Il requisito della vicinitas, intesa come situazione di stabile collegamento con l’intervento edilizio in contestazione, è condizione sufficiente per l’ammissibilità dei ricorsi in materia edilizia

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 26 settembre 2018, n. 5540.

La massima estrapolata:

Il requisito della vicinitas, intesa come situazione di stabile collegamento con l’intervento edilizio in contestazione, è condizione sufficiente per l’ammissibilità dei ricorsi in materia edilizia sotto i profili della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.

Sentenza 26 settembre 2018, n. 5540

Data udienza 19 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4957 del 2017, proposto dal Condominio di via (omissis), in persona dell’amministratore in carica, e dai signori Pi. Al., Un. Be., Ca. Cl., Fr. Be. An. Ma. e Ve. Ma., rappresentati e difesi dall’avvocato Da. Gr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso (…);
contro
il Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gu. Ag., Bi. Ma. Gi., Al. Me. e La. Po., con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Re. vo. Gu., Ha. rg Si., Fa. Ca. e Mi. Co., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
nei confronti
della Ph. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pe. Pl., Al. Ba. e Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
di Kl. Ph., non costituito in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, n. 155/2017, resa tra le parti e concernente: impugnazione di concessione edilizia e degli atti presupposti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018, il Presidente f.f. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Da. Gr., La. Po., Mi. Co. e Re. D’A., quest’ultimo in dichiarata delega dell’avvocato Lu. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, pronunciava definitivamente sul ricorso n. 247 del 2016, proposto dal Condominio di via (omissis) (con edificio condominiale tavolarmente identificato dalla p.ed. in C.C. Bolzano) e dai condomini indicati in epigrafe avverso la concessione edilizia rilasciata in data 23 giugno 2016 dal Comune di Bolzano alla controinteressata Ph. s.r.l. per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d), l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.) sull’immobile tavolarmente identificato dalla p.ed. (omissis) in C.C. Bolzano – destinato in parte a ristorante e in parte ad abitazione, da tempo in stato d’abbandono, sito in zona di centro storico (omissis) per la quale dal 1990 vigeva un piano di recupero -, nonché avverso gli atti ad essa presupposti, tra cui la modifica al piano di recupero (di cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 380 del 20 maggio 2015, n. 126 del 7 aprile 2016 e n. 346 del 9 giugno 2016, le ultime due relative all’istanza di modifica presentata dal proprietario Kl. il 19 novembre 2015) e il parere dell’Ufficio beni architettonici della Provincia autonoma di Bolzano ad essa preordinato del 27 gennaio 2016 nonché quello di pari data del medesimo Ufficio vò lto all’assenso alla deroga ai limiti imposti alla trasformazione di volume abitativo esistente.
2. In particolare, il T.r.g.a. adì to provvedeva come segue:
(i) in accoglimento della correlativa eccezione sollevata dalla Provincia, dichiarava il ricorso inammissibile nella parte in cui era stato proposto avverso i pareri emessi dall’Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia – di cui l’uno si era espresso positivamente sulla (riproposta) istanza di modifica al piano di recupero, consistente nella previsione, per l’immobile in questione, dell’intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1, dell’art. 59 l. urb. prov. (seppure con le stringenti limitazioni volte a garantire il mantenimento degli elementi caratteristici dell’edificio qualificato “di pregio architettonico”) in luogo dell’intervento di risanamento ai sensi della lettera c) del citato art. 59, precedentemente previsto dal piano di recupero, mentre l’altro si era espresso sulla mancata incompatibilità dell’uso abitativo con le esigenze della conservazione dell’edificio o dell’ambiente architettonico nell’ambito delle necessità di recupero del patrimonio edilizio -, rilevando che i gravati pareri erano espressione del potere attribuito alla Provincia in materia di tutela dei beni culturali ed erano diretti unicamente alla cura dell’interesse pubblico ad essi sotteso, con riferimento a un bene di proprietà diversa da quella dei ricorrenti, i quali potevano al riguardo vantare un interesse di mero fatto, non ulteriormente qualificato e differenziato, mirando gli stessi, attraverso l’impugnativa intrapresa, a preservare lo stato attuale del fabbricato, di proprietà terza, e perseguendo essi quindi un interesse personale che coglieva nel preteso cattivo uso del potere pubblico alla cura dei beni culturali un semplice pretesto per conseguire, in via meramente indiretta e mediata, il vantaggio sperato, con conseguente insussistenza, in capo ai ricorrenti medesimi, di “un interesse qualificato legittimante all’azione” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza);
(ii) quanto agli altri atti impugnati, respingeva il primo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti avevano lamentato l’illegittimità della concessione edilizia per l’assenza della piena disponibilità dell’immobile in capo al richiedente, attesa la sussistenza, a carico della particella oggetto d’intervento, della servitù di “omettere le costruzioni o altre opere che tolgano luce o aria alle finestre ad ovest della casa sulla p.ed. “, tavolarmente iscritta a favore della proprietà dei ricorrenti -, sulla base dei seguenti rilievi:
– nel caso all’esame, non si trattava di una servitù altius non tollendi, la quale sarebbe stata idonea ex se, e dunque ictu oculi, a impedire l’evento costruttivo assentito dal Comune, bensì di una servitù la cui incidenza sul diritto di proprietà in rapporto alle specifiche opere oggetto del titolo edilizio avrebbe richiesto un’approfondita indagine di contenuto in relazione alle opere medesime (costituite da un modesto innalzamento di ca. 1 m dell’edificio, in posizione frontistante la proprietà dei ricorrenti e a una distanza dai medesimi indicata nel ricorso tra i 6,50 m e i 5,50 m, mentre non era prevista alcuna costruzione sulla preesistente terrazza, non rientrando i tavolini del ristorante nel concetto di costruzione e avendo la concessione edilizia, nelle prescrizioni particolari, espressamente vietato l’installazione dei teli di copertura previsti in progetto, oltre ad aver imposto di lasciare invariata la forma del tetto a falde);
