In materia di ricorsi elettorali l’errata trascrizione del nome

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 24 marzo 2020, n. 2063.

La massima estrapolata:

In materia di ricorsi elettorali l’errata trascrizione del nome nei manifesti e nella lista deve essere impugnata nel termine di trenta giorni dalla data di loro pubblicazione, senza attendere l’esito del voto.

Sentenza 24 marzo 2020, n. 2063

Data udienza 5 marzo 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9002 del 2019, proposto da
Vi. Ni., rappresentato e difeso dall’avvocato Na. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ufficio Centrale Elettorale del Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Pr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno ed altri, non costituiti in giudizio;
Ro. Al. Ga. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Sa. Fo. Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda n. 1703/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di (omissis) ed altri;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Na. Ca., Pi. Pr. e Sa. Fo. Gi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gi. Me., candidato a sindaco nel comune di (omissis) per la lista “Ripartiamo insieme” nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, e il sig. Ni. Vi. (elettore) hanno chiesto, dinanzi al TAR Calabria, l’annullamento dell’esito di dette consultazioni, deducendo che, nei manifesti elettorali da affiggere all’interno ed all’esterno delle singole sezioni, nonché nelle schede elettorali fornite dal Ministero, il nominativo del candidato sindaco non era stato riportato correttamente, risultando come “Gi. Vi. Me.” e non come “Gi. Me.”. Ciò avrebbe procurato incertezze e dubbi nel corpo elettorale su chi realmente fosse il candidato della lista elettorale “Ripartiamo insieme”, dimostrabili vuoi dal dato delle schede bianche (41) e nulle (71), vuoi dallo scarto di soli 61 voti di preferenza rispetto al candidato a sindaco vincente, Sa. Fo. Gi..
2. Il TAR Calabria ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che per giurisprudenza assolutamente prevalente e condivisibile l’errata trascrizione del nome nei manifesti e nella lista andasse impugnata nel termine di trenta giorni dalla data di loro pubblicazione, senza attendere l’esito del voto, “in quanto i manifesti recanti le liste dei candidati svolgono una funzione di pubblicità di non lieve momento nel procedimento elettorale rendendo pubblici i nominativi dei candidati anche ai fini della espressione del voto da parte degli elettori con la precisione voluta dalla rigorosa normativa in materia (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1521 e 9 giugno 2003, n. 3244; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 ottobre 2002, n. 2317; contra, tuttavia: Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 1981, n. 640)”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il (solo) sig. Ni. Vi.. A supporto del gravame il medesimo deduce che la giurisprudenza citata dalla sentenza di prime cure, conterrebbe, a ben vedere, principi contrari a quello affermato, e soprattutto, sarebbe relativa a casi antecedenti l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. In ogni caso, deduce ancora l’appellante, il manifesto elettorale – così come qualsiasi altro atto pubblicato nell’albo pretorio di un Ente- resta affisso a quest’ultimo per il periodo previsto dalla legge di giorni 15, al solo scadere del quale può dirsi perfezionata la funzione di pubblicità che gli è propria così come la conoscenza dello stesso.
Nel merito l’appellante richiama la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3244/2003 secondo la quale “gli errori sui manifesti, constino essi in inesattezze sui dati identificativi dei candidati ovvero addirittura in trascrizioni di nominativi differenti da quelli effettivi […] sono suscettibili di determinare incertezze in un elemento essenziale della libera espressione del voto, falsandone il relativo processo formativo. Ne consegue che, pur in mancanza di un espressa previsione normativa, l’effetto di tali errori non può non riflettersi negativamente sull’intero procedimento elettorale determinandone la invalidità “.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello incidentale il Comune di (omissis) per la riforma/correzione della sentenza nella parte in cui la stessa cita il termine di trenta giorni anziché quello di tre previsto dall’art. 129 c.p.a., asseritamente applicabile. L’appellante incidentale ritiene poi che la proposizione dell’appello da parte del solo elettore equivalga a rinuncia a gravame da parte del candidato sindaco, originario co-ricorrente; tuttavia la tipologia dei vizi e del provvedimento impugnato (concernenti la posizione soggettiva del candidato sindaco) escluderebbe l’interesse ad agire e la legittimazione attiva dell’attore popolare.
5. Si sono altresì costituiti il sindaco e i consiglieri di maggioranza. Tutti hanno chiesto la reiezione del gravame.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 5 marzo 2020.
7. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato nel merito. In disparte la questione della tempestività del ricorso introduttivo, difettano, nel caso di specie, i presupposti sostanziali “suscettibili di determinare incertezze in un elemento essenziale della libera espressione del voto, falsandone il relativo processo formativo” (secondo quanto chiarito da Consiglio di Stato n. 3244/2003).
7.1. Innanzitutto, il manifesto – rispetto al quale, giova evidenziarlo, non risulta che il candidato sindaco abbia mostrato preoccupazioni tradottesi in pronte e formali segnalazioni o richieste di rettifica – contiene il nome e il prenome del candidato, senza errori, ai quali è soltanto aggiunto l’ulteriore prenome “Vi.”.
Non risultano altri candidati con nome e prenome simile, tali da indurre in confusione l’elettorato.
7.2. Nelle schede è stato indicato – all’interno del simbolo – quale Sindaco candidato nella sua lista di appartenenza “Ripartiamo Insieme”, solamente il cognome “Me.” correttamente riportato, e a tergo Me. Gi. Vi.. Non può seriamente ipotizzarsi, secondo l’id quod plerumque accidit, che la semplice aggiunta di un ulteriore nome di battesimo (vero o falso che sia), in un comune così piccolo, possa avere indotto gli elettori intenzionati a votare la Lista “Ripartiamo Insieme” a non votare, o a votare scheda bianca. Né i dati indicati dall’appellante (schede bianche 41 e nulle 71) possono essere indicativi dell’asserito disorientamento creato dalla non conforme indicazione del nominativo del candidato a sindaco. Dinanzi alla molteplicità e imponderabilità delle cause che posso avere indotto parte degli elettori a lasciare in bianco la scheda, non è consentito né verosimile sostenere che vi possa essere un collegamento significativo e univoco tra in denunciato errore e il comportamento degli elettori.
8. L’appello dev’essere pertanto respinto. Ciò comporta l’improcedibilità, per difetto di interesse, dell’appello incidentale proposto dal Comune.
9. Considerata la novità e peculiarità della questione, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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