In materia di abusi edilizi

Consiglio di Stato, Sentenza|15 gennaio 2021| n. 469.

In materia di abusi edilizi, l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione, comportando che l’esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa.

Sentenza|15 gennaio 2021| n. 469

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Istanza di condono – Ordine di demolizione – Interventi ulteriori – Necessario permesso di costruire – Interventi costituenti nuova costruzione – Aumenti di superfici e volumi – Alterazione dello stato dei luoghi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8087 del 2011, proposto da
Ge. Am., An. Cr., rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. La. e Fe. Sc., con domicilio eletto presso lo studio Fe. Sc. in Roma, via (…)
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 1218/2011
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27), richiamato dall’art. 25 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 gli avvocati della parte costituita in appello.

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 1218 ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento del provvedimento n. 16699, notificato il 25 gennaio 2005, recante l’ordine di demolizione di opere di completamento, ivi compreso un nuovo manufatto, e di sistemazione esterna di un corpo di fabbrica oggetto di domanda di condono edilizio n. 1142-1986.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– il provvedimento impugnato ingiunge la demolizione di quanto realizzato in epoca successiva alla produzione dell’istanza di condono del 1986, ovvero di interventi aggiuntivi al manufatto principale già realizzato abusivamente e fatto oggetto di detta istanza e tale conclusione si trae pacificamente dai riportati contenuti del provvedimento ed è rimasta priva di formali contestazioni ex adverso;
– gli interventi di cui qui trattasi non possono essere ricondotti a quelli realizzabili a mezzo di semplice denuncia di inizio di attività, trattandosi di nuova costruzione, comportante aumenti di superfici e volumi e ancora trasformazione dell’esistente con alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto complessivo esteriore di questi ultimi;
– non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del comune di ordinarne la demolizione;
– alcuna violazione delle garanzie partecipative può esser predicata, stante la doverosità di intervenire immediatamente irrogando la sanzione demolitoria, quale prevista dalla legge in presenza di costruzioni eseguite in assenza di titolo abilitativo;
– l’efficacia dei provvedimenti di demolizione non è suscettibile di essere paralizzata dalla successiva presentazione di una istanza di accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, né da un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica che non incidono sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio ma unicamente sulla possibilità dell’amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame chiedevano l’accoglimento del ricorso di primo grado.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Per quanto riguarda il primo motivo di appello deve essere ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione, comportando che l’esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa (Consiglio di Stato, Sez. VI, nn. 6233 del 2018, 1909 del 2013).
Ciò anche al fine di evitare che pur in presenza del rigetto dell’istanza di sanatoria l’amministrazione debba reiterare l’ordine di demolizione (Consiglio di Stato, Sez. VI, nn. 6233 del 2018, 446 del 2015).
Tale indirizzo giurisprudenziale, per quanto non ancora stabilizzato, è stato seguito dalla Sezione anche recentemente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 24 giugno 2019, n. 4304).
Peraltro, questo Consiglio di Stato, con sentenza 18 marzo 2020, n. 1925, ha ribadito che quando è emesso un ordine di demolizione e l’interessato proponga un’istanza di sanatoria, il provvedimento repressivo continua a produrre effetti, sicché, da un lato, il soggetto sanzionato mantiene l’interesse a proporre ricorso (quindi su di lui grava un onere di tempestiva impugnazione) e, dall’altro, l’amministrazione può portare senz’altro ad esecuzione il proprio provvedimento, anche se costituisce una regola di buona amministrazione (al fine evitare responsabilità ove sia demolito un manufatto assentibile ex post) che l’esecuzione materiale dell’atto sia preceduta dalla reiezione dell’istanza di sanatoria, il che non comporta tuttavia sul piano squisitamente giuridico la neutralizzazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.
Infatti, non vi è alcuna disposizione di legge, tanto meno nel Testo Unico n. 380/2001, per la quale la presentazione di una domanda di sanatoria di abusi edilizi renderebbe irrilevanti i precedenti ordini di demolizione e gli altri atti sanzionatori.
Al riguardo, va osservato che alcune disposizioni del passato (riconducibili alla legge n. 47/1985 e aventi portata eccezionale) hanno previsto la sospensione dei giudizi pendenti e la mancata eseguibilità di atti di natura sanzionatoria, riguardanti i manufatti oggetto delle sole cd. istanze di condono straordinario (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1909).
La mancata esecuzione dell’ordine di demolizione si sposta, quindi, dal piano dell’impossibilità giuridica a quello della “opportunità “, e delle regole di buona amministrazione (non codificate). Non ci si può, allora, che chiedere che tipo di tutela possa avere il privato nei confronti di un’Amministrazione inerte sull’istanza di accertamento di conformità, ma diligente sull’esecuzione dell’ordine di demolizione.
2. Passando all’esame del merito, quindi, per quanto riguarda la necessità del permesso di costruire, deve pienamente condividersi la tesi posta alla base della decisione del TAR.
Infatti, l’ordine di demolire le opere realizzate abusivamente riguarda:
– il completamento di un corpo di fabbrica oggetto dell’istanza di condono edilizio n. 1142-1986 – prot. n. 8514 del 30 settembre 1986 ed ampliamento dello stesso di circa mq. 4,80 e m.c. 10,80;
– la realizzazione di un manufatto di circa mq. 13,75 e mc. 37,00 (camera con bagno) la cui copertura costituisce piazzola di ingresso di circa mt. 4,30 x. mt. 3,60;
– le opere di sistemazione esterna consistenti in creazione di murature di contenimento, rampanti con pianerottoli, area terrazzata con colonnato e vasca settica.
Si tratta, all’evidenza di opere che necessitano di permesso di costruire, trattandosi di interventi realizzati in epoca successiva alla produzione dell’istanza di condono del 1986, ovvero di interventi aggiuntivi al manufatto principale già realizzato abusivamente, costituenti nuova costruzione, comportando aumenti di superfici e volumi e la trasformazione dell’esistente, con alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto complessivo esteriore.
Non può quindi essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui nel caso in esame verrebbero in rilievo mere “pertinenze delle volumetrie tecniche”.
Inoltre, deve ribadirsi, come già ha ben rilevato il TAR, che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (anche se fossero riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, il che, come detto, non è ) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.
Con la conseguenza che non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive.
3. Infine, deve rilevarsi che l’omessa emanazione dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 non è tale da rendere annullabile l’atto ex art. 21-octies L. n. 241-1990, atteso che, in relazione agli abusi commessi, il Comune non avrebbe potuto fare altro che emanare l’ordine di demolizione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III 12 maggio 2017, n. 2218).
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, mancando la costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda,
Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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