Consiglio di Stato, Sentenza|12 marzo 2021| n. 2135.
In materia di cause di servizio, la valutazione del Comitato di verifica, a cui deve conformarsi l’Amministrazione salva la sola facoltà di sollecitarne il riesame, è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa, senza la possibilità per il giudice di penetrare il nucleo vivo della ponderazione tecnico-discrezionale, ex lege riservata all’organo; di converso, siffatta riserva amministrativa della funzione accertativa del nesso eziologico esclude che la valutazione del Comitato possa essere contestata con la produzione di pareri di sanitari compulsati autonomamente dalla parte.
Sentenza|12 marzo 2021| n. 2135
Data udienza 25 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Polizia penitenziaria – Domanda per causa di servizio – Rigetto – Parere reso dal Comitato di verifica – Sindacato in sede giurisdizionale solo ab externo – Potestà tecnico discrezionale dell’Amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3523 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ra., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e la conseguente reiezione dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020 convertito con l. n. 176 del 2020, il Cons. Luca Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, ha impugnato avanti il T.a.r. per la Calabria il decreto dirigenziale del 24 maggio 2013, adottato su conformi pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio in data 5 novembre 2012 e 18 aprile 2013, recante:
– il rigetto della sua domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “-OMISSIS-“, “-OMISSIS-“, “-OMISSIS-“, “-OMISSIS-“, “-OMISSIS-“, “-OMISSIS-“, ritenute congenite o, comunque, derivanti dalla costituzione fisica dell’interessato;
– il rigetto della conseguente domanda di concessione dell’equo indennizzo.
1.1. L’odierno ricorrente, in particolare, ha articolato censure di difetto di motivazione e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, producendo altresì, a sostegno delle proprie prospettazioni, la relazione medica di un sanitario di fiducia.
1.2. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. ha rigettato il ricorso, sostenendo che:
– “il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici fatti, che non possono coincidere con lo svolgimento ordinario del servizio”;
– “il parere reso dal Comitato di verifica appare supportato da adeguate e puntuali motivazioni cliniche atte a dimostrare che le patologie da cui è affetto il ricorrente sono da imputare a cause genetiche e costituzionali, e comunque a fattori non riconducibili all’attività lavorativa svolta”;
– “il ricorrente non ha allegato circostanze puntuali che valgano a dimostrare l’esposizione a specifici fattori di rischio, che non siano lo stress e lo stato di affaticamento derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa e dal rispetto dei relativi turni di servizio”.
2. L’interessato ha interposto appello, svolgendo un unico motivo (da pagina 4 a pagina 12 del ricorso): in sostanza, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione prima, ed il T.a.r. poi, non avrebbero colto l’incidenza patogenetica, quantomeno concausale, dei turni di lavoro eccessivamente gravosi effettuati anche a titolo di straordinario, nonché, più in generale, la natura altamente stressante (e, dunque, in tesi intrinsecamente patogenetica) del contesto carcerario.
2.1. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione della giustizia, che ha altresì depositato memoria difensiva.
2.2. Il ricorso è stato introitato in decisione alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020 convertito con l. n. 176 del 2020, in vista della quale il solo ricorrente ha prodotto difese scritte.
3. Il Collegio, preliminarmente, dichiara:
– la tardività della memoria difensiva depositata dall’appellante in data 26 gennaio 2021, dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni liberi prima dell’udienza, sancito dall’art. 73, comma 1, c.p.a.;
– l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dall’appellante in uno con il deposito del ricorso, stante il disposto di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. ed in considerazione del fatto che la documentazione de qua non è sopravvenuta alla sentenza di prime cure.
4. Quanto al merito, il Collegio osserva che la valutazione del Comitato (cui deve conformarsi l’Amministrazione, salva la sola facoltà di sollecitarne il riesame, nella specie esercitata) è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa, senza la possibilità per il giudice di penetrare il nucleo vivo della ponderazione tecnico-discrezionale, ex lege riservata all’organo; di converso, per giurisprudenza consolidata siffatta riserva amministrativa della funzione accertativa del nesso eziologico esclude che la valutazione del Comitato possa essere contestata con la produzione di pareri di sanitari compulsati autonomamente dalla parte (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2020, n. 5040; Sez. IV, 8 gennaio 2020, n. 142; Sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5067).
4.1. Il Collegio osserva, altresì, che compete all’interessato dimostrare lo svolgimento di prestazioni esulanti dall’ordinario e connotate da un’intrinseca gravosità tale da rivestire ictu oculi efficacia esclusiva o, comunque, preponderante nell’insorgenza della malattia.
5. Con maggiore sforzo motivazionale, il Collegio aggiunge che il positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, dell’effettiva e comprovata “riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (art. 11, primo comma, d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461): la legge, quindi, non ritiene sufficiente, a tale fine, la mera “possibile” valenza patogenetica del servizio prestato, ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia.
5.1. Questa verifica è rimessa ex lege alla potestà tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, le cui valutazioni mirano a ricostruire ex post un nesso di causalità non conosciuto tra servizio e patologie sulla base di assunzioni, presunzioni, collegamenti logici, deduzioni; del resto, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, a differenza della Commissione Medica Ospedaliera, non è composto esclusivamente da medici, ma pure da magistrati e da dirigenti dello Stato.
5.2. Sul crinale processuale questa strutturale ampiezza delle valutazioni del Comitato, alle cui conclusioni – come detto supra – deve conformarsi il successivo decreto dell’Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 461 del 2001), si riflette nelle attribuzioni del Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di “evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878; Sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266).
5.3. Si tratta, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo, oltre all’eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale (cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata.
5.4. Orbene, il ricorso svolto dall’odierno ricorrente, anche sulla scorta di una consulenza svolta da un professionista di parte all’uopo incaricato, non assume la radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, ma ne contesta la condivisibilità, veicolando, dunque, una critica di puro merito: in tal modo, tuttavia, si penetra nel nucleo vivo della valutazione tecnica operata dal Comitato, i cui esiti, per giurisprudenza consolidata, non possono essere contestati alla luce di difforme conclusioni raggiunte da sanitari compulsati autonomamente dalla parte, atteso che la legge – lo si ripete – ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718; Sez. II, parere 24 ottobre 2012, n. 11931/2004; Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500; Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2676).
5.5. Oltretutto, rileva il Collegio, la gravosità del servizio prestato dal ricorrente (condizioni ambientali, turni protratti, generale carattere stressante del contesto carcerario), allegata quale causa delle infermità, lungi dal costituire una condizione eccezionale e straordinaria, rappresenta, di contro, l’ordinaria e fisiologica orditura (come tale, pienamente esigibile) del quotidiano tessuto professionale degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, istituzionalmente deputato allo svolgimento delle delicate, difficili e faticose attività di cura, controllo e sorveglianza della popolazione carceraria.
6. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. (sussistendone tutti i presupposti come individuati dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2200, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), seguono la soccombenza.
8. La condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 11939 del 2017).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del grado, liquidate, anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., in complessivi Euro 4.000,00 (euro quattromila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020 convertito con l. n. 176 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppe Rotondo – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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