Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 24 ottobre 2018, n. 6063.
La massima estrapolata:
In materia di pianificazione urbanistica l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico o di una sua variante è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata.
Sentenza 24 ottobre 2018, n. 6063
Data udienza 20 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8918 del 2011 proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Iz., Ma. Ri. Su. e An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ra. Iz. in Roma, (…);
contro
Società To. s.a.s. di A. Co. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Di., Pi. Fe. e En. Ro., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. St. Ma. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1120/2011, resa tra le parti, concernente richiesta di variante – approvazione di progetto finalizzato alla realizzazione di edificio turistico alberghiero.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società To. Sas di A. Co. & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Iz. e Sc. (su delega dell’avvocato Ro.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversi riguarda l’azione proposta dalla società To. s.a.s. per l’annullamento: 1) del provvedimento di rigetto del progetto finalizzato alla realizzazione di edificio turistico alberghiero adottato in data 15 dicembre 2009 dallo Sportello Unico per le Attività produttive del comune di Milano; 2) della deliberazione di rigetto in data 5 novembre 2009 del consiglio comunale di Milano; 3) della nota del 24 novembre 2009 del Settore Presidenza del Consiglio Comunale; 4) della nota del 18 gennaio 2010 del Settore Presidenza del Consiglio Comunale.
2. La società ricorrente aveva presentato un progetto per la costruzione di un albergo nelle vicinanze dello stadio di Sa. Si..
Dal momento che l’opera non era conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, il responsabile del SUAP aveva indetto una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 25 del D.lgs. n. 112/1998 e 5 del d.P.R. n. 447/1998 al fine di valutare la possibilità di operare una variante allo strumento urbanistico.
3. A fronte del diniego serbato dall’amministrazione comunale, la società proponeva ricorso.
4. Il T.a.r. per la Lombardia, Milano, Sezione IV, con la sentenza n. 1120 del 3 maggio 2011, accoglieva il ricorso (annullando, per difetto di motivazione, la delibera consiliare del 5 novembre 2009, ritenuta unico atto avente efficacia lesiva nei confronti della ricorrente) e condannava il comune alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato.
5. Il comune di Milano appellava la sentenza deducendo i seguenti motivi:
5.1. “Travisamento dei fatti – Mancanza di un’aspettativa qualificata in capo alla ricorrente di primo grado e del conseguente onere di motivazione rafforzata in capo al comune”. Si sostiene che la società ricorrente non è titolare di alcuna legittima aspettativa in ordine alla richiesta di variante urbanistica; che il progetto presentato è in contrasto col p.r.g. vigente; che il parere favorevole della conferenza di servizi è un atto endo-procedimentale e preparatorio e non è suscettibile di ingenerare alcun legittimo affidamento.
5.2. “Travisamento dei fatti – Erronea e incompleta comprensione da parte del giudice di primo grado della motivazione della delibera consiliare”. Si sostiene che le ragioni che hanno spinto la maggioranza dei consiglieri comunali a non approvare la proposta sono chiare e immediatamente evincibili dal verbale della seduta consiliare.
5.3. “Falsa applicazione dell’art. 2, legge n. 241/1990 – Adeguatezza della motivazione contenuta nel verbale della seduta di consiglio comunale in relazione alla natura collegiale dell’organo ed al sistema di votazione dello stesso”. Si rappresenta che la natura collegiale dell’organo e la votazione a maggioranza consentono di comprendere le ragioni della manifestazione della volontà espressa, sostanzialmente unitaria.
6. Si costituiva la società To. chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.
7. Le parti insistevano ulteriormente sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di memorie integrative e di replica.
8. All’udienza pubblica del 20 settembre 2018 la causa veniva discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.
9. L’appello è infondato.
9.1. È principio pacifico, in materia di pianificazione urbanistica, che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico o di una sua variante è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata.
9.2. Il principio, tuttavia, soffre delle attenuazioni quando (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221):
a) si tratta di previsioni interessanti la pianificazione di un’area determinata o di aree specifiche;
b) si ledono legittime aspettative dei privati.
9.3. Nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, si ricade in dette ipotesi, giacché il progetto presentato dalla società privata (riguardante un’area determinata) aveva superato positivamente il vaglio della conferenza di servizi indetta dal responsabile dell’Ufficio SUAP, di tal ché l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione, in sede di assunzione della decisione, risultava aggravato quantomeno nei ristretti limiti della necessità di spiegare le ragioni contrarie all’accoglimento dell’istanza e quelle per le quali non sarebbe possibile un diverso uso di quella determinata area.
9.4. Tale onere non è stato correttamente adempiuto da parte dell’amministrazione comunale.
9.5. Va preliminarmente puntualizzato, a tale riguardo, che non è qui in discussione la correttezza e la validità del principio di diritto secondo cui la motivazione dell’atto deliberativo collegiale può legittimamente essere desunta dalle opinioni espresse dai singoli componenti dell’organo, le quali costituiscono esplicazione delle ragioni addotte per suffragare il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di ciascun affare sottoposto all’esame dell’organo collegiale.
Tale principio opera, però, sul presupposto che la volontà del collegio, espressa all’esito della votazione, sia immediatamente evincibile dall’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi che formano oggetto della discussione (Consiglio di Stato sez. IV 17 novembre 2015 n. 5236).
9.6. Nel caso di specie, invece, le ragioni del diniego rispetto alla proposta di variante non sono evincibili con chiarezza dal verbale in cui è riportato (soltanto) il dibattito avvenuto tra i consiglieri comunali. Al di là, infatti, delle (peraltro eterogenee) posizioni individuali assunte dai singoli partecipanti alla discussione, sarebbe stato necessario esporre l’impianto logico-giuridico che aveva indotto l’organo consiliare, espressosi a maggioranza, ad assumere quella decisione.
L’atto collegiale, in altri termini, deve sempre essere sorretto da una motivazione propria, idonea cioè ad esternare in modo chiaro e onnicomprensivo gli elementi essenziali in virtù dei quali il corpo deliberante è pervenuto a quella specifica decisione, unanime o maggioritaria, anche al fine di rendere possibile la tutela delle situazioni giuridiche in sede giurisdizionale, secondo i principi generali di chiarezza e certezza giuridica.
A ciò non può -evidentemente- sopperire, in termini di equivalenza o equipollenza giuridica, la natura collegiale dell’organo decidente o il metodo di votazione.
10. La regolazione delle spese di lite del presente grado, liquidate secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i., segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il comune appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere