Consiglio di Stato, Sentenza|14 aprile 2021| n. 3062.
Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Sentenza|14 aprile 2021| n. 3062
Data udienza 4 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Scuola – Insegnamento – GAE – Titoli per l’inserimento – Possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – Non è sufficiente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6494 del 2020, proposto da
Ch. Ri. Pa. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ed. Ri., En. Tr. e Te. Ga., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ed. Ri. in (…), via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 21 aprile 2020 n. 4052, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 6494 del 2020, Ch. Ri. Pa. ed altri propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 21 aprile 2020 n. 4052, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’Istruzione per l’annullamento
1) del Decreto del 17.10.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto “concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26.10.2018, in particolare nella parte in cui, disponendo l’indizione di un nuovo concorso per il reclutamento del personale scolastico della scuola primaria e dell’infanzia, sia su posto comune che di sostegno, non dispone il preventivo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti del concorso docenti 2016, bandito con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal medesimo Ministero;
2) del Decreto a firma del Direttore Generale per il personale scolastico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. m_pi.aoodpit. Registro decreti dipartimentali r.0001546 del 07.11.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 89 del 09.11.2018, avente ad oggetto “concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, in particolare, nella parte in cui, indicendo un nuovo concorso per il reclutamento del personale scolastico della scuola primaria e dell’infanzia, sia su posto comune che di sostegno, non dispone il preventivo scorrimento delle graduatorie di merito ancora vigenti del concorso docenti 2016, bandito con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal medesimo Ministero;
3) di ogni altra disposizione del bando di concorso e della disciplina concorsuale controversa che limiti lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora vigenti del concorso docenti 2016, bandito con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal medesimo Ministero;
4) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti della procedura concorsuale controversa, nonchè di quelli presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi; nonchè, comunque, per la declaratoria di nullità delle disposizioni della normativa concorsuale impugnata nel precedente punto 2) e di quelle impugnate nel precedente punto 3).
nonchè
per la declaratoria, del diritto dei ricorrenti, in qualità di vincitori e/o idonei della procedura concorsuale bandita con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal Ministero d’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di essere immessi in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria di merito relativa al concorso del 2016 per la classe di concorso primaria Regione Campania e previa pubblicazione della medesima graduatoria comprensiva di tutti gli idonei anche oltre il limite del 10%, prima dell’indizione di una nuova tornata concorsuale e, comunque, prima dell’immissione in ruolo di tutti i soggetti partecipanti al concorso bandito con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17.10.2018.
I fatti di causa possono essere così riassunti.
Con Decreto n. 105 del 23.06.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, veniva bandito un “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria”.
L’art. 2 del suddetto bando, relativamente ai posti messi a concorso, prevedeva che “sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell’infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Relativamente alla classe di concorso infanzia (EE00) per la Regione Campania, venivano banditi 1604 posti maggiorati, ai sensi dell’art. 9 della lex specialis – il quale richiamava espressamente il comma 15 dell’art. 400 del D.lgs n. 297/1994 e ss.mm.ii. – con gli idonei entro il limite del 10%; quindi, i posti banditi erano complessivamente 1765.
Per quel che qui interessa, il successivo art. 9 rubricato “Graduatorie”, prevedeva che “La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell’articolo 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’art. 400, comma 15 del Testo Unico come modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge” (L. n. 107/2015).
I ricorrenti, in possesso dei prescritti requisiti per l’ammissione al concorso de quo, presentavano domanda di partecipazione al concorso in oggetto, per la Regione Campania, relativamente alla classe di concorso EE00 e, dopo aver espletato le prove selettive, le superavano.
Con provvedimento prot. n. MIUR. AOODRCA. Registro.ufficiale 0012655 del 16.06.2017, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, veniva approvata e pubblicata la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale in oggetto nella quale i ricorrenti, pur avendo superato tutte le prove d’esame, non risultavano inseriti né quali vincitori né in qualità di idonei.
Successivamente, con provvedimento prot. n. MIUR.AOODRCA. Registro.ufficiale 0016062 del 02.08.2017, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in virtù di alcuni reclami pervenuti al competente Ufficio Scolastico per la Campania, veniva rettificata, approvata e pubblicata una nuova graduatoria di merito, correggendo alcuni errori materiali presenti nella precedente graduatoria di merito ed individuando, in un elenco in disparte alla medesima, i nominativi dei docenti che avevano superato le prove concorsuali ma che non si erano collocati né fra i vincitori né fra gli idonei entro il limite del 10%.
Infine, con provvedimento prot. n. m_pi. AOODRCA. Registro ufficiale 0016227 del 18.07.2018, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “considerata la necessità di procedere all’inserimento in graduatoria, eventualmente con riserva, dei candidati che abbiano superato con esito positivo tutte le prove concorsuali, ad esclusione di coloro per i quali l’inserimento con riserva sia esplicitamente escluso dal provvedimento cautelare di ammissione alla procedura”, veniva definitivamente pubblicata la graduatoria di merito ma, sorprendentemente, e senza alcuna congrua giustificazione a sostegno, gli idonei oltre il limite del 10% risultavano inseriti in un elenco graduato in disparte alla graduatoria medesima.
Dalla data di pubblicazione della prima graduatoria di merito e sino alla presentazione del ricorso, a fronte degli 1765 posti complessivi banditi per la classe di concorso primaria per la Regione Campania, e dei 571 idonei alla procedura concorsuale, sono stati assunti 413 docenti.
Successivamente, il D.L. n. 87 del 12.07.2018, convertito in L. n. 96 del 09.08.2018, all’articolo 4, comma 1- quater, di cui in prosieguo si contesta la costituzionalità, ha previsto che “Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a): a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento; c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)”.
In virtù della richiamata disposizione, con decreto del 17.10.2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indiceva il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.
Di conseguenza, il medesimo Ministero, con provvedimento MIUR. Registro decreti dipartimentali prot. n. 0001546 del 07.11.2018, pubblicato al n. 89 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 09.11.2018, indiceva la suindicata procedura concorsuale “in deroga alla ordinarie procedure autorizzatorie”, prevedendo, all’art. 10, che “le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’art. 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto – legge, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento”.
Tale procedura selettiva, ritenuta lesiva dai ricorrenti, veniva quindi impugnata davanti al giudice di prime cure. Costituitosi il Ministero dell’Istruzione, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata richiamando i precedenti conformi della stessa sezione, in cui fondamentalmente si ritenevano infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, sulla scorta di una valutazione di compatibilità costituzionale della norma a monte degli atti impugnati.
Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure.
Nel giudizio di appello, si è costituito il Ministero dell’Istruzione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del giorno 8 ottobre 2020, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza 12 ottobre 2020 n. 5993, in cui il collegio richiedeva anche chiarimenti all’amministrazione.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2021, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
DIRITTO
1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. – In via preliminare, va notato come l’amministrazione non abbia dato corso alla richiesta, di cui all’ordinanza 12 ottobre 2020 n. 5993, di fornire chiarimenti sull’esistenza di un concreto interesse al ricorso in capo alle parti appellanti. Poiché la Sezione aveva espressamente rimarcato l’intento di considerare l’eventuale inadempimento come mancata contestazione dei fatti, a norma dell’art. 64, comma 2 e 4, c.p.a., deve quindi ritenersi provata l’esistenza del detto interesse.
3. – Con il primo motivo di diritto, rubricato “I. Error in iudicando – violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 399, commi 1 e 2, e 400, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 31.08.2013 convertito con legge n. 125 del 30.10.2013 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 604, della legge n. 205 del 27.12.2017 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. – violazione dei principi cardine in materia di pubblici concorsi – violazione del principio del rispetto della collocazione in graduatoria – violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa – violazione degli artt. 3, 4, e 97 della costituzione – violazione del giusto procedimento – violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa -violazione della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – eccesso di potere – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta”, viene dedotta l’erroneità della motivazione della sentenza gravata dove afferma che l’indizione di una nuova tornata concorsuale straordinaria in luogo dello scorrimento di una graduatoria di merito vigente, sarebbe giustificata, da un lato, da un preciso intervento legislativo ad hoc che non violerebbe i principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul punto e, dall’altro, dal presupposto che il nuovo canale di reclutamento, mediante la formazione di una graduatoria di merito regionale ad esaurimento all’esito del concorso straordinario 2018, non intacchi il contingente assunzionale riservato alla graduatoria di merito 2016.
Le due ragioni sarebbero entrambe erronee, in quanto, la prima, in contrasto con la giurisprudenza vigente per cui, allorquando vi è una graduatoria di merito valida ed efficace, prima di indire una nuova tornata concorsuale con l’intenzione di ricoprire posti vacanti, si deve procedere allo scorrimento della graduatoria ancora vigente; la seconda, in quanto la norma contestata non dispone in che percentuali si attingerà dalle dette graduatorie, limitandosi a prevedere che il restante 50% dei posti verrà ricoperto con lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2016, delle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario e delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari a bandire, residuando, con tale sistema, all’amministrazione una ampia discrezionalità sulle modalità e relative percentuali di reclutamento.
3.1. – La censura, nella sua duplice articolazione, è infondata.
