E’ escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP

Consiglio di Stato, Sentenza|16 febbraio 2021| n. 1434.

E’ escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP, ritenendo infondate le censure di illegittimità dell’art. 2 del D.M. n. 374 del 2017, nella parte in cui si consente l’ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia esclusivamente ai soggetti in possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito dei concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti.

Sentenza|16 febbraio 2021| n. 1434

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Graduatorie di circolo e di istituto – Personale docente ed educativo – D.M. n. 374 del 2017 – Titolo di accesso per le classi di concorso – Insegnamento tecnico pratico – Abilitazione – Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/2016 – Diploma Itp – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10247 del 2018, proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Lu. Fa., ed altri non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ma. Fi., Ma. Fi. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis n. 04686/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lu. Fa., ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Francesco De Luca nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 svoltasi ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25 Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Gli odierni appellati, proponendo ricorso straordinario, hanno impugnato: a) il D.M. n. 374 del 2017, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, nella parte in cui – all’art. 2 – non prevede il titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016), quale titolo idoneo per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto; b) dello stesso D.M. n. 374 del 2017 nella parte in cui – all’art. 4 – prevede che, ai fini dell’inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto, l’aspirante deve aver già conseguito il titolo di abilitazione (e non anche il titolo di idoneità all’insegnamento); c) del modello A.1 di richiesta delle graduatorie di II fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/20, siccome riservato agli insegnamenti per cui l’aspirante è in possesso di abilitazione (e non anche il titolo di idoneità all’insegnamento); d) di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, e per quanto occorrente, il decreto del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312, recante l’indizione per l’anno accademico 2014/2015 di una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto l’attivazione dei corsi di tirocinio formativo attivo predetti in favore degli insegnanti tecnico pratici ai fini del conseguimento dell’abilitazione per le classi di concorso di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016).
Agendo in sede straordinaria i ricorrenti in primo grado hanno dedotto di essere insegnanti tecnico pratici (in sigla ITP) in possesso di un titolo valido per l’insegnamento delle discipline di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016), nonché di avere presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, che tuttavia non avrebbe potuto essere accolta in quanto le disposizioni ministeriali impugnate non prevedevano il titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico quale titolo idoneo per l’inclusione nella seconda fascia delle predette graduatorie.
A fondamento del ricorso gli istanti ricorrenti in primo grado hanno dedotto di essere in possesso di un titolo idoneo per l’accesso all’insegnamento richiesto ai sensi della tabella C del Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e valido per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell’art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Pertanto, posto che l’art. 5, comma 3, DM n. 131 del 2007 legittimerebbe all’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto tutti i docenti con titolo idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra, i ricorrenti avrebbero dovuto ritenersi in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Il termine “idoneità all’insegnamento” ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie de quibus, riferito alle classi di concorso di cui alla Tabella C del DM del 30 gennaio 1998, non sarebbe sinonimo di “abilitazione”, riferendosi, invece, all’idoneità del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento richiesto ai sensi della tabella C del previgente DM n. 39/1998.
La richiesta del possesso di un titolo abilitativo ulteriore rispetto al titolo di accesso per la propria classe concorsuale si porrebbe, inoltre, in contrasto con le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 206/2007, tenuto conto che l’abilitazione, in base alla nuova normativa di matrice comunitaria, non costituirebbe titolo per l’accesso all’insegnamento, rappresentando semmai un titolo culturale che non potrebbe, tuttavia, condizionare l’esercizio dell’attività d’insegnamento e l’inclusione nei processi di stabilizzazione destinati ai precari storici.
2. A seguito di atto di opposizione della controinteressata Sig.ra Fina Mariantonietta, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale dinnanzi al Tar Lazio, Roma.
