In merito alla valutazione delle prove di concorso

Consiglio di Stato, Sentenza|4 febbraio 2021| n. 1046.

In merito alla valutazione delle prove di concorso, le considerazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo, quando sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto, sicché gli accertamenti psico-fisico-attitudinali dei militari ineriscono a valutazioni tecnico-discrezionali che sono sottratte a valutazioni di merito e censurabili quando vi siano incongruità o irragionevolezze intrinseche ai predetti giudizi.

Sentenza|4 febbraio 2021| n. 1046

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Arma dei Carabinieri – Concorso – Carabiniere ausiliario – Carabiniere effettivo – Transito nella ferma permanente – Requisiti – Test di personalità MMPI-2 – Non idoneità attitudinale – Discrezionalità tecnica – Idoneità tecnica, culturale e attitudinale dei candidati

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8122 del 2020, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e dal Comando Generale dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…).
contro
Il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio.
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il consigliere Daniela Di Carlo;
Visto l’art. 25, dl 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, carabiniere ausiliario, aspira a transitare nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri in qualità di carabiniere effettivo.
Dopo essere stato escluso dalla procedura selettiva per l’ammissione alla ferma quadriennale per inidoneità attitudinale, con ricorso proposto dinanzi al Tar del Lazio, Sede di Roma, egli ha impugnato:
– il giudizio di “non idoneità attitudinale” espresso dalla Commissione giudicatrice;
– l’art. 7 del bando di concorso del 9 luglio 2005;
– l’approvazione della graduatoria finale del concorso;
– le note tecniche per l’ammissione alla ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari, approvate dal Direttore del Centro Nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
– la determinazione n. 201/6-25 -1995 in data 22 maggio 1999 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui – ai sensi dell’art. 53, comma 6, del d.lgs 12 maggio 1998 – è stato approvato il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo;
– le determinazioni del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 63/8- 26-1 1993 CC Re.Co. del 9 febbraio 2004, disciplinanti la procedura di ammissione alla ferma quadriennale dei Carabinieri ausiliari che chiedono di transitare nei ruoli effettivi;
– il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice;
– ogni altro atto rispetto a essi connesso.
2. Il Tar per il Lazio, Sede di Roma, ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.500.00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
3. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dei Carabinieri hanno appellato la sentenza, reputando erroneo il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che:
– non sia possibile integrare il contraddittorio con gli altri controinteressati, considerato il tempo trascorso e la mancanza della graduatoria;
– sussista incongruenza tra la valutazione positiva conseguita dall’interessato, quando prestava servizio come carabiniere ausiliario, e il giudizio di non idoneità oggetto di impugnazione;
– non sia possibile verificare il risultato del questionario MMPI-2, che ha rilevato un atteggiamento esibizionistico dell’interessato per compensare la sua timidezza, perché il questionario medesimo risultava ‘distruttò ;
– sia mancata, da parte della Commissione giudicatrice, la valutazione circa “l’impegno e l’effettivo rendimento dell’interessato, valutato dai suoi diretti superiori”, oltre agli accertamenti di cultura generale e tecnica professionale e quelli psicofisici, pure richiesti dalla determinazione n. 205/24 del 5 luglio 2005, contenente le norme tecniche per l’ammissione alla ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari.
4. L’appellato non si è costituito (la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 30 luglio 2020, mentre l’atto di appello gli è stato notificato via pec in data 19 ottobre 2020).
5. All’udienza camerale del 19 novembre 2020, fissata per la discussione della domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, la causa è passata in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. e 25, d.l. 137/2020.
6. L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
7. La Sezione ritiene decisive, nel senso dell’accoglimento del gravame, le seguenti considerazioni.
8. In primo luogo, in punto di fatto, non è condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui non sarebbe possibile verificare in giudizio gli esiti risultanti dall’effettuazione del test di personalità MMPI-2, perché il relativo atto sarebbe andato ‘distruttò .
Il questionario in parola è stato inserito nel fascicolo attitudinale dell’interessato ed è stato prodotto in giudizio dall’Amministrazione (doc. 1).
È presumibile, invece, che il giudice di primo grado non abbia avuto contezza dell’esistenza e del contenuto del medesimo, perché l’ordinanza istruttoria, con la quale si era richiesto all’Amministrazione di depositare gli atti relativi alla formazione della graduatoria, non lo ha espressamente indicato, e dunque è ragionevole supporre che l’Amministrazione non abbia prodotto atti diversi da quelli richiesti.