Occorre immediatamente evidenziare come i provvedimenti gravati siano direttamente applicativi della norma primaria, ossia l’art. 4 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che ai commi 1 – ter e 1 – quater recita:
“1-ter. Ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
“1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).”
Sulla scorta di una piana ricognizione del contenuto dei provvedimenti impugnati e quindi sull’evidenza della loro natura direttamente conseguente alla norma di rango primario di cui fanno applicazione, emerge l’irrilevanza delle censure dedotte, da un lato, imperniate sull’applicazione giurisprudenziale della disciplina generale dei concorsi, che ovviamente non considerano la situazione peculiare, né considerano la natura della fonte primaria della disciplina, ovviamente censurabile solo mediante incidente di costituzionalità .
Pertanto, ferme restando le censure avverso la disciplina a monte, da vagliare con il motivo di cui al terzo punto, non emergono ragioni di illegittimità proprie dei provvedimenti ministeriali di indizione del concorso, qui gravati.
Del pari, appare irrilevante, in quanto dedotta ipoteticamente e in relazione a provvedimenti futuri, la censura sugli spazi applicativi residui in capo all’amministrazione, e quindi sulla possibilità che l’amministrazione possa non coprire l’intera percentuale del 50% dei posti vacanti dando luogo allo scorrimento atteso che le parti.
Si tratta infatti di una valutazione prognostica sull’attività a venire dell’amministrazione e quindi di una censura che pecca, quanto meno, di difetto di attualità, atteso che, qualora effettivamente l’amministrazione facesse cattiva applicazione della discrezionalità affidatale, le parti potranno lamentarsene gravando direttamente quei provvedimenti ancora da venire.
Il motivo è quindi infondato.
4. – Con il secondo motivo di diritto, recante “II. Error in iudicando – ulteriore violazione di legge – ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 399, commi 1 e 2, e 400, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994 e ss.mm.ii. – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3 del decreto legge n. 101 del 31.08.2013 convertito con legge n. 125 del 30.10.2013 e ss.mm.ii. – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 604 della legge n. 205 del 27.12.2017 e ss.mm.ii. – ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. – violazione dei principi cardine in materia di pubblici concorsi – violazione del principio del rispetto della collocazione in graduatoria – violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa – violazione degli artt. 3, 4 e 97 della costituzione – violazione del giusto procedimento – violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa -violazione della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – eccesso di potere – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta”, si lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell’illegittimità dell’indizione del concorso straordinario bandito anche perché indetto in violazione delle disposizioni normative relative all’accesso ai ruoli di docenza laddove la procedura concorsuale contestata stravolge completamente tutti i principi di reclutamento del personale scolastico.
In particolare, viene dedotto come sia l’art. 399 del D.lgs n. 297 del 1994 come pure il successivo art. 400 prevedano un diverso meccanismo di arruolamento, che nel caso in esame è stato invece espressamente derogato da una legge evidentemente anticostituzionale.
4.1. – La censura va respinta.
Anche in questo motivo, come nel precedente, deve rimarcarsi la completa corrispondenza tra gli atti gravati e i contenuti della normativa sopra ricordata.
Pertanto, ferma restando la questione della costituzionalità della disposizione a monte, la censura non può essere in sé accolta.
5. – Con il terzo motivo, rubricato “III. Illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1-quater e 4, comma 1.quinquies del decreto legislativo n. 87 del 12.07.2018 convertito con legge n. 96 del 09.08.2018 – violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza e del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché del principio di separazione fra i poteri e degli artt. 101, 102 e 103 della costituzione – violazione degli articoli 3, 4 e 97 della costituzione – violazione dei principi cardine in materia di pubblici concorsi – violazione del principio del rispetto della collocazione in graduatoria – violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – irragionevolezza – arbitrarietà – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – sviamento di potere”, viene sottoposta al collegio la questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra evocate.
In particolare, si lamenta che “le disposizioni normative in questione, limitando l’efficacia e l’utilizzo della graduatoria concorsuale, in aperta violazione dei principi costituzionali innanzi richiamati ed in particolare di quello di buon andamento, economicità ed efficienza della P.A., sanciti dalla Costituzione, impediscono l’applicazione del principio generale dello scorrimento della graduatoria avvalorato dalla costante giurisprudenza intervenuta in materia e dallo stesso legislatore che, all’uopo, difatti, come già innanzi evidenziato, proroga, di volta in volta, a mezzo di interventi normativi, la validità ed efficacia delle graduatorie di merito.”
Inoltre “Le disposizioni di cui in rubrica sono palesemente anche in contrasto con il principio di eguaglianza di rango costituzionale sancito dall’art. 3 Cost., laddove, per la prima volta nell’ambito di una procedura concorsuale di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, ed in aperto contrasto con le disposizioni del testo unico, la graduatoria di merito viene utilizzata solo per ricoprire parte dei posti riservati agli idonei del concorso ordinario.”
