Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 13 gennaio 2020, n. 279
La massima estrapolata:
In materia di accesso agli atti il carattere decadenziale del termine per l’impugnazione del diniego, espresso o tacito, reca in sé, quale inevitabile corollario, che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.
Sentenza 13 gennaio 2020, n. 279
Data udienza 19 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6926 del 2019, proposto dalla Il. s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ra. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
la s.r.l. La. Pi., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma. Bu. e Ma. Fa., con domicilio eletto in Roma, viale (…), presso lo studio dell’avvocato Ni. W.M. Su. (studio legale associato Pa. e Ro.);
nei confronti
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza Ter, n. 9859 del 23 luglio 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. La. Pi., del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato An. Ra. Ca., l’avvocato Ni. Su., su delega dell’avvocato An. Ma. Bu., e l’avvocato Ma. Fa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza Ter, con la sentenza n. 9859 del 23 luglio 2019, ha accolto il ricorso proposto dalla La. Pi. s.r.l. avverso il rigetto tacito delle istanze, proposte al Ministero dello Sviluppo Economico ed all’organo della Gestione Commissariale dell’I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, per l’accesso ad una serie di documenti, vale a dire:
– le richieste di acquisto relative agli ordini di cui agli ordini conferiti alla La. Pi. s.r.l. inviate nel periodo intercorrente tra il giugno 2012 e il dicembre 2014;
– le istruzioni relative all’esecuzioni delle prescrizioni AIA inviate dal Ministero dell’Ambiente e da altre amministrazioni competenti nel medesimo periodo;
– le relazioni periodiche inviate dai Commissari e dagli altri soggetti di tempo in tempo preposti alla attuazione e alla vigilanza sull’attuazione delle prescrizione AIA;
– i verbali dei tavoli tecnici svoltisi presso il Ministero dell’Ambiente o di concerto da altri Uffici o Amministrazioni o Enti che abbiano il medesimo oggetto;
– l’estratto del conto speciale aperto presso la Tesoreria dello Stato a nome del Commissario dell’I..
L’I. in amministrazione straordinaria ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha distinto Il. in AS dai Commissari straordinari riversando su questi ultimi obblighi pubblicistici in materia di trasparenza. Inammissibilità e tardività del ricorso di primo grado.
I Commissari straordinari, muniti di ampi poteri sulla base del d.l. n. 347 del 2003, come integrato da successivi decreti d’urgenza, si sono sostituiti agli organi dell’impresa e ne hanno assunto la gestione, sicché eserciterebbero tutte le funzioni e tutti i poteri di amministrazione dell’imprenditore insolvente iure privatorum.
L’ammissione di una società all’amministrazione straordinaria non determinerebbe la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico pubblico, bensì il trasferimento della gestione d’impresa e, con essa, la rappresentanza legale dell’impresa stessa (anche ai fini processuali) in capo ai Commissari straordinari, che si sostituiscono agli ordinari organi di amministrazione dell’impresa, che continua peraltro a svolgere la propria attività imprenditoriale secondo le normali regole del diritto privato, dando esecuzione al piano approvato dal Ministero vigilante.
Non sussistendo alcuna alterità soggettiva tra Il. in amministrazione straordinaria e i Commissari straordinari, non sarebbe rinvenibile alcun soggetto pubblico rispetto al quale trovano applicazione le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi ex l. n. 241 del 1990.
Non tutti gli atti posti in essere dai Commissari riguarderebbero la continuità produttiva ed occupazionale dell’impresa cui fa riferimento la sentenza gravata, atteso che i Commissari adotterebbero anche atti finalizzati a tutelare l’interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell’imprenditore fallito.
Gli atti richiesti dalla società appellata sarebbero riconducibili all’interesse privato a soddisfarsi sul patrimonio dell’imprenditore fallito, in quanto riguardano il pagamento di crediti in prededuzione rispetto ai quali le regole pubblicistiche in materia di trasparenza non potrebbero trovare applicazione e ciò anche in base allo stesso principio espresso dal T.a.r. per il Lazio, secondo cui il presupposto per l’applicazione della l. n. 241 del 1990 è che gli atti di cui si chiede l’esibizione siano strumentali al perseguimento di finalità pubbliche.
Di ciò sarebbe consapevole la stessa appellata, che si è dapprima avvalsa dello strumento del l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
L’istanza di accesso dell’appellata sarebbe un’impropria reiterazione, con forme non ammesse dall’ordinamento, dell’istanza di esibizione disattesa dal giudice ordinario nell’ambito del giudizio di opposizione rispetto al quale la società afferma di avere necessità di acquisire la documentazione richiesta.
