Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 19 giugno 2020, n. 3946.
La massima estrapolata:
Nel processo amministrativo, il divieto di proporre motivi nuovi in appello è riferibile solo al ricorrente originario, e non anche ai resistenti, che possono addurre qualunque motivo, salve preclusioni previste dalla legge, per dimostrare al giudice di secondo grado l’infondatezza della domanda del ricorrente.
Sentenza 19 giugno 2020, n. 3946
Data udienza 21 maggio 2020
Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazione – Appello – Divieto di proporre motivi nuovi – E’ riferito al ricorrente originario – Ragioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8611 del 2019, proposto da Argea Sardegna – Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli aiuti in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Li. No., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Regione Autonoma della Sardegna, Ufficio di rappresentanza, in Roma, via (…),
contro
la ditta Gi. Pe., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Be. Za. e Ma. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Za. in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tar Sardegna, sez. II, n. 716 del 14 agosto 2019, notificata in data 30 settembre 2019, con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato da Argea Sardegna.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione della ditta Gi. Pe. depositata in data 8 maggio 2020;
Vista la memoria di replica di Argea Sardegna depositata in data 8 maggio 2020;
Viste le note di udienza, depositate dalla ditta Gi. Pe. in data 18 maggio 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, il Cons. Giulia Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione del 4 novembre 2016 n. 16905/557, l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna ha approvato il bando annualità 2016 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020.
In data 6 dicembre 2016 il signor Gi. Pe. ha presentato domanda di sostengo al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione di un laboratorio da adibire alla lavorazione di prodotti agricoli e per la costruzione di una tettoia per ricovero macchine e attrezzi agricoli.
Il bando, all’art. 7, lett. c), punto b, ha richiesto, tra le condizioni di ammissibilità della domanda, la cantierabilità del progetto e, in particolare, che “qualora sia prevista la conferenza di servizi il documento abilitativo è rappresentato dall’autorizzazione unica emessa dal SUAP”.
Con nota prot. n. 9171 del 23 febbraio 2017, il direttore del settore investimenti di Argea Sardegna (d’ora in poi, “Argea”) ha comunicato l’irricevibilità della domanda per mancanza del provvedimento unico della conferenza dei servizi, necessario per dimostrare la cantierabilità del progetto.
In data 11 marzo 2017 il progettista della pratica della ditta Pe. ha chiesto il riesame della domanda, osservando come la documentazione presentata fosse sufficiente a dimostrare il requisito richiesto ed ha allegato, comunque, il provvedimento unico della conferenza dei servizi n. 162 del 25 giugno 2016, antecedente alla domanda di sostegno, al fine di dimostrare la cantierabilità del progetto.
Con nota prot. n. 29067 del 22 marzo 2018 il direttore del Servizio Territoriale del Sassarese ha dichiarato la ricevibilità della domanda con proposta di riposizionamento in graduatoria ed ha interrotto l’iter istruttorio.
Il signor Pe., non avendo avuto più notizia in merito allo stato del procedimento, con nota dell’8 febbraio 2019 ha sollecitato Argea a riavviare immediatamente l’istruttoria, a concludere l’istruttoria non oltre 30 giorni e ad ammettere integralmente la domanda. Tale nota è rimasta senza riscontro.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Sardegna la ditta Pe. ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato ad Argea per violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990.
3. Con sentenza n. 716 del 14 agosto 2019 la sez. II del Tar Sardegna ha accolto il ricorso, rilevando l’illegittimità del comportamento omissivo di Argea, ordinando a quest’ultima di definire il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione e disponendo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Il Tar, in particolare, ha rilevato che l’annullamento del provvedimento di esclusione della domanda della ditta Gi. Pe. avrebbe dovuto comportare il reinserimento della stessa nella precedente posizione di graduatoria, con nuova decorrenza dei termini del procedimento di finanziamento e con obbligo di concluderlo nei termini di legge; che l’interruzione dell’iter istruttorio indicato nella nota del 22 marzo 2018 è contrario al principio di indisponibilità dei termini del procedimento; che il procedimento – il cui termine è nuovamente ripreso a decorrere a seguito del sollecito del signor Pe., avvenuto con istanza dell’8 febbraio 2019 – non sarebbe stato doverosamente concluso neppure nei successivi 30 giorni dall’istanza.
