Il rimedio del giudizio di ottemperanza

Consiglio di Stato, Sentenza|7 dicembre 2020| n. 7732.

Il rimedio del giudizio di ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale, che, come tale, non dispone in ordine all’esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio e, pertanto, non contiene statuizioni suscettibili di attuazione coattiva.

Sentenza|7 dicembre 2020| n. 7732

Data udienza 3 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Lavoro e formazione – Scuole di specializzazione in medicina – Mancata ammissione – Ricorso – Dichiarata improcedibilità – Ricorso per l’ottemperanza – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7004 del 2020, proposto da
Gu. Tr., rappresentato e difeso dall’avvocato Cr. Pe. Qu., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Cineca consorzio interuniversitario, Ministero dell’Università e della Ricerca e Università “La Sapienza” di Roma, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via (…), sono domiciliati ex lege;
nei confronti
Fr. Be. Zi. e Co. Pa., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Sezione Terza n. 05583/2020, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cineca consorzio interuniversitario, Ministero dell’Università e della Ricerca e Università “La Sapienza” di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Udita la relazione del Cons. Alessandro Maggio all’udienza telematica del giorno 3/12/2020, svoltasi in videoconferenza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, D.L. 30/4/2020 n. 28 e 25, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n. 137, mediante l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, come da circolare 13/3/2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma il dott. Gu. Tr. ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione alle scuole di specializzazione in medicina, a.a. 2013/2014, domandando in via cautelare l’ammissione con riserva.
Per effetto dell’accordata misura interinale parte ricorrente ha frequentato la scuola di specializzazione in psichiatria sostenendo i relativi esami, per cui, in considerazione di ciò, ha esplicitamente chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
In accoglimento della richiesta l’adito Tribunale, con sentenza 1/3/2018, n. 2268, ha dichiarato il ricorso improcedibile;
Con nuovo ricorso al medesimo Tribunale il dott. Tr. ha, quindi, chiesto che, in esecuzione della citata sentenza n. 2268/2018, venisse ordinata la corresponsione del trattamento economico previsto per i medici frequentanti le Scuole di specializzazione, comprensivo degli arretrati a decorrere dall’avvenuta immatricolazione.
Con sentenza 27/5/2020 n. 5583 il ricorso è stato respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. Tr..
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate.
Alla camera di consiglio telematica del 3/12/2020 la causa è passata in decisione.
L’appello non merita accoglimento, atteso che:
1) diversamente da quanto l’appellante ritiene, la sentenza di cui è stata chiesta l’esecuzione (T.A.R. Lazio – Roma 2268/2018) non ha accertato la spettanza dei compensi reclamati, ma si è limitata a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse come da espressa richiesta della parte;
2) per pacifico orientamento giurisprudenziale, il rimedio del giudizio di ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale (quale quello di specie), che, come tale, non dispone in ordine all’esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio e, pertanto, non contiene statuizioni suscettibili di attuazione coattiva (Cons. Stato, Sez. III, 8/2/2018, n. 827; 24/5/2013, n. 2844; Sez. VI, 5/12/2017, n. 5650; Sez. IV, 16/6/2015, n. 2978).
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 2000/00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Andrea Pannone – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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