L’istanza di accesso ed il ricorso avverso il tacito diniego, pertanto, si sarebbero dovuti dichiarare inammissibili.
Il ricorso di primo grado, peraltro, sarebbe tardivo, in quanto l’appellata non ha impugnato il rigetto espresso da Il. in amministrazione straordinaria sulla prima istanza di accesso presentata il 19 febbraio 2019.
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente in interesse giuridicamente rilevante della Società La. all’accesso. Sull’insussistenza dei presupposti per concedere l’accesso.
L’ostensione non potrebbe essere estesa fino al punto da comportare un generico controllo sull’operato dell’Amministrazione.
Il T.a.r. avrebbe ritenuto sufficiente l’inerenza del documento all’interesse palesato dalla richiedente, vale a dire la difesa nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dinanzi al Tribunale di Milano, senza verificare l’attualità dell’interesse fatto valere ed il collegamento con la documentazione di cui è richiesta l’ostensione.
L’interesse non sarebbe attuale, in quanto il giudizio di opposizione allo stato passivo è stato trattenuto in decisione, per cui gli atti non potrebbero avere più utilità difensiva e, comunque, difetterebbe il requisito della necessità, considerato che gli atti oggetto della richiesta di accesso non sono funzionali a corroborare la riferibilità del credito vantato ad attività di attuazione delle prescrizioni AIA.
La sentenza di primo grado, inoltre, non avrebbe considerato la riservatezza delle informazioni e dei datti contenuti nei documenti richiesti.
La parte appellata, in rito, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, in quanto l’istanza di accesso del 27 febbraio 2019 sarebbe stata diretta specificamente all’Organo commissariale costituito ai sensi di legge, nell’ambito delle funzioni e dell’attività attribuite allo stesso organo; l’impugnazione sarebbe in ogni caso inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata ha ordinato di consentire l’accesso al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Commissario straordinario, per quanto di propria competenza.
Nel merito, l’appellata ha contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto del gravame.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive difese,
In particolare – premesso che il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha esteso l’importo dell’ammissione in prededuzione, ma che cospicua parte del credito continua ancora ad avere il grado di credito chirografario – la parte appellata ha evidenziato che, avendo proposto ricorso per cassazione, l’interesse all’ostensione degli atti richiesti è ancora attuale.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La s.r.l. La. Pi., con nota in data 19 febbraio 2019 indirizzata alla Il. s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha chiesto di accedere e di estrarre copia, anche ai sensi degli artt. 22 e seguenti l. n. 241 del 1990, dei seguenti documenti:
– le richieste di acquisto relative agli ordini di cui agli ordini conferiti alla La. s.r.l. di cui all’allegato elenco, inviate nel periodo intercorrente tra il giugno 2012 e il dicembre 2014,
– le istruzioni relative all’esecuzioni delle prescrizioni AIA inviate dal Ministero dell’Ambiente e da altre amministrazioni competenti nel medesimo periodo;
– le relazioni periodiche inviate dai Commissari e dagli altri soggetti di tempo in tempo preposti alla attuazione o alla vigilanza sull’attuazione delle prescrizione AIA;
– i verbali dei tavoli tecnici svoltisi presso il Ministero dell’Ambiente o di concerto da altri Uffici o Amministrazioni o Enti che abbiano il medesimo oggetto;
– l’estratto del conto speciale aperto presso la Tesoreria dello Stato a nome del Commissario dell’I..
L’istanza è stata formulata, in quanto:
– la s.r.l. La. Pi. ha eseguito, tra il giugno 2012 e il dicembre 2014, prestazioni per l’importo complessivo di euro 5.832.527,99, oltre interessi, per ordini inoltrati dall’I., rientranti in determinate tipologie di lavorazioni previste dall’AIA di cui al D.M. n. 450 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni;
– in relazione al pagamento dei suddetti crediti, la società ha presentato istanza di ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria dell’I. s.p.a., il cui accertamento è ancora sub judice, avendo i commissari contestato la riferibilità delle summenzionate prestazioni alle prescrizioni dell’AIA ovvero a lavorazioni inerenti impianti essenziali dello stabilimento.
Di talché, la richiedente ha rappresentato la sussistenza del proprio interesse all’accesso, al fine di contrastare l’eccezione sollevata dai Commissari.