3. Il Tar, a definizione del giudizio, ha accolto il ricorso, rilevando che:
– alla procedura concorsuale per cui è causa non potevano non essere ammessi i candidati in possesso di diploma c.d. I.T.P., pur se non abilitati, tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non fossero stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari;
– diversamente, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato, in spregio quindi non solo, e non tanto, dell’art. 97, comma 3, Cost., ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento, dovendosi pertanto propugnare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015, nel senso che queste norme del tutto legittimamente richiedono (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi al concorso de quo, al contempo però non precludendo la perdurante applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994 in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – deve prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”, nei sensi cioè di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto (così, ancora, l’ord. n. 1836 del 2016 cit.);
– ai fini di ritenere provata in giudizio la circostanza fondamentale – ossia che, per la classe di concorso di carattere tecnico-pratico afferente al diploma in possesso della parte ricorrente, non sia effettivamente stato mai attivato alcuno specifico percorso di formazione prima dell’indizione del concorso -, è sufficiente l’allegazione di tale circostanza ad opera della parte ricorrente e la mancata contestazione, sul punto, da parte dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.: sul punto l’amministrazione resistente non aveva replicato o illustrato alcunché in ordine a un’eventuale attivazione di percorsi abilitanti ordinari per ciascuna delle menzionate classi di concorso.
4. Il Ministero resistente ha appellato la sentenza di prime cure, denunciandone l’erroneità con l’articolazione di due motivi di impugnazione e la richiesta di misure cautelari di cui all’art. 98 c.p.a.
5. Le parti appellate si sono costituite in giudizio con memoria del 4.2.2019, resistendo all’appello.
6. La Sezione con ordinanza n. 666 dell’8.2.2019 ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
7. Le parti appellate hanno ulteriormente argomentato le proprie conclusioni con memoria del 3 febbraio 2020.
8. A seguito di due rinvii di udienza – il primo, disposto all’udienza del 5.3.2020, in accoglimento di un’istanza all’uopo avanzata in data 1.3.2020 dalle appellate, il secondo, disposto all’udienza del 7.4.2020, ai sensi dell’art. 84 commi 1 e 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 – l’udienza di discussione dell’appello è stata fissata per il giorno 26 aprile 2020.
9. In vista dell’udienza pubblica le parti appellate hanno depositato un’ulteriore memoria difensiva in data 9.10.2020; in data 19.11.2020 è stata depositata, altresì, una rinuncia all’appello del Sig. Gu. Fr..
10. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 26 novembre 2020.

DIRITTO

1. L’atto di appello consta di due motivi di impugnazione, esaminabili congiuntamente per ragioni di connessione.
Con il primo motivo di appello è censurata la nullità della sentenza di prime cure, per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per vizio motivazionale e per motivazione carente, tenuto conto che il Tar avrebbe accolto il ricorso “sulla scorta di una motivazione non rispondente al tenore delle argomentazioni contenute nel ricorso di controparte”.
In particolare, il Tar avrebbe errato nella qualificazione della domanda, tenuto conto che i richiami operati nella pronuncia gravata afferivano a distinta fattispecie, concernente l’accesso degli insegnanti tecnico pratici alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 106/16, non conferente rispetto al caso esaminato.
Con il secondo motivo di appello è censurata l’erroneità della sentenza di prime cure, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 19/2016, tenuto conto che la circostanza per cui il diploma ITP sia inserito nell’elenco dei titoli idonei allo svolgimento delle prove concorsuali non consentirebbe di attribuire allo stesso valenza abilitante; sicché non potrebbe giustificare l’inserimento degli I.T.P. nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati all’insegnamento.
In particolare, secondo la prospettazione ministeriale, dovrebbe ritenersi che “il dato normativo sia incontestabile e che, pertanto, l’inserimento tardivo degli ITP con il solo titolo di studio nelle graduatorie di istituto di II fascia non sia possibile”.
La disciplina dettata dagli artt. 2 e 3, comma 2, DPR n. 19/2016 riguarderebbe, infatti, l’individuazione dei titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale, ma non consentirebbe di ritenere tali titoli idonei anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia.
