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Il problema poco discusso della sindacabilità degli interna corporis acta parlamentari

Il noto giurista Santi Romano, riguardo il tema degli interna corporis acta parlamentari, tuonava con decisione in un suo testo[1]  definendoli “un caos indistinto e ancora male analizzato dall’indagine scientifica”.

Parole forti, che comprovano una sorta di ambiguità del tema; non solo forse poco trattato, ma di rilievo tutt’altro che manualistico o di sola dottrina costituzionale.

Gli interna corporis infatti sono – in opportuna brevità – l’insieme di tutti gli atti, procedure e attività compiuti in seno al Parlamento in relazione all’esercizio delle sue funzioni camerali.

Un insieme quindi di accadimenti e procedimenti che sovente fanno da sfondo alla ribalta politico-istituzionale, ancor più in scenari politici instabili o poco chiari. A tal proposito la problematica che si evidenzia da più parti è quella relativa alla sindacabilità di questi atti e procedure interne, nella direzione cioè di un loro controllo da parte di eventuali organi istituzionali (quale ad esempio la Corte dei Conti sul piano della loro incidenza economico-finanziaria).

La dottrina italiana in genere è sempre stata orientata nel senso dell’insindacabilità degli interna corporis, soprattutto con riguardo del principio della separazione dei poteri.

In questa prospettiva più volte si è espresso l’emerito Paolo Barile evidenziando che “se si da al giudice la possibilità di sindacare come ha funzionato all’interno il Parlamento, si mette il Parlamento in una posizione sostanzialmente subordinata rispetto al potere giudiziario”.

In altri termini, si rischia di ledere il principio cardine del nostro ordinamento giuridico rappresentato appunto dalla separazione – e l’autonomia – dei poteri. A sostegno di questa posizione, ritroviamo alcune sentenze della Corte Costituzionale (n. 154/1985 e 379/1996 ndr) con le quali la stessa ha inteso sottolineare (la cd. giurisdizione domestica) come le Camere non possono essere riferibili ad una tutela giurisdizionale ordinaria. Restano comunque alcuni interrogativi.

Chi vigila sull’operato dei soggetti operanti alle Camere?

 Chi controlla la legittimità dei procedimenti camerali da esplicarsi nel massimale rispetto del disposto normativo degli Statuti parlamentari?

Se da un lato l’orientamento verso una sorta di tutela istituzionale degli atti procedurali parlamentari appare innegabile, dall’altro è altrettanto innegabile la necessità formale di un mero controllo degli stessi.

L’approdo però dicotomico a cui sembrerebbe giungere questa argomentazione può essere ciononostante risolto attraverso una posizione di media res.

Se infatti consideriamo il presupposto basilare dello status di rigidità della nostra Costituzione, ne suvviene quasi fisiologicamente che è la stessa carta costituzionale a determinare in esse norme per il funzionamento interno del Parlamento; norme che nemmeno il Parlamento naturalmente può ignorare poiché di rango gerarchico superiore rispetto alla legge ordinaria, di esplicazione parlamentare.

Questa condicio basilaris determina di riflesso che “il sindacato sugli interna corporis del Parlamento può penetrare fino e soltanto al punto di accertare se sono state osservate le norme costituzionali che regolano il procedimento”, come evidenzia lo stesso P. Barile.

Nel merito specifico del processo formativo delle leggi, nella sua accezione di controllo formale, è infatti giurisprudenza consolidata quella tendente ad assegnare alla Corte Costituzionale tale attribuzione.

Centralizzando invero il discorso sugli interna corporis con riguardo all’esercizio della funzione legislativa, emerge chiaramente l’aspetto binomiale rappresentato dal dato formale e sostanziale della tematica.

Se abbiamo visto, beninteso, che la Consulta ha un indiscusso compito – peraltro costituzionalmente legittimato – a controllare il rilievo formale dell’iter di legislazione, ci sono norme e consuetudini, cd. “sulla formazione della volontà dell’Assemblea” le quali, come tra l’altro testimonia la sentenza Corte Cost. n. 74/1984, non trapelano alcuna competenza esterna, essendo riservate, nell’ambito dell’autonomia costituzionalmente garantita, alla sostanziale competenza interna della Camere.

Peraltro, funzionalmente al nostro discorso, e tralasciando in questa sede il tema della loro riconducibilità agli atti avente forza di legge, non bisogna comunque omettere la presenza disciplinante dei Regolamenti parlamentari.

Se infatti la Corte costituzionale afferma chiaramente la propria competenza a controllare il rispetto dei regolamenti parlamentari nella formazione della legge, considera non suscettibili di controllo – quindi sindacato – i regolamenti stessi, escludendone di risulta anche qualsiasi sindacato esterno da parte di giudici o soggetti istituzionali, sui comportamenti dei parlamentari che trovino una loro completa disciplina e rispetto nei riguardi dei regolamenti delle Camere (Corte Cost. n. 379/1996).

E in questa prospettiva l’aspetto della sindacabilità degli interna corporis, almeno nella loro accezione formale, sembra riscontrare la sua “chiusura del cerchio”.

dott. Nicola Ruocco

 



[1] S. Romano, “Gli atti del Parlamento e la loro pretesa impugnabilità”, Milano, 1950, pag. 149 ndr.

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