– siffatta indagine – in applicazione del principio per cui la verifica, da parte dell’Amministrazione, circa la sussistenza del necessario titolo giuridico che garantisca la disponibilità del bene in capo al richiedente non può spingersi sino all’espletamento di complessi accertamenti che aggraverebbero il procedimento, diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile, ovvero a ricercare le limitazioni negoziali al diritto di costruire, né a compiere approfondimenti in ordine alle modalità di esercizio dello ius in re aliena, tenuto conto che la concessione edilizia è comunque rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi ed è pertanto assolutamente inidonea a pregiudicarli – esulava dall’accertamento incombente alla p.a. in sede di verifica della sussistenza del requisito della legittimazione soggettiva del richiedente il titolo edilizio, con la precisazione che tale conclusione non privava i ricorrenti della tutela giurisdizionale a difesa del loro diritto, ove pregiudicato, posto che questa poteva essere attivata dinanzi al giudice ordinario, fornito della giurisdizione sui diritti soggettivi, anche tenuto conto che la concessione edilizia era stata rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
(iii) respingeva il secondo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti avevano sostenuto che il Comune, con la concessione edilizia impugnata, avrebbe illegittimamente assentito alla collocazione di tavolini e sedie sulla terrazza dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a circa un metro dalle loro finestre, in violazione della distanza di 3 m prescritta dall’art. 907 cod. civ., che disciplina il diritto di veduta -, rilevando che il posizionamento di sedie e tavolini sulla terrazza, anche ove graficamente riportato nelle tavole progettuali, non dava origine a un fatto rilevante sotto il profilo edilizio e non poteva quindi considerarsi oggetto della concessione;
(iv) respingeva il terzo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti, con riferimento alla sopraelevazione di ca. 1 m del fabbricato esistente, avevano dedotto la violazione della distanza di 10 m tra pareti finestrate, prescritta dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968, nonché l’illegittimità, per violazione del citato art. 9, della previsione di cui agli artt. 7-bis e 16 delle norme d’attuazione al piano di recupero vigente per la zona introdotti con delibera della Giunta comunale n. 380 del 20 maggio 2015, la quale consentiva di realizzare sopraelevazioni e/o modifiche della copertura nonché abbaini, nei limiti della disponibilità volumetrica e della tipologia d’intervento ammessa dal piano medesimo, fino a una distanza tra edificazioni non inferiore a 3 m e comunque non oltre l’allineamento dell’esistente, nonché, comunque, l’erronea applicazione degli artt. 7-bis e 16 delle menzionate norme di attuazione all’intervento in contestazione -, sulla base dei seguenti rilievi:
– alla luce delle disposizioni derogatorie contenute, a livello di disciplina statale, nell’art. 9, comma 3, d.m. n. 1444/1968 e, a livello di disciplina provinciale, nell’art. 38, comma 1, l. urb. prov., in aderenza all’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 4116/2013) doveva ritenersi che i contestati artt. 7-bis e 16 delle norme di attuazione del piano di recupero, i quali stabilivano, in deroga alla normativa generale, le distanze tra costruzioni in ordine ai limitati interventi in esse previsti, costituissero legittima espressione del potere di pianificazione unitaria dell’intera zona o comparto cui il piano si riferiva;
– le norme di attuazione in questione, mirando a un assetto complessivo e unitario della porzione di territorio ricompresa nel piano, disciplinavano i rapporti distanziali tra il gruppo di edifici in esso conglobati, tenendo conto delle peculiarità della porzione di tessuto edilizio interessato, con ciò creando i presupposti urbanistici necessari alla realizzazioni di interventi che consentissero un suo utilizzo conforme alle esigenze attuali, al fine ultimo di perseguire il pubblico interesse al recupero del centro storico cittadino, sicché la determinazione di tali rapporti distanziali riguardava tutti gli edifici inseriti nella zona di piano, per i quali quest’ultimo prevedeva la possibilità di incrementi di volume o di rimodulazione del medesimo, non rivestendo rilievo alcuno, in rapporto alla dedotta finalità della norma, la circostanza che la previsione dell’intervento di recupero comprensivo della possibilità di detto incremento di volume o della rimodulazione del medesimo fosse, o meno, coeva alla norma distanziale di cui trattasi;
– risolta, quindi, positivamente la questione dell’applicabilità degli artt. 7-bis e 16 delle norme d’attuazione del vigente piano di recupero anche all’edificio oggetto del contestato intervento, non poteva che concludersi per la legittimità in parte qua della gravata concessione edilizia;
(v) respingeva il quarto motivo di ricorso – con cui i ricorrenti avevano dedotto l’illegittimità della deliberazione comunale n. 380/2015 (di modifica del piano di recupero) per violazione dell’art. 3, lettera h), delle norme d’attuazione al vigente piano urbanistico del Comune di Bolzano, che stabiliva che tra fabbricati dovesse osservarsi, in via generale, la distanza di 10 m -, rilevando che la distanza derogatoria, stabilita dall’impugnata delibera per gli edifici compresi nel piano di recupero da essa interessato, trovava la propria fonte legittimante, di rango superiore rispetto al piano urbanistico comunale, nell’art. 38, comma 1, l. urb. prov., per cui il piano di recupero poteva derogare a tutti i parametri di edificabilità stabiliti dal piano urbanistico comunale (con la sola eccezione della densità edilizia), e dunque anche al parametro distanziale;
