Il procedimento preordinato al rilascio del condono o della sanatoria

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 8 ottobre 2020, n. 5971.

Il procedimento preordinato al rilascio del condono o della sanatoria, ai sensi dell’art. 32 l. n. 47 del 1985, è infatti subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo a prescindere dall’epoca della sua introduzione; il previo ottenimento del parere favorevole è necessario anche per opere eseguite prima dell’apposizione del vincolo.

Sentenza 8 ottobre 2020, n. 5971

Data udienza 22 settembre 2020

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Abusi – Condono – Procedimento di rilascio – Presupposti – Art. 32 l. n. 47 del 1985 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3137 del 2010, proposto da
Ma. Be., Pa. Pi., rappresentati e difesi dagli avvocati Al. Be., Cr. Fr., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ia. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ba. Ba., Fe. Bi., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Terza n. 01037/2009, resa tra le parti, concernente diniego sanatoria e ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza n. 01037/2009, di reiezione del ricorso e plurimi motivi aggiunti proposti dai sig.ri Ma. Be., Pa. Pi. – comproprietari di un fondo rustico di oltre 3 Ha sito in località (omissis) del Comune di (omissis) – avverso il diniego di sanatoria (prot. n. 2007/435/PR/ 27398 del 20.09.2007) e la successiva ordinanza di demolizione (n. 5277 del 29 ottobre 2007) adottati dal comune di (omissis), ed aventi ad oggetto la realizzazione senza titolo edilizio di opere edilizie in zona E3- zona agricola di interesse paesaggistico e di presidio ambientale – del v PRG, assoggettata a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.
1.1 Cumulativamente, con motivi aggiunti i ricorrenti, oltre a formulare la domanda di risarcimento danni, hanno impugnato il rigetto-archiviazione d’ulteriore istanza di sanatoria (prot. n. 5738 del 26 febbraio 2008) per le “sole modifiche interne ed opere di completamento ad annesso agricolo”.
2. Nei motivi d’impugnazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies l. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.122/89; violazione e falsa applicazione degli artt.41,42 e 140 l.r.1705; violazione e falsa applicazione degli artt.20,43,44 e 49 delle NTA della variante al PRG per le zone agricole del comune di (omissis); eccesso di potere per erroneità ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria; violazione del D.M. Ambiente 2 maggio 2006 attuativo dell’art. 266 comma 7, d.lgs. 152/2006.
3. In ragione della consistenza strutturale delle opere, comportanti mutamento di destinazione del preesistente manufatto agricolo in residenziale – in origine ad uso ricovero attrezzi e cantina della superficie di 50mq. – ed alla sussistenza sull’area di sedime del vincolo idrogeologico e di quello paesaggistico, il Tar ha respinto il ricorso.
4. Appellano la sentenza i sig.ri Ma. Be., Pa. Pi.. Resiste il comune di (omissis).
5. Alla pubblica udienza del 22.09.2020 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con i motivi d’appello i ricorrenti lamentano gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare che gli interventi edilizi avrebbero dovuti essere qualificati di ristrutturazione del preesistente manufatto, e non di nuova costruzione; che la realizzazione di parcheggi è avvenuta in forza dell’art. 9 della legge n. 122/89.
La perizia di parte prodotta in giudizio avallerebbe tale conclusione.
7. L’appello è infondato.
7.1 Questo il lungo elenco delle opere realizzate: aumento di superficie mediante posa in opera di solaio intermedio su di un annesso in muratura, modifiche interne e cambio di destinazione d’uso da agricolo ad abitativo; 2) realizzazione di piano interrato sotto la sagoma del manufatto al precedente punto1)- dimensioni metri 10,00 x 6,20 altezza m3,00; 3) costruzione di locale fuori terra in cemento armato in aderenza al precedente con copertura piana pavimentata a porfido alla stessa quota ed in continuità col marciapiede del manufatto del punto 1); 4) costruzione locale in muratura in aderenza al precedente coperto con lastre ondulate in cemento adibito a bagno wc-dimensioni metri 3,85 x 2,70 altezza 2,90; 5) posa in opera di n° 2 box metallici su soletta in cls delle dimensioni di mt 5,00 x3.00 altezza 2.50; 6) realizzazione di annesso per il ricovero di animali da cortile mediante costruzione di muro a retta in c.a. lato monte e posa in opera di copertura in materiale plastico e lamiera grecata- dimensioni metri 16.50 x 9.50 altezza m.3.20; 7) costruzione di porcilaia per il ricovero di n° 5 maiali; 8) realizzazione di annesso ad uso ricovero attrezzature mediante la costruzione di mura a retta in c.a lato monte altezza variabile da m.2,00 a m.3,00 e posa in opera copertura in lamiera grecata- dimensioni totali della tettoia metri 9,70 x 11.70 e altezza m.4,25; 9) realizzazione di recinzione dell’intera proprietà pari a circa 3ha con paletti a rete metallica; 10) realizzazione di nuova strada di accesso con cancello e colonne in muratura dalla pubblica via Landeschi del fabbricato con massicciata di macerie non trattate e costruzioni di muri a retta in cemento armato su ambo i lati della strada per una lunghezza totale di circa metri 66 con altezza da 0.50 a m.2.00 lato valle e di circa metri 95 con altezza da m.2.00 a m.2.70 lato monte fino a tutto il resede del fabbricato.
7.2 Complessivamente considerate dette opere hanno dato vita, al di sotto e a latere dell’originario annesso agricolo, ad un vano interrato ed un adiacente locale ad uso autorimessa e ad un ulteriore locale in muratura adibito a bagno: manufatti che unitariamente considerati costituiscono un piano seminterrato di notevoli dimensioni.
Opere strutturalmente e morfologicamente preordinate a trasformare il deposito attrezzi di 50 mq.in abitazione, qualificabili alla stregua dell’art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come interventi di nuova costruzione realizzati senza permesso di costruire in zona agricola, tutelata da vincoli idrogeologici e paesaggistici, e quindi passibili, ex art. 31 d.P.R. cit., della sanzione reale ripristinatoria
In ogni caso, come sottolineato dal Comune resistente, per suffragare la specifica tutela paesaggistica della zona in cui ricade l’intervento, le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, con riguardo ai manufatti agricoli, prevedevano il rapporto di necessità dei nuovi edifici (agricoli) alle necessità aziendali, attestato dalla redazione ed approvazione del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale: nel caso in esame del tutto omesso.
7.3 Ad analoga conclusione deve giungersi per il locale ad uso garage non essendo la disciplina di favore recata dalla l. 122/89, rivendicata dai ricorrenti, estensibile agli immobili allocati in zona agricola, per di più gravata da vincoli paesaggistici ed idrogeologici.
In riferimento a quest’ultimo profilo, ossia alla sanatoria di opere abusive ricadenti in zona tutelata dai richiamati vincoli, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che l’esistenza del vincolo va valutata al momento dell’esame della domanda di sanatoria.
Qualora non sussistano le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20 del 1999).
7.4 Il procedimento preordinato al rilascio del condono o della sanatoria, ai sensi dell’art. 32 l. n. 47 del 1985, è infatti subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo a prescindere dall’epoca della sua introduzione; il previo ottenimento del parere favorevole è necessario anche per opere eseguite prima dell’apposizione del vincolo (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 6 settembre 2018, n. 5244; Id, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8246).
8. Quanto alla censura sulla (insufficiente) motivazione dell’ordinanza di demolizione, è oramai jus receptum il principio espresso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza n. 9 del 2017) a mente del quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.
Il principio in questione non ammette deroghe: né nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso; né se il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i sig.ri Ma. Be., Pa. Pi., in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese in favore del comune di (omissis) che si liquidano in complessivi 5.000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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