Consiglio di Stato, Sezione quarta, Ordinanza 20 luglio 2020, n. 4349.
La massima estrapolata:
In pendenza del regolamento di giurisdizione non è processualmente preclusa al giudice amministrativo la decisione sulla tutela cautelare richiesta, quand’anche questi disponga la sospensione del processo; è infatti sufficiente, a tal fine, che sussistano elementi idonei a ritenere non escludibile a priori, da parte del giudice, la propria giurisdizione (nella specie, un operatore del settore del fotovoltaico aveva impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attuativo dell’obbligo restitutorio derivante dall’art. 36 del d.l. n. 124/2019, che ha introdotto il divieto di cumulo della Tremonti Ambiente con la tariffa incentivante; il Tar aveva ritenuto che l’avvenuta proposizione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – del regolamento di giurisdizione in favore del Giudice tributario precludesse l’esame della domanda cautelare).
Ordinanza 20 luglio 2020, n. 4349
Data udienza 16 luglio 2020
Tag – parola chiave: Tutela cautelare – Pendenza del regolamento di giurisdizione – Giudice amministrativo – Decisione – Non è preclusa – Elementi idonei a ritenere non escludibile a priori la giurisdizione – Sussistenza – Sufficienza
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5005 del 2020, proposto dalla società G.L.. En. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nonché dai signori Na. Pi., Cl. Go., Gi. Li., tutti rappresentati e difesi dall’avvocato An. St. Da., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via (…);
il Gs. – Ge. dei Se. En. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Se. Fi., An. Gi. e An. Pu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06082/2020, resa tra le parti, concernente per la riforma
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, della amministrazioni statali intimate e del GS. S.p.A.;
Vista la impugnata ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto – il consigliere Silvia Martino e uditi per le parti gli avvocati An. St. Da., Se. Fi., An. Gi. e l’avvocato dello Stato Ba. Ti. che partecipano alla discussione orale ai sensi dell’art. 4 D.L.8/2020;
Considerato che in pendenza del regolamento di giurisdizione non è processualmente preclusa al giudice amministrativo la decisione sulla tutela cautelare richiesta, quand’anche questi disponga – come nel caso di specie – la sospensione del processo; è infatti sufficiente, a tal fine, che sussistano elementi idonei a ritenere non escludibile a priori, da parte del giudice, la propria giurisdizione;
Considerato che, nel caso in esame, il TAR ha ritenuto l’eccezione di difetto di giurisdizione non già manifestamente fondata bensì “non manifestamente infondata”;
Ritenuto che, non avendo declinato la propria giurisdizione, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente sull’istanza cautelare;
Ritenuto pertanto che l’appello debba essere accolto in parte, ai soli fini del rinvio al TAR affinché si pronunci espressamente sull’istanza cautelare presentata dagli appellanti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), Accoglie in parte l’appello (Ricorso numero: 5005/2020) e, per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, rinvia al TAR affinché si pronunci sull’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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