(vi) respingeva il quinto motivo – con il quale era stato dedotto il vizio del titolo edilizio derivato dalla supposta illegittimità costituzionale degli artt. 69 e 70 l. urb. prov. che, in asserita violazione del principio generale della separazione tra la funzione d’indirizzo politico e quella di gestione (quale corollario del principio d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione), riconoscevano al sindaco, anziché al dirigente, la competenza al suo rilascio, con conseguente richiesta, in caso di ritenuta rilevanza ai fini del decidere, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della richiamata normativa provinciale -, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo al particolare contesto normativo vigente per la Provincia autonoma di Bolzano, munita di potestà legislativa primaria/esclusiva in materia urbanistica, e dichiarando di conseguenza la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti;
(vii) dichiarava inammissibile il sesto motivo – che investiva i pareri dell’Ufficio beni architettonici della Provincia in tema di compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze della tutela storico artistica -, per le ragioni esposte sopra sub (i);
(viii) respingeva il settimo motivo – con cui i ricorrenti avevano dedotto che la concessione edilizia sarebbe viziata in via derivata dall’illegittimità dell’assenso espresso dalla Provincia alla trasformazione della cubatura esistente, già destinata all’uso abitativo, in volume adibito alla ristorazione, in deroga (ai sensi dell’art. 52, comma 4, l. urb. prov.) ai limiti stabiliti dall’art. 28 l. urb. prov. -, sulla base dei centrali rilievi che, ad un attento esame della vicenda amministrativa, mai era stata concessa una deroga ai sensi dell’art. 52, comma 4, l. urb. prov. per ragioni di conservazione dell’edificio, posto che, come risultava dal referto tecnico accluso al parere della commissione edilizia comunale, il contestato cambio di destinazione d’uso aveva trovato fondamento legittimante nella diversa disposizione di cui all’art. 28, comma 1, secondo periodo, l. urb. prov., la quale consentiva l’ampliamento di aziende di servizi esistenti nell’edificio alla data del 1° ottobre 1997, oltre il limite posto dal principio di salvaguardia del patrimonio abitativo;
(ix) respingeva l’ottavo motivo – con cui i ricorrenti avevano dedotto che la concessione edilizia sarebbe stata rilasciata sulla base di elaborati grafici che non rappresentavano l’esatta consistenza dello stato dei luoghi, con conseguente illegittimità del titolo edilizio per difetto d’istruttoria -, ritenendo, all’esito di un puntuale esame dei singoli profili di censura alla luce della prodotta documentazione, che i relativi profili di censura fossero o generici o infondati nel merito;
(x) respingeva, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso – con cui era stato dedotto il difetto di motivazione per aver il Comune omesso di rendere esplicitamente conto delle ragioni che l’avevano indotto a disattendere le osservazioni opposte dai ricorrenti all’emissione del contestato titolo edilizio -, sulla base dei seguenti rilievi:
– la partecipazione del Condominio ricorrente era stata stimolata dalla stessa Amministrazione comunale che con nota del 10 marzo 2016 lo aveva informato del progetto in questione, in conformità alle disposizioni regolamentari disciplinanti l’attività edificatoria in ambito territoriale comunale;
– la nota del 24 marzo 2016, nella cui produzione si era concretizzata la partecipazione di parte ricorrente al procedimento amministrativo, non conteneva affatto un’articolata prospettazione di ragioni giuridiche ostative al rilascio del titolo edilizio che richiedessero un’espressa presa di posizione da parte dell’Amministrazione riguardo a un suo eventuale diverso apprezzamento dei profili giuridici rilevati, bensì, da un lato, un semplice invito rivolto al Comune a eseguire una corretta istruttoria tenendo conto delle iscrizioni tavolari, peraltro non specificamente individuate, dall’altro l’annuncio della ferma opposizione del Condominio al previsto cambio di destinazione d’uso, non ulteriormente argomentata;
– in linea generale, l’obbligo dell’Amministrazione di prendere in considerazione gli scritti defensionali di parte nell’ambito del procedimento volto al rilascio del titolo edilizio altrui, non si traduceva nell’onere di una puntuale confutazione della mera rimostranza negativa o del semplice invito a un corretto apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, essendo sufficiente la completezza motivazionale dell’atto complessivamente valutato, allorché da esso potessero agevolmente desumersi comunque le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a base dell’atto;
– nel caso di specie, dalla lettura della concessione edilizia in contestazione, integrata nella motivazione, ob relationem, da quella di tutti i pareri e atti ivi richiamati, emergeva con chiarezza come l’Amministrazione avesse ritenuto sussistente, in capo al richiedente, il titolo legittimante, nonché la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alla normativa di settore, e specularmente, seppur implicitamente, inconferenti le osservazioni presentate dal Condominio ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, e per tale ragione, attesa la natura vincolata del provvedimento, si era infine risolta all’emissione della concessione edilizia
(xi) respingeva, di conseguenza, anche la domanda risarcitoria, peraltro formulata in modo generico sia in punto an che in punto di quantum;
(xii) condannava i ricorrente a rifondere al Comune e alla controinteressata costituita in giudizio le spese di causa.
3. Avverso tale sentenza interponevano appello gli originari ricorrenti, deducendo l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui era stato proposto avverso i pareri dell’Ufficio beni architettonici ed artistici, nonché riproponendo sostanzialmente i motivi di ricorso di primo grado, seppure adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza.
Gli appellanti chiedevano pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
4. Con separati atti si costituivano in giudizio il Comune di Bolzano, la Provincia autonoma di Bolzano e l’originaria controinteressata Ph. s.r.l., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
5. Accolta l’istanza cautelare con i decreti monocratici n. 3266/2017 e n. 3353/2017, nonché con l’ordinanza collegiale n. 4227/2017, all’udienza pubblica del 19 aprile 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Sebbene meriti accoglimento il primo motivo d’appello proposto avverso la statuizione d’inammissibilità sub 2.(i), il correlativo sesto motivo del ricorso di primo grado è infondato nel merito, così come infondati sono gli altri motivi, sicché s’impone la conferma dell’impugnata sentenza, ancorché con una motivazione in parte diversa da quella sviluppata dai giudici di primo grado.