L’I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, con nota del 25 febbraio 2019, ha respinto la richiesta di accesso, in quanto “Il. non è una pubblica amministrazione e, pertanto, non risultano applicabili le disposizioni di legge da Voi invocate”. Inoltre, la società in amministrazione straordinaria ha rappresentato che la richiesta ricevuta “non è che la reiterazione – con forme non ammesse dall’ordinamento – di un’istanza già formulato nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo da Voi promosso avanti il Tribunale di Milano… a seguito del mancato riconoscimento della natura prededucibile in relazione al credito di cui avete chiesto l’insinuazione allo stato passivo di Il.. In quella sede… il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, disattendendo la Vostra istanza volta a ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2010 c.p.c., un ordine di esibizione della medesima documentazione di cui trattasi”.
Con successiva nota del 27 febbraio 2019, indirizzata al Commissario Straordinario di Il. s.p.a. in amministrazione straordinaria e ad Il. s.p.a. in amministrazione straordinaria, la Società La. Pi. s.r.l., con riferimento alla richiamata nota del 25 febbraio 2019, ha precisato di avere indirizzato la richiesta di accesso all’Organo commissariale in quanto inerente a documentazione relativa all’attuazione delle misure di risanamento e bonifica ambientale collegate all’osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione AIA e indispensabili al mantenimento dell’attività produttiva e riconducibili al Piano di Risanamento predisposto dal Ministero dell’Ambiente, del quale l’organismo commissariale preposto di tempo in tempo alla gestione dell’I. è stato ed è soggetto attuatore, ed ha reiterato formalmente, per quanto occorrere possa, anche all’Organismo Commissariale nella veste di soggetto attuatore, la richiesta di accesso e di estrazione copia, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, degli stessi documenti di cui all’istanza del 19 febbraio 2019.
3. Le eccezioni in rito formulate dalla parte appellata non possono essere condivise.
Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 21 gennaio 2015, ha disposto l’ammissione dell’I. s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 2 del d.l. n. 347 del 2003 ed ha nominato tre commissari straordinari.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza si propone sia di soddisfare le pretese dei creditori di un’impresa che venga a trovarsi in una condizione di crisi economica, sia di recuperare e garantire la continuazione dell’attività produttiva dell’impresa mediante la riattivazione ovvero la riconversione delle attività imprenditoriali, anche con la finalità di mantenere stabili i livelli occupazionali dell’impresa stessa.
Il Commissario straordinario, dalla data del provvedimento ministeriale che dispone la procedura di amministrazione straordinaria, quindi, si sostituisce agli organi di amministrazione al fine di preservare le prospettive di risanamento economico della società
Pertanto, in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria, si radica la legittimazione, attiva e passiva, nonché la rappresentanza legale in capo al commissario straordinario, che diviene l’esclusivo responsabile della procedura (cfr. Cass. Civ., V, 28 marzo 2012, n. 4955).
Infatti, il comma 2-bis dell’art. 2 del d.l. n. 347 del 2003 sancisce che il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente; nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.
Il Collegio, sulla base della normativa in materia, ritiene di poter condividere quanto dedotto dalla parte appellante, secondo cui l’ammissione di un’impresa in crisi alla procedura di amministrazione straordinaria non determina la nascita di un nuovo e diverso soggetto pubblico, ma il trasferimento della gestione dell’impresa e, con essa, la rappresenta legale dell’impresa stessa in capo ai Commissari straordinari, che si sostituiscono agli ordinari organi di amministrazione.
In altri termini, il Commissario straordinario non è un soggetto giuridico autonomo rispetto alla società in amministrazione straordinaria, la quale resta un unico soggetto, di diritto privato, la cui amministrazione, per il conseguimento di finalità anche di carattere pubblicistico, è affidata al Commissario straordinario che ne diviene il rappresentante legale.
Di qui, l’infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione e di interesse a proporre l’appello da parte di Il. s.p.a. in a.s.
4. Nel merito, l’appello è fondato e va di conseguenza accolto, in quanto il ricorso di primo grado è sia inammissibile che infondato nel merito.
4.1. Il ricorso di primo grado è inammissibile, in quanto, ravvisata l’assenza di alterità tra l’I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, di cui il Commissario straordinario è amministratore e rappresentante legale, e l’Organo commissariale, la parte richiedente l’accesso avrebbe avuto l’onere di impugnare, ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, la determinazione con cui, in data 25 febbraio 2019, Il. s.p.a. in amministrazione straordinaria ha disatteso motivatamente la richiesta.
Viceversa, la parte odierna appellata non ha impugnato tale atto, ma ha riproposto all’Organo commissariale la stessa richiesta di accesso senza addurre fatti nuovi o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, sicché il ricorso, in assenza dell’impugnazione dell’atto di diniego espresso del 25 febbraio 2019, si rivela inammissibile, in quanto proposto avverso un diniego tacito meramente confermativo.