4. La citata sentenza n. 716 del 14 agosto 2019 è stata impugnata da Argea con appello notificato il 22 ottobre 2019.
In particolare, il Tar avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni dettate dal bando, determinando una pozione di ingiusto privilegio della ditta Pe. sia rispetto a tutte le posizioni che seguono in graduatoria, sia rispetto a coloro che, nelle medesime condizioni dell’appellata, sarebbero in attesa dello scorrimento di graduatoria.
Contrariamente alle deduzioni del primo giudice, Argea non avrebbe posto in essere alcun illegittimo comportamento omissivo, in violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, dal momento che l’attività istruttoria si sarebbe dovuta necessariamente interrompere nelle more del riposizionamento in graduatoria della domanda della ditta Pe. – da intendersi in coda a tutte le domande presenti in graduatoria – nel rispetto dell’art. 12 del bando.
In ottemperanza alla sentenza ivi impugnata, Argea ha riaperto l’interrotta attività istruttoria della domanda della ditta Pe., che si è conclusa con un parziale accoglimento della spesa richiesta nella domanda di sostegno. L’atto di concessione è stato sottoposto a clausola risolutiva per l’ipotesi in cui il Consiglio di Stato accolga il presente appello.
5. La ditta Gi. Pe. si è costituita in giudizio sostenendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, oggetto dell’appello è la sentenza del Tar Sardegna, sez. II, n. 716 del 14 agosto 2019, notificata in data 30 settembre 2019, con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato da Argea Sardegna – Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli aiuti in Agricoltura. La tesi svolta è che l’annullamento del provvedimento di esclusione della domanda, presentata dalla ditta Gi. Pe. il 6 dicembre 2016, avrebbe dovuto comportare il reinserimento della stessa nella posizione di graduatoria che avrebbe avuto se fosse stata subito ammessa, con nuova decorrenza dei termini del procedimento di finanziamento e con obbligo di concluderlo nei termini di legge, essendo l’interruzione dell’iter istruttorio, indicata nella nota del 22 marzo 2018, contraria al principio di indisponibilità dei termini del procedimento.
Alcune precisazioni in fatto si rendono necessarie per decidere.
Con nota n. 9171 del 23 febbraio 2017 il direttore del settore investimenti di Argea aveva comunicato l’irricevibilità della domanda per mancanza del Provvedimento Unico della Conferenza di Servizio, ritenuto necessario per dimostrare la cantierabilità del progetto.
Con istanza dell’11 marzo 2017 il progettista della ditta Pe. aveva richiesto il riesame della domanda allegando il Provvedimento Unico della Conferenza di Servizi n. 162 del 25 giugno 2016, antecedente alla domanda di sostegno, per dimostrare in modo indiscutibile la cantierabilità del progetto.
L’istanza è stata parzialmente accolta con nota del 22 marzo 2018, che ha disposto la ricevibilità della domanda di aiuto ed il suo riposizionamento in graduatoria. É stato peraltro aggiunto che “nelle more del riposizionamento in graduatoria della domanda di aiuto e del suo eventuale finanziamento in relazione alle risorse stanziate per il Bando della Misura 4.1, l’iter della istruttoria viene ad interrompersi”.
Non avendo per circa un anno ricevuto alcuna notizia, con diffida del 7 febbraio 2019 la ditta Pe. ha sollecitato Argea a chiudere il procedimento e non avendo avuto riscontro ha proposto ricorso al Tar Sardegna, che lo ha accolto con l’impugnata sentenza, giudicando illegittimo l’arresto procedimentale operato dall’Agenzia.
L’appellante Argea deduce l’erroneità della sentenza del giudice di primo grado atteso che, ai sensi dell’art. 12 del bando, la domanda della ditta Pe. doveva necessariamente collocarsi in coda a tutte le domande presenti in graduatoria.
2. É in primo luogo infondata l’eccezione, sollevata dalla ditta Pe., di inammissibilità dell’appello atteso che, contrariamente a quanto assume l’appellata, l’atto introduttivo del giudizio contiene specifiche censure alla sentenza di primo grado, che erroneamente, a dire dell’Argea, l’avrebbe condannata ad inserire in graduatoria la domanda della ditta Pe. al posto che avrebbe occupato se l’istanza fosse stata ritenuta sin dal primo momento ammissibile.
Non rileva, poi, che nel confutare la sentenza di primo grado l’Argea abbia introdotto argomentazione non spese nella difesa dinanzi al Tar. Ed invero, il divieto di proporre motivi nuovi in appello è riferibile solo al ricorrente originario, e non anche ai resistenti, che possono addurre qualunque motivo, salve preclusioni previste dalla legge, per dimostrare al giudice di secondo grado l’infondatezza della domanda del ricorrente (Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5374; id., sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1154).
