Diniego di autorizzazione paesaggistica

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 20 agosto 2019, n. 5757.

La massima estrapolata:

Il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, perché possa considerarsi legittimo sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione, nel rispetto del principio scolpito nell’art. 3, L. n. 241/1990, che costituisce il precipitato normativo di fonte legislativa al principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., deve contenere una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera con riferimento alla quale l’autorizzazione è richiesta, dovendo la motivazione doverosamente corrispondere ad un modello che contempli la descrizione, dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Sentenza 20 agosto 2019, n. 5757

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2018, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via (…);
contro
la società Pr. Ca. S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Al. Gr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ga. in Roma, via (…);
nei confronti
della Regione Puglia e del Comune di (omissis), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 6 luglio 2017 n. 1101, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della società Pr. Ca. e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza 23 marzo 2018 n. 1362, con la quale la Sezione ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari proposta dall’amministrazione appellante;
Esaminate le ulteriori memorie e i documenti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 19 marzo 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi l’avvocato Ma. Al. Gr. nonché l’avvocato dello Stato Al. Pe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello il Ministero dei beni e delle attività culturali (d’ora in poi, per brevità, MIBAC) ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 6 luglio 2017 n. 1101, con la quale è stato accolto il ricorso (R.G. n. 1889/2016) proposto dalla società Pr. Ca. S.r.l. ai fini dell’annullamento della nota del 17 ottobre 2016 prot. 9217, con cui è stata trasmessa alla predetta società la determina del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia n. 328 del 19 settembre 2016, mediante la quale è stato negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente al progetto per la realizzazione di un complesso residenziale localizzato sui lotti nn. (omissis) del Comparto (omissis) in località (omissis), (omissis) nonché delle note 20 giugno 2016 prot. 9259 e 9 agosto 2016 prot. 1425 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.
2. – Dalla documentazione depositata in atti, sia nel corso del primo che in occasione del secondo grado di giudizio, può ricostruirsi la vicenda contenziosa qui in esame, nei limiti di quanto è di interesse per la decisione dell’appello, come segue:
– la società Pr. Ca. S.r.l. è proprietaria di alcune aree site in (omissis), località (omissis), ricadenti nell’ambito del Comparto n. (omissis) del PRG vigente e corrispondenti ai lotti nn. (omissis). Dette aree ricadono in zona (omissis) e, con riferimento ad esse, le N.T.A. del P.R.G. prescrivono la destinazione d’uso “Residenziale, commerciale, attività ricettive e ricreative” mediante l’insediamento di tipologie edilizie “Edifici isolati e a schiera”;
– il Comune di (omissis), con delibera del Consiglio comunale n. 48 del 13 ottobre 1998, aveva adottato il Piano di lottizzazione relativo al Comparto n. (omissis), Piano di lottizzazione che riceveva il parere favorevole dell’ente proposto alla tutela del vincolo idrogeologico ex r.d. 3267/1923 (grazie al nulla-osta idrogeologico rilasciato dalla Regione Puglia-Ispettorato ripartimentale Foreste di Lecce n. 324 del 13 settembre 1999) nonché il parere favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, in quella zona imposto ex r.d. 1497/1939, 5 aprile 2001 n. 20, adottato dal Comitato urbanistico regionale;
– il Comune di (omissis) approvava quindi (in via definitiva) l’adottato Piano di lottizzazione, relativo al comparto n. (omissis), con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 30 luglio 2001;
– la società Pr. Ca. S.r.l., con istanza del 31 maggio 2004 prot. 11925, chiedeva al Comune di (omissis) il rilascio dell’apposito titolo abilitativo per la realizzazione di un complesso residenziale, localizzato sui lotti nn. (omissis), ricadenti nel Comparto n. (omissis) e con permesso di costruire n. 04/TM del 18 aprile 2006, il predetto comune assentiva il progetto presentato dalla società oggi appellata, con la prescrizione che imponeva l’acquisizione della valutazione d’incidenza della Regione Puglia Assessorato ambiente, dal momento che la zona nella quale avrebbe dovuto essere realizzato l’intervento ricadeva in area “S.I.C.” (sito di interesse comunitario);