L’impossibilità di riconoscere valenza abilitante al titolo posseduto dagli ITP discenderebbe anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
2. Nel controdedurre ai motivi di appello le parti private hanno rilevato che:
– il D.M. n. 374 del 2017, nella parte in cui – all’art. 2 – non prevedeva il titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016), quale titolo idoneo per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, era già stato annullato dalla sentenza definitiva (già passata in giudicato) del TAR del Lazio n. 4024/18;
– in particolare, i decreti che disciplinano l’aggiornamento delle graduatorie di istituto avrebbero natura di bando e comunque di atto generale a contenuto oggettivamente regolamentare;
– il che sarebbe desumibile anche da quanto statuito dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2019, che ha escluso la valenza di atto amministrativo generale dei decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in quanto destinati a soggetti determinati (docenti già iscritti nella graduatoria), mentre nel caso di specie si farebbe questione di decreti regolanti requisiti generali di ammissione e, dunque, rivolti ad una platea di destinatari non determinabili a priori;
– per l’effetto, il giudicato di annullamento formatosi in relazione al DM n. 374 del 2017 produrrebbe un’efficacia erga omnes -come riconosciuto anche dallo stesso Miur in relazione ad altri decreti recanti la fissazione dei criteri di inserimento o aggiornamento delle graduatorie d’istituto- e, pertanto, avrebbe consentito ai docenti tecnico pratici di ottenere l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
– la seconda fascia delle graduatorie non sarebbe, comunque, riservata ai soli docenti abilitati all’insegnamento, ma anche ai docenti titolari di titoli idonei per l’accesso all’insegnamento, richiedendo il possesso di un titolo valido per la partecipazione ai concorsi a cattedre;
– occorrerebbe, dunque, individuare come titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto non soltanto i titoli di abilitazione, ma anche i titoli di idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedre, tenuto conto che l’art. 5, comma 2, D.M. 13 giugno 2007, nel disciplinare la II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, fa riferimento a: “gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”; dovendosi, per l’effetto, intendere come specifica idoneità a concorso l’idoneità a partecipare a concorso a cattedre;
– gli appellati risulterebbero in possesso di un titolo idoneo ai fini dell’insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, del D.P.R. n. 19/2016, nonché transitoriamente idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 402 d.lgs. n. 297/94, 3, comma 2, d.P.R. n. 19/2016 e 22, comma 2, D. Lgs. n. 59 del 2017, confermato dal D.M. n. 92 dell’8.2.2019;
– pertanto, gli appellati sarebbero in possesso di un titolo transitoriamente idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre e, in quanto tale, utile per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
– in ogni caso, non sarebbero stati attivati percorsi ordinari di abilitazione in relazione agli insegnanti tecnico pratici.
Le parti appellate hanno, altresì, chiesto di rimettere all’Adunanza Plenaria le questioni riguardanti:
a) il regime transitorio del titolo di studio tecnico pratico ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto (riservate agli insegnanti in possesso di un titolo abilitante oppure comunque idoneo per la partecipazione ai concorsi);
b) l’efficacia erga omnes delle sentenze di annullamento dei decreti ministeriali che fissano in via generale e astratta i criteri di inserimento nelle graduatorie d’Istituto.
3. Preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità della rinuncia depositata in data 19.11.2020.
Tale atto, in particolare, si traduce in una dichiarazione del Sig. Gu. “di voler rinunciare al ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per l’impugnazione della sentenza definitiva n. 4686/20189 in riferimento al procedimento innanzi al Tar Lazio RG 11601/2017 per sopravvenuta carenza di interesse…”.
La rinuncia de qua, pertanto, è riferita esclusivamente all’atto di appello, che tuttavia nella specie è stato proposto dal Ministero e, dunque, non rientra nella disponibilità della parte appellata; la quale avrebbe potuto rinunciare al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza emessa in suo accoglimento, ma non avrebbe potuto disporre dell’altrui iniziativa processuale.
Pertanto, in assenza di diversi elementi interpretativi, non potendo riferirsi la rinuncia se non al ricorso in appello, la stessa deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva, non spettando all’appellato la rinuncia all’altrui impugnazione.
4. Ciò premesso, i motivi di appello risultano fondati.
5. In primo luogo, risulta fondata la censura con cui il Ministero denuncia la nullità della sentenza di prime cure per difetto di motivazione, avendo il Tar argomentato la propria decisione – di accoglimento del ricorso – sulla base di rationes decidendi non conferenti rispetto al caso esaminato.
In particolare, il Tar ha operato un riferimento alla giurisprudenza di primo grado formatasi sulla possibilità per gli insegnanti tecnico pratici di prendere parte alle procedure concorsuali, quando, nella specie, si fa questione, anziché di ammissione ad un concorso pubblico, di iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
L’error in procedendo in cui è incorso il primo giudice emerge, testualmente, dalla sentenza gravata, avendo il Tar presupposto che il ricorso fosse riferito al “concorso indetto con il decreto n. 106 oggi impugnato”, quando, invece, in prime cure non risultava impugnato il decreto n. 106, riferito all’indizione di una procedura concorsuale, bensì il D.M. n. 374 del 2017, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20.
Il difetto motivazionale, tuttavia, non si traduce in un vizio idoneo a giustificare la rimessione della causa al primo giudice, imponendo di pronunciare in sede di appello sulla domanda proposta dinnanzi al Tar, come confutata dall’Amministrazione con il secondo motivo di impugnazione.
6. Al riguardo, il Collegio ritiene di dovere confermare i precedenti della Sezione con i quali “è stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6762; Sez. VI, 24 luglio 2019, n. 5240; id, 23 luglio 2018, n. 4507; da ultimo, sentenze nn. 1431 e 6595 del 2020), ritenendo infondate le censure di illegittimità dell’art. 2 del decreto-ministeriale n. 374 del 2017, nella parte in cui si consente l’ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia esclusivamente ai soggetti in possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito dei concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti”” (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7066; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 683 e 27 gennaio 2020, n. 628).
In subiecta materia, alla stregua dei citati precedenti, emerge che:
– il presente contenzioso riguarda la possibilità per gli odierni appellati, titolari di diploma per l’insegnamento tecnico pratico, di essere inseriti nella graduatoria di II fascia di circolo e d’istituto;
– siffatte graduatorie, utilizzabili per assegnare le supplenze in un singolo istituto, sono ordinate in tre fasce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell’art. 5, comma 3, decreto ministeriale del 13 giugno 2007 n. 131: nella prima fascia, che non rileva direttamente ai fini di causa, sono inclusi i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; nella seconda fascia, sono iscritti i docenti forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE; nella terza fascia sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento;
– l’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedere alle graduatorie de quibus, oltre che per intraprendere la professione di insegnante partecipando al relativo concorso, è stata introdotta dall’art. 4 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341;
– tale disposizione, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione di durata non inferiore a due anni, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale;
– secondo il testo della norma stessa, infatti, “[c]on una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”;
– la citata legge n. 341 del 1990 ha dunque introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un’innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l’abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti ITP -che risultano privi di laurea – potessero conseguire l’abilitazione stessa e quindi accedere al concorso;
– il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi confermato anche dal recente d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in base al quale, secondo l’art. 5, per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la c.d. laurea breve (ed ai limitati fini dell’accesso al concorso deve leggersi la disciplina transitoria di cui all’articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017);
– una deroga espressa al descritto assetto ordinamentale ? in cui l’abilitazione costituisce un requisito necessario per l’esercizio delle mansioni di docente anche con riferimento agli incarichi di docenza temporanei ed in cui il ricorso a docenti non abilitati (od impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze è ben circoscritto in quanto giustificato da particolari contingenze ? non si rinviene nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che la stessa parte ricorrente appellata ha citato, né altrove;
– né può argomentarsi diversamente sulla base della disciplina recata dal d.P.R. n. 19 del 2016, che individua, in realtà, i titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale, senza prevedere che tali titoli possano valere anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia (le quali restano precluse, come si è detto, ai soggetti privi della abilitazione stessa);
– va poi aggiunto che tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, non attribuendo l’art. 51 Cost. un diritto indiscriminato ad accedere ai pubblici impieghi; non è nemmeno decisivo il rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati (quest’ultimo aspetto, oltretutto, attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di inficiare la norma primaria come innanzi interpretata);
– difatti, tale circostanza potrebbe giustificare la partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l’abilitazione per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale;
– per contro, la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche – sulla funzione del percorsi abilitanti cfr. Corte costituzionale, 28 maggio 2019, n. 130) non può consentire l’iscrizione nella seconda fascia, la quale consente direttamente l’insegnamento;
– né potrebbe diversamente argomentarsi sulla base della disciplina europea dettata dalle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, tenuto conto che, come precisato da questo Consiglio, “non sussiste l’asserita violazione, erronea e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, relative al sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Infatti, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che “i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento per assegnare un posto di lavoro, la disciplina comunitaria limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, però secondo le relative procedure di selezione e di reclutamento colà vigenti (cfr. C. giust. UE, VIII, 17 dicembre 2009 n. 586)”; inoltre, la stessa direttiva “non esclude punto che ciascun Stato membro possa subordinare l’accesso ad una professione regolamentata (ammesso che tale sia il reclutamento a pubblici impieghi) al possesso di determinate qualifiche professionali”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1516/2017). Il disposto dell’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 che statuisce che “il dirigente scolastico può utilizzare i docenti di classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, appare, invece, del tutto inconferente nella fattispecie, in quanto da tale normativa non è desumibile in alcun modo il valore abitante del titolo di studio ITP” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6868); nonché “non risulta infine pertinente la dedotta violazione del d.lgs. 206/2007 e della Direttiva 2005/36/CE dal momento che tali corpi normavi riguardano il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, essendo pertanto irrilevanti nel caso in esame, in cui si tratta della validità da riconoscere in Italia ad un presunto titolo professionale formato per intero nell’ordinamento interno” (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8212)
– si deve quindi escludere l’idoneità del titolo posseduto dagli ITP a legittimare l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie per cui è causa.
7. La legittimazione degli odierni appellati ad iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie de quibus non potrebbe essere riconosciuta neanche avendo riguardo alle specifiche censure riproposte dagli appellati nella presente sede, incentrate sulla sussistenza di un giudicato esterno – di annullamento del D.M. n. 374 cit. – invocabile nel presente giudizio e sulla titolarità di titoli di studio idonei a consentire transitoriamente la partecipazione ai concorsi a cattedra.
8. Sotto il primo profilo, pure prescindendo dalla carenza probatoria dell’eccezione di giudicato esterno, non risultando prodotta la sentenza da cui gli appellati argomentano le proprie deduzioni, né risultando asseverata la formazione della cosa giudicata, si rileva che tale sentenza non è idonea a produrre un effetto conformativo nell’ambito dell’odierno giudizio.
Preliminarmente, deve ammettersi la possibilità per il Collegio di prendere visione della sentenza invocata dalle parti appellate mediante consultazione del sito istituzionale della giustizia amministrativa.
Le pronunce giudiziarie, in quanto concorrono a delineare la regula iuris del caso concreto, possono sotto tale profilo essere assimilate agli elementi normativi (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018 e Sez. 1, ordinanza n. 24162 del 2017) e, pertanto, sono conoscibili dal giudice procedente.
Le sentenze del giudice amministrativo, oltre ad essere soggette a pubblicazione – al pari di tutti i provvedimenti giurisdizionali – mediante il deposito presso la segreteria del giudice che le ha pronunciate (momento in cui l’atto giurisdizionale viene ad esistenza – cfr. Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569), sono pure rese accessibili attraverso il loro inserimento nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) e, quindi, sono consultabili anche dal Collegio giudicante ai fini della decisione.
Sotto tale ultimo profilo, si osserva, infatti, che, ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. n. 82/2005, “1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003”; così come, ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. n. 196/2003, “1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo”.
Ne deriva che il giudice amministrativo, nella soluzione delle controversie di cui è investito, ha la possibilità di consultare direttamente il sito istituzionale, prendendo in tale modo cognizione dei provvedimenti giurisdizionali -anche invocati dalle parti- suscettibili di influire sulla decisione, non soltanto quale giudicato esterno invocabile nell’ambito del giudizio pendente in funzione conformativa o preclusiva delle domande ivi proposte, ma anche come precedente cui comunque riferirsi per la soluzione di questioni analoghe; profilo, quest’ultimo, valorizzato dal codice del processo amministrativo ai sensi degli artt. 74 (in materia di sentenza in forma semplificata) e 88, comma 2, lett. d) (relativamente alla motivazione della sentenza), essenziale per garantire la certezza del diritto, sub specie di prevedibilità delle decisioni giudiziarie e di coerenza degli accertamenti giurisdizionali.
Pertanto, la sentenza n. 4024 del 2018 del Tar Lazio, Roma, in quanto presente sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, sebbene non prodotta in giudizio su iniziativa della parte interessata, può essere esaminata ai fini della decisione.
La sentenza de qua, in particolare, ha pronunciato su un ricorso con cui “i ricorrenti hanno infatti impugnato il D.M. n. 374 del primo giugno 2017, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, nella parte in cui, all’art. 2, non prevede il titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016), quale titolo idoneo all’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto”.
Il Tar ha accolto il ricorso, rilevando che “nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP prima dell’emanazione del D.M. n. 249/2010, con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n. 39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP”.
Il Tar ha invece rigettato sia le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti di essere inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto in funzione del valore abilitante del diploma professionale, “in quanto esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo”, sia, “difettando dei relativi presupposti”, la domanda di condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione convenuta ad adottare, in favore dei ricorrenti, il relativo provvedimento di inclusione nelle graduatorie oggetto del contendere, facendo salvi “i conseguenti provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare per i ricorrenti che abbiano effettivamente presentato la relativa domanda di inserimento previa valutazione, caso per caso, circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998″.
Per l’effetto, il Tar ha annullato l’art. 2 e 4 bis del D.m. n. 374/2017, nei limiti di cui in motivazione.
La sentenza n. 4024 del 2018, benché formalmente discorra di annullamento del dm n. 374 del 2017 “nella parte in cui all’art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP”, in realtà, assume la natura di accertamento della fondatezza della pretesa attorea all’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia di istituto, al ricorrere dell’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998; valutazione, quest’ultima, rimessa alla sede amministrativa.
Il giudice, in altri termini, accogliendo il ricorso, non ha annullato una previsione ministeriale operante erga omnes, bensì ha integrato il testo ministeriale impugnato, accertando l’idoneità, ai fini dell’inserimento in seconda fascia delle graduatorie de quibus, anche del Diploma ITP conseguito prima dell’emanazione del D.M. n. 249/2010, con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n. 39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria, confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.
Trattasi, dunque, di sentenza di accertamento produttiva di effetti conformativi a carico dell’Amministrazione scolastica, operante esclusivamente in favore delle parti processuali vittoriose nell’ambito del relativo giudizio, in applicazione del principio generale ex art. 2909 c.c. per cui il giudicato non è invocabile da terzi estranei al processo in cui si è formato.
Proprio la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2019, richiamata dagli appellati a fondamento delle proprie deduzioni, depone per il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno.
