Gli organismi di controllo non dispongono di discrezionalità amministrativa

Consiglio di Stato, Sentenza|26 marzo 2021| n. 2576.

Gli organismi di controllo, pur operando con delega ministeriale, non dispongono di discrezionalità amministrativa ed è escluso che possano assumere la veste di pubblica amministrazione ex art. 7, comma 2, c,p.a., ovvero che possano esercitare, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di certificazione, funzioni pubbliche.

Sentenza|26 marzo 2021| n. 2576

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Atti di controllo di conformità – Provvedimenti sulla certificazione – Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – ICEA, organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Soppressione delle indicazioni biologiche – Giurisdizione del giudice ordinario – Cass. Civ., Sez. Un., n. 1914/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8216 del 2020, proposto da
Azienda Agricola Gi. S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Da. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Icea – Istituto di Certificazione Etica e Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ug. Ru., Va. Lo., con domicilio eletto presso lo studio Ug. Ru. in Roma, corso (…);
Comitato Unico Ricorsi di Icea non costituito in giudizio;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza n. 571/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Icea – Istituto di Certificazione Etica e Ambientale e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Da. Pi. e Va. Lo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza di primo grado il TAR Veneto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla controversa insorta tra l’Azienda Agricola Gi. s.s. società agricola e l’Icea – Istituto di Certificazione Etica e Ambientale.
Con il ricorso di primo grado la società ricorrente aveva impugnato gli atti di controllo di conformità e i provvedimenti sulla certificazione ai sensi del Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91), adottati da ICEA, organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia circa il rispetto, da parte degli operatori, della normativa applicabile.
L’azienda ricorrente è un operatore attivo nel mercato del biologico (nel settore della produzione e vinificazione di uve); ha impugnato dinanzi al TAR Veneto le misure emesse a suo carico da ICEA ed, in particolare, la soppressione delle indicazioni biologiche di una partita di uva prodotta nel 2018, della quale era stata dichiarata la non biologicità, avendo ICEA riscontrato la contaminazione di quasi tutti gli appezzamenti aziendali con principi attivi non ammessi in agricoltura biologica.
Come già anticipato, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. – Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello affermando che sussiste la giurisdizione amministrativa, richiamando – tra l’altro – a sostegno della propria impugnativa una decisione di questa Sezione.
2.1 – Si è costituita in giudizio ICEA chiedendo il rigetto dell’impugnativa sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con ordinanza del 5 aprile 2019 n. 9678.
3. – Alla Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.
4. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
5. – La Corte regolatrice ha esaminato la problematica relativa alla giurisdizione in materia di certificazione biologica dei prodotti agricoli ritenendo che “gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli e a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all’esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un’attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi) sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono, in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”(Cass. civ., sez. un., ord. 5 aprile 2019 n. 9678).
Tale orientamento è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione del 28/1/2021 n. 1914 proprio in relazione alla sentenza di questa Sezione n. 4114/2019 richiamata dall’appellante.
Nella recentissima decisione la Cassazione ha richiamato il proprio precedente n. 9678/2019 ribadendo che le controversie intercorrenti tra gli organismi di controllo (quale è l’ICEA) e gli operatori hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo e, quindi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e ciò anche in seguito alle modifiche normativi intervenute mediante i Reg. n. 834/2007/CE e n. 889/2008/CE ed il d.lgs. n. 20/2018.
La suprema Corte ha anche rilevato che gli organismi di controllo non dispongono di discrezionalità amministrativa e che la delega ministeriale rilasciata in favore di tali enti non è che “l’esercizio di un potere di autorizzazione dell’autorità pubblica di vigilanza subordinato al rispetto della sussistenza di requisiti tassativi previsti dalla legge in campo agli organismi di controllo, di modo che risulti garantita l’obiettività ed assicurata l’efficienza dei controlli effettuati dagli organismi privati, che segnatamente nell’ambito dell’attività di certificazione, legata a parametri tecnici, operano secondo il diritto privato in adempimento di obbligazioni aventi fonte contrattuale con il produttore biologico, che si assoggetta alla relativa certificazione di conformità “.
La Corte di Cassazione ha quindi escluso che l’organismo autorizzato assuma la veste di pubblica amministrazione ex art. 7, comma 2, c,p.a., ovvero eserciti, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di certificazione, funzioni pubbliche.
6. – L’appello va dunque rigettato e va, pertanto, confermata la sentenza appellata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Sono fatti salvi gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
7. – Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti in considerazione dei relativi dubbi esistenti in giurisprudenza sulla giurisdizione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, in conferma della sentenza appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sono fatti salvi gli effetti dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 11 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere

 

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