Il termine biennale per la formazione del silenzio assenso su domanda di condono edilizio

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 28 settembre 2020, n. 5693.

Il termine biennale per la formazione del silenzio assenso su domanda di condono edilizio, previsto dall’art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47, non decorre qualora la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria e, dunque, quando manchi la prova concreta della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, con la conseguenza che il termine di ventiquattro mesi, fissato dall’Amministrazione comunale per determinarsi sull’istanza stessa decorre, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, soltanto dal momento in cui dette carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata.

Sentenza 28 settembre 2020, n. 5693

Data udienza 22 settembre 2020

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Condono – Formazione del silenzio assenso – Termine – Art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2851 del 2010, proposto da
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Me., con domicilio eletto presso lo studio Eu. Po. in Roma, via (…);
contro
Vi. Fi., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 04273/2009, resa tra le parti, concernente ingiunzione di pagamento per oneri concessori relativi a condono.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocato Eu. Po., su delega dell’avv. Gi. Me..

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VIII, 23 luglio 2009, n. 4273 ha accolto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellata, Fi. Vi., annullando l’impugnata ingiunzione n. 66, notificata in data 29 luglio/12 agosto 2004 con cui il Segretario Generale del Comune di (omissis) (CE) ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 8.510,50.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– come già previsto dall’art. 16 L. 28 gennaio 1977, n. 10, rientrano nella giurisdizione del G.A. anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, risultano strettamente connessi al rilascio della concessione edilizia e discendono pertanto dall’adozione di un provvedimento amministrativo;
– coglie nel segno la censura con cui si deduce l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune al pagamento degli oneri relativi alla concessione in sanatoria in esame (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione);
– deve rilevarsi, in difetto di elementi in senso contrario, che la domanda di sanatoria presentata risulta conforme a quanto prescritto dalla normativa (e infatti dagli atti impugnati risulta che il Comune si è limitato a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri concessori, senza contestare l’insussistenza dei requisiti di legge);
– la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, allorquando l’interessato presenti nei termini l’istanza di condono corredata della prescritta documentazione (ivi compresa quella attestante il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori), decorsi 24 mesi da tale presentazione e in mancanza di interruzione di tale termine a mezzo di richieste dì integrazione documentale, si forma il silenzio assenso, cioè “l’atto di condono”;
– per gli oneri concessori, in difetto di norme speciali (e non potendosi applicare proprio in ragione della sua specialità la norma relativa al conguaglio sull’oblazione) il termine è quello ordinario di 10 anni;
– con riguardo al dies a quo del termine prescrizionale, entrambe le parti convengono che esso va fatto coincidere con il rilascio della concessione, solo che a giudizio del ricorrente occorre riferirsi al provvedimento abilitativo tacito previsto dal citato art. 35 comma 17, mentre secondo l’Amministrazione rileva la data della provvedimento espresso di concessione n. 441 del 2002;
– la prospettazione attorea si lascia preferire giacché, nel caso specifico, il rilascio del titolo concessorio è avvenuto in considerazione della maturazione del silenzio assenso conseguente al decorso del termine di 2 anni dalla presentazione della domanda del privato.
Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità .
Con l’appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.
???Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, si osserva che l’appellato ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 35 L. n. 47-1985, in data 27 marzo 1986, prot. n. 9584, rettificata il 1° ottobre 1986, prot. n. 30205, per abusi edilizi commessi nella edificazione del fabbricato di proprietà sito in (omissis), f. (omissis), p. (omissis), sub (omissis).
Tali abusi consistevano nella ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di 3 unità abitative e di due locali al piano seminterrato adibiti a garages, per una superficie complessiva di mq. 332,15 abitabile e di mq. 88,66, destinata a garages.
La concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata nel 2002, subordinandone l’efficacia al versamento degli oneri, concessori ed alla presentazione delle ricevute dei versamenti dell’oblazione autoliquidata (cfr. nota del 6 marzo 2003 del Comune, in atti).
Successivamente il Segretario Generale del Comune, con il provvedimento impugnato, ingiungeva il pagamento della somma di Euro. 8.510,50 (di cui Euro. 4.252,25 per oneri concessori non pagati, Euro. 4.242,25 a titolo di sanzione ex art. 3 L. n. 47-1985 ed Euro. 6,00 per spese postali), inerenti il titolo edilizio assentito.
2. Parte appellante assume di avere proposto istanza di concessione in sanatoria entro il termine previsto dall’art. 35 L. n. 47-1985 (prorogato al 30 giugno 1987 per effetto dell’art. 1 D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modifiche dalla L. 13 marzo 1988, n. 68), con istanza depositata in data 27 marzo 1986, e con successiva integrazione depositata in data 1° ottobre 1986.
Secondo il TAR, dopo la presentazione della domanda sarebbe decorso il termine di due anni per il perfezionamento del silenzio-assenso, maturato quindi nel 1988 e sarebbe da tale anno che si dovrebbe fare decorrer il termine decennale di prescrizione, ovvero, dalla formazione del provvedimento abilitativo tacito.