3. Passando al merito, l’appello deve essere respinto, sebbene con motivazione diversa da quella che ha posto il Tar a supporto del suo argomentare.
Come si è detto, la domanda presentata dalla ditta Pe. è stata “recuperata” a seguito dell’istanza dell’11 marzo 2017, con la quale – oltre a chiarire perché la cantierabilità già risultava evidente dal modello di riepi Suap, rilasciato dal Comune di (omissis) in data 8 novembre 2016, attestante la comunicazione di inizio lavori per l’esecuzione delle opere da realizzare – ha comunque depositato il Provvedimento Unico della Conferenza di Servizi n. 162 del 25 giugno 2016.
L’art. 12 del bando – non impugnato dalla ditta Pe. a seguito della comunicazione dell’Argea del 22 marzo 2018 – prevede che in caso di rettifica del punteggio, su istanza del concorrente la domanda è finanziata in coda a tutte le domande di sostegno rilasciate sul SIAN in pari data.
L’Argea, nell’accogliere l’integrazione documentale, ha dunque ammesso la domanda ma ha posizionato la ditta Pe. in graduatoria ma non a pettine, e cioè nella posizione che avrebbe occupato se fosse stata ammessa ab origine al finanziamento, bensì in fondo, seguendo l’ordine cronologico delle date di presentazione, da parte dei concorrenti, delle istanze di rivalutazione che sono state accolte. Neanche tale decisione è stata prontamente impugnata dalla ditta appellata.
Il Tar ha giudicato tale modus operandi illegittimo perché avrebbe determinato un ingiustificato arresto procedimentale mentre l’annullamento del provvedimento di irricevibilità avrebbe dovuto comportare, sempre ad avviso del giudice di primo grado, “l’automatico reinserimento della domanda nella posizioni originaria della graduatoria e sia perché il provvedimento del 22 marzo 2018 non ha disposto il reinserimento in coda, né avrebbe potuto legittimamente disporlo”.
Rileva il Collegio che se è vero che l’Argea non poteva non dare riscontro alla diffida inoltrata dalla ditta Pe. il 7 febbraio 2019, non è invece condivisibile che in esito all’istanza non si poteva che ammettere l’appellata al contributo. Diversamente da quanto assume il Tar, infatti, l’art. 12 del bando – applicabile al caso in esame – prevedeva di inserire alla fine della graduatoria le istanze recuperate. L’Argea aveva quindi sì l’obbligo di rispondere alla diffida ma nel senso di comunicare alla ditta l’attuale situazione, e cioè se si era già proceduto alla scorrimento e, in caso affermativo, a che posizione si trovava l’appellata e se era ancora possibile il finanziamento o i fondi erano esauriti.
4. L’appello dunque deve essere respinto, con conseguente conferma dell’accoglimento del ricorso di primo grado proposto dalla ditta Pe. ma con diversa motivazione, con conseguente obbligo di Argea Sardegna di chiudere il procedimento nei sensi e nei modi chiariti sub 3.
A tale adempimento l’Argea deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Preme sul punto al Collegio chiarire che tale obbligo non è superato dall’esecuzione della sentenza del Tar Sardegna da parte dell’Argea, perché tale adempimento ha comportato, come più volte chiarito, la collocazione della ditta Pe. al posto in graduatoria che avrebbe occupato se la sua domanda fosse stata ammessa sin dall’origine.
5. La diversa motivazione dell’accoglimento del ricorso di primo grado proposto dalla ditta Pe. giustifica la compensazione delle spese e degli onorari in entrambi i gradi del giudizio.
6. Avendo il Tar Sardegna, nell’accogliere il ricorso, disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Corte dei Conti per la Regione Sardegna in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 9, l. 7 agosto 1990, n. 241 il silenzio inadempimento “costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”, dovrà essere fatto, a cura della Segreteria della Sezione, ana invio della presente sentenza, affinché la citata Procura possa conoscere anche la sentenza del giudice di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, con diversa motivazione, la sentenza del Tar Sardegna, sez. II, 14 agosto 2019, n. 716, con conseguente obbligo di Argea Sardegna – Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli aiuti in Agricoltura di chiudere il procedimento nei sensi e nei termini indicati in motivazione (sub 3 e 4)
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti per la Regione Sardegna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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