Il rilascio dei patentini non può essere ammesso in modo indiscriminato

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 2 ottobre 2019, n. 6606.

La massima estrapolata:

Il rilascio dei patentini non può essere ammesso in modo indiscriminato, determinando, altrimenti, di fatto, un mero frazionamento delle preesistenti quote di mercato attraverso un semplice incremento dei punti di offerta, il quale peraltro mortificherebbe qualsiasi salvaguardia alle posizioni acquisite dai titolari di autorizzazione alla vendita di generi di monopolio. Esso invece trova giustificazione solo laddove possa dimostrarsi, all’esito di un esame svolto sulle peculiarità del caso concreto, che l’istanza concerna un’iniziativa idonea, per le sue caratteristiche oggettive e il contesto in cui si inserisce, ad intercettare una domanda nuova (espressa o solo potenziale) rinvenibile in loco.

Sentenza 2 ottobre 2019, n. 6606

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5696 del 2010, proposto dalla signora De. Pa., rappresentata e difesa dall’avvocato Ga. Di Ge. Pa., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale (…)
– il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
– l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
della Società Il Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
e con l’intervento di
ad opponendum:
il signor Da. Ne., in qualità di titolare della rivendita generi di monopolio n. 83, rappresentato e difeso dall’avvocato Li. Gr., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. 8604 dell’11 settembre 2009, resa inter partes, concernente diniego di rilascio di patentino per la vendita di generi di monopolio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Ga. Di Ge. Pa. e Li. Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, la signora De. Pa. aveva chiesto l’annullamento del diniego, emesso con provvedimento del 10 dicembre 2007, di rilascio di patentino per la vendita di generi di monopolio avendo l’Amministrazione rilevato la coincidenza degli orari del bar dalla richiedente e della rivendita n. 83 più vicina.
2. A sostegno della proposta impugnativa, la ricorrente aveva dedotto quanto segue:
i) il difetto di motivazione, non avendo chiarito l’Amministrazione se la rivendita n. 83 è situata ad una distanza inferiore o superiore a 250 metri;
ii) la violazione della circolare del 1° agosto 2005 laddove prevede che non possono essere rilasciati patentini in favore di bar situati a meno di 100 metri, distanza nel caso di specie senz’altro rispettata con conseguente diritto al rilascio del patentino.
3. Costituitasi l’Amministrazione erariale, il Tribunale adì to, Sezione II, ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha respinto il ricorso, reputando infondate tutte le censure articolate;
– ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite (Euro 2.000,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
– è irrilevante la questione della distanza tra i due esercizi quanto piuttosto la coincidenza dei rispettivi orari, in quanto la circolare (prot. 63406 del 25 settembre 2001) vigente in materia prevede che i patentini devono servire “a costituire una estensione della rete di vendita, e non a realizzare una mera duplicazione delle tabaccherie”;
– l’invocata previsione della circolare non comporta l’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare il patentino ogniqualvolta sia rispettata la distanza minima dei 100 metri dovendo essere “comunque inserita nel vigente sistema normativo, nel quale opera ancora – non essendo stata abrogata (neanche implicitamente) la regola secondo cui non devono essere assentite mere duplicazioni di servizi già esistenti”.
5. Avverso tale pronuncia la signora Pa. ha interposto appello, notificato il 3 giugno 2010 e depositato il 24 giugno 2010, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 3-12), quanto di seguito sintetizzato:
I) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la rivendita n. 83, della società “Il Ma.”, effettua la propria attività negli stessi orari dell’odierna appellante (7,30-22,00 senza riposo settimanale) in quanto osserva ben altro orario, ovverosia dal lunedì al giovedì 6.00-15.00 e dal venerdì alla domenica 7.30-21.00;
I.1) il Tribunale avrebbe altresì omesso di considerare l’ubicazione della rivendita dell’odierna appellante situata all’esterno di un centro commerciale di rilevante dimensioni ed in una zona in forte espansione mentre la rivendita ordinaria più vicina all’unica esistente all’interno del centro commerciale, ossia la n. 83, è a 4.000 e/o 6.000 metri di distanza;
II) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la, pur definita “stringata”, motivazione posta a corredo dell’atto impugnato quando invece l’Amministrazione non ha osteso le ragioni a fondamento del diniego, a fronte di quanto su evidenziato in ordine alla stessa collocazione dell’esercizio.
5. L’appellante ha conclusivamente chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e, pertanto, l’annullamento del contestato diniego.
6. Il Ministero si è costituito in giudizio al fine di resistere.
7. In data 13 gennaio 2011, il signor Da. Ne., nella dichiarata qualità di effettivo titolare della tabaccheria n. 83 di (omissis), posta all’interno dell’esercizio bar “Gr. ca. Ne.”, ha spiegato intervento ad opponendum al fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per omessa instaurazione del contraddittorio, nonché l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, appello che comunque si reputa infondato evidenziandosi che il proprio esercizio svolge orario continuativo (dalle 06,00 alle 22,00) ed è munito, all’esterno, di un distributore automatico.
8. In data 17 luglio 2019, l’interveniente ha depositato memoria al fine di insistere per la reiezione del gravame ex adverso proposto rilevando che, nel corso dell’anno 2014, la rivendita n. 83, di cui è titolare, è stata trasferita a soli 50 metri dall’esercizio dell’appellante, come da documentazione prodotta in atti.
9. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 10 settembre 2019, è stato introitato in decisione.
9.1. Va esaminata, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’interveniente ad opponendum sul rilievo che questo sarebbe stato erroneamente notificato, in qualità di controinteressata, alla Società Il Ma. S.r.l. quale intestataria della rivendita n. 83, laddove invece il reale controinteressato sarebbe lo stesso signor Neri.
Al riguardo, è a dirsi che l’interveniente, a sostegno della propria qualità, produce una licenza risalente all’anno 2009, e quindi a epoca successiva alla notifica del ricorso di primo grado essendo questa avvenuta in data 8-11 febbraio 2008, documento quindi inidoneo a comprovare la sua asserita qualità di controinteressato. Va per giunta rilevato che la predetta notifica è avvenuta mediante spedizione della raccomandata n. 76006451026-4, indirizzata alla Società Il Ma. S.r.l. bensì materialmente ricevuta proprio dal signor Da. Ne., che quindi ha avuto piena contezza dell’attivazione del giudizio.
9.2. Del pari infondata è l’eccezione di improcedibilità per le sopravvenienze di fatto e di diritto evidenziate dallo stesso interveniente attraverso la produzione in giudizio di documenti asseritamente in grado di dimostrare il trasferimento, sopraggiunto nelle more, del suo esercizio all’interno del centro commerciale “Pa. Le.”, dal cui ingresso l’esercizio dell’odierna appellante disterebbe soltanto 50 metri. Nemmeno tale eccezione può essere accolta, dovendosi rilevare, al riguardo, la possibile sopravvivenza di un interesse di tipo risarcitorio in capo all’originaria ricorrente, a prescindere da ogni possibile evoluzione della vicenda in caso di accoglimento dell’appello.
9.3. Nel merito, il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e pertanto vada respinto.
Invero, in base alla normativa di settore, è dato rilevare che spetta all’Amministrazione dei monopoli di Stato un’ampia discrezionalità ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio. La concessione, infatti, è condizionata all’effettiva utilità del nuovo punto vendita non disgiunta dall’interesse erariale alla nuova istituzione, in quanto il patentino per la rivendita nei pubblici esercizi di generi di monopolio svolge una funzione integrativa e sussidiaria della normale rete di vendita e tende a rendere, con un’offerta più comoda, maggiormente attiva una domanda potenziale di generi di monopolio che è già sostanzialmente presente nella zona. Di conseguenza, il rilascio dei patentini non può essere ammesso in modo indiscriminato, determinando, altrimenti, di fatto, un mero frazionamento delle preesistenti quote di mercato attraverso un semplice incremento dei punti di offerta, il quale peraltro mortificherebbe qualsiasi salvaguardia alle posizioni acquisite dai titolari di autorizzazione alla vendita di generi di monopolio. Esso invece trova giustificazione solo laddove possa dimostrarsi, all’esito