– seguivano vicissitudini legate alla circostanza che, con determina n. 174 del 3 aprile 2006, il dirigente del Settore ecologia dell’Assessorato ecologia della Regione Puglia aveva espresso parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale dell’intervento in questione, ritenendolo assoggettato alle procedure di VIA. Ne seguiva un contenzioso giudiziale che culminava con l’accoglimento parziale (da parte del TAR Puglia, Sede di Lecce, con sentenza 10 gennaio 2014 n. 75) delle contestazioni avanzate dalla società nei confronti degli atti regionali impeditivi della realizzazione dell’intervento e con la successiva proposizione di un nuovo progetto del complesso residenziale, ridimensionato rispetto al precedente nonché con la presentazione alla Provincia di Lecce (che nel frattempo aveva acquisito la relativa competenza) degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della valutazione di incidenza ambientale, per come imposto dalle prescrizioni inserite nel permesso di costruire rilasciato nel 2006 dal Comune di (omissis);
– la Provincia di Lecce, con nota prot. 28446 del 10 aprile 2014 esprimeva parere favorevole alla valutazione di incidenza ambientale, condizionato all’osservanza di talune prescrizioni. Presentati alla Provincia di Lecce, dalla società Pr. Ca. (con nota 10 aprile 2014), gli elaborati tecnici compatibili con le prescrizioni indicate nel predetto provvedimento provinciale ed ottenuto l’assenso della Provincia, con nota prot. 67290 del 22 settembre 2014, in data 11 novembre 2014 la società comunicava al Comune di (omissis) l’avvenuto espletamento, con esito favorevole, della valutazione di incidenza ambientale e chiedeva quindi di essere autorizzata all’avvio dei lavori assentiti con il permesso di costruire n. 04/TM del 18 aprile 2006;
– a questo punto però il Comune di (omissis), con nota prot. 353 dell’8 gennaio 2015 rappresentava alla Pr. Ca. la inefficacia del “nulla osta paesaggistico, rilasciato il 22 febbraio 2005, per scadenza del termine di efficacia quinquennale”;
– la società Pr. Ca., con istanza del 2 luglio 2015, avviava un nuovo procedimento volto ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica. Tale istanza veniva trasmessa dal Comune di (omissis) alla Regione Puglia ed il procedimento proseguiva con l’intervento della Soprintendenza che, dapprima comunicava, alla Regione Puglia ed alla società interessata (con nota 26 giugno 2016 prot. 9259, il preavviso di diniego del rilascio del parere favorevole e quindi lo esprimeva in senso definitivamente sfavorevole con nota prot. 1425 del 9 agosto 2016, di talché la Regione Puglia trasmetteva alla società Pr. Ca. il definitivo diniego di rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica con determina n. 328 del 19 settembre 2016.
3. – La società Pr. Ca. proponeva, quindi, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che lo accoglieva, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso perché l’intervento edilizio oggetto del Piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 30 luglio 2001 e quindi prima del 27 giugno 2006, data oltre la quale, per effetto della l.r. Puglia n. 13/2007 istitutiva del Parco naturale regionale “Litorale di (omissis)”, nelle aree facenti parte del Parco sono individuati specifici divieti per la realizzazione delle “attività e (del)le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai relativi habitat” (così l’art. 5 l. r. 13/2007). Per gli interventi previsti dai piani urbanistici attuativi approvati prima del 27 giugno 2006 i suddetti divieti non operano, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. b), l.r. 13/2007).
Nello specifico le aree in cui è localizzato l’intervento oggetto del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (negata con l’atto regionale impugnato dinanzi al giudice amministrativo) non ricadono immediatamente nel Parco, ma sono previste soltanto nell’ambito del Piano paesistico territoriale regionale e proprio per questo, ad avviso del giudice di primo grado, a maggior ragione l’esenzione della normativa regionale deve trovare applicazione per la realizzazione di interventi in zone poste al di fuori del perimetro del Parco.
Veniva poi accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo il giudice di primo grado non adeguatamente motivato il diniego di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, atteso che detto provvedimento richiama, a fondamento della non accoglibilità dell’istanza, soltanto le disposizioni delle N.T.A. o del P.P.T.R. che renderebbero incompatibile con le previsioni di tutela paesaggistica l’intervento edilizio, senza però approfondire i motivi di tale incompatibilità, soprattutto tenuto conto dei “contenuti vari ed eterogenei” delle circostanze ostative alla costruzione del complesso residenziale.
4. – Contesta la correttezza di siffatta impostazione il MIBAC segnalando come il giudice di prime cure non abbia affatto tenuto conto (pur avendolo la difesa erariale specificato adeguatamente nelle difese prodotte durante quel grado di giudizio) che l’area oggetto di intervento è “(…) sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici (…) già imposti prima dell’entrata in vigore del PPTR, del previgente PUTT/P e dal D.M del 26.3.1970 in G.U n. 132 del 29.5.1970 denominato PAE0081 rafforzato dal Decreto ministeriale Galassino del 1.8.1985 in G.U. n. 30 del 6.2.1986 denominato PAE135” (così, testualmente, a pag. 6 dell’atto di appello).
Ne deriva che, sia la Soprintendenza che i competenti uffici della Regione Puglia, hanno puntualmente e correttamente valutato la proposta progettuale alla luce delle predette disposizioni di garanzia per il paesaggio ed in particolare alla stregua di quanto contenuto nel D.M. 26 marzo 1970.
Peraltro il comparto, nel quale deve realizzarsi l’intervento costruttivo, si estende per un’area di circa 5,50ha ed è interamente interessato dalle prescrizioni di tutela idrogeologica UCP-aree soggette a vincolo idrogeologico. In tali aree, rammenta il Ministero appellante, secondo quanto previsto dalla normativa d’uso (del territorio) “tuttigli interventi di trasformazione devono essere realizzati nel rispetto dell’assettopaesaggistico non compromettendo gli elementi storico culturali e di naturalità esistenti garantendo la permeabilità dei suoli”.
L’area poi, oltre a ricadere in zona SIC “Litorale di (omissis)”, è interessata in parte da componenti botanico vegetazionali e quindi da UCP-area di rispetto dei boschi. Ciò impedisce la realizzazione di un progetto costruttivo che, come nel caso di specie, preveda la realizzazione di sistemazioni esterne, camminamenti, campo da gioco, in un’area in cui la normativa di utilizzo urbanistico edilizio non prevede la ammissibilità di piani e progetti che comportano la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea ad arbusti nonché nuove edificazioni, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione e manutenzione di manufatti legittimamente esistenti ovvero gli interventi di rimboschimento e comunque privi di opere di impermeabilizzazione dei suoli.
Sotto altro profilo il giudice di primo grado non ha tenuto conto, al fine di ritenere adeguatamente motivato il provvedimento di diniego di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dell’articolato parere sfavorevole al rilascio adottato dalla Soprintendenza e facente parte integrante del provvedimento di diniego, in quanto da esso espressamente richiamato.
Da qui la richiesta di annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.
5. – Si è costituita in giudizio la società Pr. Ca. confermando la correttezza della sentenza fatta qui oggetto di appello e ribadendo, con ampiezza di argomentazioni, i motivi di censura che avevano accompagnato la proposizione del ricorso nel precedente grado di giudizio.
Chiedeva quindi la reiezione del mezzo di gravame proposto dal Ministero appellante.
Con ordinanza 23 marzo 2018 n. 1362 la Sezione ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari proposta dall’amministrazione appellante al solo fine di mantenere la res adhuc integra in vista dei necessari approfondimenti propri della fase di merito.
6. – Ritiene il Collegio che elemento centrale per la definizione della presente controversia ed in particolare per la decisione in ordine al ricorso in appello proposto dal Ministero e tenuto conto, ancora, dei motivi di appello da questo dedotti, sia costituito dalla lettura del contenuto degli atti adottati dalla Soprintendenza nel corso dell’istruttoria che ha condotto al non rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica.
La Regione Puglia, con provvedimento del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica (PO Urbanistica e paesaggio Lecce) n. 328 del 19 settembre 2016 ha stabilito di non rilasciare l’autorizzazione paesaggistica con riferimento alla costruzione di un complesso residenziale secondo il relativo progetto presentato dalla società Pr. Ca..
Nel corpo del provvedimento la Regione, nel motivare le ragioni del diniego, riferiva che:
– la Sezione, con nota n. 1925 dell’1 marzo 2016, aveva trasmesso alla Soprintendenza il progetto per i provvedimenti di competenza, unitamente alla relazione tecnica illustrativa e alla proposta di provvedimento per quanto di competenza dell’Ufficio;
– la Soprintendenza, con nota protocollo n. 9259 del 26 giugno 2016 comunicava, come da documento allegato al provvedimento di diniego di autorizzazione, l’intenzione di esprimere parere contrario alla realizzazione dell’intervento, trasmettendo ulteriore copia del parere alla società interessata quale comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241.
La successiva motivazione dell’atto di diniego è caratterizzata da una ampia Sezione dedicata al contrasto tra il realizzando progetto e le prescrizioni del PTPR ed occupata da un puntuale elenco, predisposto a mò di schema in griglia con righe e colonne, che indica le numerosissime disposizioni normative con riferimento alle quali si evidenzierebbe il contrasto tra la normativa urbanistico-paesaggistica dell’area ed il progetto presentato.
Al termine della tabella viene testualmente aggiunto che “(…) l’intervento ricade in un’area interessata dal Bene Paesaggistico denominato “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” per il quale valgono gli Indirizzi di cui all’art. 77, le Direttive di cui all’art. 78 e le Prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR, nonché negli Ulteriore Contesti Paesaggistici denominati: – “Aree soggette a vincolo idrogeologico”, per le quali valgono gli indirizzi di cui all’art. 43 e le direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR; – “Aree di Rispetto dei Boschi” soggette agli indirizzi cui all’art. 60, alle Direttive di cui all’art. 61 e alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR; – “Aree di Rispetto dei Parchi” soggette agli Indirizzi di cui all’art. 69, alle Direttive di cui all’art. 70 e alle Misure di salvaguardia di cui all’art. 72 delle NTA del PPTR; – “Siti di Rilevanza Naturalistica” (Zona SIC Litorale di (omissis)) soggetti agli Indirizzi di cui all’art. 69, alle Direttive di cui all’art. 70 e alle Misure di salvaguardia di cui all’art. 73 delle NTA PPTR”.
Nulla però emerge, nella motivazione del provvedimento regionale volto al non accoglimento dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, su quali disposizioni, tra quelle elencate e sotto quali profili, sia fondato il diniego di realizzare la costruzione di cui al progetto, non essendo stato evidenziato se i vincoli elencati fossero impeditivi in senso assoluto alla realizzazione del complesso residenziali ovvero, se possibile, quali modifiche al progetto avrebbero potuto consentire la realizzazione del ridetto complesso.
7. – Pertanto, come si è già sopra riferito, costituisce elemento fondamentale, al fine di valutare la sufficienza della motivazione assegnata al provvedimento regionale di diniego al rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica, ricercare nel parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza quella motivazione in ordine alle concrete ragioni che impedirebbero la realizzazione del progetto al fine di rispettare le prescrizioni di salvaguardia paesaggistica che, come si è sopra visto, non sono rinvenibili nel provvedimento di diniego, stante la insufficienza, ai fini della legittimità dell’atto sfavorevole, della mera elencazione delle disposizioni normative rilevanti in esso riprodotta.
Infatti, come è noto, secondo un orientamento ormai fermo nella Sezione e che non vi è ragione per non continuare a condividerlo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2019 n. 853):
– il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, perché possa considerarsi legittimo sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione, nel rispetto del principio scolpito nell’art. 3 l. 241/1990, che costituisce il precipitato normativo di fonte legislativa al principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., deve contenere una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera con riferimento alla quale l’autorizzazione è richiesta, dovendo la motivazione doverosamente (cor)rispondere ad un modello che contempli la descrizione, dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4707).
– in linea di diritto, il surriferito orientamento giurisprudenziale afferma che in tema di determinazioni paesaggistiche, l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto (cfr., ancora da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2019 n. 802);
– al riguardo, come è noto, la tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, è nettamente distinta da quella dell’urbanistica ed in tale ottica, la funzione dell’autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l’autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018 n. 7220);
– in proposito, la normativa vigente non sancisce in modo automatico l’incompatibilità di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela per cui, nelle ipotesi in cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia chiamata a valutare l’effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016 n. 5108);
– conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo (cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2018 n. 3207);
– non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016).
8. – Applicando tali coordinate al caso di specie, dall’analisi della documentazione in atti emerge la fondatezza dei vizi dedotti nel ricorso proposto in primo grado per quanto segue.
Parte del parere della Soprintendenza è puntualmente riprodotta nella sezione “Conclusioni e prescrizioni” dell’atto regionale recante diniego di autorizzazione come segue “(…) alla luce di quanto in precedenza riportato, in considerazione della peculiarità paesaggistica del sito d’intervento, degli Indirizzi di cui agli artt. nn. 77, 43, 60 e 69, delle Prescrizioni di cui all’art. n. 79 e delle Misure di salvaguardia di cui agli artt. nn, 63, 72 e 73 delle NTA del PPTR, si ritengono le opere di progetto paesaggisticamente non compatibili e quindi in contrasto con le norme di tutela del PPTR, in quanto comporterebbero pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del luogo”.
Tale motivazione, secondo le coordinate valutative sopra riprodotte, assume quella configurazione apodittica e generica propria degli atti significativamente carenti delle indispensabili esternazione delle ragioni della “valutazione” effettuate dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria e che debbono essere portate a conoscenza della parte interessata, in particolare quando il segno della decisione è per essa sfavorevole.
Il parere sfavorevole della Soprintendenza riporta poi, nella parte iniziale, il parere a propria volta reso in senso sfavorevole dal Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia nel quale si afferma che “(…) l’intervento proposto, pur ricadendo in zona C6 del PRG di (omissis), risulta all’esterno della perimetrazione dei territori costruiti approvata dal Consiglio Comunale, come chiarito dal Comune di (omissis) con nota n. 2462 del 04.02.2016, e pertanto in contrasto con i succitati Indirizzi, Direttive, Misure di salvaguardia e Prescrizioni del PPTR.”.
Anche in questo caso non si comprende per quali ragioni vi sarebbe l’assoluto impedimento alla costruzione del complesso secondo il progetto proposto.
In proposito vale la pena di ricordare che il progetto sottoposto alla verifica di compatibilità paesaggistica non è quello originariamente presentato dalla Pr. Ca. ma quello, modificato secondo le prescrizioni ricevute dalla società, in seguito all’ottenimento delle numerose autorizzazioni (più sopra richiamate) il cui rilascio aveva consentito (a suo tempo) l’adozione da parte del Comune di (omissis) del permesso di costruire n. 04/TM del 18 aprile 2006. Appare dunque, quanto meno, necessario comprendere le ragioni dell’espressione di avvisi discordanti da parte degli uffici di enti coinvolti nella medesima procedura.
Si chiude il parere della Soprintendenza con un ulteriore richiamo impeditivo al rilascio della richiesta autorizzazione: “Considerato che le opere di progetto consistenti nella “Realizzazione di un complesso residenziale ricreativo ricettivo da realizzare nel Comparto (omissis) sui lotti nn. (omissis) sarebbe ubicato in UCP-aree soggette a vincolo idrogeologico siti di rilevanza naturalistica, area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, zona sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. 26/03/1970, si porrebbero in contrasto, per tipologia di intervento, con i rispettivi indirizzi di tutela, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia come individuate nella relazione sopra evidenziata delle N.T.A. del PPTR e viste altresì le prescrizioni inserite nel Sistema delle Tutele della scheda PAE 0081 del Territorio comunale di (omissis), ed in particolare per l’area di rispetto dei boschi che non ammettono nuova edificazione (salvo gli interventi indicati al comma 3 che non rientrano nella fattispecie della presente proposta) ed auspicano invece interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti”.
Tale ultima parte del parere sfavorevole si presenta meglio motivata ma ancora insufficiente per superare le contraddittorietà che emergono nelle altre parti del parere medesimo, segnatamente con riferimento alla presenza, nel corso dell’istruttoria, di molti avvisi favorevoli alla realizzazione delle opere, anche di rilievo ambientale nonché, ancora una volta, in ordine alle prescrizioni delle norme urbanistico-edilizie ovvero vincolistiche e di tutela del paesaggio che costituiscano un insormontabile impedimento giuridico (quindi in senso assoluto) alla realizzazione del progetto.
9. – Deriva, pertanto, da quanto sopra la infondatezza dei motivi di appello di talché il ricorso n. R.g. 1423/2018 va respinto potendosi, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 6 luglio 2017 n. 1101, con la conseguente conferma dell’accoglimento del ricorso proposto nel giudizio di primo grado dalla società Pr. Ca. S.r.l. (R.G. n. 1889/2016) e dell’annullamento dei provvedimenti con esso impugnati, dovendo procedere le amministrazioni coinvolte alla riedizione dell’esercizio del potere secondo i suesposti parametri normativi in ordine alla adeguata ed esaustiva esternazione della volontà che dette amministrazioni riterranno di esprimere con riferimento alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica sul progetto presentato dalla società Pr. Ca. S.r.l..
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. sicché il Ministero dei beni e delle attività culturali va condannato a rifondere le spese del grado di appello in favore della società Pr. Ca. S.r.l., che possono liquidarsi nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge. Nulla per le spese con riferimento alle altre parti in giudizio non costituite nel presente grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 1423/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 6 luglio 2017 n. 1101, con la conseguente conferma dell’accoglimento del ricorso proposto nel giudizio di primo grado dalla società Pr. Ca. S.r.l. (R.G. n. 1889/2016) e dell’annullamento dei provvedimenti con esso impugnati.
Condanna il Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese del grado di appello in favore della società Pr. Ca. S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Nulla per le spese del gradi di appello con riferimento alle altre parti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *