Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 12 luglio 2019, n. 4879.
La massima estrapolata:
Deve ritenersi che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, i lavoratori dipendenti i quali risentano di effetti pregiudizievoli imputabili direttamente all’atto amministrativo presupposto, e non all’atto paritetico conseguenziale o applicativo, siano titolari di interessi legittimi. Ciò accade, in particolare, nel caso in cui, come nella presente fattispecie, l’utilità materiale cui si aspira può essere conseguita non con la mera disapplicazione dell’atto di macro-organizzazione (che è il solo ambito riconoscibile al potere del giudice ordinario), ma con la radicale eliminazione dell’atto che può avvenire solo con l’annullamento disposto dal giudice amministrativo.
Sentenza 12 luglio 2019, n. 4879
Data udienza 27 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10610 del 2018, proposto da
Os. Az., ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Fr. Am., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
INFIN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 9372/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
– della delibera n. 11696 del 16.05.2018 nella parte in cui l’INFN dispone di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l’INFN alla data del 22 giugno 2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, escludendo il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili così come previsto dalla medesima disposizione normativa nonché dalle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione;
– della medesima delibera nella parte in cui, limitando la possibilità di presentazione delle domande di cui alla suddetta procedura di stabilizzazione esclusivamente per il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato, di fatto esclude il personale dell’INFN che soddisfa il suddetto requisito con contratti di lavoro a tempo determinato ed altri contratti flessibili e che, in base alle circolari ministeriali devono rientrare (come il personale in possesso dei soli contratti a tempo determinato), nell’ambito della procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, co. 1 del D.Lgs n. 75/2017;
– dell’avviso di procedura allegato alla suddetta delibera nella parte in cui limita la presentazione delle domande al solo personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato escludendo il personale in possesso sia di contratti a tempo determinato sia di altri contratti flessibili;
– del modello di domanda nella parte in cui si impone al candidato di dichiarare di essere in possesso soltanto di contratti di lavoro a tempo determinato;
– nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui ci si riserva l’impugnazione mediante motivi aggiunti;
e per l’adozione di misura cautelare volta a:
– ordinare all’Amministrazione di consentire l’accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla delibera impugnata anche al personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio in quanto destinatario sia di contratti di lavoro a tempo determinato sia di altri contratti flessibili, in adempimento alle circolari ministeriali n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018, richiamate tra i visto ed i considerato dalla medesima delibera impugnata; ordinare altresì all’Amministrazione resistente di consentire anche al suddetto personale la possibilità di presentare le domande di partecipazione alla procedura.
Nonché per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione intimata:
– del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla stessa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di INFIN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per le parti, l’avvocato Fr. Am. e l’avv. dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, gli odierni appellanti hanno agito:
per l’annullamento:
– della delibera n. 11696 del 16.05.2018 nella parte in cui l’INFN dispone di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l’INFN alla data del 22 giugno 2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, escludendo il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili;
– della medesima delibera nella parte in cui, limitando la possibilità di presentazione delle domande di cui alla suddetta procedura di stabilizzazione esclusivamente per il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato, di fatto esclude il personale dell’INFN che soddisfa il suddetto requisito con contratti di lavoro a tempo determinato ed altri contratti flessibili;
– dell’avviso di procedura allegato alla suddetta delibera nella parte in cui limita la presentazione delle domande al solo personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato escludendo il personale in possesso sia di contratti a tempo determinato sia di altri contratti flessibili;
– del modello di domanda nella parte in cui si impone al candidato di dichiarare di essere in possesso soltanto di contratti di lavoro a tempo determinato;
– nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per i ricorrenti; e per l’adozione di misura cautelare volta a:
– ordinare all’Amministrazione di consentire l’accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla delibera impugnata anche al personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio in quanto destinatario sia di contratti di lavoro a tempo determinato sia di altri contratti flessibili; ordinare altresì all’Amministrazione resistente di consentire anche al suddetto personale la possibilità di presentare le domande di partecipazione alla procedura;
nonché per l’accertamento:
– del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla stessa.
Con sentenza n. 9372/2018 il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione.
Avverso tale pronuncia hanno interposto gravame gli odierni appellanti.
Si è costituito in giudizio l’INFIN, per resistere al gravame.
All’udienza del 27 giugno 2019, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va accolto.
Nella specie, viene impugnata, in uno con l’avviso di procedura ed il modello di domanda, la delibera n. 11696 del 16.05.2018 nella parte in cui l’INFN dispone di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l’INFN alla data del 22 giugno 2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, escludendo il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili, ovvero un atto di macro-organizzazione, con il quale l’Amministrazione disciplina i requisiti e criteri per la procedura selettiva finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato.
Come hanno più volte precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (si veda, per tutte, Cass. Sez. Un. 8 novembre 2005, n. 21592), deve ritenersi che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, i lavoratori dipendenti i quali risentano di effetti pregiudizievoli imputabili direttamente all’atto amministrativo presupposto, e non all’atto paritetico conseguenziale o applicativo, siano titolari di interessi legittimi. Ciò accade, in particolare, nel caso in cui, come nella presente fattispecie, l’utilità materiale cui si aspira può essere conseguita non con la mera disapplicazione dell’atto di macro-organizzazione (che è il solo ambito riconoscibile al potere del giudice ordinario), ma con la radicale eliminazione dell’atto che può avvenire solo con l’annullamento disposto dal giudice amministrativo.
Tale conclusione vale a maggior ragione nel presente giudizio, in cui si contesta esclusivamente la legittimità dell’atto che fissa i requisiti ed i criteri per l’assunzione a tempo indeterminato (di macro-organizzazione), e non vengono impugnati eventuali atti applicativi e consequenziali aventi immediata incidenza sul rapporto di lavoro dei ricorrenti.
Ne discende l’annullamento della sentenza appellata, con rinvio allo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, affinché proceda alla decisione del ricorso.
Per la novità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019, con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente FF
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere, Estensore
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