Il giudizio sull’accesso è un giudizio a struttura impugnatoria

Consiglio di Stato, Sentenza|3 febbraio 2022| n. 772.

Il giudizio sull’accesso è un giudizio a struttura impugnatoria, struttura che “consente alla tutela giurisdizionale dell’accesso di assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che si è visto essere pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Sentenza|3 febbraio 2022| n. 772. Il giudizio sull’accesso è un giudizio a struttura impugnatoria

Data udienza 1 febbraio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Trasparenza amministrativa – Accesso agli atti – Giudizio – Natura impugnatoria – Risvolti pratici

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8180 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Va. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Wi. Tr. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Po. e Fi. De., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ar. Po. in Roma, viale (…);
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- Sezione Quarta n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento provvedimento della Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi nr 3.88 del 05/11/2020, notificato a mezzo PEC in data 12/11/2020, recante declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il diniego all’accesso agli atti opposto da Wi. Tr. spa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione per l’accesso ai documenti Amministrativi e di Wi. Tr. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. Carmelina Addesso;
Considerato che:
– ai sensi dell’art 41 comma 2 c.p.a, qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato;
-nel caso di specie, è incontestabile e incontestato che l’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato sia la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cui, peraltro, è stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello);
– il giudizio sull’accesso è un giudizio a struttura impugnatoria, struttura che “consente alla tutela giurisdizionale dell’accesso di assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che si è visto essere pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa” (Ad Plen. 7/2006). Non vi è spazio, quindi, per azioni atipiche di mero accertamento;
Ritenuto che l’appello debba essere respinto in quanto manifestamente infondato;
Ritenuto di condannare la parte appellante alla refusione a favore dell’appellata Wi. Tr. S.p.a. delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo;
Ritenuto, infine, di compensare le spese tra l’appellante e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che si è costituita con mera memoria di stile, mente nulla sul punto deve essere disposto con riferimento alla controinteressata -OMISSIS- non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione a favore della società Wi. Tr. S.p.a. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Compensa le spese tra la parte appellante e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
Nulla spese con riferimento alla parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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