6.1. Come sopra accennato, merita accoglimento il primo motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 2.(i), dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui lo stesso era stato proposto avverso i pareri n. 36.11/47748 e n. 36.11/47888, entrambi datati 27 gennaio 2016, dell’Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia autonoma di Bolzano, di cui il primo espresso in senso positivo, con prescrizioni, sulla (riproposta) istanza di modifica al piano di recupero, e il secondo, sempre espresso in senso positivo con prescrizioni, sulla mancata incompatibilità dell’uso abitativo con le esigenze della conservazione dell’edificio o dell’ambiente architettonico nell’ambito delle necessità di recupero del patrimonio edilizio vò lto all’assenso alla deroga ai limiti imposti alla trasformazione di volume abitativo esistente.
Premesso che il T.r.g.a. ha dichiarato il ricorso in parte qua inammissibile per la ritenuta carenza, in capo ai ricorrenti, di un “interesse qualificato legittimante all’azione”, sotto il profilo che detti pareri “sono espressione del potere attribuito alla Provincia in materia di tutela dei beni culturali e sono intesi unicamente alla cura dell’interesse pubblico ad esso sotteso” e che i ricorrenti, in relazione a tali pareri direttamente incidenti esclusivamente sulla posizione soggettiva del proprietario del bene oggetto di tutela culturale, “partecipano all’interesse pubblico alla conservazione dei beni culturali in maniera indifferenziata, alla stregua della collettività tutta, senza poter vantare, nemmeno ove assistiti dallo stabile collegamento con l’immobile oggetto dell’esercizio del potere pubblico de quo, una posizione soggettiva che li distingua dal quivis de populo e li legittimi ad agire a sua difesa in sede giurisdizionale”, potendo quindi vantare al riguardo “un interesse di mero fatto, mirando essi, attraverso l’impugnativa intrapresa, a preservare lo stato attuale del fabbricato, di proprietà terza, di cui si tratta, perseguendo un interesse personale che coglie nel preteso cattivo uso del potere pubblico alla cura dei beni culturali un semplice pretesto di conseguimento in via indiretta e mediata del vantaggio sperato” (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza), si osserva che tale statuizione incorre nelle censure di contraddittorietà e di violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., dedotte dagli odierni appellanti con il motivo all’esame.
Infatti, ancorché l’impugnata sentenza – in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per cui il requisito della vicinitas, intesa come situazione di stabile collegamento con l’intervento edilizio in contestazione (nella specie, costituita dalla proprietà dell’immobile in p.ed. immediatamente adiacente con la p.ed. (omissis) oggetto dell’intervento), è condizione sufficiente per l’ammissibilità dei ricorsi in materia edilizia sotto i profili della legittimazione e dell’interesse a ricorrere – abbia affermato la sussistenza, in capo ai ricorrenti, della legittimazione e dell’interesse a ricorrere avverso la concessione edilizia e le deliberazioni comunali di modifica al piano di recupero, la contestuale esclusione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere avverso i menzionati pareri dell’Ufficio beni architettonici ed artistici appare intrinsecamente contraddittoria, in quanto, per un verso, tali pareri costituiscono il presupposto dei provvedimenti conclusivi impugnati, sui quali riflettono in via derivata eventuali vizi di illegittimità, e, per altro verso, la legittimazione e l’interesse a ricorrere avverso gli atti conclusivi non possono essere esclusi in relazione alle censure dedotte avverso i presupposti pareri soprintendentizi, qualora i primi, come nel caso di specie, siano impugnati per i vizi di illegittimità derivata dall’asserita illegittimità dei secondi. In siffatta fattispecie, la legittimazione e l’interesse a ricorrere vanno rapportati all’azione impugnatoria intentata avverso gli atti conclusivi (ossia, il titolo edilizio e la modifica del piano di recupero, asseritamente illegittimi e lesivi della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti), in relazione ai quali sussiste un interesse diretto, concreto e personale all’esercizio dell’azione impugnatoria, senza che lo stesso degradi a interesse mediato e indiretto con riferimento agli atti presupposti inficianti, in caso di illegittimità, la validità degli atti conclusivi.
Né la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione dei pareri dell’Ufficio beni architettonici ed artistici può trovare fondamento nella natura altamente discrezionale di tali atti, essendo la giustiziabilità di tutti gli atti amministrativi garantita dall’art. 113, comma 1, Cost., e passando il controllo giudiziale del corretto esercizio di poteri discrezionali precipuamente attraverso il vaglio delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, con conseguente manifesta infondatezza anche di tale profilo di inammissibilità sollevato dall’Amministrazione provinciale.
6.2. Premesso che, a fronte della riforma dell’erronea statuizione di inammissibilità per considerazioni innanzi esposte, le censure dedotte avverso i citati pareri con il sesto motivo del ricorso di primo grado ed espressamente riproposte con il ricorso in appello, devono ritenersi ritualmente introdotte nel giudizio, si osserva che tali censure sono, tuttavia, infondate nel merito.
Si deve, in particolare, escludere che il parere dell’Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia autonoma di Bolzano, con il quale è stata valutata favorevolmente, con prescrizioni, la modifica al piano di recupero consistente nella previsione, per l’immobile in questione, dell’intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1, dell’art. 59 l. urb. prov. in luogo dell’intervento di risanamento ai sensi della lettera c) del citato art. 59, precedentemente previsto dal piano di recupero, ed il quale è stato espressamente richiamato nella concessione edilizia quanto alle imposte prescrizioni, sia affetto dal dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, in quanto:
– non è ravvisabile alcuna incompatibilità in astratto tra la previsione di interventi di ristrutturazione, ivi compresa una lieve sopraelevazione dell’edificio di appena 1 m, e le prescrizioni della mancata demolizione delle facciate principali dell’edificio, della corte interna con la scalinata e il loggiato e la cantina storica con la scalinata e il solaio, contenute nel menzionato parere, nonché con le prescrizioni contenute nell’ivi richiamato precedente parere del 5 maggio 2015, tra cui quella del mantenimento degli elementi caratteristici dell’edifici e della facciata, della loro suddivisione e dell’attuale forma del tetto;
– la valutazione della compatibilità in concreto della modifica al piano di recupero (e, in conseguenza, del progetto assentito in conformità al piano) con le imposte prescrizioni puntuali e specifiche (a conferma dell’istruttoria approfondita sfociata in ben tre pareri articolati) e con la qualifica dell’immobile in questione come edificio “di pregio ambientale”, quale operata dall’autorità preposta alla gestione del vincolo, implica un giudizio positivo circa la conservazione degli elementi caratteristici costituenti testimonianza dell’assetto preesistente che, in assenza di manifesta irragionevolezza e illogicità e in presenza di attività istruttoria approfondita esplicatasi nell’imposizione delle menzionate prescrizioni, si sottrae ai dedotti profili di eccesso di potere, con conseguente infondatezza nel merito delle censure dedotte con il sesto motivo del ricorso di primo grado.