5.1. – La questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
La vicenda da cui trae origine la disposizione oggetto di censura è stata individuata correttamente dal primo giudice, e condivisa dalle stesse parti appellanti, quando ha evidenziato:
“la valenza, di assoluta importanza, della norma autorizzante dell’impugnato Decreto ministeriale e che sostanzia e dà corpo normativo alla scaturigine del contestato concorso riservato, la quale, va ricordato, risiede nella necessità di cui il legislatore si è fatto carico, di sanare la condizione dei docenti diplomati presso gli Istituti Magistrali, che da anni prestavano attività di insegnamento in quanto iscritti nelle Graduatoria ad esaurimento (c.d. GAE), dopo che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Decisione n. 11 del 20 dicembre 2017 chiarì non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali, con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007, ma anche e con maggiore interesse per la questione che occupa, che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non può ritenersi abilitante all’insegnamento.
“Il supremo Consesso della giustizia amministrativa, nella sua massima espressione di nomofilachia ha infatti statuito al riguardo che “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296” (Cons St., Ad. Plen., n. 11 del 2017).
“Siffatta opzione è stata confermata con le successive note Decisioni della Adunanza Plenaria nn. 5 e 6 del 27 febbraio 2019 negandosi valore abilitante ai diplomi conseguiti presso le scuole e gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001 – 2002.
“Orbene, al fine di sanare mediante una procedura ancorché particolare, di reclutamento, la posizione di migliaia di insegnanti che comunque avevano prestato attività di insegnamento nella scuola primaria per anni anche acquisendo “sul campo” commendevoli livelli di preparazione, il Governo ha varato nell’estate 2018 il d.l. 12 luglio 2018 n. 87, reso noto come “decreto dignità “, convertito con L. 9 agosto 2018, n. 96, il cui art. 4 co. 1- quater, lett. b) del d.l. 12.7.2018, n. 87, ha previsto l’indizione dell’impugnato concorso riservato, indicando i requisiti di partecipazione tassativamente prescritti all’art. 4, co. 1 – quinquies e sexies.”
È quindi l’esistenza di una situazione di eccezionalità, determinata dalla necessità di salvaguardare posizioni lavorative di migliaia di insegnanti, che si pone a fondamento dell’impugnata disposizione di cui all’art. 4, comma 1 quater, del d.l. 87 del 2018.
Sulla scorta di tale lettura storica della norma censurata, possono quindi svolgersi due immediate considerazioni.
La prima discende dalla giurisprudenza di questa Sezione che, occupandosi già della disposizione in esame e, in particolare, del concorso straordinario di cui all’art. 1 quater, lett. b) (Cons. Stato, VI, ord. 30 agosto 2019 n. 4102), ha potuto evidenziare la ratio costituzionale che sorregge la scelta del legislatore, precisando che “la valutazione della legittimità costituzionale di tale norma non può prescindere dal fatto che non esiste un divieto costituzionale di leggi a contenuto particolare o concreto, salvo il limite della ragionevolezza (cfr. Corte Cost. n. 382 del 2008); nonché dalla considerazione che si è al cospetto di un concorso straordinario volto a sanare la posizione dei diplomati magistrali ante 2001/2002”.
La seconda è diretto esito delle valutazioni operate dallo stesso giudice delle leggi in merito ai procedimenti concorsuali straordinari messi in atto per la salvaguardia di situazioni lavorative in ambito di vicende contenziose complesse. Infatti, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, ossia su una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, la Corte costituzionale (sentenza 2 maggio 2019, n. 106) ha valorizzato la circostanza che la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi risponde “allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento” e che quindi quella disciplina era mirata a conseguire “l’obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze”, evidenziando infine come il bilanciamento tra i contrapposti interessi avesse accordato “una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.”
Osserva la Sezione come tutte le valutazioni appena svolte possano essere agevolmente ricalcate nella vicenda de qua, venendo in rilievo anche nel caso qui in scrutinio una vicenda che permette di dare soluzione ad un contenzioso amministrativo diffuso, che ha reso problematica la gestione dello stesso servizio scolastico, senza che la situazione giuridica delle parti appellanti venisse compromessa oltre misura, essendo a loro garantite comunque lo scorrimento delle graduatorie e quindi la possibile assunzione nell’ambito di un concorso nel quale erano risultati idonei e non vincitori.
Conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale deve essere ritenuta manifestamente infondata, con contestuale rigetto anche dell’ultimo motivo di ricorso.
6. – L’appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla oggettiva novità della questione decisa e della costituzione meramente formale del Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 6494 del 2020;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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