In materia di formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Commissioni provinciali già previste all’art. 6, d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 3 settembre 2018, n. 5137.

La massima estrapolata:

In materia di formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Commissioni provinciali già previste all’art. 6, d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035(con disposizione diffusamente e pedissequamente riprodotta – all’esito del trasferimento ai Comuni delle relative competenze ad opera dell’art. 95, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 – dalle normative regionali e, nel caso di specie, dall’art. 20 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32) siano organi dotati di una propria autonomia funzionale e decisionale, di tal che il ricorso contro le graduatorie deve essere notificato alle stesse e non al Comune, dotato, in materia, di mere competenze istruttorie.

Sentenza 3 settembre 2018, n. 5137

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6311 del 2017, proposto da
Ma. Be., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Nu., domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
nei confronti
Ro. Mo., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – n. 392/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il Cons. Giovanni Grasso e udito per la parte appellante l’avv. Nu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, Ma. Be., come in atti rappresentato e difeso, impugnava la sentenza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il TAR per la Calabria aveva dichiarato inammissibile, per irrituale instaurazione del contraddittorio, il ricorso proposto avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi popolari pubblicata il 4 maggio 2016, nella parte in cui escludeva il ricorrente, unitamente al successivo provvedimento confermativo.
2.- A sostegno del gravame esponeva:
a) di aver, a suo tempo, prodotto istanza, presso il Comune di (omissis), al fine di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari di cui al bando del 5/5/2014, ricevendone, tuttavia, comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 26, comma 4, della legge n. 513/77, in quanto occupante sine titulo di alloggio ERP;
b) che – ritenendo erronea l’esclusione (posto che, in fatto, egli coabitava con il proprio genitore, beneficiario un decreto di assegnazione in via provvisoria ed urgente ai sensi dell’art. 31 L.R. 32/96, emesso in attuazione del “programma di delocalizzazione del campo nomadi, in ragione delle circostanze di emergenza e precarietà abitative esistenti, in pendenza del procedimento diretto all’assegnazione definitiva degli alloggi a tal fine reperiti”, in ordine al quale – nel difetto di un limite temporale di assegnazione e di un formale provvedimento di rilascio – era stato, in ogni caso, formalizzata istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 1 L.R. 8/95, asseritamente idonea alla regolarizzazione della posizione) – aveva prodotto istanza di annullamento in autotutela, riscontrato dal Comune di (omissis) in termini confermativi della esclusione (pur nella considerazione della insussistenza di una condizione di abusività nell’occupazione dell’alloggio;
c) che – avverso l’esclusione e la pedissequa determinazione confermativa – aveva proposto ricorso al locale Tribunale amministrativo, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimo profilo;
d) che – all’esito del diniego della incidentale istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, peraltro riformata in seconde cure ai soli fini della sollecita definizione della controversia nel merito – l’adito Tribunale aveva inopinatamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sull’argomentato assunto che nel procedimento volto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica l’Autorità competente, passivamente legittimata alla lite, fosse la Commissione territorialmente competente (nella specie, la Commissione Assegnazione alloggi di E.R.P. del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria), che, nondimeno, non era stata ritualmente evocata in giudizio.
3.- Avverso la ridetta statuizione insorge con l’epigrafato appello, lamentandone la complessiva erroneità ed ingiustizia ed invocandone l’integrale riforma.
Pur ritualmente intimato, il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2018, sulle reiterate conclusioni del difensore di parte appellante, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non è fondato e merita di essere respinto.
Costituisce principio consolidato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, quello per cui, in materia di formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Commissioni provinciali già previste all’art. 6, d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035 (con disposizione diffusamente e pedissequamente riprodotta – all’esito del trasferimento ai Comuni delle relative competenze ad opera dell’art. 95, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 – dalle normative regionali e, nel caso di specie, dall’art. 20 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32) siano organi dotati di una propria autonomia funzionale e decisionale, di tal che il ricorso contro le graduatorie deve essere notificato alle stesse e non al Comune, dotato, in materia, di mere competenze istruttorie (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2012, n. 1894; Cons. giust. amm. 27 novembre 1995, n. 351; TAR Basilicata, 9 agosto 2016, n. 805; T.A.R. Calabria 22 febbraio 2005, n. 149; TAR Sicilia – Palermo, 7 giugno 2002, n. 1463; T.A.R. Lombardia, sez. III, 28 agosto 1990, n. 442; TAR Lazio – Roma, sez. III, 16 ottobre 1989, n. 1687).
In particolare la legge regionale calabra 25 novembre 1996, n. 32, recante “Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, all’art. 20 demanda l’approvazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad apposite Commissioni, nominate dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti a quelli dei circondari dei Tribunali.
Le Commissioni a ciò provvedono previo esame delle domande e della documentazione trasmessa dal Comune ed eventuale ulteriore istruttoria, ove necessaria.
Si tratta di organi permanenti, i cui membri restano in carica per un quinquennio, con propria autonomia funzionale e decisionale, anche in ordine ad eventuali opposizioni, che provvedono a formare le graduatorie definitive, a cui i Comuni attingono per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati sul proprio territorio.
Ne discende, come esattamente puntualizzato dal primo giudice, che ciascuna Commissione è Autorità distinta: a) sia dall’A.T.E.R.P. territorialmente competente; b) sia dal Comune di volta in volta interessato in relazione all’ubicazione degli alloggi da assegnare; c) sia dalla Regione che, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale, si limita a nominarne i componenti.
2.- Per quel che precede, la sentenza appellata, che si è pianamente conformata ai riassunti principi, deve essere confermata.
Al quale fine vale solo precisare, avuto riguardo alle formalizzate ragioni di doglianza:
a) che la circostanza che, in sede di delibazione dell’istanza cautelare, la questione della competenza (recte, in realtà, della legittimazione passiva ad causam) non fosse stata esaminata, non costituisce ragione né di preclusione alla disamina in sede di decisione della controversia nel merito, né tampoco di automatica erroneità della medesima;
b) che la distinta circostanza che, in prime cure, l’Amministrazione comunale non avesse, sul punto della legittimazione passiva, formulato alcuna eccezione, non costituiva preclusione al relativo rilievo officioso (non essendo, al tal fine, pertinente la tematica della c.d. accettazione del contraddittorio).
3.- L’appello deve, in definitiva, essere respinto.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in difetto di costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere, Estensore

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