Ad ogni buon conto, trattandosi di documento indispensabile ai fini della decisione e per di più concernente il procedimento amministrativo in questione, la Sezione ne dispone l’acquisizione e l’utilizzabilità nel presente grado ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
9. In secondo luogo, va considerata la differenza qualitativa dei giudizi relativi all’ammissione nell’Arma, rispettivamente, come carabiniere ausiliario e come carabiniere effettivo.
I criteri di incorporamento caratteristici del servizio ausiliario sono di natura prettamente sanitaria, sono finalizzati ad escludere la presenza di infermità o imperfezioni incompatibili con il servizio e gli accertamenti sono condotti dal Ministero della Difesa.
La diversità delle mansioni svolte dal carabiniere effettivo necessitano di una autonoma valutazione da parte del’Centro nazionale di selezione e reclutamentò, basato su criteri più specifici e stringenti rispetto a quelli richiesto per i carabinieri ausiliari.
10. In terzo luogo, la valutazione espressa dal Comando, presso il quale il carabiniere era in servizio come ausiliario, si caratterizza: a) per la limitata durata temporale del periodo di osservazione; b) per la specificità e la temporaneità dell’esperienza operativa svolta.
La positiva valutazione di questa esperienza non implica, ex se e in via automatica, il conseguimento della positiva valutazione ai fini del transito nella ferma permanente, la quale si ispira, invece, a criteri diversi, più stringenti e soprattutto proiettati verso le potenzialità che il militare potrebbe esprimere in contesti differenti e incarichi anche di diversa natura.
11. Il giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla Commissione giudicatrice non è manifestamente illogico, non risulta incongruo rispetto ai dati acquisiti attraverso le prove e i test svolti ed è immune da vizi logico-giuridici.
Nel dettaglio, la relazione dello psico ha affermato che l’appellato “nel lavoro potrebbe non garantire sempre la costanza (…)” sulla base delle risultanze dei test cognitivi, di personalità e del questionario informativo.
L’Ufficiale Perito Selettore – in seguito all’incontro con il candidato – ha confermato le criticità emerse dalla relazione psicologica.
Le lacune maggiori sono state così descritte: “-OMISSIS-“.
Inoltre, la valutazione complessiva dell’individuo rappresenta la risultante dell’osservazione in parola, integrata con le valutazioni attinenti alle tre aree cognitiva, comportamentale e dell’assunzione di ruolo.
Quanto al risultato del Questionario MMPI-2 (doc. 6 e doc. 7), dalla disamina dello strumento in questione sono stati evidenziati:
– -OMISSIS-;
– -OMISSIS-;
– -OMISSIS-;
– -OMISSIS-;
– -OMISSIS-.
La mancanza di dinamismo risulta confermata anche dalle risposte fornite dall’interessato in relazione alla domanda 23 del questionario informativo (esplorando i difetti del candidato, lo stesso risponde “a volte pigro”) e alla domanda 24 (“Quando si arrabbia o le capita di perdere la pazienza come lo manifesta?”, il ricorrente sceglieva tra le alternative di risposta “Non lo manifesto”).
La mancanza di una seria motivazione è stata congruamente motivata in relazione alle altre risposte dal candidato, risultate vaghe e generiche (a titolo esemplificativo, alla domanda n. 36 che esplora i motivi per i quali il candidato ritiene che l’Arma possa soddisfare le sue aspettative e aspirazioni personali, lo stesso risponde: “Svolge un lavoro interessante e anche di sacrificio per aiutare il prossimo e la collettività “. Analogamente alla domanda n. 38: “In che modo la Sua attuale scelta professionale potrebbe cambiare la Sua vita?”, il candidato risponde genericamente “La mia vita cambierebbe”.
Le evidenze istruttorie appena evidenziate inducono la Sezione a ritenere che il primo giudice abbia errato nel giudicare incongruo, illogico e non motivato il giudizio espresso dall’Amministrazione.
Secondo il consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, va confermato il principio di diritto secondo cui le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo, quando sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto, sicché gli accertamenti psico-fisico-attitudinali dei militari ineriscono a valutazioni tecnico-discrezionali che sono sottratte a valutazioni di merito e censurabili quando vi siano incongruità o irragionevolezze intrinseche ai predetti giudizi.
12. Infine, la positiva valutazione caratteristica e matricolare attinente alla pregressa attività dell’appellato, così come quella riguardante l’area dell’accertamento culturale e professionale, entrambe in effetti positive, incidono sull’idoneità attitudinale dell’aspirante, ma solo ai fini dell’eventuale maggiorazione del punteggio per la formazione della graduatoria finale.
13. In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
15. Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione della specificità della vicenda, mentre il pagamento del contributo unificato del doppio grado va posto a carico in via definitiva dell’originario ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8122/2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado e pone a carico dell’originario ricorrente, in via definitiva, il pagamento del contributo unificato del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellato, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25, dl 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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