Consiglio di Stato, Sentenza|30 giugno 2021| n. 4994.
Il rito sul silenzio.
L’art 117 comma 6 sancisce che, in caso di cumulo di domande, il giudice deve decidere con rito camerale quella avverso il silenzio serbato dall’amministrazione e disporre la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per l’esame della domanda risarcitoria. Il rito sul silenzio, infatti, è tendenzialmente non compatibile con le controversie che hanno un oggetto diverso rispetto alla statuizione in merito alla inerzia serbata dalla Pubblica amministrazione, quale è l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, da trattare con il rito ordinario.
Sentenza|30 giugno 2021| n. 4994. Il rito sul silenzio
Data udienza 22 giugno 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Beni pubblici – Demanio – Procedimento di acquisto – Termine di conclusione – Silenzio – Azione a tutela – Cumulo di domande – Art. 117 comma 6 l. 241/1990 – Applicazione – Il rito sul silenzio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2014, proposto da Vi. No., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma. e Ma. Tr., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Tr. in Roma, piazza (…);
contro
Agenzia del Demanio, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio – Filiale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Settima n. 04809/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di risarcimento dei danni per mancata conclusione procedimento finalizzato all’acquisto di fondo demaniale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio – Filiale della Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Carmelina Addesso e uditi l’Avv. An. Ma. per parte appellante e l’Avvocato dello Stato St. Vi. per parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in epigrafe il signor Vi. No. ha impugnato la sentenza n. 4809/2013 del 28 ottobre 2013 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione settima, nell’accogliere il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Agenzia del Demanio, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno.
2. L’appellante è concessionario, sin dal 1955, di un fondo demaniale sito nel Comune di (omissis), via (omissis), individuato in catasto fabbricati al foglio (omissis) particella n. (omissis).
2.1 Sul predetto terreno, di estensione pari a 35,20 mq, è stato eretto un fabbricato destinato ad attività di bar-tabaccheria di cui è titolare lo stesso appellante.
2.2 Nel 1991 il signor No. chiedeva di poter acquistare l’area fino a quel momento oggetto di concessione.
2.3 In data 11 dicembre 1991 l’Intendenza di Finanza di Napoli espresse parere favorevole, indicando in 86 milioni di lire il valore dell’immobile e chiedendo l’autorizzazione di competenza alla Direzione Centrale del Ministero delle Finanze. Quest’ultima autorizzò a sua volta l’alienazione con nota del 16 novembre 1999.
2.4 L’Ufficio del Territorio di Napoli, che avrebbe dovuto procedere alla concreta alienazione del bene, rimase, tuttavia, inerte nonostante i ripetuti solleciti ad opera del concessionario.
2.5 Per tali ragioni, l’appellante proponeva ricorso al TAR che, con sentenza n. 4809/2013, accertava la sussistenza dell’obbligo di provvedere ed assegnava all’amministrazione il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento. Rigettava, invece, la domanda risarcitoria per genericità della stessa.
3. Con appello notificato in data 16 gennaio 2014, il signor No. ha censurato il capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al silenzio serbato dall’amministrazione.
4.In data 21 febbraio 2014 si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione dell’appello.
5. Le parti hanno depositato memorie e note di udienza.
6. All’udienza del 22 giugno 2021, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, l’appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha definito, rigettandola, la richiesta di risarcimento dei danni con il rito camerale in violazione dell’art 117 comma 6 c.p.a., che dispone “Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”.
7.1 Deduce l’appellante che la sentenza gravata, nel rigettare la richiesta risarcitoria per genericità della stessa senza disporre la conversione del rito, ha determinato una lesione del diritto di difesa in quanto il signor No. si era espressamente riservato di individuare e quantificare con maggior precisione la domanda con le modalità e nei termini del rito ordinario.
8. Il motivo è fondato.
8.1 L’art 117 comma 6 sancisce che, in caso di cumulo di domande, il giudice deve decidere con rito camerale quella avverso il silenzio serbato dall’amministrazione e disporre la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per l’esame della domanda risarcitoria. Il rito sul silenzio, infatti, è “tendenzialmente non compatibile con le controversie che hanno un oggetto diverso rispetto alla statuizione in merito alla inerzia serbata dalla Pubblica amministrazione, quale è l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, da trattare con il rito ordinario” (Consiglio di Stato sez. III, 10/11/2017, n. 5188).
8.2 In coerenza con la previsione dell’art 117 comma 6, l’art 87 comma 1 c.p.a. sancisce che le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo che nei giudizi indicati dal comma 2, tra cui è indicato il giudizio in materia di silenzio (lett b), ma non quello in materia di risarcimento del danno.
8.3 L’esame della domanda risarcitoria nell’ambito del rito camerale proprio del silenzio ha determinato una lesione del diritto di difesa di parte appellante che non ha potuto beneficiare dei più ampi termini del rito ordinario. Ciò a prescindere dalla correttezza o meno del merito della decisione.
8.4 L’Adunanza Plenaria ha precisato che formula “lesione del diritto di difesa, unitamente alla “mancanza del contraddittorio”, contenute nell’art 105 c.p.a., sono ambedue riconducibili alla menomazione del contraddittorio lato sensu inteso. “In entrambi i casi è mancata la possibilità di difendersi nel giudizio-procedimento, nel senso che lo svolgimento del giudizio risulta irrimediabilmente viziato, onde il Giudice è pervenuto a una pronuncia la cui illegittimità va vista non per il suo contenuto, ma per il sol fatto che essa sia stata resa, senza che la parte abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa o di beneficiare dell’integrità del contraddittorio” (cfr. Adunanza Plenaria 28-09-2018, n. 15).
8.5 Siffatta lesione del diritto di difesa impone al Collegio la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art 105, comma 1, c.p.a..
Resta evidentemente in ciò assorbito ogni ulteriore motivo di appello, il giudice di prime cure dovendosi previamente pronunciare in pubblica udienza sulla controversia.
9. Sussistono giustificati motivi, attesa la complessità in fatto della vicenda, caratterizzata da plurimi interventi del giudice amministrativo, anche in sede di ottemperanza (cfr. sentenza TAR Campania n. 7316/2018), per compensare le spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di appello, assorbiti quelli ulteriori, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, annulla il relativo capo concernente la domanda risarcitoria e, per nuova decisione sul pertinente capo di domanda, rimette la causa al Tribunale amministrativo della Campania, Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 105 c.p.a.;
– compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, svolta da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco – Presidente
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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