E’ soggetta a Dichiarazione di inizio attività (Dia) la piantumazione

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 17 gennaio 2020, n. 429

La massima estrapolata:

L’articolo 18, comma 2, lett. k) del Regolamento edilizio comunale, in base al quale è soggetta a Dichiarazione di inizio attività (Dia) la piantumazione, ovvero la messa a dimora di piante arboree in viali e giardini secondo un progetto coerente di sistemazione dell’area, non si applica nel caso di mera sostituzione di piante morte con altre della stessa specie, come avvenuto nel caso di specie, poiché l’intervento esula dalla nozione in senso tecnico di piantumazione oggetto d’intervento della norma. Per la stessa ragione non si applica al caso in esame neppure il divieto di piantagioni ad essenza resinosa di alto fusto, anche per la realizzazione di siepi all’interno di nuclei abitati (specie se ciò può schermare l’esposizione al sole, con conseguente effetto di permanenza del ghiaccio nella strada), di cui agli articoli 53 comma 3 e 54 comma 3 del predetto Regolamento.

Sentenza 17 gennaio 2020, n. 429

Data udienza 25 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2009, proposto da
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Me. in Roma, via (…);
contro
Or. Ma. Ma. Gr., ed altri, rappresentate e difese dagli avvocati Sa. Co. e Re. Ci., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Re. Ci. in Roma, via (…);
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO SEZIONE II n. 03565/2008, resa tra le parti, concernente l’impugnativa dell’ordinanza di abbattimento di abeti rossi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore Marina Graziana Or. Ma., Bona Or. Ma. e Barbara Or. Ma.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Conte e Cuonzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il Comune di (omissis) ha interposto appello nei confronti della sentenza 14 novembre 2008, n. 3565 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, di accoglimento del ricorso delle signore Or. Ma. Ma. Gr., Bo. e Ba. avverso il provvedimento comunale in data 13 giugno 2008, recante ordine di abbattimento di nove abeti rossi, messi a dimora nel 2007, all’interno della proprietà privata, in via Pralongo 5, descritta al p.f. 1949/2, a confine con la strada comunale, e vietati nei nuclei abitati dall’art. 53 del regolamento edilizio, in quanto essenze resinose di alto fusto, nonché avverso il regolamento stesso, limitatamente all’art. 18 che assoggetta a D.I.A. le piantumazioni.
2. – Con il ricorso in primo grado le signore Or. Ma. hanno dedotto l’illegittimità dell’ordinanza gravata per incompetenza del funzionario che ha sottoscritto il provvedimento (responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica), nonché l’illegittimità dell’art. 18 del regolamento edilizio del Comune di Cortina che assoggetta a D.I.A., tra l’altro, le “piantumazioni”, la erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del regolamento edilizio comunale, nell’assunto che il divieto di piantagioni ad essenza resinosa di alto fusto all’interno di nuclei abitati non sia applicabile alla messa a dimora di nuovi abeti rossi, comunque specie autoctona, in luogo di altri nel contesto di un filare preesistente, nonché, ancora, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, la disparità di trattamento, nonché la violazione del d.lgs. n. 42 del 2004, per la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica regionale, necessaria anche per gli interventi relativi al piantamento, come al taglio, degli alberi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
3. – La sentenza appellata ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’ordinanza di abbattimento degli abeti rossi nell’assunto che la previsione dell’art. 18 del regolamento edilizio, che assoggetta a D.I.A. la piantumazione, “va ragionevolmente interpretata nel senso che l’acquisizione del titolo edilizio è necessaria non già per la sostituzione (con piante della stessa specie) di piante esistenti e rimosse per perimento, ma unicamente per la messa a dimora di piante nuove inesistenti nel sedime di collocazione, ovvero di piante diverse da quelle ivi preesistenti”, e che, per un ana ordine di considerazioni, riconducibili al fatto che la sostituzione di piante morte non determina effetti pregiudizievoli dei valori paesaggistici oggetto di protezione, tale intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
4. – Con il ricorso in appello l’amministrazione comunale di (omissis), mediante disamina dei motivi del ricorso introduttivo, e dunque oltrepassando l’ambito oggettivo della sentenza (che solo alcuni motivi ha trattato), censura tali statuizioni allegando, tra l’altro, la legittimità della disposizione del regolamento edilizio comunale da cui è inferibile che la messa a dimora di alberi e piante posti a recinzione richiede l’acquisizione del titolo edilizio, nonché l’autorizzazione paesaggistica, in ragione del vincolo paesaggistico ricadente su tutto il territorio comunale ai sensi del d.m. 10 giugno 1952.
5. – Si sono costituite in resistenza, con memoria di forma, le signore Or. Ma. Ma. Gr., Bo. e Ba..
6. – All’udienza pubblica del 25 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Va premesso che la Sezione con ordinanza 13 maggio 2019, n. 3118 ha disposto un’istruttoria finalizzata ad acquisire documentati chiarimenti in ordine all’intervenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Veneto per l’intervento di piantumazione, oggetto della presente controversia.
Il Comune di Cortina, onerato dell’incombente, ha depositato una relazione tecnica nella quale dà atto che è intervenuta, all’esito del procedimento per accertamento della compatibilità introdotto dalle appellate in data 5 novembre 2008, l’autorizzazione paesaggistica regionale in data 21 gennaio 2011, precisandone peraltro l’irrilevanza ai fini edilizi, a mente dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’assunto che la piantumazione degli abeti non era conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, e neppure al momento della rilevazione dell’abuso.
2. – Con questa precisazione, valida a sottrarre dal perimetro della controversia il motivo relativo alla violazione del vincolo paesaggistico, occorre ricordare che l’appello deduce anzitutto la legittimità dell’impugnato art. 18 del regolamento edilizio di Cortina che assoggetta a D.I.A. talune opere, tra cui l’intervento di piantumazione.
Il motivo è infondato, o, per meglio dire, inammissibile.
La sentenza non ha infatti, come rilevato dalla stessa amministrazione appellante, accertato l’illegittimità della predetta disposizione regolamentare, ma ha interpretato la medesima nel senso che l’acquisizione del titolo edilizio è necessaria “non già per la sostituzione (con piante della stessa specie) di piante esistenti e rimosse per perimento, ma unicamente per la messa a dimora di piante nuove inesistenti nel sedime di collocazione, ovvero di piante diverse da quelle ivi preesistenti”. Ciò nella condivisibile considerazione che “la mera sostituzione di piante morte con altre vive della medesima specie non integra, infatti, una trasformazione urbanistica, ma, anzi, implica e comporta il permanere (ancorchè sotto il profilo della ricostituzione) dell’originaria situazione, con conseguente non assoggettabilità di siffatto intervento a titolo abilitativo”.
Va precisato come peraltro la motivazione di tale statuizione non sia stata neppure specificamente censurata, salvo che con il non argomentato auspicio che si debba andare in diverso avviso.
3. – Deduce inoltre l’appellante amministrazione la non contraddittorietà del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del regolamento edilizio, nel senso che l’abete rosso è specie autoctona, e dunque piantumabile (norma generale), ma non all’interno dei nuclei abitati, in quanto albero ad essenza resinosa ad alto fusto (norma speciale), con conseguente legittimità dell’ordinanza di abbattimento.
Allega ancora l’appellante, esplicitando la ratio della previsione speciale, volta ad evitare la presenza di specie arboree che schermano, in ragione della loro conformazione, l’esposizione al sole, con conseguente effetto di permanenza del ghiaccio nella strada, che deve dunque ritenersi legittimo il divieto di piantagione di nuovi esemplari anche se collocati all’interno di un preesistente filare.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero, se anche può condividersi la premessa sul rapporto sistemico tra le due norme regolamentari, manca il presupposto di applicazione dell’art. 53, comma 3, che vieta “l’uso di piantagioni ad essenza resinosa di alto fusto, anche per la realizzazione di siepi almeno all’interno dei nuclei abitati”, in quanto la mera sostituzione di piante morte (nel caso di specie in numero di nove) non dà luogo a piantumazione in senso tecnico, intesa, secondo la botanica, quale messa a dimora di piante arboree, in viali e giardini, secondo un progetto coerente di sistemazione dell’area, operazione che, proprio in quanto tale, costituisce il minimum che consente di postulare una trasformazione urbanistica richiedente il titolo abilitativo.
4. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La peculiarità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero – Presidente FF
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere

 

 

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