7. Passando all’esame degli altri motivi, nell’ordine dedotto dalle parti appellanti, si osserva che infondato è il secondo motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 2.(ii), con cui il T.r.g.a. ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti avevano lamentato l’illegittimità della concessione edilizia per l’assenza della piena disponibilità dell’immobile in capo al richiedente, attesa la sussistenza, a carico della particella oggetto d’intervento, della servitù di “omettere le costruzioni o altre opere che tolgano luce o aria alle finestre ad ovest della casa sulla p.ed. “, tavolarmente iscritta a favore della proprietà dei ricorrenti.
Occorre premettere, in linea di diritto, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo Collegio, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici (v., ex plurimis, Con. Stato, Sezione IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; Cons. Stato., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654), sicché l’amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza di una richiesta edificatoria, salvo che sia manifestamente riconoscibile l’effettiva insussistenza della piena disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio in relazione al tipo di intervento richiesto. In tal senso deve essere interpretato l’art. 70 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.), per cui il titolo edilizio va rilasciato a chi “abbia titolo” per richiederlo.
Orbene, nella fattispecie in esame dagli estratti tavolari concernenti le partite tavolari 981/II in C.C. Bolzano, relativa alla p.ed. (l’edificio condominiale degli odierni appellanti), e 168/II in C.C. Bolzano, relativa alla p.ed. (omissis) (l’immobile di proprietà dell’originaria controinteressata e odierna appellata), emerge che a carico della p.ed. (omissis) e a favore della p.ed. risulta, tra l’altro, iscritto un diritto di servitù, risalente all’anno 1907, del seguente contenuto: “omettere le costruzioni o altre opere che tolgano luce od aria alle finestre ad ovest della casa sulla p.ed. ” (v. così, testualmente, gli estratti tavolari). Vi risulta, altresì, che il titolo formale per l’intavolazione della servitù era costituito dal verbale n. 179/3 del 1907, mentre, sotto il profilo sostanziale, vi risulta indicato il titolo d’acquisto dell’usucapione.
Si verte, pertanto, in una fattispecie di servitù acquistata sotto la vigenza della legislazione austro-ungarica, secondo la quale era ammissibile l’acquisto per usucapione, ai sensi dei § § 1460 e 480 dell’ABGB (Allgemeines bü rgerliches Gesetzbuch), anche delle servitù non apparenti, e la quale, al § 476 all’ABGB, distingueva tra la servitù altius non tollendi e la servitù – quale quella in esame -, consistente nell’obbligo, a carico del proprietario del fondo servente, di non togliere luce e aria al fondo dominante.
Si precisa al riguardo che l’art. 19 r.d. 4 novembre 1928, n. 2325 (Disposizioni per l’unificazione legislativa nei territori annessi al Regno), prevede che le “servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, le quali al giorno dell’attuazione del nuovo codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate”, in tal modo facendo salvi gli acquisti perfezionati secondo la disciplina della legislazione austro-ungarica (v. sul punto, in fattispecie analoghe, Cass. Civ., Sez. 2, 19 aprile 1969, n. 1261; id., 5 maggio 1964, n. 1071).
Orbene, alla luce di tale quadro normativo, la servitù in questione, consistente nell’obbligo, a carico del proprietario della p.ed. (omissis), di “omettere le costruzioni o altre opere che tolgano luce o aria alle finestre ad ovest della casa sulla p.ed. “, non era sic et simpliter riconducibile ad una servitù altius non tollendi idonea ad impedire ex se ed ictu oculi la realizzazione del progetto assentito, ma il contenuto e l’eventuale violazione della servitù potevano essere ricostruiti e accertati solo all’esito di complesse operazioni ermeneutiche, da svolgere in diritto (con particolare riguardo all’estensione e alle modalità di esercizio della servitù ) e in fatto (involgente, ad esempio, la questione, se le opere assentite fossero effettivamente e concretamente tali da incidere, in modo sensibile, sulle condizioni di areazione e di luminosità delle “finestre ad ovest della casa sulla p.ed. “), che, certamente, non potevano essere risolte dall’Amministrazione comunale in sede di rilascio del titolo edilizio, ma che possono essere risolte solo in sede civilistica, tant’è che la concessione edilizia contiene la clausola della salvezza dei diritti dei terzi ed è, pertanto, inidonea a pregiudicarli.
Merita, pertanto, conferma la statuizione del T.r.g.a. per cui il Comune, nel rilasciare l’impugnata concessione edilizia, ha ritenuto la servitù di luce e aria fatta valere dagli odierni appellanti inconferente ai fini della verifica della legittimazione sostanziale del richiedente il titolo edilizio.
8. In reiezione del terzo motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 2.(iii), con cui il T.r.g.a. ha respinto il secondo motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione del diritto di veduta per la collocazione di tavolini e sedie sulla terrazza dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a distanza inferiore a 3 m prescritta dall’art. 907 cod. civ., è sufficiente rilevare che il posizionamento delle sedie e dei tavolini sulla terrazza non integra un fatto rilevante sotto il profilo edilizio, mentre il cambio di destinazione d’uso da residenziale ad alberghiero, in assenza di manufatti in concreto lesivi della citata norma sulle distanze dalle vedute, giammai è, di per sé, idoneo a integrare siffatta violazione, con conseguente corretta reiezione della censura in esame da parte del T.r.g.a..
9. Infondati sono, altresì, il quarto e quinto motivo d’appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, proposti avverso le statuizioni sub 2.(iv) e 2.(v), con le quali il T.r.g.a. ha respinto il terzo e il quarto motivo del ricorso di primo grado, con cui gli odierni appellanti, con riferimento alla sopraelevazione di ca. 1 m del fabbricato esistente, avevano dedotto la violazione della distanza di 10 m tra fabbricati, prescritta dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968, nonché l’illegittimità, per violazione del citato art. 9 e della disciplina di cui all’art. 3, lettera h), delle norme di attuazione del p.u.c., della previsione contenuta negli artt. 7-bis e 16 delle norme d’attuazione del piano di recupero vigente per la zona (introdotte con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 20 maggio 2015), per cui era consentita la realizzazione di sopraelevazioni e/o di modifiche della copertura nonché di abbaini, nei limiti della disponibilità volumetrica e della tipologia d’intervento ammessa dal piano medesimo, fino a una distanza tra edificazioni non inferiore a 3 m e comunque non oltre l’allineamento dell’esistente, nonché, comunque, l’erronea applicazione degli artt. 7-bis e 16 delle menzionate norme di attuazione all’intervento in contestazione.
9.1. Le citate norme tecniche di attuazione, introdotte con la deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 20 maggio 2015 recante “Approvazione al piano di recupero (omissis) centro storico – Modifica alle norme di attuazione”, per quanto qui interessa, prevedono la possibilità, per gli edifici disciplinati dal piano di recupero (omissis), di realizzare sopraelevazioni e/o modifiche della copertura, nonché abbaini fino a una distanza tra edificazioni non inferiori a 3 m e, comunque, non oltre l’allineamento con l’esistente.
Tali modifiche sono state motivate dall’interesse pubblico di “rendere migliore la qualità abitativa”, consentendo l’adeguamento sotto il profilo igienico-sanitario (ad es., dell’altezza degli ambienti interni) degli edifici esistenti nel centro storico ricompresi nel piano di recupero, e di “costruire sul costruito”, ossia “dal superiore interesse di rendere possibile un più funzionale utilizzo e/o il recupero di nuovi spazi abitativi sul costruito” (v. così, esplicitamente, la parte-motiva della gravata delibera).
Trattasi dunque di previsioni inserite in uno strumento urbanistico attuativo funzionale a conformare un assetto complessivo e unitario di una determinata zona del territorio comunale (circoscritta, appunto, agli edifici ricompresi nella zona di recupero (omissis) – centro storico di Bolzano), costituente legittima espressione del potere di pianificazione unitaria dell’intera zona cui il piano si riferisce, con conseguente indubbia legittimità di derogare, con riguardo alle contemplate sopraelevazione di ridotta entità (quale quella in esame) da eseguire sugli edifici compresi nella zona, alla norma generale sulle distanze.
Infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 38 e 52 l. urb. prov. – espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Provincia autonome dall’art. 8, n. 5), dello Statuto di autonomia approvato con il d.P.R. n. 670/1972, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 4 e 8 dello Statuto medesimo – i piani di recupero possono derogare alle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici comunali. Ciò, peraltro, in sostanziale conformità alle previsioni di cui all’art. 9, ultimo comma, d.m. 1444/1968, versandosi in fattispecie di piano di attuazione assimilabile ai piani particolareggiati. Come, al riguardo, condivisibilmente rilevato nell’impugnata sentenza, la potestà derogatoria alla disciplina generale delle distanze, prevista dalla citata disciplina urbanistica provinciale e statale, è funzionale a creare un assetto urbanistico complessivo e unitario per i gruppi di edifici ricompresi in una data porzione di territorio, resa oggetto di un piano particolareggiato, che, per le specifiche caratteristiche urbanistiche del sito, richieda una diversa articolazione degli intervalli spaziali tra piena e vuota .
Essendo l’esercizio di tale potestà derogatoria in tanto legittimo, in quanto si ponga al di fuori della disciplina privatistica dei rapporti tra proprietari confinanti e sia funzionale al perseguimento di finalità prettamente pubblicistiche di governo del territorio, in sede di sindacato attorno alla legittimità, o meno, dell’esercizio di tale potestà di deroga, occorre aver riguardo allo scopo della normazione derogatoria adottata in concreto.
In tal senso va, altresì, interpretato l’art. 126-bis l. urb. prov., inserito dall’art. 8, comma 9, l. prov. 23 ottobre 2014, n. 10 – e quindi applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice -, il quale, in via di interpretazione autentica dell’art. 126 l. urb. prov., recependo la giurisprudenza amministrativa formatasi in tema di limiti di applicabilità del d.m. n. 1444/1968nell’ordinamento urbanistico provinciale (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2009, n. 512), prevede che, fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui al comma 2 dell’art. 126 (di fissazione degli standard urbanistici nell’ordinamento provinciale), gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti urbanistici di cui all’art. 21, comma 2, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica ed opere pubbliche), ossia dai “piani urbanistici di grado subordinato” rispetto a quelli contemplati nel comma 1 dello stesso art. 21 (cioè, rispetto ai piani urbanistici provinciali e ai piani territoriali di coordinamento).
Ebbene, nella specie i parametri derogatori risultano essere stati adottati sulla base di un ragionevole contemperamento degli interessi pubblici con quelli (inter)privati, al fine di consentire una valorizzazione del patrimonio edilizio costituito dagli edifici compresi nel piano di recupero della zona (omissis) – centro storico della Citta di Bolzano, in funzione di un razionale assetto urbanistico-edilizio del territorio.
Non ha, quindi, trovato riscontro la tesi difensiva degli appellanti, per cui la deroga alla distanza di 10 m tra edifici, introdotta dagli artt. 7-bis e 16 delle norme di attuazione del piano di recupero modificato, riguarderebbe solo singoli edifici sparsi all’interno del centro storico, in asserita violazione della ratio sottesa alla deroga della disciplina delle distanze.
9.2. Quanto, poi, al profilo di censura relativo alla anteriorità delle previsioni introdotte dagli artt. 7-bis e 16 delle n. t.a. del piano di recupero, rispetto alla previsione per l’immobile in questione, in sede di modifica del piano di recupero, dell’intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1, dell’art. 59 l. urb. prov. in luogo di meri interventi di risanamento ai sensi della lettera c) del citato art. 59, previsto in precedenza – con la conseguenza, prospettata dalle parti appellanti, che l’edificio medesimo per definizione non poteva essere stato valutato ai fini delle norme, anteriori, derogatorie sulla distanza -, si osserva che il T.r.g.a. ha respinto tale profilo di censura sulla base del corretto rilievo che la determinazione dei rapporti distanziali, di cui ai novellati artt. 7-bis e 16 delle n. t.a., implica una valutazione dell’assetto territoriale comprensivo di tutti gli edifici inseriti nella zona di piano, per i quali quest’ultimo preveda la possibilità di incrementi volumetrici, talché, in rapporto alla esplicitata finalità di tali previsioni, diviene irrilevante la circostanza che l’adozione della norma che permette l’incremento volumetrico non sia stata coeva (ma successiva) alla nuova disciplina distanziale. Peraltro, la problematica della determinazione della distanza da osservare nell’esecuzione di interventi edilizi volti al recupero del tessuto edilizio esistente rileva esclusivamente in rapporto alle parti costruttive “nuove” che, secondo il piano, è consentito apportare all’edificio, mentre per i meri interventi di risanamento conservativo non si porrebbe questione alcuna di determinazione degli standard sulle distanze. Infatti, gli standard edilizi sono destinati a incidere sulle “nuove” costruzioni (rispettivamente, sulle parti costruttive “nuove” implementande sul “costruito”), non già sugli edifici preesistenti, tant’è che lo stesso art. 9 d.m. n. 1444/1968 per le zone A – centri storici, nel contemplare le distanze tra edifici già esistenti, prevede che le distanze “non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti”.
9.3. Conclusivamente, il T.r.g.a. a ragione ha respinto i profili di censura in esame, affermando la legittimità dell’esercizio della potestà derogatoria agli standard distanziali.
10. In reiezione del sesto motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 2.(vi) – reiettivo della censura, con la quale era stato dedotto il vizio del titolo edilizio derivato dalla supposta illegittimità costituzionale degli artt. 69 e 70 l. urb. prov. che, in asserita violazione del principio generale della separazione tra la funzione d’indirizzo politico e quella di gestione (quale corollario del principio d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione), riconoscevano al sindaco, anziché al dirigente, la competenza al suo rilascio, con conseguente richiesta, in caso di ritenuta rilevanza ai fini del decidere, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della richiamata normativa provinciale -, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, da cui non v’è motivo di discostarsi, per cui:
– la Provincia autonoma di Bolzano, titolare della competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, non ha inteso recepire, per tale settore organico, il principio della separazione tra competenze politiche e competenze amministrative, con la conseguenza che resta ferma la competenza che la legge urbanistica provinciale assegna al sindaco anche per l’adozione di atti a rilevanza esterna afferenti alla suddetta materia;
– appare altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al preteso contrasto della richiamata legge provinciale con i principi fondamentali introdotti dalla legislazione statale, in tema di distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative, dovendosi escludere, sulla scorta dell’attuale riparto delle competenze legislative nella materia in oggetto, che il principio di separazione tra funzioni politiche e questioni amministrative costituisca un principio non derogabile dalla legislazione delle Province autonome (v. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 5498; Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2010, n. 7091; Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2585).
Quanto al profilo di censura relativo all’apposizione, sull’impugnata concessione edilizia, oltre alla firma del Sindaco – che peraltro, vi risulta espressamente contemplato quale organo emittente -, anche di quelle del dirigente dell’ufficio comunale competente per la materia edilizia e di quella del responsabile del procedimento, lo stesso correttamente è stato respinto dal T.r.g.a., in quanto, per un verso, il tenore dell’atto non lascia à dito a dubbio alcuno sulla sua provenienza dall’organo competente alla stregua della legge urbanistica provinciale, e, per altro verso, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, l’apposizione di firme aggiuntive degli organi preposti all’istruttoria procedimentale giammai può esplicare effetto viziante.
11. Infondato è il settimo motivo d’appello, proposto avverso la statuizione sub 2.(viii), di reiezione del settimo motivo di primo grado, con cui i ricorrenti avevano dedotto che la concessione edilizia sarebbe viziata in via derivata dall’illegittimità dell’assenso espresso dalla Provincia (in particolare, dall’Uffiico beni architettonici) alla trasformazione della cubatura esistente, già destinata all’uso abitativo, in volume adibito alla ristorazione, in deroga (ai sensi dell’art. 52, comma 4, l. urb. prov.) ai limiti stabiliti dall’art. 28 l. urb. prov..
Si premette che la ricostruzione del quadro normativo di cui al combinato disposto degli artt. 52, commi 3 e 4, e 28, comma 1, l. urb. prov. nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, quale risultante dalla modifica apportata all’art. 52, comma 3, dalla l. prov. n. 10/2014, operata al § 28.2. dell’impugnata sentenza, è pienamente condivisa da questo Collegi, né, peraltro, risulta investita da specifici motivi di censura.