di un esame svolto sulle peculiarità del caso concreto, che l’istanza concerna un’iniziativa idonea, per le sue caratteristiche oggettive e il contesto in cui si inserisce, ad intercettare una domanda nuova (espressa o solo potenziale) rinvenibile in loco (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 47). L’obiettivo generale da raggiungere, infatti, è quello della razionalizzazione delle reti di vendita, garantendo la distribuzione capillare della rete nel rispetto della concorrenza e, nel contempo, la tutela della salute mediante la previsione di un’offerta che non fosse superiore alla domanda (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4208).
In questo contesto assume senz’altro rilievo la disciplina delle distanze, stabilita dal d.m. 21 febbraio 2013, n. 38, per quanto attiene alla vendita dei tabacchi, che va incontro alla necessità di contemperare concorrenza e salvaguardia della salute, lesa, quest’ultima, da un’offerta di prodotti da fumo sproporzionata rispetto alla domanda; in particolare, ai sensi dell’art. 24, comma 42, lett. f), d.l. 6 luglio 2011 n. 98, la possibilità di rilasciare i patentini deve essere valutata in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l’individuazione e l’applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell’ipotesi di rilascio e del criterio della produttività minima per il rinnovo (Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2017, n. 725). Ai requisiti in materia di distanze è quindi possibile derogare, ma in tal caso l’onere motivazionale assume senz’altro maggiore intensità mentre, quando si neghi il provvedimento richiesto per difetto dei requisiti, ciò può desumersi implicitamente dall’istruttoria compiuta.
9.4. Alla stregua di tali principi, è da reputare infondata la tesi dell’istante secondo cui, nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare tutti i presupposti definiti dalle varie circolari in subiecta materia; al contrario, la sia pur parziale sovrapposizione di orari con il bar in cui era sita la rivendita n. 83 costituiva motivo di per sé idoneo e sufficiente a fondare il diniego. Il c.d. “patentino” tabacchi rappresenta infatti una mera espansione di una preesistente struttura di vendita ed ha natura complementare e non sovrapponibile rispetto alle rivendite di generi di monopolio, sicché il suo rilascio può essere giustificato solo dalla necessità di erogazione del servizio di vendita dei prodotti da fumo in luoghi e tempi in cui lo stesso non può essere svolto dalle rivendite.
L’appellante assume, però, che il “Gr. ca. Ne.” osserverebbe ben altro orario, ovverosia, dal lunedì al giovedì 6.00-15.00 e dal venerdì alla domenica 7.30-21.00. Parte appellante allega al gravame, a sostegno delle sue difese, verbale di accertamento dei vigili urbani del 6 aprile 2010, da cui risulta che l’esercizio della rivendita n. 83 non ha orario prolungato.
Osserva il Collegio che, a prescindere dalla acquisibilità di tale documento nel rispetto dell’art. 104 c.p.a. – secondo cui “non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” – esso si colloca in un contesto temporale di gran lunga successivo a quello che riguarda l’atto impugnato, siccome risalente al 2007, e pertanto non è tale da lumeggiare la circostanza fattuale contestata e posta a sostegno del diniego. Dalla relazione di servizio prot. 16103/2010, versata agli atti del presente giudizio a cura dell’appellante, si evince anzi che la rivendita n. 83 è munita di un distributore automatico e questo, come sopra rilevato, costituisce circostanza in grado di ostare al rilascio del sospirato patentino proprio perché assicura la costante fruizione del servizio anche ad esercizio chiuso. Peraltro la coincidenza degli orari ben si poteva ricavare dal fatto stesso che trattasi entrambi di esercizi bar, quindi del tutto omogenei sul piano commerciale, di guisa che non vi era alcun onere dell’Amministrazione di accedere ad una più ampia piattaforma valutativa quali la “rilevanza, collocazione e frequentazione del locale”, come invece preteso dall’appellante.
10. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
11. Per quanto attiene alle spese del presente grado di giudizio, sussistono le condizioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per dichiararle integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 5696/2010), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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