Il soggetto interveniente nel giudizio di primo grado

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 5 giugno 2020, n. 3581.

La massima estrapolata:

Il soggetto interveniente nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali.

Sentenza 5 giugno 2020, n. 3581

Data udienza 28 maggio 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Soggetto interveniente – Appello – Proposizione in via principale ed autonoma – Esclusione – Eccezioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2017, proposto da
Ma. Ro. La., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ge., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le (…);
contro
Comune (omissis) non costituito in giudizio;
Gi. Qu., rappresentato e difeso dall’avvocato Re. D’A., con domicilio eletto presso lo studio Al. Ve. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima n. 00180/2017, resa tra le parti, concernente Impugnazione da parte della Quagliere del verbale del 2 ottobre 2015 del Resp. Ufficio tecnico Comune di (omissis) di accertata inottemperanza alla ordinanza di demolizione del balcone
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gi. Qu.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;
Rilevato in fatto che:
– con l’appello in esame l’odierna parte appellante, originaria interveniente ad opponendum, impugnava la sentenza n. 180 del 2017 con cui il Tar Latina aveva accolto l’originario gravame;
– quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata privata, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 3022, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnico – Urbanistico del Comune di (omissis) in data 30 marzo 2015, avente ad oggetto “ordinanza di ripristino stato quo – ante opere realizzate in seguito a rappresentazione errata dello stato ante operam”;
– nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata sotto i seguenti profili: omesso esame della questione, rilevabile d’ufficio e segnalata dall’interveniente in primo grado, ora appellante, di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata; travisamento dei fatti e della domanda e omesso esame di ulteriori profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 30 marzo 2015 non sarebbe stata mai impugnata dall’appellata; errata ricostruzione dei fatti, illogicità e insufficienza della motivazione esorbitante i limiti propri del giudizio di legittimità, per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi nel raffronto fra situazione anteriore e posteriore dei luoghi;
– la parte appellata privata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello, mentre non si costituiva il Comune appellato;
– alla pubblica udienza del 28 maggio 2020 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– preliminarmente, sono prima facie fondate in parte qua le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa di parte appellata in ordine al primo motivo di gravame;
– per un verso, assume rilievo dirimente il principio consolidato per cui nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare alla Pubblica amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4174);
– per un altro e più generale verso, il soggetto interveniente nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 567);
– orbene, nel caso de quo nessuna questione viene dedotta in relazione all’ammissibilità dell’intervento in prime cure, né la sentenza appellata ha condannato l’interveniente alle spese giudiziali, avendole compensate;
– pertanto, in assenza di elementi riconducibili ai limiti di ammissibilità dell’appello dell’interveniente, l’appello va dichiarato in parte qua inammissibile;
– nella restante parte, in qualità di interveniente ad opponendum in prime cure, ai sensi dell’art. 102 l’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma, sussistente nel caso de quo a fronte della dimostrata vicinitas;
– al riguardo, è prima facie infondato nel merito il secondo ordine di motivi, in quanto l’originario gravame risulta correttamente e tempestivamente proposto avverso gli atti sanzionatori ancora efficaci,
– diversamente, l’atto invocato da parte appellante fuoriesce dal perimetro contenzioso della fattispecie controversa azionata da parte originaria ricorrente e, pertanto anche dalla decisione impugnata;
– infine, infondato è il terzo ed ultimo ordine di rilievi, a fronte della adeguatezza dell’istruttoria svolta in prime cure, anche rispetto alle carenze della deduzione di parte appellante;
– sul primo versante la sentenza, seppur concisa, si basa su di una specifica attività istruttoria (cfr. ordinanza n. 797 del 2015 e relativo adempimento istruttorio) nonché sulla piana ricostruzione emergente dalle relative risultanze;
– sul secondo versante parte appellante non fornisce alcun elemento tecnico e concreto (ad esempio tramite perizie di parte) tale da fornire un principio di prova in merito ad una autonoma ricostruzione dello stato di fatto, che appare all’opposto correttamente ricostruito dalla sentenza impugnata all’esito di quella che risulta una attenta lettura degli atti di causa;
– se la lamentata carenza di contraddittorio non rileva alla luce di quanto eccepito in termini di principio sulla impossibilità di qualificare in termini di parte necessaria il terzo interveniente, in caso di impugnativa di atto sanzionatorio edilizio, la stessa parte appellante è costretta a prendere atto degli esiti istruttori e della accertata riduzione del balcone, lamentando solo genericamente presunte ed indimostrate violazioni ulteriori;
– pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va in parte dichiarato inammissibile e respinto nella restante parte;
– le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita;
– nulla va disposto per le spese in relazione alla parte appellata non costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge nella restante parte.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata costituita, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge. Nulla per le spese in relazione alla parte appellata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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