La successiva concessione n. 441 del 2002 assumerebbe, in questa prospettiva, mero valore confermativo del pregresso atto provvedimentale tacito.
3. Il Collegio osserva che la domanda di condono edilizio deve essere presentata entro il termine stabilito e deve essere completa, quindi corredata della documentazione prescritta.
Pertanto, l’omessa o inesatta produzione dei necessari documenti non consente la formazione del silenzio-assenso a seguito del decorso del termine prescrizionale dei ventiquattro mesi.
Infatti, l’onere di adempiere alla produzione dell’intera documentazione è posto in capo al privato avente titolo e interesse; qualora questi rimanga inadempiente, anche a distanza di anni, di nulla può dolersi e non può certo censurare la condotta dell’Amministrazione che si è conformata alla legge (cfr. Consiglio di Stato IV n. 3739-2016).
Per giurisprudenza costante, come è noto, il termine biennale per la formazione del silenzio assenso su domanda di condono edilizio, previsto dall’art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47, non decorre qualora la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria e, dunque, quando manchi la prova concreta della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, con la conseguenza che il termine di ventiquattro mesi, fissato dall’Amministrazione comunale per determinarsi sull’istanza stessa decorre, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, soltanto dal momento in cui dette carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata (cfr. in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 1995, n. 1440).
La formazione del silenzio-assenso sulla istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 35, comma 18, L n. 47-1985 presuppone quindi la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione.
Il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria è un atto non perfettamente comparabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati essenziali a corredo della domanda, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l’esame della domanda.
Tra l’altro, la natura procedurale del Condono edilizio è eccezionale e straordinaria rispetto alla ordinaria disciplina edilizia e urbanistica, motivo per cui un Comune deve applicare quelli specificatamente previsti e non può omettere di adempiere ad un dovere di legge, così come il soggetto interessato al buon esito della pratica non può, a sua volta, restare inerte di fronte alle doverose istanze di integrazione recapitategli da parte della P.A. locale.
L’omessa presentazione della documentazione integrativa preclude, si ribadisce, il silenzio assenso e rende inefficace la domanda stessa poiché la formazione del silenzio assenso non avviene, in quanto la stessa domanda di condono presuppone in ogni caso la completezza, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 578; id., 12 settembre 2011, n. 5091).
4. Nel caso di specie, nel termine stabilito, sono stati presentati semplicemente i modelli relativi alla istanza di condono avanzata per sanare i vari abusi commessi, con versamento della prima rata dell’oblazione e la domanda non risulta essere stata in seguito coltivata.
In data 19.10.1992, il Comune ha specificamente richiesto l’integrazione dell’istanza di condono edilizio, avendo la Commissione tecnica, deputata all’esame della pratica, rilevato la carenza di documentazione.
Rimasta inevasa anche tale richiesta, in data 17 maggio 1995, dopo che l’apposita Commissione tecnica aveva constatato la perdurante mancanza della prescritta documentazione, l’Amministrazione comunale ha nuovamente invitato l’attuale appellato a produrre entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente “la documentazione a tergo ed a fianco contrassegnata”.
Soltanto in data 29.2.1996, prot. n. 5748, risulta essere stata prodotta altra documentazione per la definizione della pratica di condono, consistente nella relazione tecnica descrittiva, nella copia del titolo di proprietà ed in una copia del grafico e soltanto in tale data veniva fornita la prova della avvenuta presentazione della denuncia di accatastamento, mancando comunque ancora le ricevute dei versamenti dell’oblazione, il certificato di staticità e l’atto notorio relativo all’epoca di realizzazione degli abusi, che venivano richiesti in data 18.12.2002 (con raccomandate r.r. non recapitate) ed in data 6.3.2003, con raccomandata ricevuta il successivo 19 marzo.
5. E’ evidente, pertanto, che la domanda di condono non è stata mai integrata con la documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in base alle previsioni di cui all’art. 35 L. 28.2.1985, n. 47.
Come detto, il presupposto richiesto per il formarsi del silenzio-assenso è costituito dalla presentazione di una istanza completa, con la conseguenza che, nel caso di specie, il silenzio-assenso medesimo non è mai maturato, dal momento che la domanda di sanatoria a suo tempo presentata non consentiva la precisa identificazione della res abusiva, in vista dell’esatta determinazione dell’oblazione.
Peraltro, nel caso di specie, come osserva correttamente il Comune appellante, occorreva acquisire, per la formazione del provvedimento tacito, anche il certificato di idoneità statica e sismica, ai sensi dell’art. 55, comma 5, L. n. 47-1985, come modificato con disposizioni successive.
Infatti, detto adempimento è imposto dall’art. 35 citato, dal momento che la sua inosservanza impedisce ogni pronuncia sulla domanda sino a quando non sia stato prodotto l’eventuale certificato di collaudo.
Conseguentemente, non essendosi formato il provvedimento favorevole tacito nel 1988, in mancanza della prova relativa alla completezza della documentazione presentata a corredo della istanza di sanatoria, la tesi della parte appellata non è condivisibile e, per l’effetto, l’ingiunzione impugnata, notificata in data 12 agosto 2004, risulta emanata tempestivamente.
6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, in quanto infondato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda,
Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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