La giurisprudenza ha da tempo avuto modo di chiarire che il carattere decadenziale del termine per l’impugnazione del diniego, espresso o tacito, reca in sé, quale inevitabile corollario, che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 e 7 del 2006).
In altre parole, il cittadino ha la facoltà di reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso; in tal caso, l’originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non ha rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale.
Tuttavia, qualora non sussistano tali elementi di novità e l’interessato si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità .
Ne consegue che la successiva determinazione dell’amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile.
In definitiva, come stabilmente affermato anche dalla giurisprudenza successiva, la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine.
Il carattere meramente confermativo, a maggior ragione, è assunto dal diniego tacito dell’istanza di accesso solo reiterata, in quanto non connotata dalle caratteristiche indicate, sicché l’azione proposta in primo grado dalla La. s.r.l. avverso il diniego tacito è inammissibile, in quanti quest’ultimo non è autonomamente impugnabile.
4.2. Nel merito, l’appello si rivela comunque fondato, considerato che le statuizioni della sentenza di primo grado, che hanno condotto all’accoglimento del ricorso proposto dalla La. s.r.l., non possono essere condivise.
4.2.1. L’I. s.p.a. in amministrazione straordinaria non è un gestore di pubblici servizi e, quindi, non si applica nei suoi confronti l’art. 23 della l. n. 241 del 1990, che disciplina l’ambito di applicazione del diritto di accesso, né, con riferimento alla richiesta di accesso presentata dalla La. s.r.l., può essere considerata una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), della stessa legge n. 241 del 1990.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che per “pubblica amministrazione” si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Ora, non sussiste dubbio, come in precedenza rappresentato, che la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sia indirizzata anche al conseguimento di rilevanti interessi pubblici, quali il mantenimento dell’attività produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Tuttavia, per individuare l’eventuale sussistenza di un’attività di pubblico interesse, solo in presenza della quale la società privata potrebbe essere assimilata ad una pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione della normativa sull’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, occorre avere riguardo alla finalità degli atti di cui è chiesta l’ostensione, vale a dire che occorre accertare se gli stessi siano strumentali al perseguimento di finalità pubbliche.
La richiesta di accesso della La. s.r.l. non ha riguardato aspetti di natura ambientale o comunque di natura pubblicistica, ma è stata finalizzata alla dimostrazione dei presupposti per l’ammissione di determinati crediti in prededuzione ai sensi del d.l. n. 1 del 5 gennaio 2015, convertito in legge n. 20 del 2015, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, sicché la richiesta è evidentemente volta al soddisfacimento di interessi privati, del tutto estranei all’attività di pubblico interesse svolta dalla Il. s.p.a. in amministrazione straordinaria.
Per altro verso, occorre ancora considerare che, comunque, l’interesse giuridico al quale fa riferimento l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, la cui tutela determina la possibilità di accedere ai documenti, non può essere individuato in un qualunque interesse giuridicamente rilevante vantato da un qualsiasi soggetto dell’ordinamento, ma deve essere un interesse attinente all’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso è presentata.
Un interesse del tutto eterogeneo rispetto all’oggetto dell’attività amministrativa (nel caso di specie, all’attività di pubblico interesse svolta dalla società in amministrazione straordinaria), infatti, non può ritenersi un interesse giuridico ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. 241/1990, in quanto totalmente estraneo alle finalità, non solo di carattere partecipativo, ma anche di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa (o di pubblico interesse), cui sono preordinate le norme sull’accesso ai documenti dell’amministrazione.
4.2.2. Infine, va sottolineato che, per acquisire i documenti in questione, la ricorrente ha proposto istanza di accesso al giudice civile ai sensi dell’art. 210 c.p.c., vale a dire dinanzi al Tribunale di Milano, dove pendeva il giudizio di opposizione; istanza che, a quanto consta dalle deduzioni delle parti, è stata respinta.
Di talché, la richiesta di accesso oggetto dell’azione giudiziale in discorso neppure, in via meramente ipotetica, potrebbe essere supportata da un’eventuale mancanza di altri strumenti previsti dall’ordinamento per ottenere l’esibizione di documentazione da utilizzare nel processo civile.
5. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile e, comunque, va respinto nel merito perché infondato.
Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della complessità e peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. 6926 del 2019) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile e, comunque, respinge nel merito il ricorso proposto in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore
Michele Conforti – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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