In sintesi, la disciplina, quale sopra ricostruita, è la seguente:
a) l’art. 28, comma 1, primo periodo, l. urb. prov. – secondo cui “la cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell’intero edifcio” – pone il principio generale di salvaguardia del patrimonio abitativo esistente, che non può essere ridotto al di sotto del 60% della cubatura dell’intero edificio;
b) tale principio può essere derogato in due distinte ipotesi, contemplate rispettivamente al secondo periodo del primo comma dell’art. 28 e al comma 4 dell’art. 52.
b.1.) nell’ipotesi di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi (tra cui vanno annoverati anche il servizio ricettivo alberghiero e quello ristorativo) esistenti nell’edificio al 1° ottobre 1997 (art. 28, comma 1, secondo periodo, l. urb. prov.), con la precisazione che tale fattispecie derogatoria esplica i propri effetti ope iuris, senza necessità di particolari oneri procedimentali ed atti autorizzativi nell’ambito del procedimento volto al rilascio della concessione edilizia che contempli il cambio di destinazione d’uso;
b.2.) nell’ipotesi di edifici di pregio architettonico le cui esigenze di conservazioni siano incompatibili con l’uso abitativo, nel qual caso il comma 4 del citato art. 52 prevede l’emissione di un espresso provvedimento di deroga da parte della giunta provinciale, previa acquisizione del parere del sovrintendente provinciale dei beni culturali e della commissione urbanistica provinciale.
Ciò posto, si osserva che il T.r.g.a., sulla base di un’articolata e puntuale ricognizione degli atti procedimentali (sub § 28.3. dell’impugnata sentenza) – pure pienamente condivisa dal Collegio, in quanto suffragata dalla documentazione acquisita al giudizio – è pervenuta alla corretta conclusione che, pur essendosi il richiedente la concessione edilizia inizialmente rivolto agli Uffici provinciali per ottenere la deroga ex art. 52, comma 4, l. urb. prov., l’intervento, comprensivo del cambio di destinazione d’uso del primo piano da abitazioni a ristorante è, in realtà, intervenuto ai sensi dell’art. 28, comma 1, secondo periodo, l. urb. prov., contemplante l’ipotesi derogatoria delle aziende esistenti nell’edificio alla data del 1° ottobre 1997, precisando altresì, in linea di fatto, che la risalenza dell’azienda ricettiva nell’immobile in questione “risulta dagli atti di causa e non è contestata dai ricorrenti”.
Con ciò, il T.r.g.a., per un verso, ha fatto corretta applicazione del principio ermeneutico per cui la qualificazione degli atti procedimentali va effettuata a prescindere dal nomen iuris in concreto adottato e, per altro verso, sulla base di una corretta valutazione dell’acquisito materiale istruttorio e in applicazione del principio processuale della non contestazione sancito dall’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., ha ritenuto accertata la risalenza della destinazione d’uso in questione ad epoca anteriore alla data rilevante del 1° ottobre 1997.
A fronte della corretta riconduzione della fattispecie derogatoria a quella sopra delineata sub b.1.) – con una conclusione non scalfita in modo decisivo dal motivo d’appello all’esame (occorrendo al riguardo precisare che il profilo di censura della correlativa carenza d’istruttoria procedimentale, dedotta per la prima volta in appello, oltre ad essere inammissibile perché contrastante con il divieto dello ius novorum in appello, deve ritenersi superato dal sopra richiamato principio processuale della non contestazione, correttamente applicato nell’impugnata sentenza) -, resta assorbito ogni profilo di censura inerente all’asserita illegittimità della procedura derogatoria sub b.2.), in quanto ultronea.
12. In reiezione del nono motivo d’appello – ripropositivo dell’ottavo motivo di primo grado respinto con la statuizione sub 2.(ix), con cui i ricorrenti avevano dedotto che la concessione edilizia sarebbe stata rilasciata sulla base di elaborati grafici che non rappresentavano l’esatta consistenza dello stato dei luoghi, con conseguente illegittimità del titolo edilizio per difetto d’istruttoria – si ritiene sufficiente richiamare l’articolato esame della documentazione progettuale, svolto al § 29.1. dell’impugnata sentenza, che ha condotto alla corretta esclusione, non incrinata in modo dirimente dal motivo d’appello in esame, dei dedotti vizi di carenza d’istruttoria, contenendo le tavole progettuali depositate presso il Comune tutte le indicazioni necessarie per essere correttamente interpretate e valutate dal tecnico comunale in sede d’istruttoria della pratica edilizia, senza necessità di ulteriori integrazioni.
13. Né, infine, può trovare accoglimento il decimo motivo d’appello – ripropositivo del nono motivo di primo grado respinto con la statuizione sub 2.(x), con cui era stato dedotto il difetto di motivazione per aver il Comune omesso di rendere esplicitamente conto delle ragioni che l’avevano indotto a disattendere le osservazioni opposte dai ricorrenti all’emissione del contestato titolo edilizio -, essendo, a conferma dell’impugnata sentenza, assorbente il rilievo che, per un verso, la partecipazione del Condominio ricorrente era stata stimolata dalla stessa Amministrazione comunale, la quale, con nota del 10 marzo 2016, lo aveva informato del progetto in questione, in conformità alle disposizioni regolamentari disciplinanti l’attività edificatoria in ambito territoriale comunale, e che, per altro l’obbligo dell’Amministrazione di prendere in considerazione gli scritti defensionali di parte nell’ambito del procedimento volto al rilascio di un titolo edilizio in favore di terzi, non si traduce nell’onere di una puntuale confutazione della mera rimostranza negativa o del semplice invito a un corretto apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, essendo sufficiente la completezza motivazionale dell’atto complessivamente valutato, allorché da esso (come nel caso di specie, tenuto conto della motivazione ob relationem attraverso il richiamo, nella gravata concessione edilizia, ai pareri e agli atti presupposti) possano agevolmente desumersi comunque le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a base dell’atto, anche tenuto conto della natura vincolata del potere esercitato.
14. In conclusione, per le esposte considerazione, in reiezione dell’appello s’impone la conferma dell’impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione (con le precisazioni di cui al § 6. della presente sentenza); assorbita ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
15. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 4957 del 2017), lo respinge nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza, con motivazione parzialmente diversa; dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018, con l’intervento dei magistrati:
Bernhard Lageder – Presidente FF, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

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