Con tale precedente, infatti, si è precisato:
– da un lato, che gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal tipo di atto annullato; b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto; c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l’estensione; in ogni caso, “l’inscindibilità riguarda solo l’effetto di annullamento (l’effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri. 31. Ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi). Secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell’obbligo conformativo o dell’accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561)”;
– dall’altro, che le pronunce aventi un dispositivo formalmente di annullamento, tese ad annullare un atto nella parte in cui non prevede una previsione favorevole al ricorrente, in realtà hanno una natura di accertamento; in particolare, “le (sette) sentenze del Consiglio di Stato che hanno accolto i ricorsi contro il d.m. n. 235 del 2014, sebbene rechino un dispositivo formalmente di annullamento, in realtà non annullano alcunché, ma accertano la pretesa dei ricorrenti all’inserimento nelle GAE, con i conseguenti effetti conformativi nei confronti del MIUR. Si tratta, quindi, di sentenze non propriamente caducatorie, ma additive/ordinatorie, fondate sull’accertamento della fondatezza della pretesa di ottenere l’iscrizione in graduatoria. In altri termini, il decreto ministeriale n. 235 del 2014, non è stato caducato, neanche in parte, dalle sentenze in esame, né avrebbe potuto esserlo, in quanto, come si è evidenziato, il suo contenuto era diretto esclusivamente a disciplinare la posizione di quanti erano già inseriti in graduatoria, senza recare alcuna previsione escludente sui requisiti di accesso alle GAE. Non a caso il d.m. è stato annullato (genericamente) “nella parte in cui non consente ai ricorrenti l’inserimento nelle GAE”. Genericamente, nel senso che non è stata individuata alcuna specifica disposizione escludente”.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza Plenaria, si conferma che la sentenza n. 4024/18 cit. del Tar Lazio, annullando il decreto ministeriale nella parte in cui, genericamente, esclude e, dunque, non consente agli ITP di iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, non ha annullato una previsione ministeriale – il che sarebbe avvenuto, ad esempio, nel caso in cui uno dei titoli ammessi ai fini dell’iscrizione fosse stato reputato illegittimo, con conseguente annullamento della relativa prescrizione amministrativa – bensì ha accertato l’illegittimità del decreto ministeriale, per non avere previsto tra i titoli di ammissione anche quelli posseduti dagli ITP conseguiti prima dell’emanazione del D.M. n. 249/2010, producendo effetti conformativi a carico dell’Amministrazione, tenuta a valutare se i titoli allegati dai ricorrenti conseguiti prima dell’emanazione del D.M. n. 249/2010, siano riferibili a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n. 39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria, confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.
Facendosi questione di pronuncia di accertamento, posto che “gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell’obbligo conformativo o dell’accertamento della pretesa contenuto nel giudicato”, la sentenza de qua non è invocabile nell’ambito del presente giudizio dagli odierni appellati, producendo un effetto limitato alle parti del processo a definizione del quale è stata resa.
In ogni caso, si osserva che l’impossibilità per gli appellati di iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto non deriva soltanto dal DM n. 374/17, bensì anche dall’art. 5, comma 2, DM 13 giugno 2007, che individua i requisiti di iscrizione da possedere a tali fini, facendo riferimento ai titoli di abilitazione all’insegnamento e all’idoneità a concorso, che, come si vedrà infra, non può essere intesa come mero possesso di un titolo transitoriamente idoneo a consentire la partecipazione a pubblici concorsi.
La sentenza n. 4024 del 2018 non ha annullato il DM 13 giugno 2007, che, pertanto, continuerebbe ad impedire l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto de quibus nei confronti dei docenti terzi al relativo giudizio (quali sono gli odierni appellati), non beneficiari di una pronuncia giurisdizionale di accertamento idonea a conformare il singolo rapporto sostanziale.
