimentale, che il mancato invio del preavviso di rigetto non vizia la finale determinazione di diniego, costituendo quest’ultima – come sopra rilevato – un atto del tutto vincolato a seguito del negativo parere del Comitato.
Per quanto riguarda poi il collocamento in Riserva si osserva quanto segue.
Come risulta dagli atti, la CMO aveva ritenuto il sottufficiale non idoneo al servizio incondizionato ma parzialmente idoneo ai sensi del DPR 738/1981, e quindi da impiegare in mansioni non gravose.
Ai sensi del citato DPR, però, la possibilità di assegnare a mansioni non gravose il personale parzialmente idoneo riguarda soltanto il caso di infermità connesse a fatto di servizio, e quindi dipendenti da causa di servizio.
In sostanza la CMO, avendo ritenuto dipendente l’infermità -OMISSIS-, ha utilizzato la citata normativa disponendo affinchè l’Arma applicasse il sottufficiale a mansioni non gravose.
Tuttavia nel prosieguo, come si è visto, il riconoscimento della dipendenza è venuto meno: e pertanto l’Arma, una volta definito il relativo procedimento, non poteva più seguire l’indicazione contenuta nel verbale della Commissione.
Infatti, nel caso di inidoneità non dipendente da causa di servizio il rimedio – ai sensi della normativa di settore e in particolare dell’art. 14 c. 5 della legge n. 266 del 1999 – è quello del transito del militare nell’impiego civile.
Tale transito può avvenire però solo a domanda dell’interessato, laddove il -OMISSIS- non ha mai richiesto di transitare nei ruoli del Ministero Difesa.
Quindi, una volta esaurita l’aspettativa giustamente concessa ai sensi dell’art. 19 c. 3 del DPR 461 del 2001, l’Amministrazione non poteva che collocarlo in congedo in quanto non idoneo al servizio di istituto e non avente interesse al transito nell’impiego civile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto.
La particolarità della vicenda impone di compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
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