Consiglio di Stato, Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 115.
Il principio di tassatività delle impugnazioni preclude un autonomo appello del decreto monocratico, suscettibile di revisione nello stesso grado o con lo stesso mezzo od in occasione della conseguente collegiale camera di consiglio.
Ordinanza|15 gennaio 2021| n. 115
Data udienza 14 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Covid 19 – Diniego di misure cautelari – Bilanciamento fra interessi sensibili – Profili di illegittimità costituzionale
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10180 del 2020, proposto da Ma. De Lu., Ma.. Ve. Sas di Ma. Ve.i & C, La Sp. di Ca. Si. & C, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Si. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7727/2020, resa tra le parti
Visto l’art. 62 cod. proc. Amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti l’avvocato Si. Ma.;
Ritenuto che il ricorso in appello pone significative questioni che, in ragione della loro complessità e del fatto di essere relative ad un delicato bilanciamento fra interessi sensibili, meritano un sollecito approfondimento nel merito, anche in relazione ai dedotti profili di illegittimità costituzionale;
ritenuto, conseguentemente, che le esigenze cautelari rappresentate dalla parte appellante possono essere tutelate nelle forme di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. Amm., come peraltro dalla stessa parte chiesto in via subordinata, trasmettendo gli atti al T.A.R. perché valuti, in ragione della peculiarità (anche sul piano temporale) della fattispecie e della conseguente urgenza, la possibilità della fissazione del merito in abbinamento a ricorsi analoghi che, come rappresentato dall’appellante, sarebbero calendarizzati alla pubblica udienza del 10 febbraio 2021 (ove tale soluzione risulti compatibile con la disciplina dei termini processuali), ovvero ad altra udienza in data comunque prossima, in modo da non vanificare le ragioni di tutela;
ritenuto che proprio la novità e la complessità delle questioni costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Accoglie l’appello (Ricorso numero: 10180/2020) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. Amm., e per l’effetto ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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