9. Non risulta meritevole di favorevole apprezzamento neanche la deduzione, svolta dagli appellati, circa la possibilità di intendere l’espressione usata dall’art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007 di “idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” come riferibile al titolo di idoneità per la partecipazione al concorso, con la conseguenza che gli appellati dovrebbero ritenersi legittimati all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie de quibus, in quanto in possesso di un titolo “transitoriamente valido per l’accesso all’insegnamento tecnico pratico e per la partecipazione ai concorsi a cattedre ai sensi regime derogatorio e transitorio per gli insegnanti tecnico pratici così come previsto dapprima dall’art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successivamente prorogato dall’art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016 e dall’art. 22, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” (pagg. 2-3 memoria 3.2.2020).
Al riguardo, la Sezione -con indirizzo da confermare anche nel presente giudizio- ha recentemente rilevato che “Con particolare riferimento alla norma transitoria invocata, ed oggetto di approfondimento istruttorio, va evidenziato come siano rilevanti gli elementi forniti dall’amministrazione in sede istruttoria. Parte appellata invoca la transitoria validità per l’accesso all’insegnamento tecnico pratico e per la partecipazione ai concorsi a cattedre ai sensi dell’art. 22, comma 2 d.lgd. 59 cit., che così testualmente dispone: “I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”. Invero, la disciplina invocata si riferisce ad una fattispecie ben diversa, relativa all’individuazione dei titoli idonei alla partecipazione alle procedure di carattere concorsuale, rispetto a quella oggetto di disciplina con i provvedimenti impugnati, i quali riguardano il conferimento di supplenze, senza che la norma predetta possa costituire un generale riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto. Su tale versante, restano quindi pienamente valide le conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza della sezione, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Adunanza plenaria, alle cui note decisioni nn. 11 del 2017, 4 e 5 del 2019, occorre rinviare” (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7066).
Il regime transitorio invocato dagli appellati non può ritenersi, dunque, dirimente ai fini del presente giudizio.
L’art. 22 comma 2 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (così come l’art. 402 D. Lgs. n. 297/94), in particolare, deve essere interpretato restrittivamente: essendo una disposizione temporanea e transitoria, essa legittima solo le attività espressamente consentite in via eccezionale (ossia la partecipazione a concorsi), non potendo essere invocata per fattispecie differenti, quali l’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
Parimenti, anche in relazione all’articolo 3, comma 2 del d.p.r. n. 19 del 2016, relativo alle classi di concorso, la Sezione ha rilevato che trattasi di riferimento ad una disposizione inconferente, in quanto riguardante l’individuazione dei titoli validi ai fini della partecipazione a procedure di carattere concorsuale e non dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6500).
Non potrebbe argomentarsi diversamente neanche sulla base del D.M. n. 92 dell’8.2.2019, concernente le procedure di specializzazione sul sostegno: tale decreto, nella parte in cui richiede il possesso dei requisiti ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 59 del 2017 per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025, da un lato, in ragione della sua portata eccezionale, non potrebbe applicarsi a fattispecie ulteriori rispetto a quelle regolate, non operando, dunque, ai fini dell’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie per cui è causa; dall’altro, conferma la necessità che, per estendere ad ulteriori ambiti di materia la rilevanza dei titoli transitoriamente idonei a consentire la partecipazione alle procedure concorsuali, sussista una disposizione espressa che provveda in tale senso; una tale previsione, come osservato, non è riscontrabile in relazione all’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Ne deriva che l’art. 5 comma 3 del D.M.n. 131 del 2007 non può essere interpretato se non nel quadro dell’evoluzione del sistema (supra richiamata) che ha legato ormai al possesso della laurea breve il requisito, del quale gli appellati sono privi, per l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie de quibus.
10. In assenza di contrasti giurisprudenziali, ritenendo il Collegio di confermare la giurisprudenza della Sezione, non si ravvisano i presupposti per la rimessione all’Adunanza Plenaria delle questioni oggetto di giudizio e segnalate dagli appellati con memorie del 3.2.2020 (pag. 17) e 9.10.2020 (pag. 16).
11. In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, l’appello va accolto e, in conseguenza, in riforma dell’appellata sentenza, va respinto il ricorso originario.
La particolarità del caso esaminato giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *