È legittima l’ordinanza sindacale che nel periodo emergenziale da coronavirus limita le uscite per gli acquisti di generi alimentari

Consiglio di Stato, Sezione terza, Decreto 17 aprile 2020, n. 2028.

La massima estrapolata:

È legittima l’ordinanza sindacale che nel periodo emergenziale da coronavirus limita le uscite per gli acquisti di generi alimentari. Secondo il Consiglio di Stato, di fronte all’esigenza di tutelare la salute pubblica, possono essere compresse alcune libertà individuali e in particolare il diritto di approvvigionamento alimentare, che può essere regolato quanto a tempi e criteri, per evitare assembramenti.

Decreto 17 aprile 2020, n. 2028

Data udienza 17 aprile 2020

Tag – parola chiave: Covid-19 – Obbligo di non uscire dalla abitazione – Limitazioni agli acquisti di generi alimentari – Ordinanza sindacale – Non va sospesa

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3235 del 2020, proposto dai sigg.ri An. Ab., ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. An. e An. Ro.i, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Prima n. 122/2020, resa tra le parti, concernente le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che occorre, in via preliminare, valutare la impugnabilità del decreto cautelare presidenziale, alla luce delle disposizioni del c.p.a. e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, progressivamente consolidatasi in materia secondo canoni di interpretazione costituzionalmente orientata:
Ritenuto che, nel caso in esame, il decreto presidenziale, salva la valutazione collegiale di competenza dello stesso T.A.R. Sardegna nella sede cautelare, non incide su posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale fissata per il 6 maggio p.v.;
Considerato, in particolare, che già questo Consiglio di Stato (cfr. decr. n. 1553/2020) ha ritenuto che la valutazione, quale priorità nazionale, dell’interesse generale alla rigorosa prevenzione anti-Covid19, non consenta di ritenere irragionevolmente compressi, per il periodo della emergenza, diritti, pur rilevanti e fondamentali, dei privati istanti in relazione ad esigenze (quali le modalità di approvvigionamento alimentare, come nel caso di specie) che ovviamente possono essere regolate quanto ai tempi e criteri, nell’interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello avverso il decreto presidenziale impugnato.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2020.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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